Analisi della Credibilità della Confessione

La confessione, intesa nelle sue molteplici accezioni, ha rivestito e continua a rivestire un ruolo centrale in diversi ambiti della vita umana, dalla spiritualità al diritto, dalla psicologia all'etica sociale. La sua credibilità, o la sua analisi, diventa quindi un tema di profonda indagine, interessando specialisti e addetti ai lavori in settori differenti.

illustrazione di diverse figure professionali (sacerdote, giudice, psicologo) che simboleggiano i vari ambiti della confessione

La Confessione nel Contesto Religioso Cattolico

Il sacramento della confessione, pur avendo svolto un ruolo estremamente importante nella definizione delle strutture culturali e nell’evoluzione della coscienza nell’Occidente cristiano in età medievale e moderna, risente oggi del più generale fenomeno della perdita del senso del peccato. Non solo nel linguaggio laico della comunicazione ordinaria, ma anche nel linguaggio confessante della comunicazione pastorale il “peccato” è diventato ostico e si è dissolto, diluito e disperso nei mille rivoli delle spiegazioni psicologiche. Di conseguenza, in buona parte dei paesi cattolici, il sacramento della penitenza è fortemente contestato, anche se più nella prassi che nella teoria.

Evoluzione Storica e Significato Teologico

Per la molteplicità degli ambiti che tocca, la confessione è stata oggetto di attenzione non solo da parte di specialisti - soprattutto teologi e moralisti - ma anche di storici, antropologi, sociologi della religione e perfino di psicanalisti, psicologi del profondo e psichiatri, che nella confessione auricolare cattolica hanno visto e vedono "una sorta di anticipazione del loro metodo d’indagine e di cura delle ‘malattie dell’anima’", come osserva Giuseppe Maria Viscardi. Anche se c’è chi osserva, come l’antropologo e psicanalista magiaro Gezà Ròheim, che in analisi ci si libera del rimosso e nella confessione soltanto del conscio, la penitenza ha svolto nel passato una importante funzione terapeutica.

La confessione dei peccati non è una prerogativa esclusiva del cristianesimo, non è un’esperienza riservata all’Occidente cristiano ed è tutt’altro che estranea al mondo e alle religioni orientali. Tuttavia, sarebbe un errore omologare tout court la confessione cattolica a tutti gli altri tipi di confessione dei peccati. La confessione individuale al sacerdote, resa obbligatoria per i fedeli almeno una volta all’anno con il Concilio Lateranense IV (1215), è infatti "un’esperienza religiosa, spirituale, morale e psicologica assolutamente unica, che non trova riscontro in nessun’altra religione" perché, come ha osservato Delumeau, nessuno ha dato tanta importanza quanto il cattolicesimo alla confessione dettagliata e ripetuta dei peccati.

illustrazione storica di una confessione auricolare

L'Analisi del Peccato: Classificazioni e Pedagogia

Nell’alto Medioevo fiorì l’esigenza di creare un sistema normativo rigoroso e ordinato, facilmente comprensibile e soprattutto utile al sacerdote nell’assegnazione delle colpe. Nei libri di penitenza tariffata, l’unione della normativa ecclesiastica con quella civile generò una netta distinzione tra peccato e non-peccato, basandosi su solide basi bibliche o patristiche, al fine di instillare nel popolo modelli virtuosi di comportamento. Similmente ai giudici romani che avevano stipulato un codice legislativo ben ordinato, in cui le trasgressioni erano catalogate ed enumerate, anche i sacerdoti - giudici del foro interno - avvertirono la necessità di classificare in liste ordinate le offese recate al Signore.

