L'impianto elettrico è un elemento fondamentale in ogni edificio, sia esso domestico o lavorativo, e deve essere a norma per garantire sicurezza e comfort. La sua costruzione e installazione devono essere eseguite solo da imprese o tecnici qualificati e abilitati dalla Camera di Commercio. Per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, è fondamentale attenersi a specifiche normative di riferimento, che forniscono linee guida dettagliate per la progettazione, l'installazione e la manutenzione.
La certificazione di conformità dell’impianto elettrico è un documento necessario per garantire la sicurezza a tutti coloro che usano l’impianto, sia per le persone che per la protezione delle strutture. Certificare la conformità di un impianto significa prima di tutto assicurare che tutte le componenti di un sistema elettrico funzionino correttamente e in modo sicuro. Attraverso i certificati è possibile prevenire incidenti, ridurre il rischio di guasti e aumentare l’efficienza energetica degli impianti.

Cos'è la Certificazione dell'Impianto Elettrico (Di.Co.)
La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) dell’impianto elettrico è un documento obbligatorio che attesta la conformità dell’impianto alle norme CEI in vigore. Essa rappresenta una garanzia di sicurezza per l’utente e tutela il responsabile dell’impianto in caso di eventuali incidenti. Questa certificazione è richiesta dal Decreto Ministeriale 37/2008 e riguarda ogni genere di impianto, compresi i sistemi di videosorveglianza, gli impianti radiotelevisivi, i cancelli, le cabine elettriche e i dispositivi di protezione antincendio.
A cosa serve la Di.Co.
La Di.Co. è necessaria per:
- Avere l’allaccio alla rete elettrica: il fornitore di energia elettrica non può attivare la fornitura se non è presente la Di.Co.
- Effettuare la manutenzione dell’impianto: i tecnici abilitati possono intervenire sull’impianto solo se è presente la Di.Co.
- Vendere o affittare l’immobile: la Di.Co. è uno dei documenti necessari per la compravendita o l’affitto di un immobile.
Chi compila e rilascia la Di.Co.
La Di.Co. deve essere compilata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice dell’impianto elettrico. Il responsabile tecnico è un ingegnere o un perito industriale abilitato alla progettazione e all’installazione di impianti elettrici. Coloro che rilasciano il certificato devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio e possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa.
I soggetti abilitati al rilascio della certificazione elettrica sono indicati nello stesso DM 37/2008, che prevede la possibilità di svolgere questa attività soltanto per le ditte e i tecnici regolarmente iscritti nel registro delle imprese. La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria nel caso di installazione di un impianto elettrico nuovo ed è rilasciata dall’impresa dopo l'installazione e i controlli del caso, come quelli sul sistema di dispersione a terra.
Cosa contiene la Di.Co.
La Di.Co. contiene diverse informazioni, tra cui:
- Dati dell’impianto: ubicazione, tipologia, potenza, ecc.
- Dati del responsabile tecnico: nome, cognome, numero di iscrizione all’albo professionale.
- Dati del committente: nome, cognome, codice fiscale.
- Dichiarazione di conformità: il responsabile tecnico dichiara che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e conforme alle norme CEI in vigore.
- Schema dell’impianto elettrico: sono indicati tutti i componenti, come la tipologia di messa a terra, gli interruttori e i tipi di condutture.
- Libretto di istruzioni e manutenzioni: fornisce tutte le informazioni utili a mantenere l’impianto in buone condizioni.
- I controlli eseguiti: prima della consegna, i tecnici effettuano una serie di controlli per verificare che l’impianto sia conforme.
Come e dove compilare e depositare la Di.Co.
La Di.Co. può essere compilata su un modulo cartaceo o online. Il modulo cartaceo può essere scaricato dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico o ritirato presso gli sportelli delle Camere di Commercio. Il modulo online può essere compilato sul sito web del SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune in cui si trova l’impianto. La Di.Co. deve essere depositata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE) del Comune in cui si trova l’impianto.
La Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) per impianti esistenti
Per gli impianti elettrici esistenti, non si parla di Di.Co ma di Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.). Si tratta della certificazione rilasciata dopo la modifica dell’impianto esistente, o per impianti installati prima del 27 marzo 2008 in assenza di Di.Co. La Di.Ri. potrà essere rilasciata solo per gli impianti installati prima di tale data. Se l’impianto elettrico è stato installato dopo il 27 marzo 2008, dovrà essere rinnovato da zero, e in questo caso sarà emessa una Dichiarazione di Conformità (Di.Co.).
