Il Caso Lautsi e l'Esposizione del Crocifisso nelle Scuole Italiane

Il dibattuto caso relativo alla compatibilità tra l'obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche della Repubblica italiana e alcune norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha rappresentato una questione di profonda rilevanza giuridica, politica e sociale. La vicenda giudiziaria, nota come il "Caso Lautsi c. Italia", ha attraversato diversi gradi di giudizio, culminando nella sentenza definitiva della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 18 marzo 2011.

Origini della Controversia

La controversia ebbe origine nell'aprile 2002, quando la signora Soile Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi residente ad Abano Terme, chiese la rimozione dei crocifissi dalle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli di otto e tredici anni. La signora Lautsi riteneva che tale esposizione fosse in contrasto con il principio di laicità dello Stato.

Nel 2001-2002, la ricorrente e i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, frequentavano l'Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, ad Abano Terme. Il 22 aprile 2002, nel corso di una riunione del consiglio di istituto, il marito della ricorrente sollevò il problema della presenza di simboli religiosi, in particolare del crocifisso, nelle aule scolastiche, ponendo la questione della loro rimozione.

Il Percorso Giudiziario in Italia

Il Consiglio d'istituto negò la richiesta di rimozione. Contro tale decisione, la signora Lautsi ricorse al TAR del Veneto.

Ricorso al TAR del Veneto e Questioni di Legittimità Costituzionale

Nel corso del giudizio, il TAR sollevò questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme regolamentari che consentivano l'esposizione del crocifisso nelle aule, alla luce del principio di laicità dello Stato e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana. Le norme contestate erano gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'articolo 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e l'articolo 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965. Va notato che l'articolo 118 del decreto del 1924 specificava che ogni classe dovesse essere provvista del ritratto del re e di un crocifisso.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 15 dicembre 2004, n. 389, dichiarò l'inammissibilità del ricorso a causa della natura regolamentare delle fonti impugnate, escluse dalla sua competenza.

La Pronuncia del TAR e del Consiglio di Stato

Fu quindi il TAR a pronunciarsi nel marzo 2005 (TAR Veneto, Sentenza del 17 marzo 2005, n. 1110), respingendo il ricorso della signora Lautsi. Secondo il TAR, il crocifisso esposto nelle aule scolastiche non aveva in quella sede una valenza strettamente religiosa, ma rappresentava la storia e la cultura italiana. Lo considerava un simbolo del cristianesimo in generale, più che del solo cattolicesimo, e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Ritenne inoltre che si trattasse di un simbolo storico-culturale, dotato di una "valenza identitaria" per il popolo italiano, e che dovesse essere considerato anche come un simbolo del sistema di valori che innervano la carta costituzionale italiana.

Il TAR individuava un filo che connetteva la "rivoluzione cristiana" all'affermarsi dell'"habeas corpus" in Europa, agli elementi cardine dell'illuminismo (libertà e dignità di ogni uomo), alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e alla stessa laicità dello Stato moderno, tutti fenomeni fondati in modo significativo sulla concezione cristiana del mondo. Affermò inoltre che esisteva una percepibile affinità tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che privilegia la carità e l'accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno.

Il tribunale amministrativo sottolineò che il simbolo della croce, correttamente inteso, "non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell’alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione - necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato." Aggiunse inoltre che in un momento di "tumultuoso incontro con altre culture," era indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, caratterizzata proprio dai valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.

Contro tale decisione, la signora Lautsi presentò ricorso al Consiglio di Stato, ma anche qui non ottenne soddisfazione (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. del 13 febbraio 2006, n. 556). Il Consiglio aderì alla tesi del TAR, confermando che il crocifisso era divenuto un simbolo laico dei valori contenuti nella Costituzione italiana e in particolare della convivenza civile. Sostenne che il crocifisso simboleggiava "l’origine religiosa dei valori (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo per la sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione) che caratterizzano la civiltà italiana." In questo senso, l'esposizione del crocifisso nelle aule poteva svolgere una "funzione simbolica altamente educativa," indipendentemente dalla religione professata dagli alunni.

Il Consiglio di Stato evidenziò che il principio di laicità, pur non proclamato expressis verbis dalla Costituzione, assumeva rilevanza giuridica dalle norme fondamentali dell'ordinamento italiano. Affermò che "in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile."

La Corte di Cassazione, in un caso diverso (01 marzo 2000, n. 4273), aveva invece assunto una posizione contraria al Consiglio di Stato riguardo all'esposizione di crocifissi nei seggi elettorali, in un procedimento penale contro una persona che si era rifiutata di assumere l’incarico di scrutatore per la presenza del simbolo.

