Il Governatorato svolge un ruolo cruciale nell'amministrazione del più piccolo stato del mondo, lo Stato della Città del Vaticano. Questo organismo assicura l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede, garantendo al Sommo Pontefice la libertà nell'esercizio della sua missione universale e pastorale. La sua struttura e le sue funzioni sono delineate da leggi specifiche, evolutesi nel tempo e profondamente radicate nella storia del potere temporale dei Papi.
Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (Contemporaneo)
Natura e Funzioni Attuali
Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all’esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica. Il Governatorato esercita il potere e le funzioni ad Esso proprie, attribuite per garantire alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, anche nel campo internazionale, nell’esercizio della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice. Con la propria struttura amministrativa, il Governatorato provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all’art. 19 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023. Nel 1984, Giovanni Paolo II affidò al Cardinale Agostino Casaroli un "alto e speciale mandato" per rappresentarlo nei riguardi dello Stato della Città del Vaticano. Ciò avvenne con il Chirografo Le sollecitudini crescenti del 6 aprile 1984, emanato in attuazione dell'art. 25 della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, in base al quale: "Al Cardinale Segretario di Stato deve rispondere il Governatorato della Città del Vaticano".
La Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Suor Raffaella Petrini, nominata nel febbraio 2025 da Papa Francesco, nell’esercitare la funzione esecutiva, assume il titolo di Presidente del Governatorato. Il Presidente assicura il governo dello Stato, impartisce le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definisce gli indirizzi dell’amministrazione. I Segretari Generali, S.E. Arcivescovo Emilio Nappa e l'Avv. Giuseppe Puglisi-Alibrandi, sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Essi si avvalgono della Segreteria Generale per l’esercizio delle loro funzioni.

Organizzazione e Servizi
Il Governatorato è organizzato in direzioni, ognuna delle quali gestisce ambiti specifici, dalla manutenzione degli edifici alla sicurezza, dalla sanità alla gestione dei Musei Vaticani. A supporto del Governatorato c’è la Segreteria Generale (da non confondere con la Segreteria di Stato della Santa Sede), che cura il funzionamento amministrativo dell’intero apparato vaticano. Tra i servizi specifici, il Servizio del Transito Merci svolge il compito istituzionale di dogana dello Stato. Il Governatorato assicura inoltre il servizio di guardia medica diurna e notturna, garantendo visite specialistiche e analisi. Il Servizio Edilizia è incaricato di tutto ciò che attiene alla costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti nella Città del Vaticano e di altri aventi sede in alcune zone extraterritoriali. Un altro servizio si occupa di formazione a beneficio di dirigenti, tecnici, delegati e lavoratori; di prevenzione e valutazione dei rischi; di sorveglianza sanitaria e redazione di statistiche infortuni.

Potere Legislativo e Giudiziario
Il potere legislativo è esercitato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta da membri nominati dal Papa e presieduta dal presidente del Governatorato. La Pontificia Commissione emana leggi e regolamenti, ma non è un Parlamento: non è eletta e non rappresenta la popolazione vaticana. Lo Stato della Città del Vaticano ha un proprio ordinamento giudiziario, distinto da quello della Santa Sede. La funzione giudiziaria è esercitata in nome del Papa da tre organi principali: il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione. A questi si affianca l’Ufficio del Promotore di Giustizia, che svolge le funzioni inquirenti e requirenti, cioè l’equivalente del pubblico ministero. I magistrati sono nominati dal Papa e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti solo alla legge. Il sistema garantisce l’imparzialità dei giudici, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.
Forze di Sicurezza
Non bisogna confondere il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano e la Guardia Svizzera Pontificia. Il primo è la forza di polizia del Vaticano, dipende direttamente dal Governatorato e ha compiti di sicurezza pubblica, ordine interno, controllo degli accessi, investigazione e, all’occorrenza, scorta del Papa durante gli spostamenti. La seconda, invece, è un corpo militare che dipende dalla Santa Sede: ha funzioni cerimoniali e di protezione personale del Papa. Le guardie svizzere indossano un’uniforme colorata e sono presenti soprattutto in occasioni pubbliche e solenni, ma svolgono anche compiti di vigilanza armata nei palazzi apostolici e nella residenza papale.

