Il libro biblico noto come Ecclesiaste, o Qoelet, offre una profonda riflessione sulla natura transitoria dell'esistenza umana e sul significato della vita. Parallelamente, l'Ordinamento Ecclesiastico delle United Reformed Churches in North America stabilisce le fondamenta dottrinali e pratiche per la vita e il funzionamento delle chiese riformate, ponendo l'accento sulla sottomissione alla Parola di Dio e sull'ordine in ogni aspetto del ministero.

Il Libro dell'Ecclesiaste: Origine e Messaggio
La LXX (Septuaginta), la versione greca dell'Antico Testamento, intitola questo libro ekklêsiastês (predicatore), un termine greco che sia la versione greca che quella latina riprendono dall'ebraico Qohelet. Questo termine significa "colui che chiama o raduna il popolo", con specifico riferimento alla figura che si rivolge all'assemblea dei fedeli e, dunque, al predicatore.
In epoche più tarde, i rabbini solevano leggere questi libri nella sinagoga in cinque circostanze speciali durante l’anno. L'autore dell'Ecclesiaste è tradizionalmente identificato con Salomone, il quale compose anche parecchi inni e massime (1 R 4: 32).
Il Messaggio Centrale: "Tutto è vanità"
Il messaggio principale del libro è racchiuso nella dichiarazione dell'autore: "tutto è vanità". Questa espressione è interpretata come "fugace e passeggera", un memento della natura transitoria della vita, essendo essa assimilata al "vapore che appare per un istante".
Alla luce dell’esperienza vissuta sotto l’effetto della maledizione, i penosi risultati dell’esperienza personale di Salomone, unitamente a un intuito di straordinaria saggezza, fanno dell'Ecclesiaste un libro per mezzo del quale ogni credente può essere ammaestrato e crescere nella fede. Quest’opera dimostra come sia possibile vivere una vita abbondante nonostante la consapevolezza della caducità.

L'Ordinamento Ecclesiastico delle United Reformed Churches in North America (Settima edizione, 2016)
L'introduzione all'Ordinamento Ecclesiastico delle United Reformed Churches in North America dichiara la completa sottomissione e ubbidienza alla Parola di Dio, dichiarata nel libro ispirato, infallibile e inerrante delle Sacre Scritture. Le chiese credono con piena persuasione che i Credi Riformati siano in pieno accordo con questa Parola di Dio, aderendo di conseguenza alla Confessione di fede belga, al Catechismo di Heidelberg e ai Canoni di Dordrecht.
Si riconosce che Gesù Cristo è il Capo unico e supremo della Chiesa, che esercita questa sua funzione nelle chiese mediante la sua Parola e Spirito tramite gli uffici ordinati da Dio allo scopo di mantenere purezza dottrinale e santità di vita. Le chiese della federazione, pur rimanendo distinte, manifestano volontariamente la propria unità mediante una confessione e un ordinamento ecclesiastico comuni. Ciò è espresso nella loro cooperazione e mutua sollecitudine.
Desiderando onorare il comandamento apostolico che, nelle chiese, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine (1 Cor. 14:40), le relazioni e attività ecclesiastiche sono ordinate nei seguenti articoli, raccolti nelle seguenti suddivisioni:
- Gli uffici ecclesiastici (Articoli 1-15)
- Le assemblee delle chiese (Articoli 16-36)
- Le funzioni e i doveri delle chiese (Articoli 37-50)
- La disciplina ecclesiastica (Articoli 51-66)
I. Gli Uffici Ecclesiastici
Articolo 1 - I tre uffici
Cristo ha istituito tre uffici nella chiesa: ministro della Parola, anziano e diacono.
Articolo 2 - I doveri del ministro
I doveri pertinenti all’ufficio del ministro della Parola consistono nel perseverare nella preghiera e nel ministero della Parola, nell’amministrazione dei sacramenti, nel catechismo dei fanciulli, nell’assistere gli anziani nel pascere e nel disciplinare la congregazione.
Articolo 3 - Preparazione al ministero
Uomini competenti dovrebbero essere incoraggiati a studiare in vista del ministero della Parola. Colui che è membro di una chiesa della Federazione e aspira al ministero deve dar prova di autentica pietà al proprio Concistoro, il quale assumerà la responsabilità per ogni aspetto della sua preparazione, inclusa una licenza affinché possa esortare e si assicurerà che egli riceva un’adeguata formazione teologica riformata. Il Consiglio della chiesa dovrebbe assisterlo nell’accertarsi che i suoi bisogni finanziari siano soddisfatti (Vedasi Appendice, par. 1-2).
