Il Patrimonio Immobiliare Ecclesiastico in Italia: Tutela, Gestione e Valorizzazione

Il vasto e diversificato patrimonio immobiliare ecclesiastico in Italia rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di storia, arte e identità. Negli ultimi quarant’anni, tuttavia, la crisi delle vocazioni ha portato a un progressivo spopolamento degli immobili a destinazione ecclesiastica, causando lo svuotamento di numerose strutture in tutto il territorio nazionale. Questa situazione, unita a un periodo di incertezza geopolitica, economica e sociale, ha reso più complessa la gestione e la valorizzazione di tale patrimonio, che rischia altrimenti di andare perduto.

Per affrontare questa sfida, è fondamentale dare nuova vita alle strutture ecclesiastiche non più o solo parzialmente utilizzate, attraverso piani che ne garantiscano la sostenibilità economica e il riuso. Comprendere la natura e le normative che regolano questi beni è il primo passo per un approccio efficace e consapevole.

Definizione e Caratteristiche degli Immobili Ecclesiastici

Gli immobili ecclesiastici sono beni di proprietà di enti religiosi facenti parte della Chiesa Cattolica e riconosciuti dallo Stato italiano. Secondo i dati della Direzione generale per gli affari di culto del ministero dell'Interno, a fine 2015 erano 29.932 gli enti proprietari di tali immobili. Questo elevato numero contribuisce a evidenziare la difficoltà nell’applicare regole e procedimenti univoci nella gestione dei beni ecclesiastici, data la loro intrinseca complessità e particolarità.

La natura giuridica di queste strutture è definita mixti fori, ovvero sono soggette a diverse tipologie di legge: il diritto canonico, il diritto pattizio tra Stato e Chiesa e il diritto civile. Nel diritto canonico è specificato che la Chiesa può utilizzare gli immobili di sua proprietà come strumenti per raggiungere i fini che le sono propri.

La Tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici in Italia

Nel patrimonio culturale nazionale rientra a pieno titolo quel complesso di beni, immobili e mobili, conosciuti come beni culturali religiosi. Questi comprendono non soltanto quelli della Chiesa Cattolica di Roma, ma anche tutti quelli delle altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, nei confronti dei quali si stanno realizzando innovative forme di valorizzazione e fruizione attraverso una stretta collaborazione tra gli enti religiosi e gli enti pubblici statali, regionali e comunali. Anche i beni di piccole dimensioni sono stati rivalutati dalla recente Legge 6 ottobre 2017, n. 159.

Il bene culturale religioso è tale non soltanto per gli intrinseci valori culturali o storici, ma anche per il significato squisitamente religioso, attuale o anche solo storico [1]. Pertanto, questo bene culturale è dotato di valori religiosi che, nella pur ampia categoria unitaria dei beni culturali cui appartiene, gli attribuiscono una fisionomia del tutto particolare, meritevole di una disciplina e di una tutela speciale. Quasi tutti i beni culturali religiosi hanno conservato e conservano nel tempo la loro funzione originaria in vista della quale erano stati realizzati.

Ogni bene immobile avente più di 70 anni e appartenente a un Ente Ecclesiastico è sottoposto a tutela ai sensi e per gli effetti del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). L’articolo 9 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) si riferisce ai beni culturali d’interesse religioso e dispone che il Ministero e le Regioni [2], per quanto di loro competenza, nell’esercizio delle loro funzioni di tutela debbano considerare nella giusta dimensione le esigenze di culto [3]. Il legislatore ha tenuto conto di beni appartenenti agli enti e istituzioni non solo della Chiesa cattolica, ma anche di altre confessioni religiose [4].

La Chiesa di Roma, presente da oltre duemila anni in maniera diffusa e capillare sull’intero territorio nazionale, possiede beni realizzati nel corso di decine di secoli che rappresentano tutti gli stili architettonici, scultorei e della pittura. Normative specifiche includono la Legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali, riguardante le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli organismi degli enti e degli Istituti aventi sede nello Stato. Il relativo regolamento a tale legge è incardinato nel Decreto 26 luglio 2001, n. 288. Tali normative ripetono nella sostanza e in forma sintetica taluni principi già presenti nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

L’articolo 9 del Codice dei beni culturali si deve interpretare confrontandolo con le disposizioni della Legge 20 maggio 1986, n. 222, recante disposizioni sul riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli enti costituiti, o comunque approvati dall’autorità ecclesiastica, i quali abbiano fini religiosi o di culto.

Mappa dell'Italia con indicazione delle regioni e delle diocesi, evidenziando la distribuzione del patrimonio ecclesiastico

Processo di Alienazione e Valorizzazione degli Immobili Ecclesiastici

Di fronte a un bene ecclesiastico sottoutilizzato o addirittura abbandonato, vi sono due possibilità principali: l'alienazione o la valorizzazione. Entrambe le operazioni richiedono procedure specifiche e il rispetto di normative complesse.

