Il termine "vice" è ampiamente utilizzato nel linguaggio comune e istituzionale italiano per indicare figure che ricoprono funzioni vicarie o di grado immediatamente subordinato. La sua origine latina e la sua evoluzione nell'uso contemporaneo sollevano diverse questioni, sia sul piano giuridico e funzionale, sia su quello grammaticale e di genere. Questa analisi approfondisce le diverse accezioni e ruoli associati alla parola "vice" e ai termini correlati.
Il Vice Sindaco: Funzioni e Ruolo negli Enti Locali
Il Vice Sindaco rappresenta una figura essenziale per garantire la funzionalità dell’ente locale, specialmente nei momenti in cui il Sindaco è temporaneamente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. L’articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) attribuisce al Sindaco il compito di nominare un Vice Sindaco, conferendogli la funzione di sostituirlo in tutte le sue prerogative in caso di assenza, impedimento temporaneo o altra impossibilità a svolgere l’incarico.
Tale sostituzione non si limita a settori specifici, ma si estende all’intera sfera di competenze del Sindaco. Il Vice Sindaco può firmare ordinanze, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi rientranti nella competenza del Sindaco. Qualora abbia ricevuto specifiche deleghe dal Sindaco, come responsabile, ad esempio, di un assessorato, continua a esercitarle durante l’assenza del primo cittadino.
L’articolo 53 del TUEL individua due distinte fattispecie nelle quali il Vice Sindaco è chiamato a svolgere le funzioni di Sindaco:
- Rappresentanza dell’esecutivo: Può intervenire in Consiglio Comunale per illustrare le delibere approvate dalla Giunta, chiarire i provvedimenti amministrativi e fornire spiegazioni sugli atti di indirizzo politico.
- Mediazione e dialogo istituzionale: Durante la sua presenza in Consiglio Comunale, svolge un importante ruolo di mediazione, cercando di conciliare eventuali contrasti tra la Giunta e il Consiglio.
La sua azione si basa su una duplice responsabilità: da un lato, garantire la continuità amministrativa e il rispetto delle linee guida politiche; dall’altro, mantenere l’equilibrio istituzionale nel rapporto tra esecutivo e Consiglio Comunale.

Sottosegretari di Stato e Viceministri: Ruoli nel Governo
Nel contesto governativo, i Sottosegretari di Stato e i Viceministri ricoprono ruoli di supporto e delega ai Ministri. Entrambe le figure non sono disciplinate dalla Costituzione, ma sono previste dalla legge 400 del 1988.
Il Sottosegretario di Stato
I sottosegretari di stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, in accordo con il Ministro di riferimento. Il loro compito è quello di coadiuvare i Ministri nell’esercizio delle loro funzioni ed esercitano i compiti ad essi delegati tramite decreto ministeriale. In un momento successivo alla nomina vengono loro attribuite delle deleghe specifiche.
Possono intervenire alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari facendo le veci dell’esecutivo e rispondendo a interrogazioni e interpellanze. Fa eccezione a questo quadro il sottosegretario alla presidenza del consiglio con funzioni di segretario del consiglio dei ministri. Questo infatti viene nominato contestualmente ai Ministri e la sua presenza è prevista in sede di Consiglio dei Ministri, visto che spetta a lui il compito di verbalizzare le sedute.
Il Viceministro
La legge 400/1988, all’articolo 10, prevede che fino a un massimo di 10 sottosegretari possano essere nominati Viceministri. A differenza dei normali sottosegretari, ai viceministri devono necessariamente essere conferite deleghe relative a uno o più dei dipartimenti o delle direzioni di cui è composto il Ministero in cui operano. Questo implica che ai Viceministri è attribuito un potere effettivo su una parte dell’amministrazione del dicastero.
In aggiunta, i Viceministri, se invitati dal Presidente del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri, ma senza diritto di voto. Di norma, ciascun Ministro può decidere se nominare o meno dei Viceministri. La legge 300 del 1999 stabilisce un numero massimo di 65 componenti per ciascun governo, inclusi Ministri, Sottosegretari e Viceministri.
