L'amministrazione economica di una parrocchia è un compito complesso che richiede attenzione, trasparenza e un approccio pastorale. Gestire un conto corrente parrocchiale significa non solo curare gli aspetti finanziari e contabili, ma anche assicurare che le risorse siano utilizzate nel modo più efficace ed etico per la vita della comunità.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) rappresenta un segno tangibile della comunione che deve animare tutta la Chiesa, dove i laici hanno una collocazione ben precisa. Sebbene il Codice di diritto canonico e le Costituzioni sinodali delle diocesi non definiscano esplicitamente il CPAE come un "Consiglio pastorale", ciò non significa che la sfera dell'economia e dell'amministrazione dei beni di una parrocchia esuli dall'ambito della vita pastorale ed ecclesiale delle comunità di fede.
L'amministrazione trasparente e corretta dei beni materiali e del patrimonio di una parrocchia o di una chiesa locale è una forma molto concreta e autentica di esercizio della carità. Rifiutarsi di esercitarla, per i più svariati motivi, costituisce per un sacerdote una grave forma di violazione del proprio ministero. Poiché sono pochi i parroci esperti di economia e amministrazione, la Chiesa ha riconosciuto la necessità di farsi arricchire dall'esperienza dei laici, creando i CPAE, che sono a tutti gli effetti un'espressione della sollecitudine pastorale della parrocchia.

Natura e Ruolo del CPAE
Il CPAE ha il compito di curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia e il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia (can. 1284 § 2, 8). Esso esprime il parere sugli atti di amministrazione straordinaria (cfr. cann. 1281 e 1292). Il CPAE rappresenta la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, in conformità al can. 212 § 3. Il parroco ne cercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta in ogni caso la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 1279.
Composizione e Requisiti dei Membri
I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Essi partecipano al CPAE a titolo non remunerativo, essendo esso "organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia". Non possono essere nominati membri del CPAE coloro che hanno rapporti commerciali significativi con la parrocchia o che si trovano in situazioni di conflitto di interessi.
I membri del CPAE durano in carica 5 anni con decorrenza dalla erezione del CPAE e per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per solidi e documentati motivi. Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca, o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro 15 giorni, a nominare i sostituti.
Funzionamento e Poteri
Il CPAE si riunisce una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno o che ne sia stata fatta richiesta a quest’ultimo da almeno due terzi del Consiglio. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Il CPAE, così come il Consiglio pastorale, ha funzione consultiva e non deliberativa: ciò significa che la decisione ultima spetta al parroco in qualità di legale rappresentante della parrocchia. Tuttavia, lo statuto-quadro diocesano prevede che il parroco "userà ordinariamente del CPAE come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia; ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, dal quale, soprattutto se concorde, pur mantenendo la propria libertà di scelta, non si discosterà se non per gravi motivi".
Alcuni parroci scelgono di impostare l'operatività del CPAE in modo semi-deliberativo, accettando come vincolanti le decisioni prese dai membri del CPAE, salvo casi di palesi violazioni del Codice di diritto canonico, delle leggi dello Stato, o di comprovati pericoli per l’unità della parrocchia o l’integrità della fede e dei costumi. Accettare le scelte del CPAE come vincolanti non significa essere lassisti o remissivi nella gestione economica, ma piuttosto ricordare che la parrocchia appartiene alla comunità dei parrocchiani e non solo al parroco.
La Legalità e la Trasparenza nell'Amministrazione
L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità Parrocchiale il rendiconto sulle somme ricavate e sulla loro utilizzazione (cn. 1287).
Tutto deve essere rigorosamente reso obbligatorio: pubblicare il bilancio annuale sul notiziario o in bacheca o sul sito; comunicare quante offerte si sono raccolte in una domenica dedicata a una questua particolare; affidare a terzi lavori sostanziali attraverso regolari gare d’appalto, e comunicare il nome della ditta a cui si affida il lavoro; verbalizzare e rendere note ordinariamente le tematiche affrontate nelle riunioni del CPAE; non nascondere alla gente quanto incassa il bar dell’oratorio o la sala cinema. La parrocchia è amministratrice di beni che non sono suoi e deve rendere conto, oltre che ai superiori, alla propria gente, soprattutto la più povera e semplice, che spesso affronta sacrifici per contribuire al buon funzionamento della parrocchia.

