Le categorie catastali sono codici identificativi essenziali nel settore immobiliare italiano, fondamentali per definire la tipologia e la destinazione d'uso di un'unità immobiliare. Esse forniscono la base per la tariffa catastale e la determinazione della rendita. Nel vasto panorama immobiliare, un ambito di particolare interesse e spesso fonte di confusione è quello delle costruzioni cimiteriali, in particolare le tombe di famiglia private costruite nei cimiteri comunali.
In merito all’argomento, c’è sempre stata molta incertezza tra gli utenti e i tecnici del settore. Per questo, è opportuno analizzare la disciplina dedicata all’accatastamento degli immobili nelle aree cimiteriali.
Principi Generali sull'Accatastamento degli Immobili Cimiteriali
La questione fondamentale riguarda l'appartenenza delle tombe di famiglia private a specifiche categorie catastali dei fabbricati (ad esempio: A/5, B/3, C/2), come previsto dall'ex art. 90 del DPR n. 285/1990. Ciò è considerato in quanto si tratta di immobili di proprietà privata su aree demaniali dei Comuni, in base all'art. 952 del Codice Civile.
In primo luogo, si segnala che il diritto di superficie di cui all’art. 952 C.C. non è pienamente applicabile se non quando vi sia la proprietà di natura privatistica dell’area. Mentre quando l’area è demaniale, prevale quanto previsto dall’art. 823 C.C. Esso consente che i beni demaniali siano oggetto a favore di terzi (rispetto al Comune) unicamente nei modi e nei limiti delle leggi speciali che regolano i beni demaniali o loro specifiche categorie.
La specificità delle concessioni di area, di cui all’art. 90 DPR n. 285/1990, in correlazione con l’art. 823 C.C., comporta che non vi sia solo una concessione di area (che lascerebbe intendere l’esistenza di un ordinario diritto di superficie), quanto una concessione con specifica finalità. La costruzione di un manufatto, a sua volta, ha una finalità elettiva, quella sepolcrale e, per giunta, “riservata” a persone predeterminate o predeterminabili (art. 93 DPR 285/1990). Ciò importa anche la soggezione alle norme dell’art. 55 DPR 285/1990, con la conseguenza che non si tratta di fabbricati oggetto di classamento.
Riferimenti Normativi e Categorie Catastali
I primi riferimenti normativi per l'accatastamento degli immobili nelle aree cimiteriali si trovano nell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, nonché nelle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio con nota prot. n. 41481 del 25 luglio 2001 e nota prot. n. 26279 del 24 maggio 2012.
Proprio la nota prot. n. 26279 del 24 maggio 2012 ha precisato quanto stabilito a suo tempo dall’art. 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249. Infatti, con specifico riferimento alle aree cimiteriali, la nota 26279/2012 precisa che: "Non sono soggetti a dichiarazione i fabbricati destinati all’esercizio dei culti, i fabbricati destinati all’esercizio dei culti e i cimiteri con le loro dipendenze."
Il Gruppo Catastale E: Immobili a Destinazione Particolare
La tabella delle categorie catastali divide gli immobili a seconda della destinazione d’uso. Nel Gruppo E rientrano gli immobili a destinazione particolare e tra questi troviamo anche i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti e i fabbricati e costruzioni nei cimiteri. I fabbricati classificati nel gruppo E sono esenti da ICI.

Le categorie catastali pertinenti sono:
- E/7: Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti (ad esempio: chiesa dentro il cimitero). Per gli edifici destinati all’esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto urbano in categoria “E/7”, finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica.
- E/8: Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi colombari, sepolcri e tombe di famiglia. Questa categoria è anche indicata come V/4 per l’allegato B al DPR n. 138/1998.
Si intende con ciò unità immobiliari a destinazione particolare che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi.
Obbligo di Accatastamento di Loculi e Cappelle Private
La nota prot. n. 26279 del 24/05/2012 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia ha specificato che, nel caso in cui nell’area cimiteriale vi siano fabbricati con destinazione connessa a quella cimiteriale, questi sono censiti nel Gruppo E, precisamente nella categoria E/8, tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa).
È importante sottolineare che la categoria E/8 prevede espressamente "Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia". Ne consegue che la tomba di famiglia non si accatasta singolarmente. Difatti, è accatastato l'intero cimitero o grosse porzioni di esso, come un corpo di loculi.