Dalla seconda metà del XII secolo si affermò il principio secondo cui "le penitenze sono arbitrarie" e decadde l’uso delle liste delle colpe e dei relativi peccati in favore d’una penitenza privata elaborata su misura dal proprio sacerdote. I manuali per la confessione privata, includenti le summae confessorum e i rapidi formulari di interrogazione, non sono però gli unici scritti che trattano della classificazione dei peccati. Agli albori della civiltà cristiana, i monaci del deserto, che volevano raggiungere la perfezione spirituale mediante uno stile di vita ascetico, erano costantemente disturbati dai “pensieri cattivi”. Giovanni Cassiano (360-435 d.C.), allievo di Evagrio Pontico, nelle sue Collationes espone l’elenco preciso degli otto logismoi: gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria e superbia. Fu alla fine del VI secolo che i vizi vennero limitati a sette, per mano del papa Gregorio Magno.

infografica sui sette vizi capitali

Roberto di Flamborough, canonico di San Vittore, era particolarmente turbato da una confessione disordinata dei peccati. Questo desiderio di precisione implicava due cose: un’infarinatura basilare del sistema dei vizi da parte del penitente e un’ottima conoscenza del settenario da parte del sacerdote. Nell’ambito della penitenza privata, il vescovo di Parigi Guglielmo d’Auvergne (1180-1249), nel De sacramento poenitentiae, sosteneva che un’accurata indagine delle passioni potesse far comprendere al sacerdote quale fosse il peccato alla radice di una condotta riprovevole. Allo stesso modo, anche Domenico Cavalca, in Lo specchio de’ peccati, mediante l’analisi delle passioni, voleva individuare il peccato che l’aveva generato. Per compiere questo lavoro da "chirurgo dell’animo", Cavalca si avvaleva di sottili strumenti di dissezione al fine d’elaborare una mappa completa dei peccati, articolando la sua classificazione del peccato partendo da sei affetti del cuore: amore, odio, dolore, gaudio, timore e speranza.

Un’enunciazione disordinata dei vizi non era da imputarsi, come abbiamo visto, al laico penitente, bensì al sacerdote. Roberto di Flamborough criticava infatti il Corrector sive medicus di Burcardo di Worms, scrivendo che era un penitenziale inadatto alla confessione perché non permetteva di tracciare una mappa dell’interiorità del penitente, ma valutava solamente le azioni. Il testo criticato, composto tra il 1008 e il 1012, anziché elaborare una lista dei vizi capitali da cui poi si diramavano le varie colpe, elencava una lunga serie di colpe possibili connesse tra loro per argomento. Per contrastare questi elenchi disordinati di colpe, i testi per la penitenza elaborati successivamente traevano spunto dagli scritti gregoriani, esponendo i peccati in modo schematico, semplificando così la riflessione del penitente. La fitta concatenazione tra le gerarchie dei vizi e dei peccati serviva al sacerdote per analizzare in modo chiaro, schematico e strutturato l’animo dell’interrogato.

In quello stesso periodo, però, anche il modello del settenario iniziò ad essere avvertito come "obsoleto" e insufficiente. Giovanni della Rochelle (1200-1245), teologo francescano, mosse amare critiche verso il settenario, affermando che era confuso, disordinato e insufficiente. In seguito anche Alessandro di Hales propose una nuova classificazione tripartita del peccato che potesse collegarsi alle tre fasi del sacramento della penitenza. Questo schema tripartito assunse un ruolo centrale nella letteratura ad uso confessionale e divenne un modello fondamentale per i sacerdoti per eseguire gli esami di coscienza. Tuttavia, tale modello non si rivelò in grado di soddisfare le esigenze di tutti i sacerdoti. Esso, intrecciandosi con l’"obsoleto" schema del settenario, risultava a Duns Scoto ancora troppo staccato dalla vera parola divina. Così, il teologo francescano propose un radicale distacco da questa formula appellandosi direttamente alle Sacre Scritture. Il ritorno al Decalogo era già stato auspicato una settantina d’anni prima da Guglielmo d’Alverina, perché, a suo parere, la classificazione dei peccati in ternari o settenari non serviva a niente. L’appellarsi alla Legge annunciata a Mosè per definire i confini della morale cristiana compì una vera e propria rivoluzione all’interno dei penitenziali, rimodellando completamente il concetto di peccato. L’analisi dell’interiorità permise di direzionare il lavoro di “giudice” del sacerdote. Enrico di Frimaria, nel 1324, pubblicando il Tractatus decem praeceptorum, inaugurò una nuova tipologia di testi chiamati appunto "praeceptoria". Tali opere, strutturandosi secondo l’ordine dei dieci comandamenti, racchiudevano tutta la materia morale cristiana necessaria al sacramento della confessione o all’indottrinamento della società. Questo genere di testi ebbe una notevole diffusione dalla fine del 1300 alla fine del 1400, soprattutto in forma di sermoni.

