La verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. L’allegato I.7 del Codice appalti indica i contenuti, le modalità delle attività di verifica e i soggetti competenti a provvedervi.
Verifica e validazione: definizioni e differenze
Il primo comma dell’articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che ogni progetto debba essere sottoposto a una verifica che tenga conto dei contenuti del documento di indirizzo progettuale e delle normative vigenti. Tale controllo è affidato a un unico organo e si svolge durante tutte le fasi della progettazione, concludendosi con la verifica del progetto esecutivo prima dell’avvio dei lavori.
È necessario distinguere le due fasi:
- Verifica preventiva: consiste nell’appurare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Riguarda l'attività tecnico-amministrativa, istruttoria e di controllo su tutti i livelli progettuali.
- Validazione: rappresenta l’atto formale che recepisce gli esiti della verifica. Include l’attività tecnico-amministrativa conclusiva e riguarda solo il livello progettuale posto a base di gara, essendo una competenza riservata in via esclusiva al RUP.
Obbligatorietà della verifica
La verifica del progetto è obbligatoria in molteplici casi, tra cui:
- Per tutte le fasi progettuali, al fine di garantire la correttezza tecnica.
- Per progetti che presentano elevata complessità o rilevante impatto economico.
- Per qualunque progetto che utilizzi fondi pubblici.
- Per costruzioni in zone sismiche.
- Negli appalti integrati, dove la verifica deve interessare sia il PFTE che il progetto esecutivo.
Il MIT, con il parere 3540/2025, ha chiarito che l'obbligo non è limitato all'appalto integrato, ma si estende a ogni livello progettuale in cui si articola la progettazione di lavori pubblici.

Soggetti incaricati della verifica
Secondo l’art. 34 dell’allegato I.7, l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti in base all'importo dei lavori:
| Importo lavori | Soggetto verificatore |
|---|---|
| ≥ 20 milioni di euro | Organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 |
| < 20 milioni di euro (fino a soglia UE) | Organismi di controllo accreditati o stazione appaltante (con sistema di qualità interno) |
| < soglia UE e fino a 1 milione di euro | Uffici tecnici della stazione appaltante |
| < 1 milione di euro | Responsabile Unico del Progetto (RUP) |
Fasi e modalità operative
Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto. Il RUP pianifica l’attività in funzione del piano di sviluppo, degli adempimenti di approvazione e di affidamento. Lo svolgimento dell'attività deve essere documentato tramite appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista.
Il rapporto conclusivo del verificatore deve attestare:
- L'accessibilità delle aree e degli immobili interessati.
- L'assenza di impedimenti sopravvenuti.
- La realizzabilità del progetto in relazione al terreno e al sottosuolo.
La gestione documentale per la PA - Dott. Paolo Tiberi
Considerazioni operative e pareri recenti
È importante sottolineare che l'attività di verifica è incompatibile con le funzioni di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. In caso di dubbi sulla competenza interna, il parere MIT 3375/2025 chiarisce che anche strutture tecniche esterne appartenenti ad altre amministrazioni devono essere in possesso della certificazione ISO 9001 per poter validare progetti tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria.