Nel vasto panorama del diritto penale italiano, i reati contro il patrimonio rappresentano una delle casistiche più frequenti, ma al contempo più insidiose da inquadrare correttamente sotto il profilo tecnico. È comune che un episodio di apprensione di un bene si trasformi rapidamente in una vicenda giudiziaria delicata, con implicazioni che vanno dal semplice furto fino alla rapina, a seconda delle circostanze e dell'elemento psicologico del reo.
Il Caso del Tribunale Penale di Macerata (Sentenza 15 Maggio 2019)
Una decisione del 15 maggio 2019 del Dott. Domenico Potetti, che ricopre le funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale Penale di Macerata, costituisce un autentico faro intellettuale nell'esame della fattispecie del furto in abitazione con peculiarità tutte da analizzare.
I Fatti in Sintesi
La polizia giudiziaria (PG) interveniva presso l'abitazione dei coniugi, perché una persona ignota si era introdotta all'interno della stessa. Sul posto gli operanti identificavano i coniugi, nonché la badante, cui era stato affidato l'incarico di assistere per qualche ora il marito, malato di Alzheimer. Dalle prime informazioni raccolte emergeva che, mentre all'interno dell'abitazione si trovavano i due coniugi e la badante, vi si introduceva una persona con il volto travisato e brandendo un coltello. L'uomo, vistosi scoperto, ingaggiava una colluttazione con la coniuge e con la badante, per poi allontanarsi dall'abitazione portando via oggetti in oro (due paia di orecchini, delle collane, un anello con brillanti) appartenenti alla coniuge e a sua figlia, prelevati dai mobili delle stanze. Entrambe le donne riferivano che nel corso dell'aggressione avevano riportato delle conseguenze fisiche per i colpi subiti (calci e pugni), tanto da ricorrere alle cure del 118, il cui personale interveniva direttamente in loco.
Da subito emergevano delle incongruenze tra le dichiarazioni delle persone offese e quella che poteva essere stata la dinamica della rapina, in particolare in ordine all'ingresso del rapinatore nell'abitazione. Infatti, nessuna forzatura evidente si riscontrava su tutti gli infissi esterni e sulla porta di ingresso (le chiavi di casa venivano trovate inserite nella serratura della porta, lato interno dell'abitazione). Venivano svolti approfondimenti sull'identità della badante, in ragione del fatto che questa risultava essere sorella di una persona gravata da pregiudizi di polizia e penali in materia patrimoniale e per fatti commessi sulla persona. Poiché il fratello della badante risultava avere barba mediamente pronunciata e fitta, rispondente a quanto riferito dalla coniuge che, nel reagire, riusciva a spostare il copricapo del suo aggressore, notandone i particolari forniti, la PG predisponeva un album fotografico. Nella circostanza, la donna individuava da subito una somiglianza (limitatamente ai particolari descritti, taglio degli occhi e tipo di barba) tra l'uomo che l'aveva aggredita e il soggetto effigiato alla foto n. 4, rispondente all'immagine del fratello della badante.
Quanto alle lesioni subite dalla coniuge, la stessa non si recava immediatamente presso l'ospedale, attesa la difficoltà di lasciare il marito. Comunque, la PG attesta che la donna presentava un esteso ematoma facciale all'occhio e allo zigomo destro, un evidente ematoma e gonfiore alla mano destra, e riferiva dolori e contusioni alla schiena, a causa dei calci e pugni infertile dal rapinatore nel corso dell'aggressione. In atti vi sono le foto che ritraggono i segni dell'aggressione sul corpo della persona offesa.
La Narrazione Difensiva e la Confessione
A seguito delle incongruenze, la badante veniva invitata presso la PG per essere nuovamente escussa in qualità di persona offesa. Da subito la donna esternava dichiarazioni contrastanti circa l'accaduto, e nello specifico non riusciva a dare indicazioni circa la via di fuga del rapinatore, non forniva spiegazioni plausibili circa il fatto che lei non si era accorta della presenza dello stesso rapinatore in casa, nonostante che l'uomo le fosse stato indicato dalla coniuge. A questo si aggiungeva il particolare di non aver chiamato direttamente le forze dell'ordine per quanto accaduto, essendosi limitata soltanto ad avvisare la figlia della coniuge, ritardando con ciò un tempestivo intervento. Inoltre, la descrizione fornita dall'imputata circa la persona del rapinatore alla Volante intervenuta (cui veniva detto che si trattava di uno straniero) si discostavano dalle dichiarazioni della coniuge, che invece indicava un uomo italiano che si era espresso ripetutamente con un accento non del posto. L'imputata riferiva inoltre di accusare dolori in varie parti del corpo, ma diceva di non presentare ecchimosi o postumi riscontrabili a vista.