Nonostante l’imporsi della classificazione filiata dal Decalogo, la classificazione settenaria non fu eclissata. Anzi! Come ha fatto notare Tommaso di Chobham, un distacco radicale dallo schema proposto da Cassiano era impossibile, perché nei dieci precetti divini non vi era alcun riferimento a vizi come l’invidia, l’accidia e la gola. Infatti, Raimondo Lullo, nei suoi Sermones de decem preceptis, mostra come la classificazione dei sette vizi sia complementare alle leggi mosaiche. Jean Gerson, teologo umanista (1363-1429), nei suoi studi sugli esami di coscienza secondo i vizi capitali, illustrò come in quell’epoca le varie classificazioni dei peccati fossero strettamente intrecciate: il settenario era spesso fuso con le classificazioni inerenti i cinque sensi, al Decalogo, alla triade pensieri-parole-opere e ai peccati di lingua. Inoltre, al di fuori delle università, nei confessionali, dove era necessario un approccio semplice con i laici più ignoranti, il settenario dei vizi non poteva essere trascurato per compiere un’analisi minima delle colpe.

Le più aspre critiche nei confronti del settenario e delle classificazioni dei vizi furono mosse alla fine del Medioevo da Lutero, che nella pratica penitenziale non vedeva altro che "invenzioni di cialtroni". In tal modo, negli ambienti cattolici il sistema dei vizi iniziò a staccarsi dal settenario, rafforzando l’idea del peccato in rapporto al Padre Nostro, al Decalogo e al Credo. La continua elaborazione di nuove classificazioni avvenute nei secoli e le sovrapposizioni innovative tra le differenti categorie dei vizi non sono riuscite a far tramontare il settenario di Cassiano, che, ancora oggi, è quello maggiormente conosciuto.

Il Ruolo del Confessore e l'Attendibilità Spirituale

Oggi quello che forse è il sacramento più umano, la Riconciliazione, sembra diventato, paradossalmente, il meno popolare, nonostante l'appello di Papa Francesco: "Dio non si stanca mai di perdonare" e invita a "non avere paura di Lui". Monsignor Krzysztof Nykiel, reggente della Penitenzieria Apostolica, sottolinea l'importanza di riscoprire il vero senso della confessione, specialmente in tempi come la Quaresima.

La Penitenzieria Apostolica offre ai sacerdoti uno strumento per approfondire la propria formazione nell’ambito del ministero di confessore, con corsi dedicati a seminaristi prossimi all’ordinazione, giovani sacerdoti e anche a chi esercita il ministero presbiterale da più tempo. Questi corsi illustrano, da una prospettiva multidisciplinare, le principali tematiche connesse con il foro interno e la pastorale del sacramento della riconciliazione. Viene privilegiato un approccio "pratico", finalizzato alla retta amministrazione della riconciliazione, alla soluzione di casi particolarmente delicati e al corretto atteggiamento da assumere per accompagnare i penitenti con disponibilità, pazienza, tenerezza, sollecitudine e lungimiranza. La Penitenzieria è, a tutti gli effetti, il Dicastero al servizio dei confessori, un "Tribunale della Misericordia" cui rivolgersi per casi complessi o per incertezze di giudizio.

Nella visione cristiana, la giustizia è intrinseca alla misericordia: la misericordia viene per prima, ma suppone la giustizia e non le va mai contro. Una persona che ha rubato, ad esempio, deve restituire, altrimenti non può ricevere il perdono di Dio, perché la misericordia è offerta a chi si pente. Chi invece va a confessarsi ma non si pente, fa peccato di presunzione - come diceva san Tommaso - vale a dire vuole ricevere il perdono senza convertirsi, il che è un peccato contro la speranza. Il sacerdote deve rifiutare l'assoluzione quando la persona rifiuta di pensare a cambiare, dovendo valutare se c'è il proposito di cambiare e di evitare le occasioni di peccato.

