CEI e la Compatibilità Sociale: Tra Nuove Chiese e Riforma del Terzo Settore

Il "Programma Nuove Chiese": Sostenibilità ed Evangelizzazione nelle Periferie

La Diocesi di Roma, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha annunciato l'avvio del “Programma nuove chiese”. Questo progetto prevede la costruzione di cinque nuovi edifici parrocchiali nelle periferie della Capitale e di Ostia, con la peculiarità di essere realizzati interamente in legno.

Questa iniziativa rappresenta una scelta profondamente “evangelica”, mirata a fornire a territori spesso marginali, sia dal punto di vista urbanistico che sociale, luoghi di culto stabili e adeguati. Si intende superare le soluzioni attuali, che risultano spesso inadeguate per ragioni spaziali o funzionali. Al contempo, la scelta del legno è intrinsecamente “sostenibile”. La tecnologia in legno, infatti, grazie all'approvvigionamento del materiale da fonti rinnovabili e all'impiego di tecniche di prefabbricazione e assemblaggio a secco, consente una significativa riduzione dell'impronta ecologica ed economica della costruzione. Tali edifici, inoltre, mantengono elevate prestazioni in termini di resistenza antisismica, isolamento termico, igroscopicità, robustezza e leggerezza.

Come riportato nelle schede sintetiche del progetto, pubblicate dalla Diocesi romana, "la Società è ormai orientata all’ottimizzazione nello sfruttamento del suolo e delle risorse naturali, nel recupero piuttosto che nella realizzazione del nuovo."

Render o foto di una moderna chiesa in legno con architettura sostenibile

La Questione dell'Esclusione ICI: Aiuti di Stato e Recupero

La complessa vicenda riguardante l'esenzione Ici, concessa in passato agli enti non commerciali ma successivamente considerata un aiuto di Stato non compatibile con le normative europee sulla concorrenza, è giunta a una fase conclusiva. Sono state emanate le norme che ne disciplinano il recupero, prevedendo adempimenti stringenti entro l'anno in corso: una dichiarazione entro il 30 novembre e il versamento entro il 30 dicembre. Tuttavia, la mancanza dei provvedimenti attuativi essenziali - un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) e il Decreto ministeriale di approvazione del Modello di dichiarazione - potrebbe rendere difficile il rispetto di tali termini.

Contesto Storico dell'Esclusione ICI

La questione riguarda specificamente l'esenzione Ici relativa agli anni dal 2006 al 2011, che lo Stato italiano è chiamato a recuperare secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con la Decisione del 3 marzo 2023. Per oltre un decennio, l'esenzione dall'Ici, riconosciuta dal D.Lgs. 504/1992, aveva interessato gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività socialmente rilevanti. Queste includevano attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione o di culto (definite come "attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana").

Nel 2004, a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, sorsero i primi dibattiti circa la rilevanza delle modalità di gestione di tali attività, in particolare il loro eventuale inquadramento tra le attività commerciali. Tra il 2006 e il 2007, numerose denunce furono presentate alla Commissione europea. Con la Decisione del 12 ottobre 2010, la Commissione avviò un procedimento di indagine formale per verificare se l'agevolazione costituisse un aiuto di Stato non ammesso dalla normativa unionale.

Il procedimento si concluse con la Decisione 2013/284/UE, nella quale la Commissione stabilì che l'esenzione concessa dal regime Ici agli enti non commerciali configurava un aiuto di Stato illecito. Tuttavia, in considerazione delle circostanze eccezionali invocate dall'Italia, non ne dispose il recupero. A seguito di ricorsi presentati da alcuni dei ricorrenti originari contro il mancato ordine di recupero, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con Sentenza del 2018, annullò parzialmente la Decisione della Commissione. La Commissione ha quindi ripreso il procedimento, concludendolo con la Decisione 2023/2013 del 3 marzo 2023, stabilendo che l'Italia deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso tramite l'esenzione Ici. Pur riconoscendo le difficoltà delle autorità italiane nell'individuare i beneficiari dell'aiuto illegale, la Commissione ha ritenuto che queste non fossero sufficienti a escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale. Sono stati esclusi dall'obbligo di recupero gli aiuti *de minimis* (fino a 200.000,00 euro nel triennio).