Conclusa la verbalizzazione, la badante, accorgendosi di non essere stata convincente nel suo racconto, crollava, manifestando la volontà di raccontare tutta la verità su quanto accaduto. A quel punto, sentita ai sensi dell'art. 350, comma 7°, c.p.p. (spontanee dichiarazioni), rendeva la sua confessione. In sintesi, dichiarava che non immaginava che le cose sarebbero andate a finire in quel modo e confessava che il rapinatore era stato suo fratello, al quale aveva aperto la porta dell'appartamento. Il fratello (tossicodipendente, violento) l'aveva minacciata, per costringerla a fare quello che lui chiedeva. Dichiarava di non sapere nemmeno in cosa fosse consistita la refurtiva, e che nulla aveva concordato con il fratello-rapinatore, e di avere agito sotto minaccia di costui. Intendeva scusarsi con le persone per quello che era accaduto.
L'imputata veniva interrogata in data successiva, confermando tutte le dichiarazioni già rese. Ribadiva di essere fortemente dispiaciuta per quanto accaduto ai coniugi, con i quali si era scusata. Ammetteva di non essere riuscita a resistere alle volontà del fratello, perché dallo stesso aveva già subito plurime minacce e percosse. Il fratello, violento d'indole e allora anche in crisi di astinenza da stupefacenti, si era comportato in maniera violenta anche con la sua famiglia acquisita. Quando aveva ceduto alle sue richieste, credeva che il fratello si limitasse a fare un furto, e si era adoperata per cercare di fare in modo che il fratello non incontrasse i due anziani. Ma questo non era avvenuto, perché invece la coniuge si era accorta della presenza di una persona in casa, e da lì le cose erano degenerate. Sin dall'inizio lei aveva escluso di percepire alcunché di quanto il fratello voleva rubare. Riteneva comunque immorale ciò che le aveva chiesto di fare; ed infatti si era limitata ad aprire la porta di casa, sperando anche che comunque alla fine il fratello desistesse nel suo intento o che si verificassero impedimenti ordinari. Allo stato di fatto non sapeva dire quanto il fratello aveva ricavato dagli ori rubati. Quella sera, appena dopo la rapina, lei era tornata a casa e il fratello era già lì. Poco dopo, come da lui richiesto, lo accompagnava in auto presso la stazione ferroviaria, da dove lo stesso partiva alla volta di un'altra località.
Riscontri Investigativi e la Questione di Responsabilità Penale
Di seguito all'attività info-investigativa, l'analisi dei tabulati telefonici evidenziava i molteplici contatti tra i fratelli nell'ora immediatamente precedente la commissione della rapina, contatti fotografati dal telefono della badante. Le risultanze dei tabulati riscontravano quanto dichiarato dall'imputata, e il suo ruolo è confermato dalla reiterata confessione e dall'analisi di tali dati.
L'Esimente dello Stato di Necessità
Il primo quesito da risolvere attiene all'adombrata esimente dello stato di necessità dell'imputata, per effetto delle minacce che la stessa avrebbe subito ad opera del fratello, minacce che l'avrebbero costretta ad aprire la porta dell'abitazione per favorire l'ingresso di quest'ultimo. La norma di riferimento è ovviamente quella di cui al comma terzo dell'art. 54 del codice penale (per cui la disposizione della prima parte dell'articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo). Tuttavia, l'argomento non è convincente, poiché lo stato di necessità esime da pena quando il pericolo non sia altrimenti evitabile, mentre nel presente caso l'imputata avrebbe potuto (sempre che si segua la sua narrazione) rivolgersi all'autorità, mettendo rapidamente fine alla pretesa situazione di pericolo. Tale evidente soluzione rispetto all'ipotetica situazione di pericolo esclude altresì che si possa considerare l'esimente in questione a favore dell'imputata in via di elemento psicologico (art. 59 u.c. c.p.). Del resto, l'imputata non ha allegato specifici elementi per i quali quel rimedio non sarebbe stato percorribile.