Articolo 4 - L’esame di candidatura
Al termine del periodo di formazione teologica, lo studente può presentare al proprio Concistoro la richiesta di candidarsi al ministero della Parola. Il Concistoro farà in modo che egli sia esaminato in un incontro della Classe di cui è partecipe il proprio Concistoro. Nessuno può essere candidato al ministero finché non abbia sostenuto un esame dinanzi alla Classe, alla presenza del proprio Concistoro, rispetto alla propria fede ed esperienza cristiane, alla chiamata al ministero, alla conoscenza delle Sacre Scritture (sia nelle lingue originali sia nelle traduzioni in Italiano), alle Tre Formule d’Unità, alla dottrina cristiana, all’etica cristiana e alla storia della chiesa, a questo Ordinamento Ecclesiastico e alla conoscenza e all’attitudine circa i doveri e le responsabilità specifiche del ministro della Parola, soprattutto riguardo la preparazione e l’esposizione dei sermoni. Dopo aver sostenuto tale esame, alla presenza del proprio Concistoro e con il parere favorevole dei delegati presenti all’incontro della Classe, il Concistoro lo dichiarerà un candidato in vista dell’ufficio di ministro della Parola (Vedasi Appendice, par. 3 e 6).
Articolo 5 - Candidati estranei alla federazione
Qualora un uomo che non sia membro di alcuna chiesa della Federazione desideri essere candidato al ministero, si porrà sotto la supervisione di un Concistoro che provvederà in vista dell’esame per la candidatura (Vedasi Appendice, par. 3 e 6).
Articolo 6 - La chiamata di un candidato
Una legittima chiamata all’ufficio di ministro per chi non ha occupato in precedenza tale ufficio consiste in quanto segue:
- Nell’elezione da parte del Consiglio di chi è stato dichiarato candidato al ministero secondo le norme prescritte qui, dopo aver pregato e aver ricevuto il parere della congregazione;
- Nell’esame della dottrina e della condotta con l’approvazione dei delegati della Classe cui partecipa la chiesa, secondo le norme adottate dalla Federazione (vedasi Appendice, par. 4 e 6);
- Infine, nell’ordinazione pubblica dinanzi alla congregazione, che sarà accompagnata dalle dovute istruzioni, ammonizioni, preghiere e dalla sottoscrizione delle Tre Formule d’Unità mediante la firma della Formula di Sottoscrizione, e che sarà seguita dall’imposizione delle mani da parte dei ministri presenti e dagli anziani della congregazione, con l’impiego delle formule liturgiche appropriate.
Articolo 7 - La chiamata di un ministro all’interno della federazione
Coloro che sono già stati ordinati ministri all’interno della Federazione possono essere chiamati a servire un’altra congregazione secondo le sopracitate norme, senza alcun esame e senza l’imposizione delle mani. Ogni ministro che riceva una chiamata da una congregazione consulterà il proprio Consiglio circa tale chiamata, e potrà accoglierla solo con l’approvazione del Consiglio. Dopo la ricezione delle credenziali appropriate dalla chiesa che ha servito, verrà installato secondo le opportune formule liturgiche e sottoscriverà le Tre Formule d’Unità firmando la Formula di Sottoscrizione.
Articolo 8 - La chiamata di un ministro al di fuori della federazione
Un ministro ordinato da una chiesa al di fuori della federazione non sarà ammesso a servire una chiesa della Federazione senza un esame condotto a soddisfacimento della Classe, secondo le norme adottate dalla Federazione in base alle quali egli potrà essere dichiarato dalla Classe eleggibile alla chiamata al ministero dal Concistoro che sarà suo garante (Vedasi Appendice, par. 5 e 6).
Articolo 9 - Un servizio a vita
Un ministro della Parola è chiamato a servire le chiese per tutta la sua vita e potrà cambiare la natura della propria opera soltanto in base a ragioni molto serie, dopo previa approvazione del proprio Consiglio e del parere favorevole della Classe.
