Nel vasto panorama del diritto penale, le fattispecie criminose relative alla corruzione e all'intralcio alla giustizia presentano complesse intersezioni e sfumature interpretative. Questo articolo si propone di analizzare nel dettaglio i rapporti tra tali reati, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dalla confessione e dalle eventuali esimenti.
Premesse Fondamentali
La fattispecie di istigazione alla corruzione, di per sé considerata, prevede la punibilità del solo autore delle condotte di istigazione e determinazione. Questo significa che, in assenza di una successiva accettazione o realizzazione dell'atto illecito, l'istigatore può essere perseguito penalmente per la sola azione di aver proposto o determinato altri a commettere un reato.
Rapporti tra Intralcio alla Giustizia e Istigazione alla Corruzione
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, tra il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) e quello di istigazione alla corruzione sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. In virtù di tale rapporto, prevale la norma speciale, ovvero quella sull'intralcio alla giustizia. Questa operazione normativa mira a semplificare il quadro giuridico ed evitare sovrapposizioni sanzionatorie. La norma sull'intralcio alla giustizia, infatti, risulta essere più ampia e comprensiva, abbracciando una pluralità di figure processuali che vengono tutelate in modo proporzionato al disvalore dei reati che l'istigatore si proponeva di realizzare.
È importante sottolineare che, in tale prospettiva, assume minore rilevanza la qualifica soggettiva dei destinatari dell'istigazione, anche qualora alcuni di essi siano pacificamente da considerarsi pubblici ufficiali.
Non Tutti i Destinatari dell'Istigazione sono Pubblici Ufficiali
Un'analisi più approfondita rivela che non tutti i soggetti menzionati nella fattispecie dell'art. 377 c.p. (intralcio alla giustizia) rivestono necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale. Se così fosse, si tratterebbe di una norma incriminatrice alquanto singolare. In realtà, i destinatari della condotta di istigazione corruttiva (o coercitiva) sono considerati quali potenziali autori di determinati reati contro l'amministrazione della giustizia, e la loro rilevanza penale emerge solo nel momento in cui tale potenzialità si concretizza. La semplice "chiamata" a rendere dichiarazioni in un procedimento penale non conferisce automaticamente a tali soggetti la qualifica di pubblici ufficiali.
Rapporti tra Corruzione in Atti Giudiziari e Intralcio alla Giustizia
Il reato di corruzione in atti giudiziari, quale forma potenziata dei tipici reati di corruzione, si perfeziona attraverso l'accordo corruttivo avente ad oggetto un atto giudiziario. L'atto "giudiziario" riveste un ruolo centrale, designando qualsiasi azione idonea, anche potenzialmente, a influire sull'esito di un processo, determinando vantaggi o danni per le parti.
In questo contesto, si osserva una stretta connessione con il reato di intralcio alla giustizia. L'intralcio alla giustizia, infatti, può condizionare l'ambito di configurabilità della corruzione in atti giudiziari, circoscrivendone la rilevanza alle ipotesi in cui l'atto illecito (come una falsa testimonianza) sia stato effettivamente compiuto, perfezionando così il patto corruttivo.

Rapporti tra Corruzione in Atti Giudiziari e Falsa Testimonianza
Quando l'atto giudiziario oggetto di corruzione consiste in una falsa testimonianza, si crea un intreccio significativo tra l'intralcio alla giustizia e la corruzione in atti giudiziari. In questa situazione, la fattispecie dell'intralcio alla giustizia assume un ruolo preliminare o condizionante rispetto alla corruzione in atti giudiziari, la cui configurabilità è legata alla effettiva commissione del reato di falsa testimonianza.
Il Ruolo Centrale ed Esaustivo del Reato di Intralcio alla Giustizia
La fattispecie di intralcio alla giustizia è concepita per ricomprendere diverse forme di istigazione corruttiva, indipendentemente dalla qualifica di pubblico ufficiale del destinatario. La norma presta attenzione al momento in cui i soggetti, in virtù di un atto di correlazione con ruoli processuali, assumono la qualifica di persone chiamate a rendere dichiarazioni, periti, consulenti tecnici o interpreti.
Si rileva, tuttavia, una lacuna riguardo ai consulenti tecnici del pubblico ministero e delle parti private nel processo penale. In relazione a tale lacuna, si è discusso se l'istigazione a un consulente tecnico, non accolta, possa ricadere nella fattispecie dell'istigazione alla corruzione in atti giudiziari, qualora il consulente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in virtù del rapporto di specialità tra intralcio alla giustizia e istigazione alla corruzione, il consulente tecnico è ontologicamente destinato ad assumere la veste di "persona informata-testimone" fin dall'atto di nomina.
