La verifica e la validazione della progettazione: guida normativa e procedurale

La verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. L’allegato I.7 del Codice appalti indica i contenuti, le modalità delle attività di verifica e i soggetti competenti a provvedervi.

Verifica e validazione: definizioni e differenze

Il primo comma dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che ogni progetto debba essere sottoposto a una verifica che tenga conto dei contenuti del documento di indirizzo progettuale e delle normative vigenti. Tale controllo è affidato a un unico organo e si svolge durante tutte le fasi della progettazione, concludendosi con la verifica del progetto esecutivo prima dell’avvio dei lavori.

È necessario distinguere le due fasi:

  • Verifica preventiva: consiste nell’appurare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Riguarda l'attività tecnico-amministrativa, istruttoria e di controllo su tutti i livelli progettuali.
  • Validazione: rappresenta l’atto formale che recepisce gli esiti della verifica. Include l’attività tecnico-amministrativa conclusiva e riguarda solo il livello progettuale posto a base di gara, essendo una competenza riservata in via esclusiva al RUP.

Obbligatorietà della verifica

La verifica del progetto è obbligatoria in molteplici casi, tra cui:

  • Per tutte le fasi progettuali, al fine di garantire la correttezza tecnica.
  • Per progetti che presentano elevata complessità o rilevante impatto economico.
  • Per qualunque progetto che utilizzi fondi pubblici.
  • Per costruzioni in zone sismiche.
  • Negli appalti integrati, dove la verifica deve interessare sia il PFTE che il progetto esecutivo.

Il MIT, con il parere 3540/2025, ha chiarito che l'obbligo non è limitato all'appalto integrato, ma si estende a ogni livello progettuale in cui si articola la progettazione di lavori pubblici.

schema del processo di verifica e validazione dalla fase di progettazione all'esecuzione dei lavori

Soggetti incaricati della verifica

Secondo l’art. 34 dell’allegato I.7, l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti in base all'importo dei lavori:

Importo lavori Soggetto verificatore
≥ 20 milioni di euro Organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020
< 20 milioni di euro (fino a soglia UE) Organismi di controllo accreditati o stazione appaltante (con sistema di qualità interno)
< soglia UE e fino a 1 milione di euro Uffici tecnici della stazione appaltante
< 1 milione di euro Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Fasi e modalità operative

Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto. Il RUP pianifica l’attività in funzione del piano di sviluppo, degli adempimenti di approvazione e di affidamento. Lo svolgimento dell'attività deve essere documentato tramite appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista.

Il rapporto conclusivo del verificatore deve attestare:

  • L'accessibilità delle aree e degli immobili interessati.
  • L'assenza di impedimenti sopravvenuti.
  • La realizzabilità del progetto in relazione al terreno e al sottosuolo.

La gestione documentale per la PA - Dott. Paolo Tiberi

Considerazioni operative e pareri recenti

È importante sottolineare che l'attività di verifica è incompatibile con le funzioni di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. In caso di dubbi sulla competenza interna, il parere MIT 3375/2025 chiarisce che anche strutture tecniche esterne appartenenti ad altre amministrazioni devono essere in possesso della certificazione ISO 9001 per poter validare progetti tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria.

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