L'analisi della responsabilità personale del parroco, in particolare nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, è una questione complessa che interseca l'ordinamento civile con quello canonico. Le problematiche di maggior criticità per le autorità civili riguardano la ricostruzione della responsabilità della gerarchia ecclesiastica in caso di abusi sessuali commessi da chierici, la responsabilità derivante dall'esercizio del ministero pastorale e l'eventuale estensione di essa all'ente ecclesiastico.
In caso di responsabilità civile, chi dovrà risponderne? Solo il sacerdote o anche, in via estensiva, l'autorità gerarchicamente a lui superiore? È necessario valutare se sussiste una connessione tra la condotta illecita dell'autore dell'abuso e la responsabilità indiretta a carico dei membri a lui sovraordinati. Ma può configurarsi un'ipotesi di responsabilità solidale?
L'Esperienza Americana e la Teoria della Responsabilità Vicaria
L'esperienza americana, maturata a seguito della crisi legata allo scandalo dei preti pedofili, cerca di imputare oggettivamente ai vertici della gerarchia ecclesiastica le conseguenze patrimoniali degli atti illeciti posti in essere dai chierici a servizio delle diocesi. A coloro che rivestono una posizione apicale è imputata la responsabilità per gli illeciti commessi dai propri subordinati nell'esercizio delle proprie funzioni. Per alcuni, si tratterebbe di una responsabilità ascendente (ascending liability) a titolo di responsabilità vicaria (vicarius liability), la cui esistenza si accerterebbe sulla base del rapporto di subordinazione intercorrente tra il responsabile e il subordinato, e sul potere di controllo del primo sul secondo, la cosiddetta teoria respondeat superior.
Respondeat Superior
L'Analisi della Responsabilità Civile nel Diritto Italiano
Il giudice Italiano è solito partire, ai fini di una valutazione circa l'eventuale responsabilità civile del superiore, dall'articolo 2049 del Codice Civile. Affinché ricorra un'ipotesi di responsabilità ex art. 2049 c.c., devono essere soddisfatti due requisiti principali.
Requisito del Vincolo di Subordinazione
Circa il primo requisito, è sufficiente che al vincolo di subordinazione corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza da parte del committente. Nel caso di specie, il vincolo di subordinazione del chierico al Vescovo è comprovabile dal momento che quest'ultimo deve seguire con particolare sollecitudine i presbiteri, ma anche curare e difendere i loro diritti in modo che adempiano fedelmente agli obblighi propri del loro stato (cfr. can. 384 del Codice di Diritto Canonico).
In considerazione di ciò, ritengo che sia scorretto definire il rapporto intercorrente tra il Vescovo e il presbitero come un semplice "vincolo di comunione", trattandosi piuttosto di un vero e proprio "vincolo di subordinazione" caratterizzato da doveri e obblighi gravanti su entrambe le parti a seguito dell'affidamento della missio canonica (cfr. can. nn. 273, 274, 1371, 1374, 1399 del C.I.C.). Un'ulteriore conferma è possibile riscontrarla in numerosi canoni del C.I.C., si pensi can. 273, can. 274 e can. 1371, nn. 1, 2. Ma altri riscontri si hanno anche nei can. 1374 e 1399 del Codice di Diritto Canonico.
Inoltre, è legittimo ipotizzare che l'affidamento dell'incarico pastorale potrebbe rappresentare un atto commissivo sussumibile all'articolo 2049 c.c. La giurisprudenza è giunta a ritenere irrilevante che il vincolo medesimo sia occasionale e temporaneo, poiché l'evento deve essere reso possibile o quanto meno agevolato dal solo adempimento della commissione. Non è necessario che le persone siano legate da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente piuttosto che esse siano inserite nel contesto "aziendale" e abbiano agito in esso per conto e sotto la vigilanza del responsabile.
Requisito dell'Occasionalità Necessaria
Passando al secondo presupposto, ossia l'occasionalità necessaria, esso viene inteso dalla giurisprudenza della Cassazione come "la situazione nella quale le mansioni o le incombenze affidate al dipendente abbiano reso possibile o abbiano agevolato il comportamento produttivo del danno (cfr. Cass. sez. III, 6 marzo 2008, n.6033) rimanendo irrilevante che tale condotta si ponga in modo autonomo rispetto nell'ambito dell'incarico o abbia ecceduto i limiti di esso" (cfr. Cass. 11.8.1988 n. 4927; Cass. Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17836). È irrilevante che il soggetto subordinato, nel superare i limiti delle mansioni, abbia agito con dolo o per finalità prettamente personali (cfr. Cass. sez. III, 22 agosto 2007, n.17836); a rilevare è il collegamento tra il fatto dannoso commesso dal subordinato e le incombenze da questo espletate all'interno dell'ambito delle proprie mansioni (cfr. Cass. sez. L, 9 luglio 1992, n.8407).

L'Autonomia degli Ordinamenti e la Collaborazione
Si tende generalmente a negare il rapporto di subordinazione (Trib. Lecce sez. I pen., 8 ottobre 2012) e a limitare quello relativo al dovere di vigilanza del Vescovo, che si estenderebbe solo sull'attività presbiteriale e non invece alla sua vita privata (Trib. Bolzano I sez. civ., 10 dicembre 2008). Mettere in discussione l'applicazione dell'art. 2049 c.c. solleva la questione dell'autonomia degli ordinamenti. L'Ordinamento Civile e l'Ordinamento Canonico sono autonomi e indipendenti, e ciò ovviamente fa sì che anche le rispettive giurisdizioni godano di autonomia e indipendenza.
Sarebbe tuttavia auspicabile un maggior senso di collaborazione e scambio di informazioni tra i due sistemi, in particolare quello canonico. Nel caso in cui si verifichino questi orribili casi, dovrebbe dimostrare una maggiore disponibilità e apertura. Non credo che sia giuridicamente e moralmente corretto cercare di seppellire situazioni così gravi nella speranza che non vengano alla luce. Scardinare un sacerdote dal suo incarico e inviarlo ad un'altra diocesi, nasconderlo e proteggerlo anche dalle autorità civili non credo che metta in buona luce l'operato della Chiesa Istituzione. La leale collaborazione è un principio di fondamentale importanza, principio che evidentemente la Santa Sede non ha sempre pienamente applicato.
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