Distinzione tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano
I termini “Santa Sede” e “Vaticano” sono spesso usati come sinonimi, ma indicano realtà diverse, ognuna con la propria specificità e funzione.
La Santa Sede: Entità Spirituale e Soggetto di Diritto Internazionale
In base al Codice di diritto canonico, la Santa Sede (chiamata anche “Sede apostolica”) è composta dal Papa e dagli uffici che amministrano la Chiesa. Esiste da secoli ed è riconosciuta come soggetto di diritto internazionale, con relazioni diplomatiche con oltre 180 Paesi. Partecipa a conferenze e negoziati multilaterali e firma accordi internazionali.
A capo della Santa Sede c’è il Papa: tutte le decisioni fondamentali passano da lui, e non esistono contropoteri o meccanismi di controllo come nei sistemi democratici. Può modificare norme, nominare o rimuovere i responsabili dei vari uffici e decidere la linea politica, dottrinale e amministrativa della Chiesa. Per esercitare queste funzioni, il Papa si serve della Curia Romana, l’insieme degli uffici che lo assistono nel governo della Chiesa.
- La Segreteria di Stato è il più importante tra gli uffici, coordina l’attività della Curia e cura i rapporti diplomatici della Santa Sede. La sua origine risale al XV secolo, ma ha assunto l’attuale configurazione solo nel XX secolo, attraverso una serie di riforme, l’ultima voluta proprio da Papa Francesco ed entrata in vigore nel 2022. A capo della Segreteria c’è il Segretario di Stato (dal 2013 è il cardinale Pietro Parolin), considerato il principale collaboratore del Papa. È una figura centrale anche nell’attività diplomatica e può rappresentare direttamente il pontefice. Pur non essendo formalmente un capo di governo, per prestigio e potere decisionale è spesso paragonato a un primo ministro e a un ministro degli Esteri.
- La Segreteria di Stato è divisa in tre sezioni: la Sezione per gli Affari generali (gestisce l’attività quotidiana del Papa, documenti ufficiali, comunicazioni interne e nomine, presieduta dal sostituto per gli Affari generali), e la Sezione per i Rapporti con gli Stati (si occupa della diplomazia della Chiesa, seguendo rapporti bilaterali, questioni internazionali e negoziati multilaterali).
- Accanto alla Segreteria di Stato ci sono i dicasteri, gli altri uffici centrali della Curia, spesso paragonati ai ministeri.
- Fa parte della Curia romana anche il camerlengo, il cardinale che dopo la morte di un Papa ha il compito di amministrare i beni della Santa Sede e di vigilare sul loro stato, in attesa dell’elezione del nuovo Papa.
- Il Collegio cardinalizio è composto da tutti i cardinali della Chiesa (al momento sono 252): la sua funzione principale è eleggere il Papa in occasione del Conclave (i “cardinali elettori”, con meno di 80 anni, sono 135), ma viene anche convocato per consultazioni su questioni di particolare rilievo. È presieduto dal decano del Collegio cardinalizio, che attualmente è Giovanni Battista Re.
- Il Sinodo dei Vescovi, invece, è un’assemblea di vescovi provenienti da tutto il mondo che si riunisce periodicamente per discutere temi rilevanti per la vita della Chiesa.
Completano il governo della Santa Sede alcuni organismi specializzati in ambiti specifici, come la giustizia e l’amministrazione economica. Sul piano giudiziario, esistono diversi tribunali ecclesiastici centrali: il più noto è il Tribunale della Rota Romana, che funge da tribunale d’appello. Sul fronte economico, la Santa Sede dispone di vari enti che gestiscono il patrimonio e i bilanci. I più importanti sono il Consiglio per l’Economia e la Segreteria per l’Economia, incaricata di sovrintendere a tutte le attività economiche e finanziarie. Ci sono poi l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), che gestisce i beni immobili e mobili ed è considerata la banca centrale della Santa Sede, e l’Ufficio del Revisore generale, che svolge funzioni di controllo e verifica contabile.
