La Registrazione del Battesimo e i Registri Parrocchiali

Il certificato di battesimo è un documento religioso ufficiale che attesta l'avvenuta ricezione del sacramento del battesimo e riporta i dati trascritti nei registri religiosi della chiesa dove è stato celebrato il rito. È un documento spesso richiesto per vari scopi ecclesiastici, tra cui la Cresima, per diventare padrino o madrina, per l'iscrizione a scuole cattoliche e, soprattutto, per il matrimonio religioso.

Questo certificato ha una validità di 6 mesi e, solitamente, per ottenerlo bisogna rivolgersi direttamente alla parrocchia del luogo in cui è stato conferito il battesimo. Il parroco si occupa di compilare il documento e consegnarlo al richiedente.

Certificato di battesimo e registri parrocchiali

Requisiti per Padrini e Genitori

Certificato di idoneità per padrini

Per il padrino o i padrini scelti, è indispensabile presentare il Certificato di Idoneità. Questo documento deve essere sottoscritto dall'interessato e dal parroco territoriale e non sono sufficienti il certificato di Cresima o altri documenti. Il certificato deve essere presentato unitamente al Modulo di Iscrizione almeno 15 giorni prima della data prevista per il Sacramento. I padrini parteciperanno anche agli incontri di preparazione previsti.

Regolarizzazione della posizione matrimoniale dei genitori

Nel caso in cui i genitori siano conviventi o sposati solo civilmente e nulla impedisca loro di "regolarizzare" la propria posizione, è indispensabile presentare, unitamente al modulo di iscrizione, la loro Dichiarazione di impegno. Questa dichiarazione, sottoscritta dal parroco territoriale, attesta l'impegno a regolare la propria posizione matrimoniale o almeno a intraprendere il cammino e a fare i passi necessari per arrivare a tale regolarizzazione.

Richiesta del Certificato di Battesimo

Modalità di richiesta

Spesso raggiungere fisicamente la parrocchia può risultare difficile. In Italia non esiste un registro di battesimo online dove poter scaricare il certificato di battesimo online gratis. Lo SPID, pur essendo utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, non consente di ottenere il certificato di battesimo.

Esistono tuttavia servizi online, come Pratiche.it, che permettono di richiedere il certificato di battesimo direttamente online e riceverlo comodamente in formato PDF.

Chiese e Comunità che rilasciano il certificato

Molte confessioni cristiane rilasciano il certificato di battesimo, incluse le Chiese e Comunità Ecclesiali Ortodosse, e altre confessioni cristiane come Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterane, Anglicane, purché il rito religioso sia stato celebrato nel nome della SS. Trinità.

Conservazione dei Registri di Battesimo

Responsabilità storiche

Per il periodo antecedente al 1866 e anche successivamente, i parroci sono stati i titolari delle registrazioni dei battesimi, matrimoni, morti e degli stati d'anime, e sono responsabili della conservazione dei relativi registri parrocchiali o libri canonici. Lo hanno fatto in modo sistematico e ininterrotto dalla seconda metà del Cinquecento, a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento, ma già in precedenza alcune parrocchie compilavano questi registri.

I registri parrocchiali delle circa 25.000 parrocchie italiane e gli stati delle anime, compilati dai parroci visitando i propri amministrati casa per casa durante il periodo pasquale, sono tra i documenti più importanti per ricostruire i nuclei familiari del passato.

Archivio storico di registri parrocchiali

Situazioni particolari

Caso 1: Trasferimento dei registri da cliniche e case di cura

Da alcuni anni molte cliniche e case di cura non dispongono più di un cappellano per la cura pastorale dei degenti e hanno quindi trasferito il registro di battesimo o nella parrocchia del territorio di appartenenza o, in ultima analisi, in Curia (Servizio per la Disciplina dei Sacramenti).

Prima dell'entrata in vigore del 47° Sinodo diocesano (1995), la cappellania era tenuta a iscrivere il battesimo sul proprio registro e a chiederne la trascrizione sul registro corrispondente della parrocchia del domicilio dei genitori.

Caso 2: Cappellanie ancora attive

A tutt'oggi alcune case di cura o cliniche hanno conservato la cappellania e quindi i registri relativi.

Caso 3: Battesimi di bambini adottati

Nel caso di bambini adottati, è auspicabile, per motivi di riservatezza, effettuare la "trascrizione" - con la modifica di dati anagrafici - dell'intero atto dalla parrocchia, casa di cura o cappellania ove esso è conservato sul registro dei battesimi della parrocchia dei genitori adottivi. Questo avviene con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo e tramite il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, inserendo una nota riservata che indica l'adozione. Solo da questo registro sarà possibile emettere certificati che riportano nel campo note la dizione "L'atto integrale è conservato in questo archivio".

Consultazione degli archivi parrocchiali

Recapiti ed altre informazioni sulle parrocchie italiane sono reperibili sul sito della Conferenza Episcopale Italiana e sul motore di ricerca “Parrocchie”. Informazioni e descrizioni degli archivi storici parrocchiali possono essere consultate su BeWeB - Beni Ecclesiastici in web, sviluppato a cura dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana.

In pochi casi è possibile consultare gli atti parrocchiali presso l’Archivio di Stato competente per territorio.

Natura e Immutabilità del Registro Battesimale

Ogni parrocchia deve avere il proprio registro e conservarlo. Serve per registrare il battesimo, che non può essere riconferito, e altri sacramenti: la cresima, l'ordinazione sacra, il matrimonio.

Una Nota recente sottolinea che il diritto canonico "non autorizza la modifica o la cancellazione delle annotazioni che compaiono nel libro dei battezzati, se non per correggere eventuali errori di trascrizione". Il registro dei battesimi rappresenta il registro oggettivo delle azioni sacramentali, o di quelle legate ai sacramenti, storicamente compiute dalla Chiesa. Pertanto, non è consentito modificare o cancellare i dati registrati nel registro, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione.

Antichi registri parrocchiali restaurati

Funzione del registro

Senza il carattere obbligatorio del registro battesimale, la Chiesa non potrebbe esercitare la sua attività sacramentale, perché la ricezione "valida" dei sacramenti esige la certezza della ricezione del battesimo. Il registro battesimale non è un elenco di membri, ma un registro dei battesimi avvenuti. Questa insistenza è legata alle richieste avanzate in vari Paesi da apostati della fede cattolica di essere cancellati dai registri battesimali, in nome della legge sulla protezione dei dati. Tuttavia, la spiegazione contenuta nella Nota critica questa affermazione nel suo fondamento.

I sacramenti ricevuti e le iscrizioni fatte non limitano in alcun modo il libero arbitrio dei credenti cristiani che, in virtù di questi sacramenti, decidono di lasciare la Chiesa. La Nota specifica inoltre che l'Atto formale di defezione dalla Chiesa deve essere aggiunto al registro battesimale quando una persona indica di voler lasciare la Chiesa cattolica. Il testo rileva inoltre che il registro battesimale consente il rilascio di un certificato di ricezione del battesimo ai fini della ricezione di altri sacramenti.

Infine, la Nota sottolinea che è "necessario avere una conoscenza certa dell'evento accaduto". È opportuno rilevare che la presente Nota sembra riprendere alcune disposizioni di Benedetto XVI del 2009 con il Motu proprio Omnium in mentem, che avevano eliminato dal diritto canonico ogni menzione di un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica. La defezione rimaneva possibile, ma teoricamente non poteva più essere annotata nel registro battesimale.

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