Tavola comparativa delle sentenze italiane nel Caso Lautsi

La Sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU (2009)

Nel 2007, la signora Lautsi Albertin fece ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Con una decisione pronunciata il 3 novembre 2009 da una Camera composta da sette giudici, la Corte diede ragione alla donna, stabilendo che l’esposizione di un simbolo religioso - in quel caso, il crocifisso - in un luogo pubblico come le aule scolastiche, limitava il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni e il diritto degli studenti di credere o di non credere. In nome della "neutralità" dello Stato in materia religiosa, la Corte arbitrariamente si arrogò il diritto di intervenire negli ordinamenti giuridici degli Stati europei, legiferando positivamente contro la coscienza e la libertà dei cittadini.

La sentenza del 2009 aveva ricavato dal combinato operare dell'articolo 9 della Convenzione (libertà di coscienza e religione) e dell'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 (diritto all'istruzione) la conclusione secondo cui l’obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche violava sia il diritto dei genitori sia la libertà religiosa e di coscienza dei giovani allievi. L'esposizione obbligatoria di un simbolo riconducibile a una delle confessioni religiose, seppure maggioritaria, si poneva in contrasto con l'obbligo dello Stato di garantire un ambiente scolastico "neutro", inteso come aperto alla molteplicità delle posizioni presenti in una moderna democrazia pluralista.

In tale sede, fu pure sentenziato che il governo italiano dovesse risarcire la Lautsi Albertin di 5mila euro per i "danni morali" subiti.

Il Ricorso del Governo Italiano e l'Intervento della Grande Camera

La sentenza del 2009 diede luogo a un vasto dibattito e a una forte reazione in Italia. Il Governo italiano intervenne immediatamente, presentando il 28 gennaio 2010, ricorso in appello per il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento della Corte. L'1 marzo 2010, il collegio della Grande Camera accettò tale richiesta.

Al fianco dell'Italia, presentarono ricorso anche i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e Federazione Russa. Sono stati inoltre autorizzati ad intervenire nella procedura scritta numerose organizzazioni non governative e trentatré membri del Parlamento europeo.

La Grande Camera, organo della Corte a cui spettano i pronunciamenti relativi a casi che sollevano gravi questioni di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e questioni di importanza generale, ha ascoltato le parti e esaminato le memorie il 30 giugno 2010.

"Identità e Integrazione: Giorgia Meloni e il Dibattito sul Crocifisso a Scuola

La Sentenza Definitiva della Grande Camera (2011)

Con sentenza definitiva della Grande Camera del 18 marzo 2011 nel caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso n. 30814/06), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane non viola l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo relativo al diritto all'istruzione, né l'articolo 9 della Convenzione.

Questa sentenza, inappellabile, ha chiuso l'ultimo grado di ricorso processuale sulla annosa questione.

La Motivazione della Grande Camera: Margine di Apprezzamento e Laicità

Nella sua decisione, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la sussistenza di un obbligo in capo agli Stati membri di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, riguardante non solo il contenuto dell'istruzione, ma anche le modalità in cui viene essa dispensata, e che finisce per comprendere anche l'allestimento degli ambienti scolastici pubblici. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Il Concetto di "Margine di Apprezzamento"

Si è rivelata decisiva nella sentenza della Grande Camera la questione del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato nell’osservanza della Convenzione, un rilievo centrale nel ricorso del Governo italiano. La Corte ha legato il margine di apprezzamento alla salvaguardia di tradizioni legate all’esperienza religiosa e all’universo simbolico, riservandosi la funzione di sindacare la coerenza interna e la ragionevolezza delle previsioni normative e delle prassi statali in ordine al rispetto della Convenzione, con riferimento alla protezione della libertà religiosa.

Tale controllo mira a neutralizzare le conseguenze potenzialmente negative di una saldatura tra margine di apprezzamento e valutazioni dell'istanza identitaria affidate in modo esclusivo alla maggioranza. Non si tratta di automatica legittimazione di ogni valutazione relativa alla salvaguardia dell’identità nazionale o della tradizione storica e culturale, ma sono ammesse solo quelle soluzioni nazionali che superino lo scrutinio della Corte europea, orientato alla valutazione in concreto dell’incidenza di simili soluzioni sull’effettivo godimento della libertà religiosa.

