La Shari'a: Legge Sacra Islamica, Principi e la Questione dei Diritti Umani

La Shari'a: Definizione e Origini Divine

Nel lessico islamico e coranico, la Shari'a (dall'arabo «strada») è la «strada rivelata», e quindi la legge sacra, non elaborata dagli uomini ma imposta da Dio. La Shari'a è interpretata e sviluppata dal diritto islamico a partire dalle sue fonti canoniche, che sono il Corano e la Sunna, ricorrendo poi a strumenti supplementari che insieme costituiscono i cosiddetti usul al-fiqh («le radici del diritto»). Questi strumenti sono impiegati per tutto quello che nelle fonti non è detto esplicitamente e univocamente, nell’ambito delle possibilità umane e tenendo conto dell’approssimazione inevitabile.

Infografica: Fonti del diritto islamico (Corano, Sunna, Usul al-fiqh)

La Shari'a si estende a ogni atto umano, da quelli individuali e interiori, legati alla devozione e al culto, a quelli esteriori, che comprendono tutte le attività connesse all’interazione sociale, dalla sfera personale a quella comunitaria a quella politica. Ogni atto è classificabile secondo una scala di accettabilità rispetto alla religione, che vede al primo posto le obbligazioni di fede (i cosiddetti «pilastri dell’islam») e all’ultimo gli atti vietati. La legge è dettata per sempre da Dio nel Corano, non è modificabile dall'uomo, costituisce la base della vita giuridica e sociale e su di essa si basa la "Umma" o comunità islamica.

Aspetti Legali e Penali della Shari'a

In questo senso, la Shari'a comprende anche il diritto penale, nel quale le categorie criminali vedono al primo posto i delitti contro Dio, ossia l’apostasia e la blasfemia. Seguono poi l’adulterio, il consumo di bevande alcoliche, il furto e la rapina. Per questi la Shari'a stabilisce pene severe (hudud) fino alla morte, mentre l’omicidio - condannato nel caso la vittima sia musulmana - prevede un complesso sistema di compensi (la cosiddetta legge del taglione) da corrispondere alla famiglia della vittima.

Illustrazione simbolica della giustizia islamica

In ambito ereditario, esistono due assi: uno maschile e uno femminile, con privilegio della linea maschile. La moglie non musulmana non ha diritti successori nei confronti del marito.

Evoluzione Storica e Reintegrazione della Shari'a

La Shari'a e il suo diritto sono stati la legge degli Stati islamici fin dai primi califfati arabi. Tuttavia, sotto l’influsso della modernizzazione e del nazionalismo laico, la Shari'a è stata abolita quasi ovunque negli Stati moderni, e sostituita da sistemi giuridici che ricalcano quelli europei. Un'eccezione notevole, nel mondo sunnita, è lo Stato saudita.

Dagli anni Settanta del XX secolo, tuttavia, è in corso un processo di reintegrazione, parziale o totale, della Shari'a come fonte del diritto, sull’onda dell’islamismo radicale. Tale processo ha condotto, per esempio, l’Egitto, nel 1980, a dichiarare la Shari'a fonte del diritto.

Alessandro Barbero – Una forza del deserto (Doc)

Un esempio recente e drammatico di questa reintegrazione si è avuto con la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, che ha sfocato nella rinascita dell’emirato islamico afghano. Durante il precedente periodo di governo talebano (1996-2001), i diritti delle donne in Afghanistan scomparvero del tutto. In particolare, le donne non potevano uscire di casa senza Burqa e senza il marito o un parente di sangue; non potevano mettersi alla guida di bici, motocicli e automobili e viaggiare in mezzi pubblici promiscui o fuori dagli spazi loro riservati. Non era consentito loro nemmeno apparire in fotografie, riviste, TV e giornali, né potevano lavorare fuori casa ed entrare in contatto con uomini diversi dal marito o dai parenti, compresi i medici.

