La presenza del crocifisso nelle scuole italiane è da decenni oggetto di vivaci polemiche e dibattiti, alimentando questioni relative alla laicità dello Stato italiano e alla libertà religiosa. Sebbene diverse normative statali sanciscano la sua presenza, in particolare nelle scuole elementari e medie, non esiste una legge generale che ne imponga l'esposizione in tutti i locali pubblici, ad eccezione dei tribunali. Nonostante la chiarezza di alcune direttive, non tutte le scuole si adeguano, e la questione continua a evolversi attraverso sentenze giudiziarie e proposte legislative.

Le Origini Storiche e il Quadro Normativo
Le radici della normativa che disciplina la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche affondano nel XIX secolo. Una delle prime indicazioni risale alla cosiddetta Legge Lanza del 1857, che stabiliva che "negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa". Successivamente, la Legge Casati del 1859, emanata da un governo risorgimentale di impostazione laicista, prevedeva già l'affissione del crocifisso nelle classi scolastiche, attuata dall'art. 140 del Regio Decreto n. 3725 del 1859.
Le normative più frequentemente citate dalla giurisprudenza moderna sono contenute in due Regi Decreti dell'epoca monarchica, mai formalmente abrogati:
- Il Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), che all'art. 118 afferma che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re".
- Il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), il cui art. 119 e la tabella C allegata includono il crocifisso tra gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi elementari.
È importante notare che queste disposizioni riguardano esplicitamente solo le scuole elementari e medie, lasciando indefiniti gli obblighi per le scuole materne, superiori e università.
Le normative successive hanno per lo più confermato queste indicazioni o le hanno lasciate implicite. Una legge del luglio 1967, n. 641, circa l'arredamento delle scuole elementari e medie, ha esteso le indicazioni del R.D. del 1928 a entrambi gli ordini, ribadendo dunque implicitamente la presenza del crocifisso. Anche una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 1967 ha richiamato queste disposizioni.
La Laicità dello Stato Italiano e il Valore del Crocifisso
Il principio di laicità dello Stato è un cardine dell'ordinamento costituzionale italiano, desunto dalla Corte Costituzionale dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. Tale principio indica la reciproca autonomia tra ordine temporale e ordine spirituale, la tutela dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dalla religione, l'uguaglianza giuridica tra i cittadini, il rispetto della libertà delle confessioni religiose e la tutela della libertà di religione per tutti. Non è un principio esplicitamente proclamato dalla Carta fondamentale, ma si evince dalle sue norme fondamentali.
Il Consiglio di Stato, in un significativo parere del 2006, ha ribadito che i Regi Decreti del 1924 e 1928 sono tuttora in vigore e non possono essere considerati implicitamente abrogati da normative successive, inclusi i Patti Lateranensi e le modifiche apportate con gli Accordi di Villa Madama. Secondo il Consiglio di Stato, il riferimento alla natura del regime fascista dell'epoca di emanazione delle norme non ne comporta l'abrogazione, poiché "la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica".
Inoltre, il Consiglio di Stato ha argomentato che il crocifisso deve essere considerato "non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale". Questa interpretazione attribuisce al crocifisso una funzione simbolica di valori civili, rendendone l'esposizione compatibile con la laicità.
L'ARENA: DIBATTITO SUL CROCIFISSO - VIA IL CROCIFISSO DA SCUOLA - IL CROCIFISSO NELLE AULE
I Principali Casi Giudiziari e le Loro Implicazioni
Il Caso Lautsi e la Posizione della Corte Costituzionale
Nel 2002, la signora Soile Tuulikki Lautsi ha chiesto al consiglio d'istituto di una scuola media di Abano Terme (PD) la rimozione del crocifisso dalle aule, richiesta che fu rifiutata. Lautsi si rivolse al TAR del Veneto che, nel 2004, sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 297 del 1994 (come specificati dai Regi Decreti del 1928 e 1924) e dell'art. 676 del medesimo decreto, nella parte in cui includevano il crocifisso tra gli arredi scolastici. Il TAR del Veneto riteneva che il crocifisso fosse un simbolo religioso cristiano, incompatibile con il principio di laicità dello Stato.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 15 dicembre 2004, n. 389, dichiarò la "manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale". La Corte motivò la sua decisione sostenendo che le disposizioni impugnate del Testo Unico sull'istruzione non contenevano un precetto legislativo che imponesse l'esposizione del crocifisso, ma piuttosto rinviavano a norme regolamentari previgenti. Poiché le norme regolamentari (i Regi Decreti) non hanno "forza di legge", non potevano essere oggetto diretto di un controllo di costituzionalità, né, di conseguenza, di un intervento interpretativo della Corte. L'impugnazione delle disposizioni legislative era quindi considerata un "improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate".
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il TAR del Veneto, con sentenza del 2005, respinse il ricorso della signora Lautsi. In grado d'appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 556 del 2006, confermò la legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. I magistrati argomentarono che il crocifisso non doveva essere inteso come una semplice suppellettile o oggetto di culto, ma come un simbolo in grado di esprimere gli "elevati fondamenti dei valori civili" che ispirano l'ordinamento costituzionale italiano, quali tolleranza, rispetto reciproco, dignità umana e libertà. Il Consiglio di Stato affermò che la decisione delle autorità scolastiche di esporre il crocifisso "non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano".
Il Caso Adel Smith
Nel 2003, la questione del crocifisso nelle scuole fu vivacemente dibattuta in seguito all'iniziativa di Adel Smith, un cittadino italiano di fede musulmana. Smith, residente a Ofena (AQ), all'inizio dell'anno scolastico 2003/04 chiese alle maestre della locale scuola materna di rimuovere il crocifisso dall'aula frequentata dal figlio o di affiancargli un quadretto con un testo coranico. Le docenti acconsentirono alla seconda richiesta, ma il dirigente scolastico fece rimuovere il quadretto.
