Il Battesimo "Sub Condicione" e "Con Protesta"
Nel contesto storico, in particolare in registri di Battesimo del periodo 1533-1600, si possono incontrare termini particolari come "battezzato con protesta" o "cum protesta". Questi termini hanno generato interrogativi sul loro significato. Una possibile interpretazione, discussa anche da ricercatori e professori, riguarda il battesimo "sub condicione". Questo tipo di battesimo veniva impartito nel caso in cui il bambino fosse stato battezzato in pericolo di morte da una levatrice e, nel dubbio che non si fossero rispettate le formule, il battesimo poteva venire nuovamente conferito al momento della cerimonia in chiesa. Si tratta, in sostanza, di un battesimo in caso di pericolo per la sopravvivenza del battezzato o se il sacerdote non era sicuro che il sacramento fosse stato impartito con tutti i criteri.
Un'altra possibile spiegazione per l'espressione "battezzato cum protesta" potrebbe riferirsi a situazioni in cui il battesimo era conferito in una condizione "imposta", ovvero senza una reale volontà del ricevente, il quale avrebbe ricevuto il sacramento, ma non la realtà del sacramento. Tuttavia, il battesimo non può essere imposto, come chiaramente stabilito dalle norme del Codice di Diritto Canonico. È importante notare che in latino non esiste il termine "protesta" nel senso moderno; il termine corretto è "protestatio", che significa attestazione o dichiarazione.
La Libertà Religiosa e il Consenso al Battesimo
Battesimo degli Adulti: Volontà e Istruzione
Le norme del Codice di Diritto Canonico sono molto precise riguardo al battesimo degli adulti. Il Can. 865 - §1 stabilisce che, affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati. Inoltre, il §2 precisa che l'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.
Battesimo dei Bambini: Consenso e Responsabilità Genitoriale
In generale, la Chiesa Cattolica richiede il consenso dei genitori o di coloro che ne hanno la responsabilità per il battesimo di un bambino. Il battesimo è considerato un sacramento di iniziazione cristiana che coinvolge la comunità ecclesiale e richiede l'impegno dei genitori nel formare il bambino nella fede. Tuttavia, ci possono essere situazioni eccezionali in cui il battesimo di un bambino viene amministrato senza il consenso dei genitori. Ad esempio, se un bambino si trova in pericolo imminente di morte, si può amministrare il sacramento anche contro la volontà dei genitori, poiché in questo caso prevale il diritto del bambino in ordine alla vita eterna (cf. Can. 868 §1 n. 2). Su questo specifico tema si è espresso San Tommaso, offrendo una risposta molto chiara: "Se i bambini non hanno ancora l’uso del libero arbitrio, rimangono per diritto naturale sotto la cura dei genitori, fino a tanto che non possono provvedere a sé stessi…Perciò sarebbe contro la giustizia naturale se tali bambini venissero battezzati senza il consenso dei genitori: come se uno che ha l’uso di ragione venisse battezzato contro la sua volontà" (Somma teologica, III, 68, 10).
È importante notare che il battesimo di un bambino all’insaputa dei genitori dovrebbe essere considerato un'opzione estrema e dovrebbe essere giustificato da gravi motivi, come il pericolo di morte imminente. Da un punto di vista sacramentale il battesimo conferito senza consenso dei genitori risulterebbe valido, ma sarebbe illecito. Questo significa che battezzare un bambino all’insaputa dei genitori è un peccato grave. Anche qualora ci sia un sacerdote disposto a farlo, il sacerdote sbaglierebbe e si onererebbe di un peccato grave. Questo peccato si aggraverebbe maggiormente qualora il bambino venisse in seguito portato al fonte battesimale dai suoi genitori perché lo esporrebbero ad un battesimo invalido, non potendo questo sacramento essere ripetuto. La Chiesa incoraggia la collaborazione e il dialogo con i genitori o coloro che hanno la responsabilità dei bambini per quanto riguarda la formazione nella fede.
Figli Illegittimi e la Loro Legittimazione nel Diritto Canonico
Definizione di Figlio Legittimo
Uno degli effetti del matrimonio canonico è quello di attribuire ai figli lo status di figlio legittimo. Più precisamente, ai sensi del Can. 1137 CIC-83, si presumono legittimi i figli concepiti o nati da un matrimonio valido o putativo. Inoltre, secondo il Can. 1138 § 2 CIC-83, si presumono legittimi i figli nati almeno centottanta giorni dopo la celebrazione del matrimonio od entro trecento giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale. È interessante notare come il diritto comune orientale non enunci proprio la distinzione tra prole legittima ed illegittima.
Modalità di Legittimazione
A mente del Can. 1139 CIC-83, i figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori (valido o putativo), tramite la sanazione in radice ex Can. 1161 CIC-83 oppure mediante rescritto della Sede Apostolica, ovverosia del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Una volta legittimati, i figli sono equiparati in tutto a quelli legittimi, salva diversa previsione del diritto particolare (cfr. Can. 1140 CIC-83). Poste queste premesse, può apparire superfluo ed anacronistico richiedere il rescritto di legittimazione, se non apporta alcun vantaggio concreto al legittimando. Uno dei pochi casi di utilità pratica potrebbe essere quello in cui lo status di figlio legittimo sia necessario al fine di poter ereditare titoli nobiliari, come accade in alcuni ordinamenti civili.