Articolo 10 - Sostegno al ritiro dal ministero
Ogni chiesa deve provvedere adeguatamente per il ministro della Parola e per la sua famiglia nel periodo in cui è al servizio di quella congregazione. Inoltre, dovrebbe contribuire in vista della pensione e di spese derivanti da un’eventuale condizione di disabilità. Nel caso di decesso del ministro, la chiesa provvederà adeguatamente al mantenimento di sua moglie e dei figli suoi dipendenti. Chi passa a un titolo di "ministro emerito" per motivi di età o chi non può adempiere ai doveri del suo ufficio per motivi di età, malattia o altra disabilità personale, manterrà il titolo e la dignità derivanti dall’ufficio di ministro della Parola. Le sue credenziali di ministro rimarranno con la chiesa che ha servito per ultima, la quale provvederà onorevolmente al suo mantenimento, se necessario con l’assistenza delle chiese di quella Classe. Il passaggio a ministro emerito avverrà con l’approvazione del Consiglio e su concordante consiglio della Classe. Dopo il passaggio a ministro emerito, le credenziali di un ministro possono seguire un trasferimento di adesione a una chiesa, ma solo con il consenso dei due Consigli coinvolti. Nel caso in cui una chiesa a cui il ministro (emerito o meno) è ufficialmente legato si sciolga, il Concistoro e il ministro richiederanno prontamente il consiglio della Classe affinché le credenziali del ministro possano passare a un’altra chiesa nella Classe, in maniera coerente con l’articolo 7 dell’Ordine Ecclesiastico.
Articolo 11 - Congedo di un ministro per motivi eccezionali
Se, per ragioni serie e in circostanze eccezionali, una relazione pastorale è interrotta in maniera irreconciliabile e un ministro della Parola o il Consiglio della congregazione che egli serve desidera terminare la relazione pastorale, tale scioglimento avverrà solo se tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte:
- questo scioglimento non avverrà nel caso di delinquenza di dottrina o di vita, che richiederebbe la disciplina ecclesiastica;
- questo scioglimento avverrà solo se una tentata riconciliazione, con la partecipazione sia dei visitatori della Classe, sia della Classe stessa, avrà fallito, risultando in una situazione intollerabile;
- questo scioglimento avverrà solo con il consiglio concordante della Classe;
- i provvedimenti del Consiglio per il mantenimento adeguato del ministro e della famiglia richiederanno il consiglio concordante della Classe.
Il Consiglio della congregazione con cui la relazione pastorale è sciolta annuncerà l’idoneità del ministro per una chiamata pastorale. Questa idoneità sarà valida per un massimo di due anni, dopo di che egli sarà congedato in maniera onorevole dal suo incarico.
Articolo 12 - La nomina di anziani e diaconi
Il Consiglio presenterà alla congregazione dei nominativi per gli uffici di anziano e diacono. Solo membri di chiesa maschi, i quali rispondono alle qualifiche bibliche per tali uffici ed esprimono un accordo con la Formula di Sottoscrizione, saranno nominati dal Consiglio. Prima di nominare alcuno, il Consiglio può accordare alla congregazione l’opportunità di dirigere la sua attenzione a uomini adatti a questi uffici.
Articolo 13 - Elezione, periodo e ordinazione/installazione di anziani e diaconi
Anziani e diaconi saranno eletti per un periodo indicato dal Concistoro, sottoscrivendo le Tre Formule d’Unità e firmando la Formula di Sottoscrizione. Così saranno ordinati e installati secondo l’appropriata formula liturgica, dopodiché potranno dedicarsi alla propria opera.
Articolo 14 - I doveri degli anziani
I doveri pertinenti all’ufficio di anziano consistono nel perseverare nella preghiera dedicandosi al governo della chiesa di Cristo secondo i principi insegnati dalla Scrittura, affinché siano praticate la purezza dottrinale e la santità di vita. Essi dovranno verificare che il ministro (o i ministri) e i diaconi adempiano fedelmente al proprio ufficio. Dovranno inoltre impegnarsi a mantenere la purezza rispetto alla Parola e ai Sacramenti, offrire la propria assistenza per il catechismo dei fanciulli, promuovere un’educazione scolastica che sia teocentrica, visitare i membri della chiesa secondo i loro bisogni, visitare regolarmente le famiglie, esercitare la disciplina nella chiesa, promuovere attivamente l’opera dell’evangelizzazione e delle missioni e per assicurare che ogni cosa sia fatta con decoro e ordine.