Fotografia di donne afghane sotto il regime talebano

La Shari'a e i Diritti Umani: Una Prospettiva Islamica

Origine Divina e Adattabilità

Nei suoi principi essenziali, la legge religiosa islamica non si fonda sull'esperienza storica di una società o di una comunità, ma procede direttamente dal cielo. Questa origine divina la pone al riparo dall'arbitrio umano, dalle passioni e dai desideri, non essendo il prodotto di uno scontro tra l'interesse del singolo e della società. La legge religiosa islamica, di origine celeste, corrisponde alla natura umana; i suoi fondamenti si basano infatti su quanto richiede la natura immutabile comune a tutti gli uomini e risponde in particolare all'esigenza di giustizia.

Tuttavia, all'interno di questi principi fissi e norme stabilite si trova quanto basta ad assicurarne lo sviluppo. La legge infatti è fissa nei suoi fondamenti (usul), ma in evoluzione nelle sue declinazioni pratiche (furu'), proprio perché non ignora quelle situazioni sempre nuove su cui il procedere e l'evolversi della vita richiedono che si emetta un giudizio legale. Ciò significa che la legge religiosa si collega con quello che possiamo chiamare "il diritto allo sforzo interpretativo (ijtihad) sharaitico", un principio che permette di rispondere agli interessi della comunità religiosa ed esprime una viva esigenza razionale oltre che religiosa.

Il Dibattito sui Diritti Umani e le Categorie Occidentali

L'odierno dibattito sui diritti umani, sul loro fondamento e sulla loro applicazione, costituisce un campo privilegiato in cui esercitare tale sforzo interpretativo in vista dell'utilità (maslaha) della comunità religiosa, utilità che rappresenta una delle fonti della legislazione islamica.

Il dott. Hamid Rabi', nel suo studio inedito "L'Esperienza islamica e la teoria dei diritti dell'uomo: indicazioni metodologiche", ha stigmatizzato l'assunzione acritica delle categorie occidentali, affermando che "occorre riprendere in considerazione il concetto di diritti umani, non perché esso sia errato, ma perché non è assoluto". Il dott. Rabi' solleva questioni metodologiche sull'utilizzo o non utilizzo di concetti correnti nell'epoca contemporanea e sull'universalità dei diritti umani e il loro legame con la cultura occidentale.

Il campo d'indagine è complicato dal fatto che non si tratta di un'analisi teorica o accademica. In essa occorre porre attenzione a non applicare immediatamente il modello occidentale. Invece di chiedersi se in una data cultura esiste il concetto di diritti umani, occorre cercare di vedere come alcune aspirazioni universali sono tradotte concretamente nelle diverse culture. In caso contrario si rischia di cadere in una di queste quattro posizioni, frutto della mancata esplicitazione dei fondamenti teorici sottostanti all'utilizzo del termine "diritti umani":

  1. La posizione che nega in modo deciso l'esistenza a livello teoretico del concetto di diritti umani nell'Islam e li collega all'influsso occidentale, dimenticandosi di cercare espressioni analoghe o simili nella tradizione islamica.
  2. La posizione che nega l'esistenza dei diritti umani nella storia concreta dell'Islam, scegliendo periodi di particolare autoritarismo per sostenere una tesi estremamente parziale.
  3. La posizione che afferma l'esistenza di un concetto di diritti umani nell'Islam, ma limitato e incompleto, non distinguendo bene i piani ideale e pratico e lasciando inspiegata l'origine di questa carenza (se nei testi rivelati o nelle loro applicazioni).
  4. La posizione che afferma una totale consonanza tra l'Islam e i diritti umani, limitandosi a sottolineare le somiglianze senza affrontare la questione all'interno di un quadro teoretico e filosofico specifico.
Diagramma che illustra le diverse posizioni sui diritti umani nell'Islam

In realtà, se vi sono analogie, vi sono anche differenze (ad esempio, su aborto, omosessualità) e, anzi, alcuni Stati arabi e musulmani adducono a pretesto del loro mancato impegno nel campo dei diritti umani proprio la differenza tra l'Occidente e la visione islamica. È dunque necessario inserire il discorso sui diritti umani in un quadro metodologico islamico.