Lo Stato della Città del Vaticano: Funzione Territoriale
Lo Stato della Città del Vaticano ha una funzione diversa. È stato creato per garantire alla Santa Sede l’indipendenza e la sovranità necessarie per esercitare liberamente la propria missione. Occupa un’area di circa 44 ettari nel centro di Roma (la più piccola al mondo, pari a un quarto della superficie del Principato di Monaco), racchiusa da mura e accessibile da alcuni ingressi, dove vivono meno di mille persone. Dal punto di vista pratico, la distinzione tra le due entità si riflette anche nei documenti ufficiali.
La cittadinanza vaticana non si acquisisce per nascita, ma è legata esclusivamente alla funzione svolta all’interno dello Stato. Per esempio, la ottengono i cardinali residenti a Roma o in Vaticano, e coloro che vi risiedono stabilmente per ragioni di ufficio, carica o impiego, con l’autorizzazione delle autorità competenti. È quindi una cittadinanza funzionale e temporanea, che si perde con la cessazione dell’incarico o dell’autorizzazione alla residenza.
Lo Stato della Città del Vaticano ha una struttura istituzionale distinta da quella della Santa Sede: è uno Stato sovrano, con propri organi legislativi, esecutivi e giudiziari, anche se, essendo una monarchia assoluta, il Papa ne detiene la pienezza dei poteri.
La Figura Storica del Governatore e l'Evoluzione dello Stato Pontificio
Prima dell'Unità d'Italia, l'estensione dello Stato pontificio richiedeva la nomina di tutta una serie di funzionari che erano incaricati di condurre e di trasmettere l'esercizio del potere in modo capillare. Venivano chiamati governatori i responsabili del potere a livello più locale. A essi era affidata la guida di piccoli feudi, città e borghi. I governatori erano all'interno dell'amministrazione pontificia i rappresentanti di livello inferiore. Il termine Governatore designa il titolare dell'ufficio supremo locale che, rivestito di alte funzioni di governo, viene preposto, alle dipendenze delle autorità centrali, alla direzione di una determinata parte del territorio metropolitano o coloniale di uno stato.
Contesto Storico e Nascita del Potere Temporale
Nel 476 finisce l’Impero Romano d’Occidente, dopo che Roma è stata saccheggiata prima, nel 410, dai Visigoti di Alarico e poi, nel 455, dai Vandali di Genserico, mentre la parte orientale dell’impero sopravvive attorno a Costantinopoli, la Nuova Roma creata dall’imperatore Costantino I il Grande. Con una guerra quasi ventennale (535-553) l’imperatore Giustiniano I elimina la presenza ostrogota in Italia, ma l’invasione dei Longobardi del 568 rompe definitivamente l’unità politica della penisola e apre la strada a una distinzione fra il Regnum longobardo e i territori bizantini. Anche questi ultimi si frammentano in una serie di nuclei locali, alcuni dei quali restano sotto il governo dell’impero d’Oriente e altri divengono di fatto ducati autonomi.
Fin dall’età di Papa san Leone I Magno (440-461) la popolazione romana può contare per la difesa dai barbari soltanto sul prestigio del suo vescovo, quale successore degli apostoli Pietro e Paolo, e sulla sua azione protettrice. I romani continueranno a guardare al Pontefice piuttosto che al governatore imperiale come al proprio naturale difensore, anche dopo la riconquista operata da Giustiniano, la cui Prammatica Sanzione, una costituzione imperiale del 554, riorganizzando il governo bizantino in Italia, amplia i poteri attribuiti negli anni precedenti ai vescovi, fino a dar loro la veste di magistrati cittadini. Davanti all’avanzata dei Longobardi, mentre l’esarca di Ravenna rivela la sua impotenza, Papa san Gregorio I Magno (590-604) è il solo che riesca a tutelare efficacemente l’incolumità di Roma, sia con preparativi militari sia con trattative diplomatiche.
All’epoca la Chiesa romana dispone non solo di un immenso prestigio spirituale ma anche di ricchezze fondiarie rilevanti, costituite dalle donazioni offerte “a san Pietro” da fedeli di ogni condizione sociale ed economica. Queste proprietà sono organizzate in grandi aziende agrarie, ognuna delle quali, definita patrimonium, costituisce un organismo autonomo, gestito da un rector, alto funzionario dell’amministrazione centrale pontificia nominato direttamente dal Pontefice. Il cosiddetto Patrimonium Sancti Petri, esteso nei primi secoli ben oltre l’ambito peninsulare, è limitato, nel secolo VII, dopo le conquiste longobarde e le confische bizantine, all’Italia Centrale, in una continuità che travalicava le distinzioni politiche. La Chiesa costituisce così una grande e complessa struttura, con personale numeroso, vaste proprietà e un’ampia serie di competenze, ben prima di assumere la responsabilità del governo temporale.
