Normative e Obblighi per le Pompe di Calore

Le pompe di calore stanno diventando sempre più popolari come sistema efficiente per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti. Per assicurare l’efficacia e la sicurezza di queste tecnologie, esistono diverse normative e obblighi legali che regolamentano la loro installazione, il funzionamento e la manutenzione. In un contesto tecnico complesso, è fondamentale valutare caso per caso il rispetto dei requisiti normativi minimi, il contesto urbanistico, la destinazione d’uso degli edifici circostanti, la tipologia del refrigerante utilizzato, l’orientamento dell’unità, la disponibilità di spazio e le possibili soluzioni di mitigazione.

Pompa di calore esterna su edificio plurifamiliare con indicazioni delle distanze

Dichiarazione di Conformità (DiCo) e Norme UNI/CEI

Una delle domande più frequenti riguarda quale norma UNI o CEI debba essere indicata nella Dichiarazione di Conformità (DiCo) per gli impianti in pompa di calore, sia per l'installazione di uno split che per una pompa di calore idronica. Le norme da indicare nella DiCo sono quelle che l'installatore ha seguito per l'installazione. L'Articolo 6 Comma 1 del Decreto Ministeriale 37 2008 stabilisce che "Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi."

Normative specifiche e di sistema

Nel caso delle pompe di calore, la norma di riferimento che fornisce indicazioni utili sulla questione è la UNI EN 378, intitolata "Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali". Questa è una norma di sistema che tratta tutti gli aspetti connessi alla progettazione, installazione ed esercizio, pur avendo contenuti generali.

Inoltre, sono state pubblicate da UNI quattro norme sulla classificazione, prove e requisiti dei condizionatori e pompe di calore, entrate in vigore dal 13 ottobre 2022:

  • UNI EN 14511-1:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 1: Termini e definizioni“.
  • UNI EN 14511-2:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 2: Condizioni di prova“.
  • UNI EN 14511-3:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 3: Metodi di prova“.
  • UNI EN 14511-4:2022 “Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - Parte 4: Requisiti“.

La UNI EN 14511-2:2022, in particolare, è relativa alle regole sui condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico. Tali norme devono essere prese in considerazione in relazione ai requisiti tecnici che devono avere le stesse pompe di calore.

Altre normative applicabili

Oltre alle norme specifiche per le pompe di calore, possono essere utili altre normative UNI e CEI per gli impianti termici in generale:

  • UNI 9711: impianti termici utilizzanti energia solare.
  • UNI 10381: Impianti aeraulici. Condotte.
  • UNI 10412: Impianti di riscaldamento ad acqua calda.
  • CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.

È importante sottolineare che gli installatori e i manutentori devono indicare all’utente in forma scritta, compilando l’apposita scheda del Libretto di Impianto, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto.

Regolamento F-Gas e Gas Refrigeranti Infiammabili

La normativa europea, in particolare il Regolamento F-Gas (UE 517/2014), spinge verso l'utilizzo di gas refrigeranti a GWP (Global Warming Potential) medio o basso, spesso appartenenti alla categoria degli infiammabili, come l'R32 e l'R290. L’obiettivo dell’Europa di 50 milioni di pompe di calore entro il 2030 è molto sfidante e richiede che installatori e manutentori siano consapevoli dei profili di rischio aggiuntivi legati all'infiammabilità dei refrigeranti per effettuare il lavoro a norma e rilasciare una dichiarazione di conformità adeguata.

Per le pompe di calore che utilizzano gas fluorurati, è obbligatoria la certificazione secondo il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati. Questo regolamento è stato attuato in Italia abrogando il Dpr 43/12. L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/14 è soggetto a sanzioni.

Il CTI ha seguito lo sviluppo delle norme di prodotto sulle pompe di calore contenenti gas infiammabili, in particolare la serie CEI EN 60335, agendo come Mirror Committee del CEN. Già sul tema del prodotto si riscontrano prescrizioni di sicurezza più stringenti fin dalla fase di progettazione delle macchine.

Progetto di una Nuova Norma di Installazione Nazionale

Dato che la UNI EN 378, pur essendo completa, ha contenuti generali e l'utilità applicativa è migliorabile per gli operatori sul campo, è nata una manifestazione di interesse portata al Comitato Termotecnico Italiano (CTI) da Assoclima, CNA Installazione Impianti e Assofrigoristi. L'obiettivo è la stesura di una norma tecnica dedicata all’installazione di pompe di calore per la climatizzazione domestica. Questo strumento fornirebbe istruzioni per l'uso, analogamente a quanto fatto dalla UNI 7129 per le caldaie a condensazione, promuovendo uno sviluppo conforme e "sorvegliato" dell'utilizzo della pompa di calore.

Questa nuova norma, pur non potendo modificare le impostazioni delle installazioni esistenti, costituirebbe un riferimento cruciale per la nuova generazione di pompe di calore che funzionano con refrigeranti prevalentemente A2L (leggermente infiammabili) e, in futuro, anche A3 (altamente infiammabili).

Una norma di installazione per le pompe di calore, con specifiche anche per gli apparecchi contenenti fluido refrigerante infiammabile, può contenere indicazioni utili anche sulla manutenzione, così come la UNI EN 378 si addentra a fornirle. Norme di questo tipo, nate a livello nazionale da un dialogo tra produttori, associazioni di categoria e installatori, possono diventare dei veri e propri manuali tecnici, con prescrizioni di sicurezza, per la corretta posa e per la manutenzione.

