Attestazione e Norme di Sicurezza nelle Parrocchie

La questione della sicurezza nei luoghi di culto e negli ambienti ecclesiastici, in particolare nelle parrocchie, è complessa e spesso sottovalutata. Negli ultimi anni, l'attenzione su questo tema è cresciuta, soprattutto in relazione all'inserimento di ragazzi in alternanza scuola-lavoro nelle attività oratoriane, per le quali le scuole richiedono l'applicazione della normativa di riferimento, ovvero il D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il D.Lgs 81/08 e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema regolamentato dal Decreto Legislativo n. 81/08, il quale si applica a tutte le realtà che impiegano lavoratori, comprese le parrocchie, anche quando si tratta di un solo dipendente coinvolto. Il D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009, è la normativa di riferimento più recente per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Campo di Applicazione del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal suddetto decreto, oltre i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Esclusioni dal D.Lgs. 81/2008

Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il decreto fa riferimento ai soli volontari delle associazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), precisando che agli stessi si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi. Pertanto, sono esclusi tutti coloro che appartengono al mondo del volontariato i collaboratori delle parrocchie, cioè tutte quelle persone di “buona volontà” che, condividendo le finalità dell’ente, prestano servizio gratuitamente nell’ambito della parrocchia. Tuttavia, questa interpretazione ha generato molti dibattiti.

Definizione di "Lavoratore" e "Luogo di Lavoro"

Il D.Lgs 81/08 (ex 626) definisce il lavoratore come: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari". A questa definizione sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Questa definizione rende chiaro che è un lavoratore chiunque svolga un'attività lavorativa con o senza retribuzione. I volontari sono, di fatto, equiparati a lavoratori dipendenti, e per il legislatore non esiste più il termine "volontario" nella 81/08, salvo per quelli rientranti nella legge 266 del 1991. Se avesse voluto escludere i volontari non ricadenti nella legge 266, li avrebbe aggiunti alle esclusioni dell'art. 2 (così come ha fatto per le attività familiari e i collaboratori domestici).

Di conseguenza, chiunque presti la propria opera all'interno delle parrocchie è equiparato ai lavoratori e quindi le parrocchie sono assimilabili a luoghi di lavoro, anche in assenza di un rapporto di lavoro dipendente in senso stretto. La parrocchia può trovarsi a gestire attività non di culto, se contigue (accoglienza, oratoriali…), direttamente o attraverso altri enti con autonoma personalità giuridica (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, gruppi riconosciuti, ecc…). Nascono rapporti con distinte responsabilità che implicano, nel distinguo tra quelle della parrocchia e quelle di altri soggetti, una regolamentazione. A tal fine il testo unico per la sicurezza dei lavoratori (D.L. 81/08) è utile per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e per la riduzione degli stessi.

Obblighi di Sicurezza per le Parrocchie

Schema illustrativo delle responsabilità e degli adempimenti in una parrocchia

Quando la Parrocchia Impiega Lavoratori Dipendenti

Quando la parrocchia impiega lavoratori, deve adempiere a ulteriori responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. Questo include la nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’informazione e formazione dei lavoratori. In situazioni in cui la parrocchia coinvolge sia lavoratori dipendenti sia collaboratori parrocchiali, come ad esempio una segreteria parrocchiale, è necessario applicare rigorosamente le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08. Questo implica l’adozione del DVR e la nomina del RSPP. La nomina del RSPP e l’adozione del DVR devono essere prioritari, insieme all’informazione e formazione dei lavoratori. Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro ecclesiastici richiede quindi un approccio ponderato, adattato alle specifiche esigenze di collaboratori parrocchiali e lavoratori dipendenti.

Il Ruolo del Parroco come Datore di Lavoro

Nella parrocchia che ha dipendenti assunti con un contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure che si avvale di prestazioni lavorative con qualsiasi forma contrattuale, il Parroco diventa datore di lavoro e deve nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Questo può essere lo stesso Parroco, purché abbia frequentato un apposito corso di sedici ore. Il Parroco, inoltre, deve redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il Medico competente (ove necessario), designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso, i quali devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, e formare i lavoratori con un corso della durata di otto ore.