La Corte ha individuato, come limite interno alla salvaguardia del margine di apprezzamento nazionale su questa materia, la ravvisabilità di comportamenti attivi volti all’indottrinamento o al proselitismo.

Assenza di Indottrinamento

La Grande Camera ha ritenuto che, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistevano tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Non è apparso che tale esposizione possa integrare un'opera d'indottrinamento da parte dello Stato italiano atta a determinare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Infatti, la Corte ha ritenuto che la visibilità preponderante che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche garantisce alla religione cattolica, in quanto religione maggioritaria in Italia, non sostanziasse un'opera di indottrinamento per le seguenti ragioni:

  • Non si accompagnava a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo.
  • Lo spazio scolastico era aperto ad altre religioni, come dimostrava il fatto che venisse consentito agli alunni di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa.
  • Le pratiche relative alle religioni non maggioritarie venivano prese in considerazione.

La Corte ha sottolineato inoltre come non fossero state rilevate nel corso del procedimento pratiche di insegnamento nelle scuole pubbliche italiane volte al proselitismo. Ha ugualmente rilevato come fosse pienamente salvaguardato il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e di orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche.

La Corte ha fatto riferimento a una sua precedente giurisprudenza (sentenze Folgerø c. Norvegia, 29 giugno 2007 e Zengin c. Turchia, 8 ottobre 2007) ove aveva affermato il principio per cui il ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese può legittimare lo spazio maggiore che nel programma scolastico venga assegnato a tale religione rispetto alle altre, senza che questo possa costituire un'opera di indottrinamento vietata dalla Convenzione europea.

La Corte ha dunque escluso che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche sostanziasse una discriminazione vietata dall'art. 14 della Convenzione.

Mutamento di Paradigma nel Principio di Laicità

Rispetto alla sentenza della Seconda Sezione, si è registrato un deciso mutamento di paradigma nell'interpretazione del principio di laicità. All'abbandono della centralità dell'autodeterminazione dei giovani allievi in materia religiosa si è accompagnato il recupero di una prospettiva istituzionale, incentrata cioè sulle relazioni interconfessionali e tra lo Stato e le confessioni religiose. Ciò traspare dall'argomento utilizzato dalla Corte per sostenere la legittimità dell'obbligo di esposizione del Crocifisso come espressione del margine di apprezzamento dell'Italia, vale a dire l'assenza di intolleranza verso le altre religioni nell'ambiente scolastico (punto 74), come fattore di relativizzazione della portata della preferenza accordata alla confessione maggioritaria attraverso l'obbligo di esposizione.

Reazioni e Implicazioni della Sentenza

A un anno dalla sentenza definitiva, il caso Lautsi contro Italia ha mantenuto una grande importanza, non solo dal punto di vista politico e giuridico, ma anche religioso. Grégor Puppinck, Direttore del Centro europeo per la legge e la giustizia, ha affermato che "mai nella storia della Corte e del Consiglio d’Europa un caso aveva suscitato così tanta attenzione e dibattito pubblico".

In un percorso senza precedenti, "ventuno Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell`uomo si sono uniti all`Italia per riaffermare la legittimità della presenza del cristianesimo nella società e nell’identità europee".

Secondo l'esperto, "la Corte sembra cominciare a dare prova di un certo riserbo giudiziario nei casi moralmente sensibili. Mentre la Corte era diventata uno dei terreni favoriti dell'attivismo 'ideologico ultraliberale', soprattutto in materia di bioetica e di sessualità, sembra ora riscoprire che i valori etici e morali sottesi in ogni società meritano rispetto."

Il caso Lautsi, sollevato da aree "ateo-fondamentaliste italiane", è stato definito un "clamoroso autogol". Non solo perché in alcune scuole i crocifissi sarebbero triplicati, venendo appesi anche laddove prima non c'erano, ma "ha avuto anche conseguenze importanti sui dibattiti nazionali relativi alla presenza dei simboli religiosi in scuole, ospedali o parlamenti. Questi dibattiti durano da anni, per esempio in Austria, in Svizzera, in Spagna, in Romania e - fuori dall'Europa - in Québec." La Corte costituzionale d’Austria, come anche quella del Perù, ha giudicato la presenza del crocifisso nelle aule e nei tribunali conforme alla Costituzione, quasi in contemporanea con la sentenza Lautsi.