Autorizzazioni e Verifica di Interesse Culturale (VIC)

Qualora il parroco/legale rappresentante dovesse vendere un bene immobile di proprietà parrocchiale, ottenuta la preventiva autorizzazione canonica alla vendita, deve rivolgersi all’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto per iniziare l’iter di richiesta di Verifica di Interesse Culturale (VIC). Questo procedimento amministrativo consente di appurare se un immobile è un bene culturale oppure no, ed è un adempimento conseguente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). Si ricorda che la richiesta deve essere inoltrata all’Ordinario diocesano in un’unica copia.

La Verifica, pertanto, dovrà essere necessariamente richiesta nel caso di un qualsiasi intervento sui fabbricati di proprietà delle Parrocchie o nel caso di una loro alienazione. I beni di proprietà ecclesiastica con oltre 70 anni sono considerati sottoposti a vincolo, a meno che non sia stato ottenuto un decreto con esito negativo a seguito della richiesta di VIC. La CEI ha stipulato un accordo con il MiBAC, individuando nell’Ordinario Diocesano (tramite gli uffici di Curia) il soggetto abilitato alla trasmissione della documentazione per la V.I.C., sia su supporto cartaceo che informatico.

Il progetto esecutivo da presentare all’Ufficio Beni Culturali deve essere in quadruplice copia. Nel caso in cui si prevedano interventi sotto il piano campagna, deve essere aggiunta un’ulteriore copia, dato che è necessario ottenere anche l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica. Il progetto, a firma di un architetto, deve contenere almeno: una breve relazione storica, una relazione di progetto, la necessaria documentazione fotografica, le tavole di rilievo (compreso l’estratto di mappa) ed il computo metrico estimativo. Per beni di rilevante importanza storica è opportuno inserire le mappe storiche emerse da una necessaria ricerca d’archivio per verificare l’evoluzione dell’immobile nel tempo. È fondamentale che il progetto presenti carattere di esecutività, pertanto non si accettano progetti che rechino dizioni come “…verrà concordata con la DL…”.

I liberi professionisti, anche per eventuali integrazioni o variazioni richieste dalla Soprintendenza, devono rapportarsi prioritariamente con il Responsabile dell’Ufficio, che per legge tiene i rapporti con il Ministero. L’istruttoria delle pratiche VIC ha una procedura informatizzata stabilita dal Ministero e dal software dedicato, con l’elenco della documentazione da presentare indicato nelle “VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE_LINEE GUIDA” disponibili nell'area Download.

La richiesta di alienazione è successiva alla VIC e costituisce una pratica con una propria istruttoria. Solo dopo aver ricevuto il decreto con indicazione di vincolo, sulla base dell’Art. 57 del DL 42/2004, si richiede di preparare la documentazione secondo il fac simile “RICHIESTA DI VENDITA_LINEE GUIDA” contenuta nell’area download.

Importante: Quando si vuole vendere un immobile, bisogna verificare anche ciò che in esso è contenuto e custodito. Si ricorda ai legali rappresentanti che sono custodi dei beni, non proprietari. Se i beni mobili custoditi nell’immobile che si vuole vendere sono inventariati, bisogna rivolgersi all’Ufficio Beni Culturali per procedere con le necessarie autorizzazioni allo spostamento. Qualora i beni non compaiano in un inventario ufficiale, ma siano sottoponibili a tutela ai sensi del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), occorre rivolgersi all’Ufficio competente.

Diagramma di flusso del processo di Verifica di Interesse Culturale (VIC) e alienazione di beni ecclesiastici

Il Diritto di Prelazione

Qualora un immobile abbia più di 70 anni e l’autore non sia più vivente, o in caso di verifica di interesse culturale, è riconosciuto il diritto di prelazione in favore dello Stato e degli enti previsti dagli articoli 60 e 61 del Codice dei beni culturali. L’acquisto, quindi, non sarà automatico e immediato da parte dell’acquirente, in quanto solo a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’organo competente sarà possibile acquistare il bene. Oltre alle autorizzazioni a vendere da parte degli enti ecclesiastici in base al valore del bene, sarà anche necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero dei beni culturali.

I beni appartenenti a questa categoria prevedono altre formalità da rispettare. In particolare, se eccedono il valore di 1.000.000 di euro, il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sei mesi a favore di: Stato, Comune, Università, Regione e Provincia. Se il valore del bene oggetto di vendita è compreso tra 250.000 e 1.000.000 di euro, è necessaria la licenza del diocesano, ma anche il consenso del Consiglio degli Affari Economici (CAE) e del Collegio dei Consultori (CC). È altresì richiesta una perizia di stima da richiedersi a professionisti attestante il valore dell’immobile, oltre a una documentazione fotografica del bene.