La gente spesso non sa confessarsi e vi si reca "come se andasse a trovare uno psicologo". La confessione è il momento per confessare i propri peccati, non per raccontare la propria vita, sebbene il sacerdote debba prevenire ciò tramite discernimento. Ci si deve preparare vivendo la liturgia e con una preparazione personale, magari con l’aiuto di libri o della Scrittura, per fare un buon esame di coscienza e rispondere a domande sulla vita di preghiera, la relazione con gli altri e la padronanza di sé. L'educazione necessaria è un'educazione al senso del bene e del male, affinché le persone possano riflettere sulla propria vita e sui passi sbagliati, evitando di "parlare dei fatti personali" anziché dei peccati. L'analisi dello studio dei vizi fornisce la "lingua" per svolgere quei monologhi interiori in grado di portare all’autoregolamentazione.

La Confessione

La Credibilità della Confessione nel Diritto

La Confessione nel Processo Penale

Nell'ordinamento processuale penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione costituisce un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella obbligatoria motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. I limiti alla formazione del libero convincimento posti dall'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, perché, mentre è stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche, la confessione ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni. Ciò purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con logica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora formalmente assunto la qualità di indagato. È possibile l'identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate con le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati, ovvero qualsiasi altra circostanza o elemento che consentano di risalire all'identità degli interlocutori. La parte che deduce la relativa eccezione ha l'onere di supportarne validamente la fondatezza con l'allegazione di elementi sintomatici, dotati di oggettiva incidenza ai fini della dimostrazione del mancato riconoscimento.

La valutazione della credibilità delle dichiarazioni accusatorie (come le chiamate in correità o le confessioni ritrattate) postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente. L’analisi implica poi il raccordo, di tenore logico e intratestuale, fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro.

A tal fine, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti:

  • la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici;
  • l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
  • la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità, a condizione che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l’altra.
schema che illustra i criteri di valutazione della prova nel processo penale

Il percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente. È rimarcata la legittimità del ricorso al criterio di giudizio della c.d. valutazione frazionata. Allorquando tale indagine, estesa alla valutazione dell’intero patrimonio conoscitivo processuale, non conduca, ad onta della avvenuta ritrattazione, alla smentita delle originarie ammissioni di colpevolezza, non potrà allora che riconnettersi alla confessione la valenza probatoria idonea alla formazione del convincimento della responsabilità dell’imputato.

Definizione di Confessione nel Diritto Civile

Nel contesto del diritto civile, l'art. 2730 c.c. definisce la confessione come la dichiarazione della verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Per questa ragione, la dichiarazione contra se produce effetti, ma non la dichiarazione pro sibi. In conclusione, la dichiarazione di un fatto è "confessione" in quanto nuoccia a chi la compia e giovi a chi la riceva, nell’ambito del rapporto obbligatorio che lega confitente e destinatario. Se il fatto dichiarato non comportasse ex se la soccombenza del confitente nei confronti della sua controparte processuale, non ci si troverebbe dinanzi ad una confessione.

Segreto Confessionale e Professionale: Garanzie e Limiti

La questione della credibilità della confessione è strettamente legata anche al tema della riservatezza e del segreto che la circonda. In diversi contesti, come quello ecclesiastico e pastorale, si distinguono chiaramente diverse forme di segreto.

La Posizione della Chiesa Belga

In Belgio, dove si discute sul segreto professionale, soprattutto nei casi che riguardano abusi sui minori e suicidio, la Conferenza episcopale locale ha diffuso una nota che pone alcune regole-base in questo ambito. I vescovi belgi fanno una distinzione-chiave: da una parte, c’è il segreto professionale; dall’altra c’è il segreto confessionale.