Articolo 15 - I doveri dei diaconi
I doveri pertinenti all’ufficio di diacono consistono nel perseverare nella preghiera e nel sovrintendere alle opere di misericordia tra i membri della chiesa. A questo fine, devono tenersi informati sui bisogni dei membri della chiesa, devono esortare i vari membri ad esercitare la misericordia, devono raccogliere e gestire le offerte del popolo di Dio nel nome di Cristo distribuendole secondo i bisogni, devono anche saper incoraggiare e confortare mediante la Parola di Dio coloro che ricevono i doni della misericordia di Cristo. I bisogni di coloro al di fuori della chiesa, specialmente di altri credenti, dovrebbero altresì essere presi in considerazione, secondo le risorse disponibili. I diaconi si riuniranno ordinariamente ogni mese per discutere le mansioni del loro ufficio e renderanno conto del loro operato al Concistoro.

II. Le Assemblee delle Chiese
Articolo 16 - Le tre assemblee
Nelle chiese della Federazione saranno riconosciute tre assemblee: il Concistoro, la Classe e il Sinodo. La Classe e il Sinodo sono assemblee allargate che esistono solo quando ci si incontra in delegazioni. Solo il Concistoro è un’assemblea permanente.
Articolo 17 - Le materie e la maniera delle assemblee
In ciascuna assemblea si tratteranno solo questioni ecclesiastiche e solo in maniera ecclesiastica.
Articolo 18 - La preghiera nelle assemblee
Le sedute di ciascuna assemblea si apriranno e termineranno con la preghiera.
Articolo 19 - I funzionari e l’ordine delle assemblee
In ciascuna assemblea ci sarà un presidente che sarà assistito da un vicepresidente. È dovere del presidente presentare e spiegare chiaramente le questioni da trattare, assicurandosi che i principi dell’Ordinamento Ecclesiastico siano seguiti e che ogni delegato osservi il giusto ordine e decoro nel parlare. In tutte le assemblee di delegati le suddette funzioni cesseranno allorché l’assemblea sarà aggiornata.
Articolo 20 - I doveri e la supervisione dei segretari
In ogni assemblea ci sarà un segretario che avrà il compito di compilare un accurato resoconto delle riunioni. Nelle assemblee allargate, il segretario servirà per un periodo che deve essere specificato da tale corpo. Nel periodo che intercorre tra gli incontri di un’assemblea allargata, il segretario svolgerà le proprie funzioni sotto la guida del successivo Concistoro che convocherà l’assemblea.
Articolo 21 - Il Concistoro
In ogni congregazione ci sarà un Concistoro formato dal ministro (o dai ministri) della Parola e dagli anziani, che si incontrerà ordinariamente almeno una volta al mese. Il Concistoro è l’unica assemblea nelle chiese le cui decisioni hanno un’autorità diretta all’interno della congregazione, in quanto il Concistoro riceve la propria autorità direttamente da Cristo e per questo a lui deve rispondere in modo altrettanto diretto.
Articolo 22 - L’istituzione di una nuova chiesa
Quando si organizza una congregazione nella Federazione, ciò avverrà sotto la guida di un Concistoro vicino e con il parere favorevole della Classe.
Articolo 23 - Il Consiglio
Quando i diaconi si incontrano con il Concistoro, gli uomini così riuniti formano il Consiglio. Il Consiglio svolgerà i doveri descritti nel presente Ordinamento Ecclesiastico o i doveri delegati dal Concistoro. Il Consiglio opererà sotto l’autorità del Concistoro.
Articolo 24 - Parità e unità delle congregazioni
Anche se le varie congregazioni sono distinte e uguali, e non esercitano alcun potere l’una sull’altra, esse dovrebbero preservare la comunione reciproca in quanto sono unite in Cristo, colui che è capo spirituale della chiesa. Le congregazioni manifestano tale unità incontrandosi nelle assemblee allargate.
Articolo 25 - Delegati e questioni proprie delle assemblee allargate
Coloro che sono delegati a partecipare alle assemblee allargate, parteciperanno avendo le credenziali richieste propriamente firmate, e ciascuno potrà esprimere solo un voto. Nelle assemblee allargate saranno trattate solo le questioni che non si sono potute risolvere nelle assemblee più ristrette, oppure quelle in comune che riguardano le chiese delle assemblee allargate. Tali questioni potranno essere sollevate da un Concistoro e saranno prese in esame dalla Classe prima che dal Sinodo. Nessuna assemblea allargata ha l'autorità intrinseca per legare una congregazione a decisioni che non siano in accordo con la Parola di Dio o i Credi Riformati.
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