Gli istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero, titolari di personalità giuridica ai sensi della Legge n. 222/1986, hanno tra le loro competenze quelle di amministrare il patrimonio immobiliare, svolgendo anche attività di valutazione, di preservazione, di custodia o di alienazione. Qualora intendano commercializzare un immobile, hanno l’obbligo di darne notizia al prefetto della Provincia dove è ubicato l’immobile, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte di enti pubblici.

La Valorizzazione Sociale

Generalmente, la valorizzazione di un immobile ha come obiettivi la massimizzazione del profitto derivante dalla locazione e l’incremento del suo valore. Questo concetto è stato ulteriormente approfondito nel documento vaticano Economia a servizio del carisma e della missione [1]. Da qui prende le mosse l’idea di una valorizzazione immobiliare sociale.

Il primo passo verso la valorizzazione sociale di un bene ecclesiastico è la valutazione delle sue potenzialità e delle destinazioni alternative consentite dal Piano regolatore generale. Da questa analisi, si può procedere a una quantificazione del valore sociale che l’immobile può acquisire considerando, ad esempio, il numero di persone a cui sarà offerto un servizio, il numero di giorni in cui esso verrà erogato o l’importo del valore del singolo servizio offerto. Si potrebbe, inoltre, prendere in considerazione anche l’importanza sociale dei servizi previsti in base all’urgenza dei bisogni e al loro valore di prevenzione. In questo modo, il riuso e la valorizzazione sociale di un immobile ecclesiastico possono diventare una carta vincente, preservando il valore identitario e culturale del bene e producendo nuove forme di economia circolare e welfare generativo.

Istituzioni e Coordinamento nella Gestione del Patrimonio

Gli enti ecclesiastici sono entità costituite e approvate dall’autorità ecclesiastica, soggetti alle norme del diritto canonico e contraddistinti da uno scopo essenziale di religione e culto.

La Conferenza Episcopale Regionale si avvale dell’apparato consultivo istituito presso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici al fine di garantire il coordinamento all’interno della Regione. Questa Consulta svolge un ruolo molto importante poiché è una sorta di “cerniera” tra le diocesi e le Regioni, le autonomie locali (città metropolitane, province e comuni) ovvero il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando al contempo i collegamenti tra le singole Diocesi Regionali, le altre Consulte Regionali e con la Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici [7]. L’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana da anni si occupa dell’inventariazione di tutte le Chiese e le parrocchie del territorio italiano.

Organigramma semplificato delle istituzioni ecclesiastiche e statali coinvolte nella gestione dei beni culturali

Accessibilità, Fruizione e Nuovi Modelli: Parchi Culturali e BeWeB

Le Chiese, considerate nel loro aspetto fisico e sotto il profilo edificatorio, sono beni immobili e, in quanto tali, suscettibili di essere assoggettate alla normativa sui beni culturali qualora abbiano un interesse particolarmente rilevante sotto il profilo storico, politico, militare, letterario e artistico [12]. L’aumento quantitativo dei concerti ha portato recentemente alla frequente utilizzazione delle chiese per la loro esecuzione [16]. Tuttavia, l'uso di questi spazi deve rispettare le normative canoniche e civili in materia; è necessario rileggere i documenti già pubblicati dalla Chiesa di Roma, in particolare la Costituzione sulla Liturgia Sacrosanctum Concilium, l’Istruzione Musicam Sacram, del 5 settembre 1967, l’Istruzione Liturgicae instaurationes, del 5 settembre 1970 e anche tenere presente il Codice di Diritto Canonico, ai canoni n. 1210 e 1212.

Parchi Culturali Ecclesiali

I pellegrinaggi (vecchie e nuove vie), la cosiddetta spiritualità di strada, gli itinerari religiosi legati ai santuari e lo stesso turismo religioso sono riconducibili nell’alveo dei Parchi Culturali Ecclesiali. Questi ultimi rappresentano un innovativo sistema che consente di non disperdere un imponente patrimonio di risorse umane, culturali e storiche rappresentato dalle cattedrali, dai santuari, dai monasteri, dagli eremi, dai musei ecclesiastici, dalle feste patronali (quelle processionali a spalla, ad es. la Macchina di S. Rosa a Viterbo, incluse nel patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO), e dalle vie di pellegrinaggio. La nascita dei parchi culturali con oggetto i beni culturali religiosi si fonda su una sinergia tra gli enti ecclesiastici e gli enti locali (città metropolitane, province e comuni), le regioni e gli organi periferici dello Stato operanti nel settore della cultura e del turismo. La Legge 6 ottobre 2017, n. 159, che ha istituito i parchi culturali, è entrata in vigore dal 17 novembre 2017.