Alla fine del secolo VII l’Italia bizantina è guidata, sul piano politico, sociale ed economico, da uomini le cui famiglie e la cui fortuna sono legate sempre più a comunità locali ben definite. Nelle singole province, le popolazioni locali, in grande maggioranza costituite da coltivatori legati al patrimonio ecclesiastico, si legano sempre più alla Chiesa, l’unica istituzione in grado di favorire quella ordinata e pacifica convivenza sociale. L’amministrazione ecclesiastica, che aveva sempre utilizzato con la massima liberalità per opere di carità e di assistenza i redditi e i prodotti delle sue proprietà, denominate res pauperum Christi, è portata naturalmente a venire sempre più largamente incontro ai bisogni della popolazione, assumendosi anche quelle attività d’interesse collettivo fino ad allora svolte dai poteri municipali e statali. Nel 726, l’imperatore Leone III Isaurico scatena la lotta contro il culto delle immagini (iconoclastia), aprendo una grave crisi religiosa che dura vari decenni e che in Italia scuote il potere bizantino già traballante. Alla condanna di Papa Gregorio II segue la rivolta delle province della penisola contro i funzionari imperiali. La politica religiosa dell’imperatore, la pressione fiscale crescente, le missioni punitive compiute dai Bizantini allentano i legami fra la penisola italiana e Costantinopoli. Il pericolo maggiore è rappresentato dal re longobardo Liutprando che, rispolverando l’antico sogno di unificare la penisola, sconfigge ripetutamente i Bizantini e minaccia Roma. Tuttavia, di fronte all’ostilità delle popolazioni sottomesse e dei Pontefici, per ben due volte preferisce evitare l’urto frontale, restituendo al Ducato Romano, per la prima volta chiamato apertamente respublica, il castrum di Sutri, nella Tuscia romana, nel 728, e, nel 742, quattro città da lui occupate e una parte dei patrimoni della Chiesa in Sabina.
NASCITA E MORTE DELLO STATO PONTIFICIO
Alleanza Franco-Papale e Consolidamento
Lentamente ma senza incertezze i Papi guidano il movimento che porta all’emancipazione della respublica di san Pietro dall’impero d’Oriente. Fra il 730 e il 750 il Pontefice diventa definitivamente l’erede dei bizantini, anche se restavano dubbi sulla capacità del giovane Stato di resistere ai Longobardi e sull’estensione dei suoi confini. Infatti, nel 754, di fronte alle minacce del re longobardo Astolfo, Papa Stefano II si reca a Ponthion, in Francia, alla corte di Pipino il Breve, re dei Franchi, sollecitandone l’aiuto e stipulando un patto di amicitia. L’alleanza, perfezionata a Quierzy-sur-Oise, presenta elementi religiosi e implicazioni di natura pratica, aventi valore pubblico e giuridicamente vincolante. Il Pontefice incorona Pipino e gli concede il titolo onorifico di Patricius Romanorum, ottenendo in cambio la protezione militare del Patrimonio di san Pietro. L’intervento di Pipino induce prima Astolfo e poi il suo successore Desiderio a cedere al Pontefice numerosi territori, comprese Ravenna e la Pentapoli; anche in questo caso si parla di restitutio alla respublica Romanorum e non ai Bizantini, dai quali dipendevano formalmente. Nel 774 Papa Adriano I si rivolge al re franco Carlo Magno, che scende in Italia e sconfigge re Desiderio, che minacciava Roma. Con le concessioni territoriali del 781 e del 787, dirette e generose, Carlo Magno amplia i confini della “repubblica” - accresciutasi negli anni precedenti con l’annessione del vecchio ducato di Perugia e di una parte della Tuscia longobarda -, andando ben oltre le specifiche e articolate rivendicazioni papali.