Dolo Eventuale e Applicabilità dell'Art. 116 c.p.
Di maggiore spessore è invece la giustificazione addotta dall'imputata, nel senso che la stessa si sarebbe indotta ad aprire la porta dell'abitazione al fratello prevedendo che quest'ultimo mettesse a segno semplicemente un furto. Secondo questa tesi, l'imputata non potrebbe rispondere del reato di rapina perché ella non voleva e non prevedeva che il reato di furto trasmodasse in quello di rapina, a causa della violenza di cui si sarebbe reso responsabile il fratello. Orbene, questa giustificazione (la quale è credibile in punto di fatto e comunque non è probatoriamente smentita dal Pubblico Ministero) giova all'imputata per ottenere la diminuente di cui all'art. 116 comma secondo del codice penale, ma non per evitarle la condanna per rapina.
In quelle condizioni, a fronte di un fratello violento e tossicodipendente, e della presenza nell'abitazione della moglie dell'infermo, sveglia perché in tempo diurno, non poteva certo escludersi (ragionevolmente opinando) che potesse accadere quello che in effetti è poi accaduto (e cioè l'incontro fra il fratello dell'imputata e l'anziana, con conseguente violenza da parte del tossicodipendente). Non c'è prova che l'imputata avesse previsto e voluto anche la violenza, almeno a titolo di dolo eventuale, ed anzi la confessione resa e il credibile pentimento (con conseguente almeno parziale risarcimento del danno) autorizzano ragionevolmente ad escludere tale ipotesi (la quale porterebbe ad una condanna, a carico dell'imputata, per il reato di rapina, senza diminuente alcuna). E tuttavia che la situazione potesse degenerare così come poi è degenerata (con la violenza a carico dell'anziana) era prevedibile secondo le capacità previsionali dell'uomo medio, e ammettendo che l'imputata non l'avesse previsto, ciò è dipeso da sua colpa (negligenza ed imprudenza). Tanto basta per ritenerla responsabile del reato di rapina, sia pure con la diminuente suddetta. Questa conclusione dipende dalla corretta interpretazione dell'art. 116 del codice penale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 42-65, afferma che la responsabilità di cui all'art. 116 c.p. non si pone in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale perché esige non soltanto un rapporto di causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica.

Le Diverse Classificazioni del Furto nel Diritto Italiano
La legge italiana classifica i furti in base alla loro gravità, un fattore che incide direttamente sulle modalità di punizione del reato.
Tipologie di Furto e Procedibilità
- Furto Semplice (art. 624 c.p.): Scatta quando qualcuno si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto.
- Furto in Abitazione (art. 624-bis c.p.): Si configura nel momento in cui l’azione di furto avviene mediante l’introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato a privata dimora.
- Furto con Strappo (art. 624-bis c.p.): Comunemente noto come “scippo”, si verifica quando il colpevole strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.
Inizialmente, a seguito della recente Riforma Cartabia, molte ipotesi di furto sono diventate procedibili solo a querela di parte. D'altro canto, le cose cambiano drasticamente quando si parla di furto in abitazione o con strappo. In queste circostanze, il reato è considerato molto più grave e rimane spesso procedibile d'ufficio.
FURTO In Abitazione E Legittima DIFESA: Tutto Ciò Che Devi Sapere!
L'Aggravante della Violenza sulle Cose
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso di furto in abitazione, chiarendo i confini di applicazione di una specifica circostanza del reato: l'aggravante della violenza sulle cose. La vicenda riguardava due individui condannati per aver commesso un furto continuato all’interno di un’abitazione, essendosi introdotti nell’immobile e avendo sottratto diversi arredi. Gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte Suprema contestando proprio il riconoscimento dell’aggravante violenza sulle cose, sostenendo che non vi era stata alcuna forzatura, poiché l’abitazione era stata lasciata aperta e priva di protezioni.