Le Modalità di Recupero con il Decreto Salva-Infrazioni

Con il Decreto Salva-infrazioni (D.L. 131/2024), convertito con Legge 14 novembre 2024, n. 166, sono state stabilite le procedure per il recupero dell'esenzione Ici, contestata a livello europeo, tramite l'articolo 16-bis. È importante precisare che non è previsto alcun recupero per gli immobili utilizzati per attività non economiche. Le attività di religione o di culto rientrano sempre in questa categoria, ma anche altre attività possono esserlo se non esercitate in forma d'impresa.

Il primo comma dell'articolo 16-bis stabilisce che gli enti che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC "in almeno uno degli anni 2012 e 2013", e da cui risulti "un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui", sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'Ici. Questa dichiarazione, unica per tutti gli immobili posseduti, deve essere redatta utilizzando un modello specifico, da approvarsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Per la determinazione dell'Ici oggetto di recupero, si applica la disciplina dell'Imu vigente nel 2013, come modificata dal D.L. 1/2012 e dal D.M. 200/2012. Tale normativa limita l'esenzione agli immobili nei quali le attività socialmente rilevanti sono svolte "con modalità non commerciali" e prevede la possibilità di esenzione parziale in caso di uso promiscuo dei fabbricati. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota per il calcolo dell'imposta da recuperare sono quelli stabiliti dalla disciplina Ici applicabile all'anno di riferimento. Qualora l'aliquota effettiva non sia individuabile, si applicherà quella media del 5,5 per mille.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che - come indicato nella Decisione della Commissione - non è dovuto alcun versamento se nel periodo 2006-2011 non sono state superate le soglie di aiuto previste dalle disposizioni *de minimis* (200 mila euro in tre anni, al netto di eventuali aiuti fruiti e considerando il limite inferiore del 2006). Inoltre, non si procede al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti di un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), o se l'aiuto rientra nella compensazione di obblighi di servizio pubblico o nella remunerazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) esentata dalla notifica alla Commissione europea (articolo 106, paragrafo 2, del TFUE). Quest'ultima categoria include attività caratterizzate da un incarico formale ricevuto dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di utilità collettiva, con specifiche sulla natura del servizio, gli obblighi connessi e le modalità di compensazione economica.

Il versamento dell'Ici considerata aiuto di Stato, al netto degli importi già corrisposti, deve essere effettuato tramite modello F24. Sulle somme dovute devono essere applicati gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero (comma 3). Se gli importi da recuperare e i relativi interessi superano i 100.000 euro, è possibile rateizzarli in quattro quote trimestrali di pari importo, indicando tale scelta nella dichiarazione (comma 4).

Le sanzioni amministrative previste sono le seguenti (comma 8):

  • Per l'omessa presentazione della dichiarazione: sanzione del 100% dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
  • Se la dichiarazione è infedele: sanzione del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  • In caso di versamento di un importo difforme da quanto dichiarato: si applicano le sanzioni ordinarie dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 (25% dell'importo non versato), con le riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento.
Infografica: Linee guida per il recupero ICI, fasi e scadenze

Criticità e Termini di Adempimento

Il quinto comma dell'articolo 16-bis del D.L. 131/2024 demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di fissare i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento, nonché di stabilire la misura degli interessi applicabili. Questo decreto avrebbe dovuto essere pubblicato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Salva-infrazioni (15 novembre 2024), quindi entro il 14 gennaio scorso. Tuttavia, il provvedimento, il cui schema è stato approvato nella seduta straordinaria del 30 luglio scorso della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, è ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il D.P.C.M. dovrebbe essere strutturato in tre articoli (Articolo 1: Termini e modalità di presentazione della dichiarazione e del versamento; Articolo 2: Interessi applicabili; Articolo 3: Struttura di coordinamento delle operazioni di recupero Ici). Oltre a ribadire le disposizioni del decreto legge, esso stabilisce tempistiche precise per gli adempimenti: la dichiarazione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre (comma 1) e "il versamento dell'imposta oggetto del recupero... è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione" (comma 4), ovvero entro il 30 dicembre. Questa tempistica è estremamente stringente, specialmente considerando la mancata pubblicazione del D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale e la non ancora avvenuta approvazione del modello di dichiarazione.