Fondamenti dei Diritti Umani nell'Islam

Il fondamento dei diritti umani nell'Islam è la dignità dell'uomo in quanto vicario di Dio sulla terra. Nel Corano Dio afferma: «Ecco, io porrò sulla terra un mio Vicario» (II, 30). Tale nomina a vicario di Dio sulla terra manifesta al più alto grado la dignità umana. Dio ha dato all'uomo la retta via, gli elementi che lo aiutano a eseguire il compito affidatogli e, tra questi, la ragione da cui dipende l'assunzione degli obblighi legali. Il contratto di "vicariato" si fonda sull'osservanza del diritto del singolo e degli altri: l'uomo infatti viene al mondo con l'incarico di essere un vicario in vista della civiltà e della conservazione della vita: «È Lui che v'ha fatto nascere dalla terra e sulla terra v'ha dato dimora» [XI, 61].

Rappresentazione concettuale della dignità umana nell'Islam

Un secondo punto fondamentale della visione islamica dei diritti umani è che Iddio è la sorgente che stabilisce diritti e doveri. Chi crede in un Dio unico gli riconosce una grandezza ed esaltazione senza pari. Una volta ammesso questo, tutte le genti risultano simili, essendo tutte creature e servi di Dio. La lotta per l'uguaglianza e la giustizia ricevono dunque una migliore e più sicura fondazione nel ricondurle a Dio. Stabilire che i diritti vengono da Dio non significa narcotizzare i sentimenti umani o giustificare la sottomissione, la rassegnazione e l'abbandono, ma al contrario significa elevare lo statuto dei diritti umani, collegandoli alla fede e rendendo quest'ultima guardiana, protettrice e promotrice dei diritti umani.

Il Corano condanna il razzismo, afferma la libertà di opinione e non combatte l'esistenza di altre religioni, ma solo eventuali attacchi che da queste vengano diretti all'Islam. L'Islam non conosce una classe di sacerdoti che esercitino l'autorità sulla gente. La religione esorta continuamente a non accontentarsi di compiere il giusto, ma a cercare di crescere sempre in generosità e bene.

Diritti, Doveri e la Gerarchia dei Fini

Il concetto di diritto implica sempre per l'uomo anche quello di dovere: dovere di conoscerlo, dovere di praticarlo, dovere di difenderlo. Diritti e doveri sono dunque intimamente connessi. I doveri sono personali o sociali, ma i doveri sociali diventano personali e vincolanti per il singolo nel caso in cui siano minacciati. Gli studiosi musulmani di fondamenti del diritto hanno distinto in passato tra "diritti di Dio", vale a dire ciò che si collega all'utilità generale, e "diritti del servo [di Dio]", cioè quanto si collega all'utilità particolare e privata. I diritti di Dio e del servo designano quindi i diritti della società e dell'individuo. A questo proposito, nella visione islamica della società la preminenza è data al valore della giustizia, cui si subordinano l'uguaglianza e la libertà, che invece rispettivamente il Marxismo e il liberalismo pongono come fini supremi della società.

Il Metodo dei Fini Generali della Legge (Maqasid al-Shari'a)

Il concetto di diritto può essere utilmente illuminato dal metodo dei fini generali della legge (Maqasid al-Shari'a). L'Imam Abu Ishaq al-Shatibi (m. 790/1389) afferma che l'intera legge divina si prefigge alcuni fini, divisi in tre categorie: (1) necessari, (2) utili, (3) opzionali. I fini necessari che la legge si prefigge sono cinque: preservazione della religione, della persona, della stirpe, della ragione e dei beni. Questi fini riguardano il singolo e la società. Sono tra loro collegati e ruotano tutti intorno ai diritti di Dio. A questi principi si ricollegano alcune norme generali che completano la retta comprensione di questi fini e forniscono loro un limite, come "nessun danno reciproco" o "rispettare i diritti propri e altrui".

Infografica sui cinque fini essenziali della Shari'a

Il Concetto di Utilità (Maslaha) nel Diritto Islamico

Come già ricordato, il concetto di "utilità" della comunità (maslaha) è fondamentale nella legge religiosa. Alcuni studiosi parlano di questo concetto con vergogna e imbarazzo, quasi fosse una giustificazione per ogni deviazione dalla legge. Tuttavia, rettamente compresa, l'utilità (maslaha) comprende i due elementi della riforma (islah) e della convenienza (salahiyya). Essa coincide con ciò che il Legislatore divino ha inteso per i suoi servi: preservazione della fede, delle persone, delle menti, delle stirpi e dei beni. Proprio per questo l'idea dell'interesse (maslaha), nel suo vivo intreccio e nella sua interazione essenziale con l'idea dei fini della legge, se presa sul serio, consegue risultati speculativi, metodologici e di ricerca di grande valore.

