Aliquote IVA su basilico, erbe aromatiche e piante in vaso: guida normativa

L’applicazione dell’aliquota IVA sui prodotti del comparto erboristico e vivaistico ha subito importanti variazioni a seguito dell’approvazione della Legge Europea 2016 (L. n. 122/2016). Tale normativa ha introdotto, all'interno della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, un’aliquota specifica del 5% per diverse tipologie di prodotti destinati all’alimentazione o allo stato vegetativo.

Schema illustrativo che riporta la suddivisione delle aliquote IVA per tipologia di pianta aromatica: 5% (basilico, rosmarino, salvia, origano) vs 22% (altre essenze)

L'aliquota del 5% per le erbe aromatiche

Dal 23 luglio 2017, la normativa prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per i seguenti prodotti, purché destinati all'alimentazione:

  • Basilico, rosmarino e salvia (freschi);
  • Origano (a rametti o sgranato);
  • Piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.

È importante sottolineare che questa agevolazione non si estende alle piante di origano allo stato vegetativo, le quali restano escluse dal beneficio. L'introduzione di tale norma ha reso necessario un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, espresso principalmente attraverso la Risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017.

Trattamento fiscale dei mix di erbe aromatiche

La gestione fiscale di confezioni contenenti un mix di diverse erbe aromatiche richiede una valutazione specifica per determinare l'aliquota corretta. In sede di consulenza, l'Agenzia ha stabilito i seguenti criteri:

Scenario Applicazione IVA
Presenza di un prodotto predominante Si applica l'aliquota propria del prodotto predominante all'intero mix.
Assenza di predominanza (mix eterogeneo) Si applica l'aliquota IVA più elevata presente nella confezione (in conformità alla Risoluzione 142/E/1999).
Presenza di piante non incluse nel n. 1-bis L'inclusione di essenze diverse da quelle tassativamente elencate esclude l'applicazione dell'aliquota al 5%.

Il dato letterale della norma porta a concludere che l'aliquota del 5% è consentita solo ed esclusivamente per le cessioni di prodotti tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di confezioni contenenti una miscela di piante aromatiche, la presenza di essenze non contemplate dal n. 1-bis (come ad esempio menta, alloro, maggiorana o prezzemolo) comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.

Piante aromatiche in vaso: quando si applica l'aliquota ordinaria

Una confusione significativa è sorta in merito alla commercializzazione di piante aromatiche in vaso. Per le specie non espressamente citate nella parte II-bis della tabella A (quali menta, alloro, maggiorana, origano in vaso e prezzemolo), si rende applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%.

Qualità e certificazione dei prodotti agroalimentari

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che, qualora le piante vive in vaso siano riconducibili alla previsione normativa (basilico, rosmarino e salvia), i vassoi composti da diverse di queste piante possono accedere a un trattamento agevolato, in alcuni casi quantificato al 10%, a seconda della specifica composizione merceologica e della destinazione d'uso.

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