L'aggravante violenza sulle cose è un elemento fondamentale nel diritto penale patrimoniale. Essa scatta quando, per commettere il reato, una persona danneggia, trasforma o rende inservibile un oggetto (l'esempio classico è la rottura di un finestrino di un’auto o la forzatura di una serratura). La sua presenza comporta un aumento significativo della pena, perché dimostra una maggiore determinazione criminale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, respingendo completamente le argomentazioni della difesa. Per quanto riguarda l’aggravante, i giudici supremi hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già correttamente valutato le prove. Le testimonianze raccolte durante il processo avevano infatti escluso in modo netto che l’abitazione fosse stata lasciata aperta e incustodita. La versione degli imputati si scontrava quindi con le prove testimoniali. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di fornire una nuova interpretazione dei fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. L’esito finale è stato la conferma della condanna per entrambi gli imputati, con la sentenza divenuta definitiva.
Il delitto previsto dall'art. 624 bis c.p. tutela sia il bene giuridico consistente nell'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia, in subordine, quello della sicurezza individuale. Come già anticipato, la norma è posta più che altro a tutela del patrimonio, per cui la violenza si riferisce alle sole cose oggetto di sottrazione e diretta unicamente a vincere l'eventuale resistenza della persona offesa. Tale criterio di prevalenza differenzia la fattispecie dalla rapina (art. 628 c.p.). La presenza della sottrazione e della immediatamente successiva violenza per assicurarsi l'impossessamento dell’oggetto, costituiscono gli elementi costitutivi della rapina impropria, e non del furto con strappo.
La Nozione di "Privata Dimora" nell'Art. 624-bis c.p.
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al reato di furto in abitazione, evidenziando la possibile violazione dei principi di ragionevolezza, offensività, uguaglianza e della funzione rieducativa della pena. Secondo il giudice rimettente, attraverso una interpretazione “personalista” della nozione di pertinenza, solo gli spazi realmente connessi alla sfera privata dell’individuo dovrebbero godere della tutela rafforzata prevista dall’art 624 bis del codice penale.
Le Questioni di Legittimità Costituzionale Sollevate
Il Tribunale di Firenze, sulla scorta di una concezione “personalista” della privata dimora e delle sue pertinenze, ha rimesso alla Consulta la valutazione di due questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 624-bis, comma uno, del codice penale. Ad avviso del giudice a quo, il delitto di furto in abitazione violerebbe, innanzitutto, i principi di ragionevolezza e di offensività, di cui agli articoli 3 e 25, comma due, della Costituzione.
La norma, poi, sarebbe illegittima anche laddove non stabilisce che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il senso di quanto sostenuto dall’autorità rimettente è immediatamente intuibile se si considera che la vicenda da cui è scaturita la questione promossa ha visto imputato un soggetto che, al fine di trarne profitto, si è introdotto nell’androne di un condominio, ritenuto dalla pubblica accusa pertinenza dell’abitazione della persona offesa, e si è impossessato di uno scatolone ivi custodito, contenente pezzi d’argenteria, vasi ed un orologio antico, del valore complessivo di circa euro 500,00.
Il Tribunale sostiene che l’estensione del particolare rigore punitivo dell’art. 624-bis c.p. al caso del cortile del condominio appare ingiustificato. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe espressivo del carattere personalistico della dimora e per questo non risulterebbe meritevole di una tutela “rafforzata”. La maggiore severità della pena, in effetti, sarebbe resa accettabile dalla natura plurioffensiva della fattispecie, cioè della sua capacità di offendere tanto il patrimonio quanto, soprattutto, la vita privata delle persone, di cui il domicilio e le sue pertinenze costituiscono la proiezione spaziale.
L'attuale disciplina, finendo per punire nella stessa maniera condotte connotate da un disvalore di intensità radicalmente differente, risulterebbe manifestamente irragionevole e arbitraria, potendo divenire oggetto di sindacato di legittimità costituzionale, in quanto posta al di fuori del margine di discrezionalità offerto al legislatore sulle scelte di incriminazione e sui relativi trattamenti sanzionatori. Non a caso, il ricorrente sottolinea che «vi è un’evidente differenza tra il garage o la cantina di pertinenza del singolo appartamento e cortile comune del condominio; o, ancora, tra il magazzino degli attrezzi o il locale lavanderia di una villetta unifamiliare e l’androne o il vano scale di un palazzo di dieci piani. Se pur l’accesso a tutti i citati luoghi è normalmente precluso agli estranei senza il consenso di taluno degli aventi diritto, gli stessi coinvolgono comunque un diverso livello di riservatezza ed esclusività». L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il predetto reato viola il principio di necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena, soprattutto se ricollegato alla irrinunciabile funzione rieducativa che la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale.