Mettere a norma un impianto elettrico significa sostituire e aggiungere tutti i componenti, scatole, cavi e interruttori, che garantiscono il raggiungimento dei parametri minimi e i dispositivi salvavita e di protezione diretta dei componenti come interruttore differenziale, dispositivo di sezionamento, dispositivo di protezione dalle sovracorrenti. Ciò che rimane invariata è la struttura, quindi devono essere tenuti nella stessa posizione gli interruttori e le prese.
Quando la Certificazione è Obbligatoria
La certificazione dell’impianto elettrico è obbligatoria in diversi contesti, stabiliti dal Decreto Ministeriale 37/2008. La mancata presentazione di una dichiarazione di conformità o rispondenza può esporre i proprietari a rischi legali e a sanzioni, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza delle persone. La certificazione è obbligatoria in fase di costruzione o ristrutturazione di un edificio, quando si installano o modificano gli impianti elettrici.
Anche gli impianti temporanei, come quelli allestiti per eventi o cantieri, necessitano di una certificazione temporanea per garantire sicurezza e conformità durante il loro utilizzo. Allo stesso tempo, la messa a terra dei ponteggi segue normative specifiche per garantire la sicurezza elettrica in questo tipo particolare di luogo di lavoro.
Certificazione per Immobili ad Uso Lavorativo
Se l’immobile non è ad uso abitativo ma è destinato ad attività lavorativa o produttiva, la normativa in tema di sicurezza sul lavoro impone l’obbligo di certificazione. In questo contesto, ogni cambiamento significativo nell’impianto elettrico o l’introduzione di macchinari che alterano il carico elettrico dell’edificio richiedono la rinnovazione della certificazione per assicurare che le modifiche rispettino le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. Per gli immobili con attività lavorativa, è necessario sottoporre l’impianto alle verifiche obbligatorie per il DPR 462/01, previste ogni cinque anni, o ogni due anni per i locali ad uso medico. Allo stesso modo, è necessaria la verifica delle scariche atmosferiche relativa ai dispositivi di protezione dai fulmini.
Guida alla Dichiarazione di Rispondenza degli Impianti Elettrici: Cosa Devi Sapere!
Differenza con la Certificazione Energetica APE
La certificazione di conformità impianto elettrico non deve essere confusa con la certificazione energetica APE (Attestato di Prestazione Energetica). La certificazione APE serve a identificare il consumo energetico dell’immobile, che è suddiviso in classi, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). La validità della certificazione energetica è fissata in 10 anni, ma se vengono eseguiti lavori che modificano il rendimento energetico, sarà necessario aggiornare la certificazione. Diversamente dalla certificazione APE, la certificazione degli impianti elettrici non è obbligatoria nel caso di vendita o locazione, ma la sua presenza è comunque un'informazione utile per determinare il prezzo dell'immobile.
La Norma CEI 64-8: Evoluzione e Contenuti
La Norma CEI 64-8 è la principale norma per gli impianti elettrici in bassa tensione in Italia. La prima edizione risale al 1984, e l'attuale VIII edizione è stata pubblicata nel 2021, sostituendo la precedente settima edizione del 2012 e tutte le sue varianti. Questa nuova edizione integra in un’unica norma consolidata tutte le precedenti varianti e introduce novità sostanziali frutto dell’evoluzione normativa sia italiana che internazionale ed europea.
Novità dell'VIII Edizione (2021)
Le più importanti novità dell’ottava edizione sono:
- Una serie di modifiche a diversi articoli della Norma CEI 64-8, note come “variante fuoco”, con lo scopo di armonizzare le prescrizioni in essi contenute, con quelle del Codice di Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Decreto 3 agosto 2015 - n. 51.
- Il nuovo Allegato ZA “Classificazione delle influenze esterne” del Capitolo 51 “Regole Comuni” che introduce la classificazione secondo codici prestabiliti, con la quale è possibile eseguire la scelta dei componenti elettrici di un impianto mediante una serie di parametri adatti al luogo di installazione.
- La nuova edizione del Capitolo 37 “Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto”.
- La nuova edizione della Parte 8-1 “Efficienza energetica degli impianti elettrici” al fine di aggiornarla ai più recenti documenti di armonizzazione europea.
- La prima edizione della nuova Parte 8-2 “Impianti elettrici a bassa tensione di utenti attivi (prosumer)”.
Capitolo 37: Ambienti Residenziali. Prestazioni dell’Impianto
Già dal 2011, la norma CEI 64-8 si era dotata di un apposito capitolo “Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto”, più volte aggiornato e oggi designato come Capitolo 37, specifico per impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale, situate all’interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari. Le prescrizioni e le raccomandazioni di questo capitolo, aggiuntive a quelle delle altre parti della Norma CEI 64-8, si applicano ai nuovi impianti e ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare.