Cura Pastorale e Obblighi dei Genitori
In ogni caso, la Chiesa svolge il compito di fornire un’adeguata cura pastorale a tali figli, anche assicurandosi che i genitori provvedano ad essi. Questo è tanto vero che occorre la licenza dell’Ordinario del luogo per assistere al matrimonio di chi sia già gravato da obblighi naturali verso i figli nati da una precedente unione, non necessariamente canonica (cfr. Can. 1071 § 1 n. 5). La formazione religiosa dei figli si inserisce nella loro maturazione integrale, fisica sociale e culturale alla quale i genitori attendono sia come "dovere gravissimo", personale, che come "diritto primario" (cf. Can. 1136). Il Can. 774 §2 ribadisce che "I genitori, prima di tutti gli altri, sono tenuti all’obbligo di educare con la parola e con l’esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; lo stesso obbligo grava su coloro che ne fanno le veci e sui padrini".
Il Battesimo in Contesti Familiari Complessi
Genitori Non Sposati o Separati: La Valutazione del Parroco
La richiesta del battesimo è un obbligo cui debbono provvedere i genitori; già prima della nascita devono farne richiesta al parroco e prepararsi debitamente (cf. Can. 867 §1). Ma per battezzare lecitamente un bambino il Legislatore pone, tra le altre cose, la limitazione "che vi sia la fondata speranza che il bambino sia educato nella religione cattolica; se tale speranza manchi del tutto, il battesimo venga differito secondo le disposizioni del diritto particolare, spiegandone ai genitori le ragioni" (Can. 868 §1 n.2). Il contesto familiare del bambino, come quello di genitori non sposati ed entrambi già separati da un precedente matrimonio, è ormai abbastanza frequente. Se non è per un pregiudizio o una motivazione ideologica che porta a rifiutare il matrimonio anche solo civile, può nondimeno capitare di assistere con frequenza a fallimenti coniugali in cui è difficile ricucire gli strappi o addirittura individuarne le responsabilità.
Il compito di discernimento del parroco è senz’altro arduo perché deve valutare se esiste la seria garanzia che al bambino sarà assicurata l’educazione cattolica e che la speranza non manchi del tutto. Quando nella valutazione del parroco mancano queste garanzie, dovrà essere ancor più valorizzato l'ufficio di padrino, al quale spetta "... di presentare al battesimo, insieme con i genitori, il battezzando bambino, come pure cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi a esso inerenti" (Can. 872). In questo senso, anche per essere ammessi all’ufficio di padrino e madrina vengono richiesti opportuni requisiti e garanzie (cf. Can 874), tra cui "... l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico" (Can. 874 §1 n. 3). Non bisogna scordare che qualsiasi occasione che conduca una persona a rivolgersi al parroco rappresenta un momento propizio di grazia da non dover disperdere in alcun modo. La ragionevolezza che sempre caratterizza la norma, non dovrà mai essere disgiunta dalla decisione da prendere, contemperando il bene del bambino da battezzare con la responsabilità di chi debba o possa assumere il compito educativo. Per quanto riguarda l'Eucaristia durante la celebrazione del battesimo, ogni fedele che voglia accostarsi deve soddisfare alcune condizioni, e i sacramenti vanno ricevuti nella verità e non per salvare le apparenze, soprattutto in un giorno così importante.
Conflitti sulla Formazione Religiosa: Il Diritto Civile e Canonico
I conflitti genitoriali sull'educazione religiosa del figlio minore rappresentano una questione di particolare importanza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza civile. In materia di famiglia, vige il principio costituzionale dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e il diritto inviolabile di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Questo diritto, che implica il diritto-dovere di ciascun genitore di istruire ed educare i figli, può incontrare un limite nel pari diritto dell'altro genitore con un credo religioso diverso. In caso di insanabile contrasto, la soluzione è affidata al giudice, il quale deve decidere con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli ad una crescita sana ed equilibrata, potendo adottare provvedimenti limitativi di pratiche o incontri propri di una determinata confessione religiosa se ciò comporta conseguenze pregiudizievoli per il figlio.