Se sono quindi esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, quali sono i fabbricati e costruzioni nei cimiteri che devono essere censiti? Sono inclusi in tale tipologia quelle costruzioni strettamente necessarie ai servizi cimiteriali. Tra questi rientrano, ad esempio:
- Depositi di osservazione
- Camere mortuarie
- Forni crematori
- Locali ospitanti gli impianti tecnici, ancorché adiacenti all’area cimiteriale

Riguardo ai colombari, ai sepolcri e alle tombe di famiglia, si deve far riferimento alle disposizioni impartite dalla nota prot. n. 41481 del 25/07/2001. Questa prevede per tali beni la sola costituzione di diritti di natura temporanea mediante concessione demaniale e viene inoltre vietata la possibilità di porre in essere atti di disposizione volontaria.
Accatastamento di Unità Immobiliari Particolari nelle Aree Cimiteriali
La legge 26279/2012 non esclude l’obbligo della dichiarazione al Catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni catastali.
- Per le unità immobiliari destinate ad alloggio del custode, avendo autonomia di utilizzazione rispetto al cimitero, è obbligatorio procedere con il suo accatastamento attribuendo la categoria del gruppo A con la relativa rendita.
- Solo gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni.
- Per quanto riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l’obbligo della dichiarazione in catasto, con censimento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di autonomia funzionale e reddituale.
Diritti di Sepoltura e Concessioni Cimiteriali
Un manufatto cimiteriale, come una cappella, che si trova in un cimitero comunale e con concessione rilasciata in un periodo storico particolare (ad esempio, nel 1957 come nel caso di un quesito specifico riguardante il Cimitero comunale di Poggioreale di Napoli), per gli effetti della nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 41481 del 25 luglio 2001 e della n. 26279 del 24 maggio 2012, non è oggetto di accatastamento. Questo perché si configura un diritto d’uso, forse sulla sola area cimiteriale su cui è stata edificata la cappella, edicola o cripta di famiglia.
La situazione sarebbe diversa se si trattasse di un cimitero particolare pre-esistente all’entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934; in questo caso, l’accatastamento dovrebbe essere stato già fatto per lo stesso cimitero particolare. Oppure, ancora, se si trattasse di un sepolcro privato costruito su proprietà privata, quindi fuori dai cimiteri, ovvero una tomba o una cappella familiare debitamente contornata dalla fascia di rispetto di 200 mt.
Il Subentro nelle Concessioni e il Diritto di Sepoltura
L’istituto del "subentro" nella concessione di sepoltura non è previsto dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e quindi la materia è generalmente governata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. Se si vuole subentrare nella concessione, bisogna dimostrare di essere o gli eredi del fondatore nel caso di tomba di famiglia, o i discendenti viventi di grado più prossimo dello stesso se si tratta di un loculo.
L'atto di rinuncia all'eredità, come nel caso di una coerede al 50% di un manufatto cimiteriale, non comporta la perdita del diritto di essere sepolti nella cappella di famiglia. Il diritto di sepoltura è considerato un diritto personalissimo, non patrimoniale, legato al rapporto di parentela con il fondatore della cappella.
Esumazione Estumulazione Riesumazione Inumazione Tumulazione Servizi Cimiteriali Palermo Italy PA
Domande Frequenti
Si può condividere una cappella cimiteriale con altre famiglie?
Sì, in alcuni casi è prevista la possibilità di condividere una cappella cimiteriale tra più famiglie o individui. Si tratta di cappelle comunitarie, dove ciascun nucleo può acquistare il diritto di sepoltura per uno o più posti. Questa formula è spesso più accessibile economicamente rispetto all’acquisto di una cappella privata. Inoltre, favorisce un approccio più collettivo e partecipato al luogo di riposo.
Cosa succede alla scadenza della concessione di una cappella cimiteriale?
Alla scadenza della concessione, il titolare o gli eredi devono valutare se rinnovare o prorogare il diritto d’uso. Se non viene effettuata alcuna richiesta, la cappella può essere soggetta a esumazione o riutilizzo, secondo quanto stabilito dalle normative comunali e dai regolamenti cimiteriali. È bene informarsi per tempo onde evitare la perdita del diritto. Ogni Comune può prevedere termini e modalità differenti per la gestione delle concessioni scadute.
Chi rinuncia all’eredità perde anche il diritto di sepoltura nella cappella di famiglia?
No, l’atto di rinuncia all’eredità non comporta la perdita del diritto di essere sepolti nella cappella di famiglia. Il diritto di sepoltura è considerato un diritto personalissimo, non patrimoniale, legato al rapporto di parentela con il fondatore della cappella.