La scelta di quanti sottosegretari e viceministri nominare dipende in larga parte dagli equilibri interni a ciascun esecutivo. Nominandone il numero massimo, il governo può più facilmente accontentare le richieste che provengono dalle diverse forze della maggioranza. Questa decisione inoltre produce effetti anche sugli equilibri e sui lavori parlamentari, poiché tradizionalmente i componenti del governo, sebbene in maggior parte parlamentari, dedicano meno tempo ai lavori d'aula e di commissione a causa degli impegni governativi.

Aspetti Grammaticali e di Genere del Termine "Vice"
Il termine "vice" deriva dall’ablativo vice o dall’accusativo vicem del latino *vix (il nominativo non è attestato) vicis, che significa ‘vicenda, sorta’ ma anche ‘carica, ufficio’. Ha funzionato in latino sia come sostantivo, sia come avverbio, sia come preposizione ('come, in cambio di').
In italiano, da questa radice sono nate due parole:
- Il sostantivo femminile vece, col significato di ‘ufficio, incarico, compito’, oggi in uso (nel senso di ‘avvicendamento, mutazione’) soprattutto al plurale (fare le veci di qualcuno ‘sostituirlo in un incarico’) e al singolare inserito in parole d’alto uso come invece.
- Il vice delle nostre domande, usato come primo elemento di composti e poi anche come sostantivo autonomo col significato di ‘sostituto’, riferito sia a chi svolge temporaneamente mansioni di un altro assente o indisponibile (es. vicemadre), sia a chi lo fa stabilmente (es. viceconsole) o ha un grado immediatamente subordinato (es. vicecommissario, vicebrigadiere).
Il sostantivo "vice" (attestato dai primi dell’Ottocento) può essere maschile o femminile (“lui è il vice”, “lei è la vice”) ed è invariabile nel numero. Anche per questo, quando entra in composti, la forma di "vice" resta immutata, quale che sia poi il genere e il numero della parola cui si unisce (in grafia unita o disgiunta): vicedirettore, vicedirettrice, vicedirettori, vicedirettrici. Dunque, "vice" resta invariato nei composti in cui entra, a prescindere dal loro genere e numero; si pluralizza invece il nome che segue.
Genere e Ufficio: Vicesindaco o Vicesindaca?
Un quesito ricorrente riguarda il genere dei composti con "vice" quando la persona che ricopre la carica ha un genere diverso dal titolare. Ad esempio: se Maria Rossi è vice del sindaco Gino Bianchi sarà una vicesindaca o una (o un?) vicesindaco? E se Gino Bianchi è vice della sindaca Maria Rossi sarà un vicesindaco o un vicesindaca?
La risposta si basa sulla distinzione tra il titolo con cui ci si rivolge a una persona e il nome della carica o professione che questa svolge, come sottolineato dal linguista Vittorio Coletti. Spesso titolo e carica sono o possono essere diversi (“il/la Presidente della Repubblica // la Presidenza della Repubblica, il dottor Bianchi è medico / la dottoressa Rossi è medico”). Prevale il genere del nome dell’ufficio quando si nomina una carica o una professione (“Marta Neri fa il sindaco/ ha l’abilitazione a fare l’avvocato”) e quello della persona quando ci si rivolge ad essa (“signora sindaca”).
Pertanto, sulla porta dell’ufficio destinato al vicesindaco ci sarà scritto Vicesindaco, a prescindere dal sesso di chi ricopre la carica, esattamente come la legge prescrive che le delibere debbano essere firmate dal sindaco. Quindi, Maria Rossi fa "il vicesindaco" (o "la vicesindaco", anche se "la" è spesso preferibile per concordanza) nel Comune di Sotto in cui è sindaco Gino Bianchi. Tuttavia, se si saluta Maria Rossi a Sotto si dirà “buon giorno Signora Vicesindaca o (sfruttando l’invariabilità frequente e ammessa quando una parola con desinenza tipica di un genere, qui -o segno ricorrente del maschile, è usata nell’altro) Signora Vicesindaco”.