Implicazioni Civili e Urbanistiche: L'Articolo 889 del Codice Civile

Un aspetto critico emerso riguarda il posizionamento delle unità esterne delle pompe di calore, specialmente in edifici plurifamiliari o in contesti con distanze dal confine ridotte. Un impianto dotato di unità esterna contenente gas refrigerante è stato oggetto di contestazione, con un ordine di arretramento da parte del giudice. La motivazione è chiara: l’impianto è stato equiparato a una struttura potenzialmente pericolosa, analoga a un serbatoio o a una tubazione contenente liquidi o gas, e dunque soggetto all’applicazione dell’articolo 889 del Codice Civile.

L’articolo 889 del Codice Civile stabilisce obblighi precisi per alcune tipologie di opere come pozzi, fosse, tubazioni e simili, che devono mantenere una distanza minima dal confine. In particolare, per “tubi d’acqua (…) e per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”. Questo episodio sottolinea l'importanza di affrontare, in fase progettuale, il posizionamento di un sistema a pompa di calore, valutando non solo i requisiti normativi minimi, ma anche il contesto urbanistico e le possibili soluzioni di mitigazione.

Certificazione Energetica degli Edifici e Incentivi

La certificazione energetica degli edifici è ormai un passaggio obbligato per adempimenti tecnici come gli sgravi fiscali legati alla detrazione Superbonus. La transizione ecologica spinge verso l'elettrificazione dei consumi e la progressiva riduzione dell'uso delle caldaie a favore delle pompe di calore. L’obiettivo degli impianti di climatizzazione, in linea con le direttive europee e nazionali (come la normativa EPBD), è la generazione di raffrescamento e riscaldamento con minore impatto sul riscaldamento globale, grazie all'uso di energia primaria non fossile.

Pompe di calore una tecnologia versatile

Le pompe di calore sono oggetto di grande attenzione da parte della normativa comunitaria per il loro valore nel contenimento dell'impatto ambientale. Il settore delle pompe di calore è in continua evoluzione, con innovazioni che mirano a migliorarne l'efficienza e l'integrazione negli edifici. Uno sviluppo recente della tecnologia è legato all'integrazione con sistemi fotovoltaici e di accumulo energetico. Questa tecnologia sarà incentivata anche per le indicazioni contenute nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), che prevede il rinnovo e il potenziamento degli incentivi per l’acquisto e l’installazione di pompe di calore.

La Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Case Green, stabilisce un divieto di incentivi per le caldaie a combustibili fossili non combinate con altri generatori di calore che sfruttano energia da fonte rinnovabile (ossia caldaie non ibride) a partire dal 1° gennaio 2025. Questo spingerà ulteriormente la diffusione delle pompe di calore. Gli obiettivi includono la riduzione dell'energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030 e il target di emissioni zero entro il 2050, con nuovi edifici che dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030.

Esercizio, Controllo e Manutenzione degli Impianti

Per "impianto termico" si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Include eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Libretto di Impianto e Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (RCEE)

Il libretto di impianto è obbligatorio non solo per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, ma anche per impianti termici costituiti da macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS) installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza. Alcune regioni, come la Lombardia, hanno però deliberato diversamente, non rendendo obbligatoria la compilazione del libretto per impianti di climatizzazione estiva/invernale con potenza inferiore a 12 kW.

Nella sezione Libretto di Impianto del sito del CTI sono disponibili i file pdf compilabili del libretto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, in varie configurazioni, nonché gli esempi applicativi di cui al D.M. 10 febbraio 2014. In molte regioni, laddove esiste anche la versione digitale del libretto, c’è l’obbligo di registrare i dati al catasto unico regionale degli impianti termici (CIRCE).

Controlli di Efficienza Energetica

I controlli di efficienza energetica con la relativa compilazione dei rapporti si eseguono in occasione delle operazioni di manutenzione. Riguardano gli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW. Ad ogni intervento, oltre ai casi indicati all'art. 8 del D.P.R. 74/2013, va sempre effettuato il controllo di efficienza energetica e compilato il relativo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che va rilasciato al Responsabile di impianto. Il RCEE, entro 30 giorni dalla sua emissione, deve essere trasmesso dal manutentore o dall’installatore al catasto regionale degli impianti termici CIRCE, con le cadenze massime individuate nell’Allegato A del D.P.R. 74/2013.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali, nel corso delle operazioni di controllo, sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Il mancato rispetto di questi controlli comporta sanzioni.

Requisiti dei Soggetti Responsabili e Manutenzione

L’art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. Il Responsabile di un impianto termico è sempre una persona fisica e può essere il Proprietario, l’Occupante, il Locatario, l’Amministratore di Condominio o il Terzo responsabile.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all’art. 7 del D.P.R. 74/2013, che prevede, in ordine di priorità:

  1. Le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice.
  2. Le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.
  3. Le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.

Limiti di Esercizio e Temperature Ambientali

Periodi di Accensione e Zone Climatiche

Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici sono riferiti solo al riscaldamento invernale e variano a seconda della Zona Climatica di appartenenza. Ad esempio, in Veneto prevalgono:

  • Zona E: 14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile.
  • Zona F: nessuna limitazione.

Valori Limite della Temperatura Ambiente

Le temperature limite invernali ed estive degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

  • Riscaldamento invernale:
    • 18°C +2°C di tolleranza per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
    • 20°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  • Climatizzazione estiva:
    • 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

I limiti di esercizio invernali e i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Ispezioni sugli Impianti di Climatizzazione

Le ispezioni, delegate a Province o Comuni in base al numero di abitanti, sono effettuate per verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici. Riguardano esclusivamente impianti termici di climatizzazione invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW. Per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW e i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.

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