Sono invece esplicitamente escluse dal Capitolo 37 le parti comuni dei condomini, oltre che le abitazioni site in edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il Capitolo 37 non è indipendente e va utilizzato congiuntamente alle altre parti applicabili della Norma CEI 64-8, oltre che a tutte le altre norme o atti legislativi applicabili agli impianti elettrici nelle abitazioni.
Riferimenti Normativi Integrativi al Capitolo 37
Tra i riferimenti normativi integrativi si ricordano in particolare:
- CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
- Guida CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali”
- Guide CEI 64-100 (serie) “Edilizia Residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni”
- Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”
- Norma CEI 64-21 “Ambienti residenziali Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità”.
- Sezione 701 della Norma CEI 64-8 “Locali contenenti bagni o docce”
- Sezione 751 della Norma CEI 64-8 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio” per le unità abitative costruite prevalentemente in materiale combustibile (CA2).
- Sezione 722 della Norma CEI 64-8 “Alimentazione dei veicoli elettrici”
- Legge 11 novembre 2014, n. 164 per la predisposizione di adeguati spazi installativi e di accessi agli edifici per garantire la realizzazione a regola d’arte degli impianti di comunicazione elettronica.
In particolare, per le unità abitative costruite prevalentemente in materiale combustibile (CA2) il Capitolo 37 richiama l’applicazione della Sezione 751. Inoltre, il Capitolo 37, nel caso di impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale destinati ad essere utilizzati da parte di persone con disabilità o specifiche necessità, indica l’integrazione del Capitolo 37 con la Norma CEI 64-21.
Classificazione delle Prestazioni dell'Impianto
Nel “Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto” è presente la classificazione per “livelli” degli impianti elettrici nelle abitazioni, in relazione alle prestazioni dell’impianto e al numero di circuiti terminali. I livelli secondo cui devono essere classificati gli impianti sono 3; ciascun livello è contraddistinto da una dotazione funzionale minima e da una suddivisione minima dei circuiti terminali, entrambe in funzione della superficie dell’appartamento.
La scelta del livello prestazionale è oggetto di accordo fra committente e impiantista/progettista ed è consigliabile che sia riportata nella documentazione allegata alla “Dichiarazione di Conformità alla Regola dell’Arte” rilasciata dall’impresa installatrice (ai sensi del DM 37/08). Il primo livello è quello base, obbligatorio per la conformità dell’impianto alla Norma CEI 64-8. I livelli due e tre, non obbligatori, hanno lo scopo di valorizzare impianti con prestazioni più elevate del minimo necessario e offrono la possibilità di classificare l’impianto di maggiore pregio.
Il livello due prevede prestazioni maggiori del livello uno, come ad esempio, un numero maggiore di prese di corrente e di circuiti, il videocitofono e almeno due funzioni per sicurezza non elettrica, comfort ed efficienza energetica. Il terzo livello indica un impianto innovativo di pregio e prevede, fra l’altro, anche le funzioni domotiche. Secondo la Norma CEI 64-8, la superficie dell'abitazione (insieme al livello prestazionale prescelto) è il parametro per la definizione del minimo numero di circuiti e delle altre dotazioni minime obbligatorie.

Dimensionamento e Protezione dell'Impianto
Gli impianti elettrici delle unità abitative devono essere dimensionati per una potenza impegnata di almeno 6 kW, indipendentemente dal livello prestazionale, dalla superficie e dalla stipula di un eventuale contratto di fornitura dell'energia elettrica per una potenza inferiore. Coerentemente con la Delibera 467/2019/R/eel dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relativa all'ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici, la Norma CEI 64-8 Capitolo 37 richiede che l’impianto elettrico dell’abitazione sia dimensionato per almeno 6 kW. Ciò significa che il montante e l’interruttore generale dell'impianto devono essere adeguati a 6 kW, anche se l’utente ha un contratto da soli 3 kW.
Il Dimensionamento del Montante
Si applicano le regole generali per il dimensionamento e la protezione dei circuiti, tenendo conto anche della lunghezza del montante, in modo che sia idoneo a una potenza di almeno 6 kW, con l'eccezione del caso di impedimenti costruttivi nell'edificio esistente. Una pratica consigliata è quella di prevedere una caduta di tensione lungo il montante non superiore al 2% circa, in modo che, ipotizzando un’ulteriore caduta di tensione nell’impianto domestico di un altro 2%, la caduta totale dal punto di consegna ai diversi apparecchi utilizzatori non superi il 4% (così come raccomandato dalla norma CEI 64-8, art. 525). Negli edifici di nuova costruzione è consigliabile un certo margine nel dimensionamento del montante, al fine di facilitare successivi incrementi della potenza installata senza la necessità di dover sostituire il montante.