Certo, sarebbe auspicabile trovare per nuove professioni nomi ambigeneri (almeno al singolare) o invariabili, come vicepreside o dentista, in cui si cambia solo l’articolo, per evitare ambiguità o forzature linguistiche. (Per ulteriori dati al riguardo si rimanda a Anna M. Thornton, It. Viceregina, in “Lingua e stile”, LV, 2020, pp. 351-364).

Gerarchia e Distinzioni: Vice, Vicario, Facente Funzione, Sostituto
La famiglia di termini legati a "vice" include anche "vicario", "facente funzione" e "sostituto", ognuno con sfumature di significato e implicazioni gerarchiche diverse.
Vice
Almeno dal Cinquecento, la parola "vice" viene usata come primo elemento di composti per indicare chi può “fare le veci” del/della titolare, esercitandone temporaneamente le funzioni in caso di assenza o impedimento. In tal senso, si può considerare equivalente al prefisso pro- (es. prosindaco), o anche sotto- (es. sottoprefetto) o aiuto (es. aiuto cuoco), sebbene quest'ultimo non si univerbi al nome. "Vice" può essere usato anche autonomamente, sottintendendo la carica in contesti che non creano ambiguità (“ho parlato con il/la vice”) ed è invariabile al plurale.
Vicario
Appartenente alla stessa famiglia etimologica di "vice" (dal latino vicarius ‘sostituto’), il termine vicario (femminile vicaria) è documentato fin dal Duecento ed è, in sostanza, semanticamente equivalente a "vice". Entrambi sono nominati direttamente dal/dalla titolare della carica, in quanto persone di sua fiducia. Le due figure potrebbero quindi porsi su un piano paritario, ma in amministrazioni complesse, possono esserci più "vice" ma soltanto un vicario o una vicaria. Questo capita, per esempio, in molti atenei italiani, dove il rettore o la rettrice nomina più prorettori con varie deleghe, ma uno solo/una sola ha anche il titolo di vicario/vicaria, potendo sostituire il rettore in caso di assenza. Dunque, la carica di prorettore vicario/prorettrice vicaria è superiore a quella di prorettore/prorettrice. La stessa cosa vale, in altri àmbiti, per il vicedirettore vicario rispetto agli altri vicedirettori.
Facente Funzione
La locuzione facente funzione, di origine più recente (1805), indica più genericamente la persona che sostituisce temporaneamente il/la titolare, anche in assenza di una esplicita nomina da parte di questi. Non è un titolo ufficiale e non è pensabile che in un documento si attribuisca a un "facente funzione" il titolo del titolare, poiché non gli/le compete di fatto.
Sostituto/Sostituta
Il termine sostituto/sostituta indica chi ha l’incarico di svolgere temporaneamente le funzioni del/della titolare. Tuttavia, in certe strutture, "sostituto" indica un grado specifico all’interno di un ordinamento gerarchico che non implica alcuna sostituzione temporanea. Nella magistratura, in particolare, si hanno le figure del sostituto procuratore della Repubblica e del sostituto procuratore generale, che non sono propriamente ‘sostituti’ del procuratore, ma cariche autonome con compiti specifici, come quello di esercitare le funzioni di pubblico ministero. Analogamente, nei Ministeri, il sottosegretario non è il vicario di un inesistente segretario, ma è di fatto un viceministro (figura, quest’ultima, istituita più di recente, che, diversamente dal sottosegretario, può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri).
È importante notare che il plurale per queste formazioni tende a considerare come testa il secondo elemento del composto o del prefissato e dunque ad accordarlo sia al genere sia al numero delle persone che ricoprono la carica. Pertanto, si dirà sostituti procuratori e non sostituti procuratore, così come vicari, vicesindaci, prorettori, sottoprefetti, anche quando il superiore di cui possono fare le veci è uno solo. (Per brevità sono state indicate solo le forme maschili, ma lo stesso vale anche per quelle femminili).