Ciò che rileva ai fini del reato di intralcio alla giustizia non è il grado di accoglimento dell'offerta o promessa di denaro, bensì l'esito dell'istigazione alla infedeltà processuale: se l'istigazione ha avuto successo o meno.
Intralcio alla Giustizia e Testimone-Pubblico Ufficiale: Un Binomio Poco Plausibile
L'ipotesi che un testimone possa essere contemporaneamente considerato un pubblico ufficiale, in relazione all'atto giudiziario compiuto a seguito di istigazione corruttiva, appare poco plausibile. La giurisprudenza tende a configurare, in tali casi, sia lo specifico reato processuale (intralcio alla giustizia) sia il reato di corruzione in atti giudiziari.
Si assiste a una tendenza generale nell'attribuire qualifiche pubblicistiche a soggetti privati chiamati a svolgere compiti riconducibili a prerogative degli organi pubblici. Tuttavia, l'art. 377 c.p. non attribuisce un rilievo decisivo al possesso della qualifica di pubblico ufficiale del destinatario dell'istigazione. La dottrina sottolinea che, in difetto della commissione del reato di falsa testimonianza, il potenziale testimone che ha accettato la promessa o l'offerta non commette alcun atto penalmente rilevante se il falso non viene commesso.
La Causa di Non Punibilità di cui all'Art. 323-ter c.p. (Legge "Spazzacorrotti")
La legge "Spazzacorrotti" (L. 9 gennaio 2019, n. 3) ha introdotto l'art. 323-ter c.p., una causa di non punibilità che opera con riguardo a specifici reati contro la Pubblica Amministrazione, inclusa la corruzione. Tale norma esclude la punibilità dei fatti di corruzione per coloro che, pur avendo partecipato all'accordo corruttivo, decidano di collaborare con la giustizia, denunciando il fenomeno e fornendo indicazioni utili per l'accertamento del reato e l'individuazione dei responsabili.
I requisiti fondamentali per l'applicazione di questa causa di non punibilità sono:
- La denuncia del fatto deve avvenire prima di avere notizia dello svolgimento di indagini nei propri confronti.
- La denuncia deve essere effettuata entro quattro mesi dalla commissione del fatto.
- Il denunciante deve mettere a disposizione l'utilità percepita o una somma equivalente, o fornire indicazioni utili per individuarne il beneficiario effettivo.
La "volontarietà" della collaborazione e la tempestività della denuncia sono elementi cruciali. La norma mira a incentivare la collaborazione post delictum, premiando il ravvedimento e la volontà di contribuire all'accertamento della verità.
È importante notare che questa causa di non punibilità si applica solo ai reati espressamente elencati nell'art. 323-ter c.p., tra cui figurano diverse forme di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e induzione indebita), nonché i reati di turbativa d'asta (artt. 353, 353-bis, 354 c.p.).
La norma non si applica alle fattispecie tentate se l'iter criminis non ha coinvolto entrambe le parti del patto illecito, né ai reati monosoggettivi come l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) o ai reati a base costrittiva.
5. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
La Esimente di cui all'Art. 384 c.p.
L'art. 384 c.p. prevede una causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi. Questa esimente si applica in situazioni particolari in cui un soggetto è messo di fronte alla scelta tra commettere un reato e subire un danno grave a sé o a un prossimo congiunto.
L'interpretazione giurisprudenziale tende a considerare l'art. 384 c.p. come una causa di esclusione della colpevolezza, piuttosto che una scriminante che escluda l'antigiuridicità del fatto. Ciò significa che la condotta, pur potendo essere formalmente astratta come illecita, non è punibile a causa della particolare situazione soggettiva in cui versa l'agente, che rende inesigibile un comportamento difforme.
Un aspetto dibattuto riguarda l'applicabilità di tale esimente in caso di falsa testimonianza concertata tra più congiunti, ma attuata solo da chi è chiamato a deporre. La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che l'esimente non si applica se il prossimo congiunto, informato, non si avvale della facoltà di non deporre.
Considerazioni Finali sulla Collaborazione e l'Impunità
La normativa italiana, con l'introduzione dell'art. 323-ter c.p., ha inteso rafforzare la lotta alla corruzione attraverso meccanismi premiali per chi collabora con la giustizia. La causa di non punibilità, pur presentando elementi in comune con altre forme di collaborazione o ravvedimento, si distingue per la sua specificità e i requisiti stringenti in termini di tempestività e concretezza della collaborazione.
L'obiettivo è duplice: da un lato, esercitare una funzione deterrente generale sull'accordo corruttivo, introducendo un fattore di instabilità; dall'altro, incentivare la collaborazione post delictum, al fine di reprimere il fenomeno corruttivo.
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