Protezione del Montante e Interruttore alla Base
Qualora il montante sia realizzato “senza masse” (doppio isolamento o isolamento equivalente), esso risulta per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non è necessario alcun interruttore differenziale alla sua base (ad eccezione di montanti posti in luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nel qual caso è necessario in ogni caso installare un interruttore differenziale, v. CEI 64-8 art. 532-1 e art. 751.04.2.7). L'installazione di un interruttore per la protezione da sovracorrente del montante stesso è necessaria, posto in un primo quadro distante non più di 3 metri dal Punto di Connessione (PdC) alla rete del Distributore, che è costituito dai morsetti del contatore. La Norma CEI 0-21, art. 7.4.4 lo definisce Dispositivo Generale (DG) di utente. Per tutti i locali è previsto un valore indicato tra parentesi [ ] che indica il numero di punti presa che possono essere spostati da un locale all’altro purché non vari la somma totale dei punti presa previsti per l’abitazione. Il numero di circuiti, in pratica, corrisponde al numero di interruttori magnetotermici o magnetotermici differenziali, presenti in uscita nel centralino o in centralini secondari. Le dotazioni minime previste per i tre livelli sono riepilogate in tabella. Le prescrizioni del “Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell’impianto” si applicano agli impianti elettrici realizzati in edifici di nuova costruzione e ai rifacimenti completi di impianti elettrici esistenti, eseguiti in occasione di ristrutturazioni edili dell’edificio. Le dotazioni della tabella non si applicano se i corrispondenti locali non sono presenti oppure ai box, soffitte, cantine alimentate dai servizi condominiali. Nel caso di rifacimenti di impianti in appartamenti facenti parte di un condominio, i requisiti relativi al citofono/videocitofono e prese TV, non si applicano se incompatibili con gli impianti condominiali esistenti.
La Norma CEI 0-21 (art. 5.1.3) riporta il valore della corrente di cortocircuito da considerare ai morsetti del contatore per la scelta del potere d’interruzione del primo interruttore dell’utente:
- 6 kA, per le utenze monofase;
- 10 kA, per le utenze trifase sino a 33 kW di potenza disponibile.
Qualora l'interruttore alla base del montante sia anche interruttore differenziale, ad esempio, in presenza di masse elettriche tra il contatore e l'unità abitativa, la Norma CEI 64-8 Capitolo 37 prescrive che esso sia selettivo nei confronti di tutti gli interruttori differenziali situati a valle. Affinché l’interruttore differenziale posto alla base del montante garantisca la protezione dai contatti indiretti, la corrente differenziale d’intervento IΔn deve essere coordinata con la resistenza RE dell’impianto di terra dell’edificio, rispettando la relazione (CEI 64-8, art. Ciò si può realizzare utilizzando alla base del montante un interruttore magnetotermico differenziale di tipo “S” (selettivo), con corrente differenziale di intervento IΔn, per esempio, di 0,3 A (purché la resistenza RE dell’impianto di terra dell’edificio non superi 166 Ω). È necessario che l’installatore/progettista provveda alla protezione del montante senza tenere conto del limite contrattuale di potenza.
Il Quadro Elettrico dell'Unità Abitativa (Centralino)
Il quadro elettrico dell'unità abitativa (QUA), comunemente detto centralino, deve essere dimensionato con un 30% di spazio libero a disposizione (per eventuali futuri ampliamenti), con un numero minimo di due moduli liberi. Per ogni unità abitativa è richiesta, inoltre, la predisposizione di:
- Scatola di Terminazione Ottica di appartamento (STOA) in tutte le unità abitative di livello 1, 2, 3;
- Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento (QDSA) per le unità di livello 2 e 3.
L'Interruttore Generale del Centralino
Il centralino è il cuore dell’impianto elettrico di un’abitazione ed è accessibile anche a coloro che non sono persone addestrate, come potrebbero essere gli utenti dell’abitazione. L’interruttore generale deve essere identificato chiaramente, per consentire un’immediata individuazione a chiunque ne abbia accesso. L’utente in questo modo può, con un’unica manovra, togliere tensione a tutto l’impianto identificando subito l’interruttore su cui agire anche in presenza di più apparecchi. La norma non precisa la tipologia dell'interruttore generale che, quindi, può essere un interruttore magnetotermico, un interruttore differenziale puro, un interruttore differenziale magnetotermico o anche un interruttore di manovra sezionatore. Nella maggior parte dei casi, si può scegliere quale interruttore generale, un interruttore magnetotermico che garantisce anche la protezione da sovraccarico del montante. La Norma CEI 64-8 Capitolo 37 prescrive l’installazione di un interruttore generale nel quadro dell’abitazione posto in una posizione facilmente accessibile.
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