In definitiva, un caso nato per eliminare la presenza cristiana dallo spazio pubblico "ha avuto, e ha, una profonda portata unificatrice tra i diversi popoli europei. L’esplicito appoggio all’Italia di ben 21 Paesi testimonia che il cristianesimo resta nel cuore dell’unità europea." Il caso Lautsi è stato anche un'occasione di ulteriore riavvicinamento tra Chiesa cattolica e Chiese ortodosse, dimostrando che la collaborazione può "riguadagnare una più forte, profonda e legittima influenza sui dibattiti e sugli orientamenti della politica europea."

Controversie e Interpretazioni

Nonostante la decisione definitiva, il dibattito su alcuni aspetti della sentenza della Grande Camera è rimasto vivace. Il problema persiste riguardo all'intreccio tra il principio di laicità, l'autodeterminazione, il contesto dell'ambiente scolastico e l'imposizione normativa dell'obbligo di esposizione del Crocifisso. Questo obbligo, seppure non (più) oggetto di coercizione e talvolta desueto, si pone ancora quale ostacolo all'accoglimento di domande volte alla rimozione del simbolo, entrando in conflitto con i diritti dei singoli e con l'autonomia scolastica disciplinata dalla legge e protetta dagli artt. 2, 33 e 34 della Costituzione.

La cornice scolastica è vista come un luogo privilegiato di accompagnamento dei processi di autodeterminazione e formazione sociale. La scuola pubblica, in particolare, dovrebbe rappresentare una cornice necessariamente neutra, che accoglie la pluralità di esperienze di vita e cultura presenti sul territorio, nel quadro di programmi di insegnamento orientati all'esposizione aperta, critica e pluralista delle diverse opzioni culturali e religiose. Questa neutralità non significa indifferenza, ma "apertura alla molteplicità, alla coesistenza, alla cooperazione solidale tra diverse identità culturali," come è proprio di una democrazia costituzionale orientata al pluralismo dei valori.

Simile contesto entra inevitabilmente in sinergia con l'autodeterminazione, intesa come espressione della dignità umana e come libertà che fonda le scelte e definisce l'identità morale. Come tale, l'ambiente scolastico non può tollerare l'imposizione di obblighi che finiscano direttamente o indirettamente per qualificarlo. Il ruolo dell'ordinamento giuridico non dovrebbe essere quello di imprimere una direzione ai processi di autodeterminazione che la cornice scolastica accompagna, ma piuttosto riscoprire la propria funzione di "luogo di scoperta del giusto," indipendente da predeterminazioni autoritative.

In quest'ottica, la soluzione di legittimare l'obbligo, giustificandolo sulla base dell'assenza di restrizioni nei confronti delle altre religioni o di una "neanche troppo velata applicazione del principio maggioritario", presenta gli stessi svantaggi di un generale divieto di esposizione, che finirebbe per tradurre la neutralità in ostile indifferenza. Sarebbe preferibile, in queste questioni, privilegiare "soluzioni facoltizzanti", lasciando la scelta all'autodeterminazione della comunità scolastica e dei singoli.

Non si esclude che la presenza del Crocifisso possa rappresentare un referente simbolico fondamentale per arricchire l'ambiente scolastico come spazio di esperienza. Tuttavia, resta da interrogarsi su quanto l'obbligo di esposizione possa distorcere la valenza del simbolo, declinandola in un senso polemico che non le è proprio, esponendolo a contaminazioni "lato sensu politiche" che dovrebbero preoccupare chi di dovere, piuttosto che far parlare di "vittoria storica."

Il Caso del Magistrato Tosti

Nel frattempo, la Corte italiana di Cassazione ha affrontato un altro caso specifico, con alcune assonanze culturali con il "caso Lautsi Albertin". Si tratta del caso del magistrato Luigi Tosti, che si era rifiutato di svolgere regolare udienza in tribunale proprio per la presenza, sulla parete dell'aula, del crocifisso. Il magistrato aveva persistito nell'interruzione del servizio anche dopo che gli era stata messa a disposizione un'aula di giudizio priva di simboli religiosi, affermando che la presenza del crocifisso in altre aule avrebbe comunque leso i diritti di libertà religiosa degli utenti. Il 14 marzo, la Cassazione ha stabilito che non spetta al singolo individuo, nemmeno se magistrato, tutelare la laicità dello Stato o i diritti di libertà religiosa di altri soggetti, e che il rifiuto della prestazione lavorativa da parte di Tosti era ingiustificato. La Cassazione ha rilevato che attualmente non esistono in Italia disposizioni legislative che consentano l'esposizione di simboli religiosi diversi dal crocifisso nei luoghi pubblici.

Mappa dell'Europa evidenziando i paesi che hanno sostenuto l'Italia nel ricorso alla Grande Camera

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