Inoltre, la tempistica stabilita dal D.P.C.M. sembra violare l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

Si evidenzia che il D.P.C.M. ha rettificato l'ambito soggettivo individuato dal D.L. 131/2024. Mentre il decreto legge faceva riferimento ai "soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc) in almeno uno degli anni 2012 e 2013", il D.P.C.M. si riferisce ai "soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc) relativa a uno degli anni d'imposta 2012 o 2013". L'obbligo di restituzione è posto a carico non più dei soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione Imu/Tasi Enc "in almeno uno degli anni 2012 e 2013", ma di quelli che hanno provveduto a presentare la dichiarazione "relativa ad uno degli anni d'imposta 2012 o 2013". Questa modifica è cruciale, poiché negli anni 2012 e 2013 molti enti non commerciali non hanno presentato la dichiarazione (a causa della mancata approvazione del modello apposito, avvenuta solo nel 2014). Con la formulazione originaria, nessun ente sarebbe stato tenuto a presentare la nuova dichiarazione per il calcolo del recupero.

La Riforma del Terzo Settore e gli Enti Religiosi

Inquadramento degli Enti Religiosi nel Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore, attuata con i decreti legislativi n. 112 e 117 del 3 agosto 2017, offre agli enti religiosi civilmente riconosciuti la possibilità di aderire alla nuova disciplina del mondo no-profit. Tuttavia, tale adesione è "limitata" allo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all'articolo 5 (e dagli artt. 6 e 7) del Codice del Terzo Settore, oltre che all'articolo 2 del Decreto sull'impresa sociale.

L'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e l'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 stabiliscono che "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 [o all'articolo 2], a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice [o decreto]. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un 'patrimonio destinato' e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13 [o all'articolo 9]".

Questa è una condizione particolare che consente agli enti religiosi di rientrare parzialmente nella Riforma, senza acquisire la qualifica di "enti non profit" a tutto tondo. Essi devono, infatti, necessariamente svolgere almeno un'attività "religiosa" che non rientra tra quelle di interesse generale del Terzo Settore. Questo diritto, riconosciuto solo agli enti religiosi, di operare nel Terzo Settore "limitatamente alle attività socialmente rilevanti" (da qui il concetto di Ramo di Terzo Settore o di Impresa Sociale), si pone in continuità con una scelta legislativa di oltre vent'anni fa, quando fu prevista per gli enti ecclesiastici la possibilità di dar vita a un Ramo Onlus (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997).

La *ratio* di questa scelta, già evidenziata nella circolare MEF n. 168 del 26 giugno 1998, non introduce un privilegio, ma intende evitare una discriminazione nei confronti di quei soggetti giuridici che, per disposizione legislativa, devono svolgere anche attività religiose, diverse da quelle di interesse generale.

Adempimenti Richiesti per il Ramo

Per consentire agli enti religiosi di applicare la disciplina della Riforma del Terzo Settore, evitando al contempo di estenderla ad attività che esulano dal "Ramo", il legislatore ha prescritto tre adempimenti fondamentali:

  1. Adottare un regolamento specifico.
  2. Costituire un 'patrimonio destinato'.
  3. Applicare la 'contabilità separata'.

Inoltre, l'ente religioso ha la facoltà di decidere quali delle proprie attività di interesse generale inserire nel Ramo, e può anche optare per la costituzione di due diversi Rami: uno di Terzo Settore (non commerciale o commerciale) e uno d'Impresa Sociale.

Il Regolamento del Ramo: Contenuto e Finalità

La necessità di adottare un regolamento per identificare il Ramo dell'ente ecclesiastico deriva dall'esperienza del Ramo Onlus, in cui tale strumento era ritenuto adatto a definire a priori le attività che l'ente intendeva gestire secondo la normativa Onlus. Sulla base di questa esperienza, il legislatore della Riforma ha previsto la stessa soluzione per gli enti religiosi che intendono gestire alcune attività sotto la disciplina promozionale del Codice del Terzo Settore e del Decreto sull'impresa sociale. Tuttavia, questa volta l'adozione del regolamento deve essere accompagnata dalla costituzione del 'patrimonio destinato', una novità rispetto al Decreto Onlus.

La *ratio* principale del regolamento è perimetrare le attività e le opere (e i beni a esse destinati) che l'ente religioso intende assoggettare alla disciplina del Terzo Settore o dell'Impresa Sociale. Ma il regolamento offre anche un'opportunità per l'ente religioso di comunicare a tutti gli *stakeholder* i propri elementi caratterizzanti, il *modus operandi*, la struttura organica e le funzioni di governo, nonché il rapporto tra l'amministrazione generale dell'ente e quella del suo Ramo.

Potrebbe essere opportuno che un ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica valuti l'opportunità di inserire nel regolamento anche elementi e clausole aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie della Riforma, in primis le norme canoniche che continuano a disciplinare l'ente e le sue attività, anche se inserite nel Ramo di Terzo Settore o d'Impresa Sociale. Questa valutazione, tuttavia, richiede cautela e lungimiranza per chiarire le modalità operative del Ramo e alcuni profili relativi all'amministrazione e gestione delle opere.

