Patti Parasociali SNAI: Informazioni sulle Partecipazioni e Agenzie Associate

Il settore delle scommesse e dei giochi in Italia è caratterizzato da complesse strutture societarie e accordi tra soci, noti come patti parasociali. Questi strumenti legali sono fondamentali per definire la governance, i diritti e gli interessi dei partecipanti nelle società del settore, come dimostrano gli estratti comunicati alla CONSOB relativi a SNAI.

Infografica sulla struttura societaria o organigramma di una holding con filiali

Il Patto Parasociale di SNAI Servizi S.r.l. del 2001

In date dal 2 al 4 aprile 2001, nove soci Promotori hanno sottoscritto un patto di sindacato e di blocco, aperto all'adesione di altri soci di SNAI Servizi S.r.l.. In questo patto sono state conferite tutte le quote della Società intestate agli aderenti, così come tutti i titoli nei quali tali quote avrebbero potuto trasformarsi o essere concambiate.

Comitato di Coordinamento del Patto 2001

Per la direzione del Sindacato, inclusa la stesura del rendiconto annuale e del piano di riparto delle spese, è stato costituito un Comitato di Coordinamento. Questo comitato era composto da 5 membri, nelle persone dei Partecipanti: Francesco Cioffi, Luigi Marchese, Dino Pellizzoni, Indro Silverio Preda e Domenico Radicchi, i quali sarebbero rimasti in carica sino alla scadenza del Patto. Il Comitato eleggeva il Coordinatore fra i propri componenti (il primo è stato il signor Domenico Cioffi) e un Segretario, scelto anche tra soggetti non aventi la qualità di socio della Società (il primo è stato il Sig. Durata e recesso). Il Patto aveva una durata fino al 30 giugno 2004 e si sarebbe inteso prorogato tra quei Partecipanti che non avessero notificato al Comitato di Coordinamento il loro recesso con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza originaria o prorogata.

Agenzie Ippiche e Punti Scommesse Associati al Patto 2001

Numerose agenzie ippiche e punti scommesse erano associati a questo patto parasociale, riflettendo la capillarità della rete SNAI sul territorio. Tra queste figurano:

  • Agenzia Ippica Empoli s.n.c.
  • Punto Scommesse Avellino s.n.c.
  • Aenzia Ippica s.n.c.
  • Agenzia Ippica Castello s.n.c.
  • Agenzia Ippica Tornese di Morassi Loris & C.
  • Agenzia Ippica Varesina Gambarini Angelo s.n.c.
  • Agenzia Ippica di Foggia di Domenico Cioffi & Giuseppe Marchese & C.
  • La Scommessa Agenzia Ippica di Domenico Cioffi & C.
  • Agenzia Ippica Cioffi s.n.c.
  • Mucerino Valerio & C.
  • Rosmu di Mucerino Antonio & C.
  • Mauceri Carmelina & C.
  • Cecca Celestina & C. S.n.c.
  • Agenzia Ippica "G.Corti & C.
  • Agenzia Ippica di AZZINI S. & C.
  • Agenzia Ippica FALETRA SALVATORE & C.
  • Agenzia Ippica FALETRA GIUSEPPE di Sabatino Mariantonia & C.
  • Agenzia Ippica OVEST MILANO di Nencini Arnaldo & C.
  • Agenzia Ippica PORTA GENOVA s.n.c.
  • Agenzia Ippica di Fabio Fadda e C.
  • Agenzia Ippica LISSONE S.n.c.
  • Agenzia Ippica S.n.c.
  • Agenzia Ippica T.TASSO di Alberti Roberto e C.
  • Agenzia Ippica ERBA di Nova Fabrizio, Grittini Claudio e C.
  • NUOVAIPPICA s.n.c. Schiavo Casagrande & C.
  • SO.GE.SI di Edoardo segre & C.
  • Agenzia Ippica Novara s.n.c.
  • Agenzia Ippica di Vigevano s.n.c.
  • Agenzia Ippica Biellese di Maglioli Fortunato & C.
  • Agenzia Ippica Luigi Chianese & C.
  • Giuseppe Bifulco & C.
  • Agenzia Ippica Mario De Matteis Tortora & C.
  • SA.CO.MI Di Armando Bifulco & C.
  • Agenzia Ippica di Sassari S.n.c.
  • Agenzia Ippica Serapide di Luciano Righetti & C.
  • ROLANDO FERNANDO CHIANESE & C.
  • Agenzia Ippica di S. Giovanni di Parabita Aldo & C.
  • AGENZIA IPPICA di Rossi Paolo & C.
  • AGENZIA IPPICA TRASTEVERE di Rossi Paolo & C.
  • AGENZIA IPPICA DI VIAREGGIO S.n.c.
  • AGENZIA IPPICA PALATINA E SAN PAOLO di Spaziani Testa Carlo e C.
  • AGENZIA IPPICA di TREVISO S.n.c.
  • AGENZIA IPPICA "DERECA" S.n.c.
  • AGENZIA IPPICA "IPPICA" di DE BERNARDO RENZO & CO.
  • AGENZIA IPPICA GALLI CARLO & C.
  • AGENZIA IPPICA NOVASPORT di RUSCALLA CATERINA & C.
  • Agenzia Ippica di Pasquali Oreste & C.
  • Agenzia Ippica Bolzano di Malfatti Roberto & C.
  • Agenzia Ippica Sirio di Cipolla M. & C.

