Normative e Documentazione Fondamentale per gli Impianti di Sicurezza in Italia

L'installazione di un impianto d'allarme a norma non è un'opzione, ma un dovere legale e una garanzia di sicurezza. In Italia, chi desidera installare un impianto d’allarme deve prestare attenzione a riferimenti normativi fondamentali, tra cui la norma CEI 79‑3 e il Decreto Ministeriale 37/08.

Il Decreto Ministeriale 37/08: La Base per l'Installazione degli Impianti

Il Decreto Ministeriale 37/08 regola l’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici. Questo provvedimento si occupa di garantire la sicurezza degli impianti elettrici in generale, modificando in parte la legislazione precedente. La norma stabilisce i criteri di progettazione degli impianti, specificando i requisiti minimi per la scelta dei componenti e la loro installazione.

Il DM 37/08 ribadisce un obbligo fondamentale già fissato dalla Legge 186/68, ossia quello di realizzare impianti a regola d’arte (art. 6, comma 1). Così come previsto dalla L. 186/68, anche il DM 37/08 riconosce alle norme tecniche CEI (Tabella 2), UNI o di un organismo di normazione di uno Stato Membro dell’UE presunzione di conformità alla regola dell’arte. Anche la norma CEI 64-8 regola la progettazione, la realizzazione e la verifica degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.

Requisiti per Professionisti e Imprese

  • Possono installare impianti di sicurezza artigiani e imprese che possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 e sono abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti elettronici). È bene precisare che la sola abilitazione a realizzare impianti elettrici (all’art. 1, comma 2, lettera a) non è sufficiente per gli impianti elettronici.
  • Il committente ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento o di manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8).

Progettazione e Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)

Ai sensi del DM 37/08, è necessario redigere un progetto (art. 5) e realizzare l’impianto a regola d’arte (art. 6) anche per i sistemi di controllo accessi. Il progetto di installazione o modifica di un impianto dev’essere redatto da un responsabile tecnico o da un professionista iscritto all’albo professionale competente. La necessità della progettazione è obbligatoria in determinati casi.

È bene ricordare che il Decreto richiede sempre il progetto; a seconda dei casi potrà essere elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice oppure dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta (art. 5, comma 2).

Le imprese, a loro volta, hanno l'obbligo di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità (art. 7). La Di.Co. è necessaria per accedere a detrazioni fiscali.

Schema del flusso di progettazione e installazione di un impianto di sicurezza a norma

La Norma CEI 79-3: Impianti Antintrusione e Antirapina

Numerose sono le norme vigenti in campo di antintrusione e di antifurti. La Legge 46/90, valida ancora in alcuni suoi articoli, è la legge italiana emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere. All’art. 7 vengono esposti i criteri per la realizzazione dei sistemi antintrusione e antieffrazione.

La norma CEI 79‑3, aggiornata a maggio 2012, è specifica sugli impianti di allarme intrusione e rapina. Essa definisce i criteri per la progettazione, installazione, verifica e manutenzione degli impianti antintrusione.

Classificazione e Sottosistemi

La normativa CEI 79-3 classifica gli impianti su 3 livelli di prestazione e 5 categorie di tipologie di rischio:

  • unità abitativa (commerciale)
  • cassaforte
  • caveau (locale corazzato)
  • insediamento industriale (commerciale)
  • unità abitativa isolata

L’impianto viene analizzato nei suoi 3 sottosistemi che lo compongono:

  • sottosistema rivelatori
  • sottosistema apparati centrali e opzionali
  • sottosistema dispositivi di allarme

CEI 79-3 la norma per gli impianti di allarme ed intrusione: cosa sapere?

Comitato Tecnico CEI CT 79 e Videosorveglianza

Il Comitato Tecnico CEI CT 79 ha predisposto le norme tecniche e i dettagli dei componenti utilizzati per i sistemi e gli impianti di videosorveglianza, la protezione delle persone, dei beni e degli edifici. Questi rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08 ed in particolare nella tipologia di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b (impianti elettronici).

Certificazioni Volontarie: Un Plus per Qualità e Sicurezza

Alle norme obbligatorie si affiancano certificazioni volontarie che dimostrano la qualità e l’affidabilità di un impianto antifurto. Le certificazioni sono fondamentali per garantire la qualità e la sicurezza degli impianti antifurto.

  • IMQ: l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità ha sviluppato un sistema di certificazioni volontarie per gli impianti antifurto che garantisce la conformità ai requisiti di qualità, sicurezza e affidabilità previsti dalle norme tecniche di riferimento.
  • VdS: il VdS Schadenverhütung GmbH è il più grande istituto per la sicurezza aziendale in Europa. Le sue linee guida per le tecnologie di sicurezza costituiscono la base delle norme EN.
  • TÜV: il TÜV è un ente certificatore tedesco che opera a livello internazionale.

La Disciplina della Vigilanza Privata

Il settore della Vigilanza privata è disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

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