Obblighi Specifici: Verifiche Impianti di Terra (DPR 462)

Le parrocchie che utilizzano un lavoratore dipendente con qualsiasi tipo di contratto (anche con voucher) a tempo indeterminato o per brevi periodi rientrano al 100% nell'obbligo della verifica degli impianti di terra secondo il DPR 462. Anche le parrocchie che si avvalgono solo dei volontari, o "collaboratori parrocchiali", ricadono in tale obbligo. Il DPR 462 cita nell'articolo "1" l'ambito di applicazione del Decreto: "Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro."

I luoghi di lavoro sono quelli in cui vi è la presenza di almeno un lavoratore o quei luoghi che per utilizzo particolare possono essere assimilati a luoghi di lavoro. In una famosa circolare (sebbene successivamente invalidata dal MISE) il Ministero delle Attività produttive (ora MiSE) assimilava i condomini a un ambiente di lavoro, anche se non "strictu sensu", in quanto al loro interno venivano svolte attività da elettricisti, idraulici, imprese di pulizia ecc. La circolare prot. 10723 del 25 Febbraio 2005 riportava che l'obbligo delle verifiche degli impianti di messa a terra sussiste ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro, anche in assenza di un rapporto di lavoro dipendente in senso stretto. La ragione di tale normativa è garantire l'incolumità di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in un luogo ove è presente un impianto elettrico. In caso di incidenti, il proprietario e/o amministratore ne risponde, salvo dimostri di aver fatto il possibile per evitarlo; la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.

Normativa Antincendio: Guida per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza sul Lavoro

Considerando le attività svolte in parrocchia (lavoro al PC, cucina, attività didattiche, manutenzioni, lavori elettrici, meccanici e idraulici, feste, convegni, ritiri spirituali con bambini e catechisti, lavori amministrativi da parte di esterni), è difficile non assimilarla a un luogo di lavoro, anche in assenza di un rapporto di lavoro dipendente. La sentenza n° 7730 del 20 Febbraio 2008 della Cassazione penale, che ha condannato un parroco per aver messo a disposizione di un volontario un trabattello non a norma, ha stabilito che le norme di prevenzione sugli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d'opera volontari, soprattutto se vengono poste a disposizione attrezzature di lavoro irregolari. La Cassazione ha considerato la parrocchia un luogo di lavoro, indipendentemente dal tipo di rapporto lavorativo tra volontario e parroco. La Sezione IV della sentenza riporta che "l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro." Anche l'ASL di Bergamo, in un corso sulla sicurezza dei volontari nelle parrocchie, ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza negli impianti (elettrici e termici) attraverso corretta manutenzione e verifiche da parte di enti verificatori.

Documentazione Necessaria per il Riconoscimento Giuridico e la Conformità

Per l'attestazione e la conformità alle norme di sicurezza, è fondamentale disporre della seguente documentazione, come richiesto per il riconoscimento giuridico dell'ente:

  • Assenso al riconoscimento giuridico: della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte).
  • Statuto: Il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. In caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione.
  • Decreto di erezione canonica o di approvazione: Se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
  • Atto o contratto: Relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica).
  • Dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante: Relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia.
  • Attestato della Santa Sede: Da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia.

È altresì richiesta la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della L. 20.5.1985 n. 222, relativo al modo di esistenza di un ente di culto cattolico e alle funzioni religiose o alla promozione del culto di un santo.

Gestione della Sicurezza: Obblighi e Ruoli

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi, insieme all’RSPP, della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. È suo compito attuare le misure di prevenzione, tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) del D.Lgs. 81/2008, possono utilizzare le procedure standardizzate.

Delega di Funzioni

Il datore di lavoro può delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo a una persona che risponda ai requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. È necessario un atto scritto con data certa, che verrà sottoscritto per accettazione dal delegato. Il delegato dovrà avere l’autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08, è un adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro. Deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa e tutti gli interventi per eliminare, ridurre o controllare i rischi e i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Nel DVR deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente (ove previsto).

Aggiornamento del DVR

Il DVR deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP. I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP devono frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello di rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si relaziona per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico Competente (se presente), riguardo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’RLS è consultato sulla designazione del responsabile e di eventuali addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e nell’organizzazione della formazione. Per svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore, il cui costo è a carico del datore di lavoro.

Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria

Il medico competente deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro. La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/08). È necessario in caso di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.

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