Smith si rivolse al tribunale dell'Aquila che, con ordinanza del 23 ottobre 2003, "condannò l'istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule". Questa decisione ebbe un'ampia eco mediatica e generò una forte polemica pubblica, sebbene il crocifisso non fu rimosso. In un caso separato, Smith fu condannato dal tribunale di Padova a cinque mesi di reclusione per aver definito la chiesa "un'associazione a delinquere" e Papa Giovanni Paolo II "un extracomunitario doppiogiochista".
Il Crocifisso nei Seggi Elettorali e la Sentenza della Cassazione del 2000
Un problema correlato riguarda la presenza del crocifisso nei seggi elettorali, spesso ubicati in aule scolastiche. La Corte di Cassazione, con sentenza del 1º marzo 2000, n. 439, ha ritenuto contraria al principio di laicità l'esposizione dei crocifissi nei seggi elettorali. La Suprema Corte ha rigettato la "giustificazione culturale" del simbolo, contraddicendo l'avviso del Consiglio di Stato e affermando che l'art. 9 del nuovo Concordato, in cui la Repubblica italiana prende atto che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", non costituisce un fondamento normativo idoneo per tale prassi amministrativa in un contesto elettorale.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
La questione è stata esaminata anche a livello europeo. Nel 2009, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nella sentenza Lautsi c. Italia, stabilì che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche costituiva una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione, condannando l'Italia a risarcire 5 mila euro per danni morali.
Tuttavia, questa decisione fu ribaltata dalla Grande Camera della CEDU nel 2011, che concluse che la presenza del crocifisso nelle aule non viola le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Grande Camera riconobbe che la questione rientrava nel "margine di apprezzamento" degli Stati membri e che non vi era una visione comune europea sulla questione, sottolineando che il crocifisso era un simbolo passivo che non poteva essere imposto agli alunni.
La Sentenza della Corte di Cassazione del 2021: L'Accomodamento Ragionevole
Un punto fermo fondamentale è stato posto dalla sentenza emessa nel 2021 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Questa sentenza ha proposto un "accomodamento ragionevole", escludendo sia l'imposizione che il divieto assoluto dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La decisione deve essere raggiunta attraverso l'accordo e il dialogo tra ragazzi, insegnanti e genitori, all'interno degli organi collegiali (consigli di classe e di istituto).
La Cassazione ha riconosciuto illegittima la circolare di un dirigente scolastico che imponeva di tenere il crocifisso sempre esposto, scagionando un docente sanzionato per averlo rimosso durante le sue lezioni (per poi rimetterlo al suo posto). Secondo gli Ermellini, la presenza del crocifisso non può condizionare o comprimere la "libertà di espressione e di insegnamento" dei docenti. L'affissione del crocifisso, tuttavia, non è stata ritenuta un "atto discriminatorio" nei confronti di alunni di diversa fede o dei loro genitori, né verso il "docente dissenziente per causa di religione".
La decisione di apporre il crocifisso in classe deve essere "condivisa da tutta la scuola", permettendo all'aula scolastica di "accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità interessata valuti e decida in autonomia di esporlo".
Dibattito e Proposte Legislative Recenti
Negli ultimi anni, il dibattito si è intensificato. Nel marzo 2023, la deputata Barbara Saltamartini (Lega) ha depositato la proposta di legge n. 387, che mira a disciplinare l'esposizione del crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione e nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. La proposta prevede sanzioni pecuniarie (da 500 a 1.000 euro) per chi rimuove o vilipende il crocifisso. Analogamente, nel settembre 2023, la Lega ha avanzato una nuova proposta di legge che prevederebbe l'obbligatorietà del crocifisso in tutti i luoghi pubblici, inclusi uffici, ospedali, stazioni e aeroporti.
Queste proposte si inseriscono in un contesto in cui le classi italiane accolgono sempre più studenti di varie religioni, ponendo nuove sfide al principio di laicità e all'inclusione.

Autonomia Scolastica e Simboli Religiosi
La giurisprudenza attuale, in particolare la sentenza della Cassazione del 2021, stabilisce che la scuola, nella sua autonomia, non può né imporre né vietare il crocifisso nelle aule. La decisione deve scaturire da un "ragionevole accomodamento" e dalla volontà espressa dagli organi collegiali. Il singolo docente non ha un potere assoluto di veto o di interdizione, ma la sua libertà negativa di religione deve essere rispettata.
Un'altra importante novità della pronuncia della Cassazione è l'ammissione, in particolari casi, della possibilità di accompagnare il crocifisso "con i simboli di altre confessioni presenti nella classe", ricercando un "ragionevole accomodamento tra posizioni difformi". Questo apre alla possibilità, soprattutto nelle classi multietniche, di esporre simboli di diverse religioni del mondo, in un'ottica di inclusione e dialogo.
Sintesi dei Punti Chiave
La giurisprudenza italiana non vieta né impone l'esposizione del crocifisso in aula, rimettendo al dirigente scolastico, sentite le parti coinvolte tramite gli organi collegiali, la decisione in merito. L'esposizione del crocifisso è legittima, ma non può essere imposta, e la sua mancata affissione non è sanzionabile. Le recenti proposte legislative, come quella avanzata dalla Lega nel settembre 2023, mirano a introdurre l'obbligo di esposizione in tutti i luoghi pubblici. Infine, la giurisprudenza più recente ammette la possibilità di esporre in aula, oltre al crocifisso, anche altri simboli religiosi che riflettano le diverse confessioni presenti nella comunità scolastica, in un'ottica di "accomodamento ragionevole".
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