A titolo esemplificativo, alcuni elementi della struttura e della gestione dell'ente ecclesiastico che, se adeguatamente menzionati nel regolamento, potrebbero migliorare l'efficienza e la trasparenza:

  • Struttura Organica: Esplicitare quali siano e come operano gli organi/uffici con poteri amministrativi canonici, rappresentanza legale e funzione di controllo interno/esterno, data la peculiarità e la minore conoscenza della struttura degli enti ecclesiastici cattolici.
  • Autorizzazione Canonica: Richiamare i canoni (ad esempio, can. 1281 e cann. 1291-1295) che condizionano la validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e degli atti peggiorativi del patrimonio stabile alla previa autorizzazione canonica. Ciò è rilevante anche in sede civile per prevenire equivoci.
  • Organi Collegiali: Prevedere la possibilità di assegnare la funzione amministrativa e di controllo interno sulle opere del Ramo a nuovi organismi collegiali, soprattutto in enti dove l'amministrazione è unipersonale, per garantire maggiore competenza e continuità richieste dalla complessità delle opere economiche attuali.

La Conferenza Episcopale Italiana ha già riconosciuto l'utilità di dotare gli enti ecclesiastici di un documento che raccolga, in modo immediato e semplice, le norme canoniche che li disciplinano (come l'“attestato sostitutivo dello statuto” per parrocchie e seminari).

La scelta di arricchire il regolamento con queste clausole non immediatamente richieste dalla Riforma esige prudenza per evitare conflitti tra il regolamento dell'ente ecclesiastico e le altre norme canoniche (codiciali e statutarie). È fondamentale che la redazione del regolamento non introduca previsioni incompatibili con il diritto canonico universale o particolare, specialmente riguardo all'introduzione di organi di amministrazione e/o controllo, i quali devono rispettare sia le prescrizioni del diritto canonico sia le disposizioni dell'ordinamento statale (ad esempio, tramite procura o delega specifica).

Profili Formali del Regolamento

L'articolo 3 del Codice del Terzo Settore e l'articolo 1 del Decreto sull'impresa sociale prescrivono le medesime condizioni per l'adozione del regolamento:

  1. Richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
  2. Il regolamento deve recepire le norme del Codice del Terzo Settore o del Decreto sull'impresa sociale, "ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti".
  3. Deve essere depositato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Schema Riassuntivo delle Attività degli Enti Ecclesiastici

In sintesi, tenuto conto della disciplina concordataria e delle possibilità offerte dalla Riforma, un ente ecclesiastico della Chiesa cattolica potrebbe così articolare le proprie opere e attività:

Tipo di attività Norma di riferimento Note
Attività di religione o culto L. n. 121 del 1985 e art. 16, lett. a), l. n. 222 del 1985 Non possono mai essere considerate attività di Terzo Settore o d'Impresa Sociale. Non hanno alcuna rilevanza fiscale per l'ordinamento giuridico italiano, ex art. 7, comma 3, l. n. 121 del 1985.
Attività diverse (non inserite nel Ramo) Art. 16, lett. b), l. n. 222/1985 Non sono inserite nel Ramo di Terzo Settore o d'Impresa Sociale: perché non incluse tra le attività socialmente rilevanti, oppure per scelta dell'ente, pur essendo potenzialmente incluse. Non si applica né il D.Lgs. n. 112, né il D.Lgs. n. 117. Si applicano le norme del TUIR sugli enti non commerciali e il DPR n. 633 del 1972, qualora la loro natura sia commerciale.
Attività diverse (es. beneficenza, educative, sociali, sanitarie, scolastiche) Art. 16, lett. b), l. n. 222 del 1985 Per scelta dell'ente sono inserite nel Ramo Terzo Settore in quanto incluse nell'elenco dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017. Si applicano le norme del D.Lgs. n. 117 del 2017 ed in via residuale quelle del TUIR.
Attività diverse (es. opere sanitarie, sociali, scolastiche) Art. 16, lett. b), l. n. 222 del 1985 Per scelta dell'ente sono inserite nel Ramo Impresa Sociale in quanto incluse nell'elenco dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112 del 2017. Si applicano le norme del D.Lgs. n. 112 del 2017 e del D.Lgs. n. 117 del 2017 (ove applicabile anche all'Impresa Sociale) ed in via residuale quelle del TUIR.

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