Gestione Finanziaria e Progettualità
Una gestione economica efficace richiede una progettualità ben definita e una visione chiara delle priorità.
Orizzonti di Pianificazione Finanziaria
La progettualità economica di una parrocchia può essere vista su diversi orizzonti temporali:
- A breve raggio: Riguarda l'amministrazione ordinaria pensata su spazi molto brevi, coincidenti con l'anno pastorale in corso.
- A lungo raggio: Significa avere una visione molto ampia, coincidente (e non eccedente, se possibile, per evitare problemi ai successori) con il novennio-decennio di presenza nella parrocchia di un parroco.
- A medio raggio: Si colloca tra i due precedenti, con uno spettro più ampio di raggiungibilità e di solvenza, specialmente in presenza di mutui o rate da pagare. Potrebbe essere rappresentato dalle opere o dalle idee in cantiere realizzabili in un lasso di tempo triennale, oppure coincidente con il periodo di durata del CPAE, che in genere è di cinque anni.

Priorità nella Progettualità del CPAE
Quando si pianificano interventi economici nella gestione di una parrocchia, specialmente se si tratta di templi, case e strutture di notevole valore artistico, è fondamentale stabilire delle priorità:
- Affrontare le emergenze: La priorità assoluta è intervenire su ciò che minaccia la sicurezza o la funzionalità essenziale (es. tetto danneggiato, impianti di riscaldamento non funzionanti).
- Mettere in sicurezza: È indispensabile adeguare strutture e impianti alle norme, eliminando rischi (es. amianto, impianti elettrici non a norma, barriere architettoniche) e rispettando le regole ambientali.
- Praticità pastorale: Una volta risolte emergenze e problemi di sicurezza, le risorse devono essere indirizzate alla crescita della comunità parrocchiale, supportando i due principali munera: il sanctificandi (celebrazione liturgica) e il docendi (insegnamento della fede).
- Elementi aggregativi e ludici: Soprattutto in strutture di pastorale giovanile o familiare (oratori, spazi ricreativi), l'aspetto ludico e del "fare gruppo" è prioritario per offrire luoghi accoglienti e alternativi all'isolamento o a contesti meno salutari.
- Tutela del patrimonio: Preoccuparsi di tutelare il patrimonio artistico, storico e culturale della parrocchia e del territorio è una priorità, coordinandosi con le Sovrintendenze dei beni culturali.
- Estetica e conservazione: Anche opere d'arte o strutture non a rischio crollo possono necessitare di manutenzione estetica (pulizia, imbiancatura) per rispetto del bello e per il gusto della comunità e dei visitatori.

Costo vs Durata delle Opere
Un'annosa questione nella gestione parrocchiale è la scelta tra un'opera che costa poco ma dura meno, o un'opera più costosa ma duratura. Sebbene ogni caso vada valutato in base alla capacità di solvenza della parrocchia, il proverbio spagnolo "Lo barato sale caro" ("Le cose economiche costano parecchio") suggerisce di preferire la qualità e la durabilità nel tempo per evitare spese maggiori in futuro.
Il Principio Evangelico nell'Uso dei Beni
È fondamentale che la gestione dei beni parrocchiali rispecchi un principio evangelico: non essere "più ricchi dell'operaio medio". Come puoi pensare di costruire un oratorio di due milioni di euro quando la metà dei tuoi parrocchiani (se non di più) fa fatica ad arrivare alla fine del mese? La credibilità umana ed ecclesiale si gioca anche sulla capacità di vivere secondo i mezzi della comunità, evitando opere sproporzionate alle reali condizioni dei fedeli.
Trasparenza e Responsabilità Economica
La gente oggi ha il diritto di sapere come vengono gestite le offerte, frutto dei loro risparmi e sacrifici. L'amministrazione parrocchiale deve essere improntata alla massima trasparenza.
L'Obbligo di Trasparenza
La trasparenza deve essere rigorosamente obbligatoria. Questo include:
- Pubblicare il bilancio annuale sul notiziario, in bacheca o sul sito della parrocchia.
- Comunicare le offerte raccolte in questue particolari.
- Affidare lavori sostanziali tramite gare d'appalto e comunicare il nome della ditta incaricata.
- Verbalizzare e rendere note le tematiche affrontate nelle riunioni del CPAE.
- Non nascondere gli incassi di attività parrocchiali come il bar dell'oratorio o la sala cinema.
Noi siamo amministratori di beni che non sono nostri e dobbiamo rendere conto, oltre che ai superiori, anche alla nostra gente, soprattutto la più povera e semplice, che per contribuire al buon funzionamento della parrocchia affronta spesso sacrifici non indifferenti.
Strategie di Fundraising
Quando la cassa piange, il CPAE deve aiutare a studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della parrocchia. Ogni attività di fundraising deve essere coordinata e programmata all'interno del CPAE, sfruttando le diverse sensibilità e abilità dei membri per individuare strategie diversificate e aumentare le possibilità di successo.
Fondamentale è l'atteggiamento pastorale della parrocchia, e in primis dei sacerdoti, nei confronti della gente. Se l'immagine offerta è quella di una parrocchia chiusa, arroccata su se stessa e sui suoi problemi, incapace di stare con la gente, insensibile alle difficoltà delle famiglie, o peggio ancora attaccata solo ai potenti per lucrare benefici, allora sarà difficile ottenere il sostegno della comunità.
Conto Corrente e Aspetti Fiscali delle Erogazioni Liberali
La corretta gestione di un conto corrente parrocchiale include anche la comprensione degli aspetti fiscali legati alle erogazioni liberali.
Deducibilità delle Erogazioni Liberali alle Istituzioni Religiose
Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di specifiche istituzioni religiose.
Istituzioni Beneficiarie
Le erogazioni liberali deducibili sono quelle a favore di:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese.
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell’Unione.
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione.
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche.
- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali.
- Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati.
- Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto.
- Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto.
Limiti di Deducibilità
Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.
Modalità di Pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti, tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese.
Anche le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero possono essere effettuate, ai fini della deducibilità, tramite carta di credito (Risoluzione 03.08.2009 n. 199).
Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, la deduzione spetta anche se le erogazioni sono effettuate in contanti, risultanti da attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, da ricevuta bancaria o da attestazione/certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese su appositi stampati contenenti i dati del donante, l'importo e la causale. Le medesime precisazioni valgono anche per le erogazioni a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) e dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI) (Risoluzione 19.06.2017 n. 72).
Documentazione Necessaria
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario, dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.