L'Evoluzione della Nozione di Privata Dimora e l'Intervento delle Sezioni Unite
Si può affermare che non si è mai dubitato del fatto che il concetto di “privata dimora” fosse più ampio di quello di abitazione (art. 614 c.p., rubricato “Violazione di domicilio”). Ratio della previsione in esame era la tutela della sicurezza fisica della vittima che soggiornasse in determinati luoghi, per l’espletamento di atti di vita privata. L’idea che sta alla base di questa finalità precipua risiede nella volontà del legislatore di tutelare la persona che compia atti di vita quotidiana in luoghi diversi da quelli che si possono chiamare “abitazione”; in quelli in cui comunque la personalità della possibile vittima si proietta. La pena edittale più elevata, prevista nella fattispecie dell’art. 624-bis c.p., si giustifica, di conseguenza, per l’esigenza di proteggere la persona da quegli atti di furto che, in effetti, destano il maggior allarme sociale. La ratio della norma, in definitiva, intende custodire non solo il patrimonio, ma l’individuo in sé e per sé.
È emerso un orientamento estensivo che ha riconosciuto il delitto di violazione di domicilio anche in relazione ai luoghi aperti al pubblico e, in particolare, agli esercizi commerciali. La giustificazione di tale operazione risiedeva nel riconoscimento dello ius excludendi, cioè il diritto da parte del titolare del negozio di escludere l’ingresso e la permanenza del pubblico, in determinati orari. Tuttavia, un orientamento più restrittivo, oltre a ritenere dirimente lo ius excludendi, ha pensato fosse essenziale anche il diritto alla riservatezza, escludendo dalla categoria di privata dimora quei luoghi nei quali c’è una pubblica accessibilità e una temporaneità della presenza nel luogo. In materia di intercettazioni, sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza Prisco (2006), hanno offerto un ulteriore criterio per la definizione di privata dimora, ritenendo necessario una certa stabilità, cioè “un particolare rapporto con il luogo nel quale si svolge la vita privata”. La nuova lettura della norma incriminatrice, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, si incentrava sulla presenza di qualcuno, intento a porre in essere atti di vita privata, al momento della commissione del delitto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono tuttavia pronunciate in merito, evidenziando un eccessivo ampliamento della nozione di privata dimora. In primo luogo, contrasta con il dato letterale della norma: il significato letterale dell’art. 624-bis c.p. presuppone che la presenza delle persone nel luogo in cui viene commesso il furto non sia del tutto occasionale, richiedendo un rapporto stabile tra il luogo e l’individuo. Il termine “dimora” richiama l’idea di permanenza, il soggiornare. In secondo luogo, contrasta con la ratio della norma: basta soffermarsi sulla rubrica dell’articolo per rendersi conto che di altro non si parla se non di abitazione. È vero che il presupposto di partenza è una maggior ampiezza della nozione di privata dimora rispetto a quella di abitazione, ma è anche vero che se la norma cita l’“abitazione”, il legislatore probabilmente si riferirà non ad un qualsiasi luogo indiscriminato in cui vengono compiuti atti di vita privata (compresi quelli inerenti ad esercizi commerciali), ma a tutti quei luoghi che, comunque, hanno le caratteristiche proprie dell’abitazione. Infine, contrasta con l’interpretazione storico-sistematica dell’art. 624-bis c.p. e con gli interventi della giurisprudenza costituzionale in merito.
In base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. i luoghi che abbiano la caratteristica di essere deputati a contenere e proteggere l’esplicazione dell’individualità della persona, attraverso l’esclusione di terzi non autorizzati”. Nel caso di specie esaminato dalle Sezioni Unite, relativo a un furto commesso all’interno di un ristorante durante l’orario di chiusura, dove la somma di denaro si trovava all’interno della cassa e una macchina fotografica sul tavolo, è stata negata l’applicabilità dell’art. 624-bis c.p. e il fatto è stato riqualificato come furto semplice (art. 624 c.p.), aggravato (art. 625, co. 1, n. 2 c.p.) per la violenza sulle cose (rottura del vetro di una finestra per l'introduzione), poiché si trattava di un ambiente liberamente accessibile, non rientrante nella nozione di privata dimora.

tags: #parere #tizio #furto #appartamento #confessione #violenza