Nella seconda metà del secolo VIII, molto probabilmente fra il pontificato di Stefano II e quello di Adriano I, quando il potere pontificio si è esteso ormai a tutte le terre bizantine dell’Italia Centrale, viene compilato un falso documento, la cosiddetta “Donazione di Costantino”. Il Constitutum Constantini intende illustrare una grande donazione dell’imperatore Costantino a Papa san Silvestro I all’inizio del secolo IV, concernente il palazzo del Laterano, i simboli della carica imperiale, compresa la corona, e le province occidentali dell’impero con la città di Roma. È opinione diffusa che il documento sia stato redatto per legittimare le “usurpazioni” dei Papi in Italia, ma questo argomento non è determinante, perché i Franchi non richiedevano alcuna legittimazione. Pipino, come dichiara egli stesso agli ambasciatori greci nel 756, fa le sue donazioni al Pontefice per amore di san Pietro e per ottenere la remissione dei suoi peccati. D’altra parte, i bizantini, cinici e sofisticati, non avrebbero degnato di alcuna considerazione il Constitutum, che non rappresenta tanto una giustificazione quanto una descrizione dell’emancipazione del Papato dall’impero d’Oriente. La conquista dell’autonomia avviene anni prima che Pipino metta piede in Italia, così che i Franchi non contribuiscono affatto a liberare il territorio romano dai Bizantini, piuttosto salvano la “repubblica” quando rischia di essere eliminata dai Longobardi. Anche Papa Stefano II, rivolgendosi ai Franchi, non si richiama mai al Constitutum ma alla divina Provvidenza, che aveva affidato ai Franchi la protezione della Chiesa.

Il Governatore di Roma e i Funzionari Locali
L'istituzione della magistratura del Governatore di Roma risale al pontificato di Eugenio IV il 17 gennaio 1435. Il governatore di Roma era nominato direttamente dal pontefice e durava in carica due anni con possibilità di riconferma. Egli cumulava nella sua persona, oltre alla carica di giudice ordinario, anche quella di capo della polizia e di vice-camerlengo in seno alla Camera apostolica. Sino al 1585 le due cariche di governatore e vice-camerlengo rimasero separate, ma fu Sisto V con la costituzione Romanus Pontifex a unirle. Il governatore delle legazioni era il cardinale legato.
Il governatore di Roma (Gubernator Romae, Praefectus Urbis) era anche Vice-camerlengo. Egli era capo e presidente del tribunale e congregazione criminale del governo, direttore generale di polizia nei domini ecclesiastici e si occupava della distribuzione della carità e del sostegno ai poveri. Il suo Tribunale giudicava sia in materia civile che in materia criminale e la sua giurisdizione si estendeva su Roma e il suo distretto.
- In materia civile (cause di primo grado del valore non superiore ai cinque scudi e cause d'appello contro le sentenze dei vari governatori dello Stato pontificio) esso era composto di un uditore e di un luogotenente; la cancelleria era affidata a due notai.
- In materia criminale (per il diritto di prevenzione su tutti gli altri Tribunali di Roma, qualsiasi reato commesso nel raggio di quaranta miglia intorno alla città poteva essere di sua competenza) esso era composto di due luogotenenti cosiddetti di «cappa negra», di due sostituti luogotenenti, di dieci sostituti fiscali addetti alla istruzione dei processi; la cancelleria era affidata a dodici notai alle dipendenze di un capo-notaio ed era chiamata della «carità» perché risiedeva presso la Confraternita di S. Girolamo della carità.
La riunione collegiale dei giudici in criminalibus più due prelati assessori aggiunti durante il pontificato di Benedetto XIV formava la Congregazione criminale del governo. Inoltre, in seno al Tribunale del governatore agiva anche un'altra Congregazione detta Congregazione di lettura delle liste dei carcerati. In materia di multe il governatore poteva infliggerne fino alla somma di seimila scudi per i cittadini di censo elevato che avessero trasgredito agli ordini di arresto domiciliare. Egli poteva inoltre condannare alla pena di morte con la sola eccezione della dispensa pontificia quando si trattava di ecclesiastici. In qualità di capo della polizia, il governatore aveva una competenza riservata in materia di teatri e di pubblici spettacoli esercitando la censura. Il tribunale del governatore fu soppresso con l'ordine della consulta straordinaria degli Stati romani del 17 giugno 1809 con decorrenza dal 1° agosto; fu ripristinato nel 1814.
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