Mappa schematica dei principali Parchi Culturali Ecclesiali in Italia

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Il Portale BeWeB e l'Inventariazione Digitale

Un esempio concreto di valorizzazione e accessibilità è il portale BeWeB, promosso dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI. BeWeB si presenta come un progetto in progress per l'inventariazione di tutto il patrimonio storico, artistico, architettonico, archivistico, culturale e librario gestito dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. La banca dati è aggiornata continuamente e costituisce anche uno strumento di dialogo con le istituzioni pubbliche e i relativi sistemi informativi.

Nel menu della pagina web, gli utenti possono visualizzare beni storici, artistici o architettonici anche mediante geolocalizzazione, attraverso una mappa interattiva. È possibile scegliere tra una mappa “civile” o “ecclesiastica” per visualizzare dagli edifici di culto agli istituti culturali, o i beni storici artistici, presenti sul territorio regione per regione. Ogni regione è presentata con una propria scheda che fornisce descrizione generali, inquadramento storico, geografico ed ecclesiastico.

Nella sezione “Edifici di culto”, BeWeB propone anche percorsi virtuali d’arte. Un esempio molto apprezzabile è la visita virtuale alla Cattedrale di Sant’Agata a Catania: cliccando sull’immagine presentata nella sua scheda, si accede a una vista a 360°, che mostra in modo completo sia gli spazi esterni che la ospitano (la piazza antistante e gli edifici intorno) sia gli spazi interni. Sono riportate anche immagini in bianco e nero di periodi storici più antichi per un confronto con l’attualità. La piattaforma consente di esplorare virtualmente la cattedrale, con un menu a sinistra che offre schede sull’inquadramento storico del monumento, dalla sua fondazione ai giorni nostri. Da BeWeB è inoltre possibile consultare il catalogo di altre App promosse dall’Ufficio nell’ambito dei progetti di inventariazione delle Diocesi italiane, tra cui quelle della CEI - AICE (Anagrafe degli studi culturali ecclesiastici italiani) e sui percorsi di fede (Diocesi di Perugia - Città della Pieve).

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Gli archivi ecclesiastici, ricchissimi di documenti, rappresentano una fonte di grande rilevanza e memoria storica della comunità, essendo tutelati, tramandati e resi facilmente fruibili da chiunque.

Eventi e Progetti per la Valorizzazione

Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione di questo immenso patrimonio, vengono organizzate iniziative come la Giornata Nazionale BCE (Beni Culturali Ecclesiastici), con convegni che esplorano il legame tra storia, arte e comunità.

Riferimenti e Note

  • [1] L. LAMACCHIA, I beni culturali di interesse religioso alla luce dell’intesa 26 gennaio 2005, in Notariato, 2007, 4, 441; M. PARISI, I beni culturali ecclesiastici, in Il diritto ecclesiastico, 2007, 3-4, 467-474.
  • [2] G. FELICIANI, Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive, in Il diritto ecclesiastico, 2006, 1-2, 5; F. BARTOLE, I beni culturali delle confessioni religiose, Torino, 2005, 12.
  • [3] A.G. CHIZZONITI, Le intese sui beni culturali ecclesiastici, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006, 1, 47; M. LONGO, Beni culturali e diritto di libertà religiosa, Napoli, 2004, 30.
  • [4] Lo Stato italiano e le Chiese della Tavola Valdese collaborano per tutelare e valorizzare i beni culturali riguardanti il patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese mediante l’istituzione di commissioni miste (art. 17, Legge 11 agosto 1984, n. 449). Lo Stato italiano e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno collaborano per tutelare e valorizzare i beni culturali riguardanti il patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese facenti parte dell’Unione (art. 34, Legge 22 novembre 1988, n. 516). Per approfondimenti: G. GIOVETTI, Rassegna delle recenti intese regionali in tema di beni culturali di interesse religioso, in Il diritto ecclesiastico, 2005, 2-3, I, 737; L. SCALERA, Alcune riflessioni in tema di beni culturali delle confessioni acattoliche, in Il diritto ecclesiastico, 1996, 1, I, 249-259; V. LA GREGORIA, I beni culturali di interesse religioso, Napoli, 2008, 19.
  • [7] A.G. CHIZZONITI, La Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2, 439-444.
  • [12] Art. 10, comma 3, lett. d), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
  • [16] M. MORETTI, Esecuzione di opere musicali tutelate dal diritto di autore nelle chiese aperte al pubblico, in Il diritto di autore, 2007, 2, 173.

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