La Corte di Cassazione, in una sentenza del 2019, ha affrontato il caso di genitori separati in cui la madre, convertitasi ai Testimoni di Geova, desiderava impartire al figlio (già battezzato cattolico) insegnamenti di tale dottrina, mentre il padre preferiva un'educazione cattolica fino alla Cresima. La Corte d'Appello aveva respinto il ricorso della madre, ritenendo rispondente all'interesse del minore mantenere la scelta iniziale e comune dei genitori di inserirlo nella comunità cattolica. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sostenendo che la libertà di religione implica la piena libertà di mutare le proprie credenze, senza che pregresse determinazioni costituiscano un limite. La valutazione di ancorare la decisione a una scelta pregressa della madre, senza considerare l'attualità delle sue determinazioni religiose, non sembra rispettosa dei principi di libertà. Inoltre, è stata rilevata una falsa applicazione di legge per aver adottato il provvedimento inibitorio sulla base di mere affermazioni, senza prove di pregiudizio per il minore e senza disporre l'audizione del minore o una consulenza tecnica d'ufficio, adempimenti ritenuti essenziali per accertare l'interesse del minore.
Per quanto riguarda il battesimo in caso di genitori con diverse fedi, ad esempio un padre o una madre cattolica con un figlio avuto da una persona protestante con cui non convivono, e l'altra parte non desidera il battesimo nella Chiesa Cattolica: se l'altra parte opta per il battesimo in una chiesa protestante, la validità dipende dalla formula e dall'intenzione. Affinché il battesimo sia valido, è necessario che si abbia l'intenzione di immergere nella comunione della Santissima Trinità e nella divinità di Gesù Cristo, e che vengano proferite le debite parole: "Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". Il battesimo dei Testimoni di Geova, ad esempio, non è considerato un vero sacramento dalla Chiesa Cattolica perché non credono nel mistero della Santissima Trinità e nella divinità di Gesù Cristo. Se più persone battezzano dicendo "Noi ti battezziamo...", il battesimo è invalido, come ricordato dalla Congregazione per la dottrina della fede, poiché è Cristo che battezza attraverso il ministro. Se un genitore cattolico desidera battezzare il figlio nella Chiesa Cattolica contro la volontà dell'altro genitore, è necessario procedere con cautela, poiché per diritto naturale entrambi i genitori hanno potere sul bambino, e un'azione unilaterale potrebbe generare problemi legali.
Separazione e Religione a Scuola La Decisione del Tribunale di Modena
La Dimensione Teologica del Battesimo e la Figliolanza Divina
In passato, quando la privacy non era ancora stata concepita, un figlio nato al di fuori del matrimonio, oltre che essere chiamato "illegittimo", non avendo paternità certa e certificabile, veniva anche detto: "figlio di N.N.". Tuttavia, la prospettiva teologica offre una visione differente: tra tutti i nati da donna, nessuno è illegittimo allo sguardo di Dio e nessuno è estraneo al suo cuore. Ogni uomo è suo figlio. Che la persona lo sappia o no, lo accetti o meno, lo rifiuti o lo misconosca, rimarrà per sempre figlio. Come non si può mai cancellare la figliolanza umana, altrettanto e ancora di più non si può cancellare la figliolanza divina.
Il battesimo è la porta che ci spalanca alla realtà di Dio. Dio possiede una moltitudine infinita di figli: ogni uomo che nasce. Non siamo figli unici ma fratelli di tutti. Il sostantivo "fratello" deriva dalla lingua greca che significa "proveniente dallo stesso utero, grembo materno". Si è condiviso lo stesso spazio, si è avuta la stessa iniziale abitazione, aggrappati alla culla materna che ci ha generati, ospitati, fatti sviluppare e donati al mondo nella nascita. Allo stesso modo tutti i battezzati abbiamo una mamma, la stessa per tutti, la Chiesa che ci ha generati, ospitati, fatti sviluppare e donati. Abbiamo abitato nello stesso grembo materno: il battistero. Perciò siamo figli, ricevendo la paternità divina, e fratelli. Figli amati, attesi, desiderati, protetti.
Ogni volta che si celebra il battesimo accade una trasformazione sostanziale, ontologica, della persona umana. Da creature a figli. Non sudditanza ma parentela intima, unica, irripetibile. Non subalternità ma figliolanza che ci rende soggetti di eredità, la stessa di Cristo: la risurrezione e la vita eterna. E la caratteristica principale di ogni figlio-battezzato non è l'individualismo, nel senso che non si può dividere, ma la comunione fraterna. Spazio e creatività alle dimensioni che della comunione sono espressione viva ed efficace: condivisione, accoglienza, tolleranza, dialogo, collaborazione, integrazione, solidarietà. Per Dio, dunque, siamo sostanzialmente e prioritariamente, se non esclusivamente, figli. Questo è il titolo che ci accredita presso di Lui. È l'unica credenziale che dovremmo brandire ed invocare quando rivendichiamo rispetto, diritti, territorialità geografica e rispetto della propria dignità. Anche per ognuno di noi si sono "squarciati" i cieli, come se si fossero rotte le acque amniotiche, per ricevere l'abbraccio di Dio. Si è lacerato il cielo, sotto la pressione di Dio, perché ci raggiungesse il suo beneplacito. Dio ci ama duplicemente, addizionando in Sé l'amore paterno e quello materno, poiché Lui è Padre con un cuore di Madre. È il mistero dell'amore totale e incondizionato che solo da Lui può provenire, e noi siamo parte di questa totalità, dove c'è il tutto non manca nulla.

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