La Gestione dei Rapporti con Enti Terzi (es. APS)
La parrocchia spesso interagisce con enti terzi, come le Associazioni di Promozione Sociale (APS) o altre associazioni, per l'utilizzo di immobili o la condivisione di risorse. È fondamentale regolarizzare tali transazioni.
Regolarizzazione dell'Uso degli Immobili Parrocchiali
Alla parrocchia va riconosciuto il diritto di essere remunerata per l’utilizzo dei beni immobili di proprietà e risarcita per il consumo delle utenze eventualmente intestate all’ente parrocchiale. Si tratta di regolarizzare tali transazioni mediante accordo o convenzione. Una "convenzione" è un accordo o patto che nasce da comuni intenti tra due soggetti (persone o enti) mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere reciproci impegni.
Ogni Convenzione o Contratto soggiace a previa autorizzazione dell’Ordinario Diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico e, per avere valore giuridico civile, DEVE essere registrato all’Ufficio delle entrate. Ciò comporta il versamento dell’imposta di registro in termine fisso, se trattasi di "comodato", oppure in percentuale annuale o cumulativa e rinnovativa, se trattasi di "affitto". Ogni altra forma di trasferimento di risorse non regolarizzata è vietata e ritenuta pagamento di affitto in nero. Inoltre, per il trasferimento improprio di risorse, sono sanzionati i componenti il Consiglio di amministrazione, da 5.000 a 20.000 euro per ogni consigliere (art. 91, comma 1 del D.Lgs. 117/2017).
Il nuovo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) richiederà documentazione sul titolo di proprietà o di utilizzo degli ambienti in cui l’ente ha sede e svolge le attività istituzionali.
Escludendo ogni anche minimo trasferimento di denaro contante, modalità diventata rischiosa, il Circolo o l'Associazione si limiterà a effettuare bonifico su conto bancario intestato alla Parrocchia con indicazione esatta del codice fiscale della stessa e con causale precisa.
Casi Specifici e Clausole Contrattuali
Una convenzione può prevedere clausole specifiche come l'uso non continuativo degli ambienti, l'armonia con la Parrocchia, la dovuta diligenza e il divieto di svolgere attività commerciali (con la sola eccezione della vendita ai soci di cibi e bevande). Il divieto di cessione e sub-concessione è cruciale e la sua violazione può comportare l'immediata restituzione del bene. Il punto 5 obbliga a una particolare copertura assicurativa sull’immobile.
La scadenza annuale del comodato gratuito comporta l’obbligo di reiterare il versamento dell’Imposta di Registro in quota fissa (200,00 euro). La convenzione può prevedere le manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell’associazione.
Aspetti Fiscali e Normativi per le Associazioni
Per gestire contabilmente le entrate, è sufficiente che l’associazione possieda il numero di codice fiscale o un conto corrente bancario (o postale). Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) hanno un obbligo specifico, rappresentato da una cifra massima di riscossione o effettuazione pagamenti, oltre la quale è necessario e obbligatorio avere un conto corrente di riferimento. Ciò è disciplinato dall’art. 25 della L. 133/99 (poi ribadito nell’art. 37 della L. 342/2000). Il mancato rispetto della normativa poteva provocare conseguenze serie, quali la decadenza dei benefici e il pagamento di multe.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, per effettuare correttamente un transito attraverso conti correnti bancari o postali è necessario indicare espressamente il soggetto erogante e quello percipiente.
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