È il metodo di ragionamento finalistico, che permette di dedurre norme sharaitiche specifiche alla luce dei principi generali della legge, fondando meglio categorie ambigue come l'usanza e la tradizione e lo stato di necessità, tutte fonti sussidiarie del diritto islamico. Due sono i limiti entro cui opera il concetto di utilità (maslaha):

  1. Non deve contrastare con le fonti, cioè il Corano, la tradizione del Profeta e la retta analogia.
  2. Deve collegarsi con i fini generali della legge nell'ordine stabilito.

L'utilità (maslaha) non gode infatti dello stesso statuto di Corano, tradizione e analogia. Non è una fonte su cui si possano costruire dei giudizi legali, ma rappresenta il significato totale ricavato da un insieme di giudizi particolari desunti dalle fonti sharaitiche. Il significato totale è indicato appunto dagli obiettivi generali della legge, mentre i giudizi particolari su cui si costruisce sono tratti dalle fonti sharaitiche.

Precisazioni sull'Applicazione dei Fini

Alcune precisazioni s'impongono riguardo i fini generali della legge:

  1. I cinque obiettivi generali della legge precedentemente elencati vanno intesi in ordine gerarchico. A essi seguono gli elementi utili e opzionali. In caso di conflitto si preferiscono dunque gli elementi necessari su quelli utili e in assoluto tra tutti i fini la preservazione della fede.
  2. Il generale precede il particolare. Per questo è lecito preservare le menti delle persone dalla deviazione dalla fede a scapito della libertà di opinione del singolo. Infatti il danno derivante dal non preservare le persone dalla deviazione è maggiore di quello derivante dal trascurare la libertà di espressione, benché entrambi questi elementi rientrino nell'ambito delle cose utili.
  3. Occorre considerare l'effetto stimato dell'azione nell'ambito esterno, se immediato o nel futuro.

Applicando questi principi si ricava un modo per classificare i diritti fondamentali in una prospettiva islamica, costituendo una "bilancia dell'utilità". La premessa teorica esposta permette di fondare adeguatamente i diritti umani sia sul piano teorico che pratico.

Incidenza sui Rapporti Internazionali

La correlazione tra diritti e doveri dell'uomo per realizzare i fini generali e totali (nei diversi campi e livelli) assicura il rispetto dei diritti propri, altrui e della comunità e permette di attuare i diritti umani, che trovano il proprio centro nella professione di monoteismo. Questo metodo, in quanto regola generale, non eccettua alcun campo, includendo anche i rapporti internazionali e quelli con i non-musulmani. Questa visione è infatti collegata con la comunità religiosa islamica e con la sua missione culturale, il suo ruolo dogmatico e morale. Alcuni diritti umani rientrano nei fini necessari della legge religiosa (es. la vita), altri in quelli utili. Collegare le libertà generali e i diritti dell'uomo con i fini della legislazione generale significa estendere questi diritti a tutto ciò che è materiale e morale, a ogni aspetto della vita umana abbracciandone la diversificazione politica, economica, sociale e culturale. Queste sono solo brevi indicazioni che testimoniano delle possibilità che il modello dei fini offre per giustificare teoreticamente i diritti umani in una prospettiva islamica.

Casi di Applicazione e Confronto con il Diritto Occidentale

In un caso emblematico, la Corte europea ha condannato la Grecia per aver violato il divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), in combinato disposto con l'art. 1 del protocollo. La Corte di Strasburgo ha dato ragione alla ricorrente, dichiarando che l'applicazione della Shari'a, nel caso specifico, costituiva una discriminazione ingiustificata e incompatibile con l'art. 14 CEDU, che è strettamente legato al godimento di diritti e libertà. La sentenza ha ribadito che ogni cittadino deve mantenere il diritto all'auto-determinazione e che nessuno svantaggio può derivare dalla sola circostanza di appartenere a una minoranza.

Edificio della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo

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