  • Segreto Professionale Pastorale: I presuli ribadiscono che "ciò che l’operatore pastorale - laico o ordinato - apprende nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, non va divulgato. Colui che viola il segreto professionale, infatti, commette un’infrazione", danneggiando "la credibilità della funzione pastorale" stessa e andando incontro a "sanzioni civili e canoniche". Allo stesso tempo, la Conferenza Episcopale Belga (CEB) sottolinea che "le informazioni che giungono agli operatori pastorali per altre vie, come le reti sociali, diverse da quelle nell’esercizio delle loro funzioni, non sono coperte dal segreto professionale". Tuttavia, gli operatori pastorali dovranno trattarle "con discrezione". In Belgio, in nome del segreto professionale, gli agenti pastorali non hanno l’obbligo di comunicare ciò che vengono a sapere, ma "in circostanze eccezionali, essi possono esercitare il diritto di comunicare le informazioni, come previsto dal Codice Penale". Tali circostanze eccezionali "devono riguardare situazioni urgenti in cui una persona, sia essa un minore o un individuo vulnerabile, corre un pericolo reale in rapporto alla sua integrità mentale o fisica e non può essere protetta se non con l’aiuto di altri". Per questo, "l’autorità ecclesiale sottolinea l’importanza di una buona collaborazione con le autorità civili competenti, nell’ambito dei casi di abusi sessuali sui minori". Ovvero: di questi reati, gli agenti pastorali possono informare la giustizia o i relativi organismi assistenziali. Quando una vittima o un colpevole di abusi sessuali chiede riservatezza ad un agente pastorale, "bisogna evitare di promettere totale confidenzialità, ma bisogna spiegare, con assoluta trasparenza, cosa accadrà delle informazioni ricevute e perché".
  • Segreto Confessionale: Riguardo al segreto confessionale, che "è una forma particolare del segreto professionale", non esistono deroghe: secondo quanto sancito dal Codice di Diritto Canonico, infatti, "esso è inviolabile", anche "in rapporto alle autorità civili o alla giustizia", poiché è legato ad un sacramento, quello della penitenza. Al contempo, però, i vescovi belgi rimarcano due cose: la prima è che "i colloqui che non hanno luogo nel quadro sacramentale della penitenza non sono coperti dal segreto confessionale". In secondo luogo, in casi urgenti, "il sacerdote può esortare chi ha commesso abusi sessuali sui minori a presentarsi in tribunale o alle autorità, ponendo anche la condizione di non concedere l’assoluzione fino a ciò non avvenga". Se, infine, il penitente è una vittima, il sacerdote dovrà usare tutti i mezzi a sua disposizione per condurre tale persona verso un’adeguata assistenza.
simbolo del segreto confessionale

Sfide Contemporanee alla Confessione

Rapporto con la Psicologia e le Nuove Tecnologie

L'invenzione della psicanalisi, secondo alcune prospettive, ha permesso un "lavaggio di massa delle coscienze sporche", ma non ha eliminato il vizio, e "sostituendo Freud alla figura del sacerdote si è negato all’uomo libero arbitrio, rendendolo schiavo dell’inconscio e quindi privandolo delle sue colpe". Al contrario di ciò che avveniva nei confessionali in epoca medievale, i dialoghi tra individuo e psicologo sembrano talvolta "essere stati inventati per giustificare e scusare ogni colpa", rendendoli "ormai inflazionati".

Anche l’intelligenza artificiale (AI) è un argomento che tocca e toccherà sempre di più le nostre vite e che la Chiesa è chiamata a vigilare e a dare il suo contributo per valutarne le grandi opportunità ma anche i pericoli insiti nello sviluppo tecnologico. Papa Francesco ha invitato a prendere consapevolezza che "l’intelligenza artificiale deve essere intesa come una galassia di realtà diverse e non possiamo presumere a priori che il suo sviluppo apporti un contributo benefico al futuro dell’umanità e alla pace tra i popoli. Tale risultato positivo sarà possibile solo se ci dimostreremo capaci di agire in modo responsabile e di rispettare valori umani fondamentali come l’inclusione, la trasparenza, la sicurezza, l’equità, la riservatezza e l’affidabilità". Diventa quindi interessante riflettere sulle ricadute di tale fenomeno per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione e il ministero dei confessori.

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