Il Patto Parasociale Riguardante SNAI S.p.A. del 2011

Ai sensi dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e degli articoli 127 e seguenti del Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti, in data 29 marzo 2011 (“Data di Sottoscrizione”), Global Win S.p.A. (con sede a Vicenza) e Global Entertainment S.A. (con sede a Lussemburgo) hanno sottoscritto un patto parasociale (“Patto Parasociale”). Questo patto disciplina alcuni principi relativi alla corporate governance di Global Games S.p.A. (con sede a Milano), la quale deteneva, a seguito di un contratto di compravendita con SNAI Servizi S.p.A. perfezionatosi il 29 marzo 2011, n. 59.206.903 azioni ordinarie rappresentative di una partecipazione pari al 50,68% (“Partecipazione di Maggioranza”) del capitale sociale di SNAI S.p.A., le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario.

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Finalità e Oggetto del Patto 2011

La finalità del Patto del 2011 era quella di coordinare i Partecipanti nell’esercizio dei diritti amministrativi, dei diritti proprietari e delle prerogative loro spettanti nella qualità di azionisti, al fine di addivenire a una maggiore e più efficace tutela dei loro interessi. Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono complessivamente conferite al Patto Parasociale n. 200.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 100% del capitale sociale della stessa. La Società è titolare di n. 4. Il Patto Parasociale ha ad oggetto (i) tutte le azioni di Global Games e le obbligazioni convertibili in azioni della Società (ivi inclusi i relativi diritti di opzione), warrant di sottoscrizione e/o di acquisto di azioni della Società o altri strumenti finanziari emessi o emittendi della Società che attribuiscano la facoltà o comportino l’obbligo per il titolare di sottoscrivere e/o acquistare azioni della Società (le “Partecipazioni GG”) di cui Global Win o Global Entertainment (a) siano titolari alla Data di Sottoscrizione e/o (b) siano divenute titolari nel corso della vigenza del Patto Parasociale; e (ii) tutte le azioni di SNAI e le obbligazioni convertibili in azioni di SNAI (ivi inclusi i relativi diritti di opzione), warrant di sottoscrizione e/o di acquisto di azioni di SNAI o altri strumenti finanziari emessi o emittendi da SNAI che attribuiscano la facoltà o comportino l’obbligo per il titolare di sottoscrivere e/o acquistare azioni di SNAI (congiuntamente, le “Partecipazioni SNAI”) di cui la Società, Global Win o Global Entertainment (a) siano titolari alla Data di Sottoscrizione e/o (b) siano divenute titolari nel corso della vigenza del Patto Parasociale.

Governance e Delibere nel Patto 2011

Il Patto prevedeva specifiche modalità per la governance. Fatta salva la delibera relativa alla revoca dei Consiglieri, da adottarsi all’unanimità, l’Assemblea dei Partecipanti deliberava con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti. Il Consiglio Direttivo era validamente costituito con un minimo di cinque Consiglieri presenti e deliberava con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio di Amministrazione (CDA) e del Collegio Sindacale di SNAI, le Parti si impegnavano a far sì che la Società esercitasse i propri diritti di voto in maniera tale da assicurare la presentazione di liste specifiche. Nello specifico, per il Collegio Sindacale, finché le Parti detenessero una partecipazione paritetica o la Parte di minoranza conservasse almeno il 33,4% del capitale, si sarebbe presentata una lista di cinque candidati, di cui l’ultimo designato di comune accordo e i rimanenti indicati per metà da Global Win e per l’altra metà da Global Entertainment.

Lo statuto di SNAI prevedeva che, nel caso in cui la Società fosse chiamata ad esercitare il diritto di voto nell’assemblea dei soci di SNAI per l’elezione del consiglio di amministrazione con il metodo del voto di lista, il consiglio di amministrazione della Società fosse tenuto ad ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea dei soci (che avrebbe deliberato con le maggioranze previste dal paragrafo 14.4), qualora intendesse presentare una lista non composta dal numero massimo di candidati da eleggere e con specifiche condizioni relative alla designazione del presidente, vicepresidente e altri candidati.

Concessioni e Attività del Gruppo SNAI

Il Patto del 2011 faceva riferimento a licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi e convenzioni strumentali allo svolgimento dell’attività del Gruppo SNAI. Queste includevano le concessioni rilasciate dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e dall’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine). Particolare attenzione era rivolta a tutti i diritti per l’attivazione e la conduzione dei cosiddetti corner ippici (punti di gioco ippico parte della rete SNAI, con attività accessoria di commercializzazione dei giochi pubblici), dei corner sportivi (punti di gioco sportivo parte della rete SNAI, con attività accessoria di commercializzazione dei giuochi pubblici) e dei cosiddetti negozi di giuoco. Erano previste anche clausole relative all'assunzione di indebitamento finanziario e/o garanzie eccedenti certi importi, fatta eccezione per operazioni previste nel budget o business plan approvati, e disposizioni per iniziative o decisioni in qualsiasi società controllata da SNAI.

Durata e Rinnovo del Patto 2011

Non erano previste clausole penali a carico dei Partecipanti. La sede del Patto era a Milano, Corso Matteotti n. 10. Salvo disdetta da comunicare entro il ventiquattresimo mese antecedente la scadenza di ciascun Periodo di Durata (come eventualmente rinnovato), il Patto Parasociale si sarebbe inteso automaticamente rinnovato per un analogo Periodo di Durata.

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