La Tutela Penale della Pietà verso i Defunti in Italia: Vilipendio, Violazione e Sottrazione di Sepolcro e Cadavere

Il diritto italiano, attraverso il Codice Penale e la normativa speciale di polizia mortuaria, offre un quadro normativo dettagliato per la protezione della pietà verso i defunti. Questa sensibilità collettiva si traduce in una serie di fattispecie criminose volte a sanzionare atti di violazione, vilipendio, occultamento o sottrazione di tombe e cadaveri.

Bilancia della giustizia su sfondo di un cimitero o sepolcro

Violazione di Sepolcro (Art. 407 c.p.)

L'art. 407 del Codice Penale recita: “Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” Il bene giuridico tutelato da questa norma è il sentimento della pietà verso i defunti, il quale è suscettibile di offesa a prescindere dalla situazione in cui si trovi il luogo profanato.

La giurisprudenza ha precisato che la sussistenza del reato non è esclusa dalla circostanza che il sepolcro, la tomba o l’urna oggetto della violazione non si trovino in un cimitero consacrato (Cass. Pen., sez. II, 10 giugno 2003, n. 34145). Il dolo è escluso in caso di carenza di consapevolezza da parte di chi commette l'azione. Non costituiscono reato, ad esempio, le esumazioni ordinarie, che si eseguono solitamente dopo un decennio dalla inumazione (ex art. 82, D.P.R. 285/1990), o le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria (Cass. Pen., sez. III, 1 aprile 1971).

Tuttavia, un'estumulazione non autorizzata o effettuata “abusivamente”, ovvero senza i titoli di legittimazione necessari, potrebbe concretare la figura giuridica di cui all’art. 407 c.p. Un esempio complesso di violazione di sepolcro, associato ad altri reati, si riscontra in una fattispecie in cui la sottrazione di una salma da un loculo cimiteriale e la successiva richiesta di denaro per la restituzione delle ossa, apparentemente giustificata da lavori di restauro ma sproporzionata, è stata ritenuta integrare i reati di violazione di sepolcro, occultamento di cadavere ed estorsione (Trib. Arezzo, Sent., 04/06/2012, n. 690/2014).

Vilipendio di Tombe (Art. 408 c.p.)

L'art. 408 del Codice Penale, rubricato "Vilipendio di tombe", punisce chiunque commette atti di vilipendio sopra una tomba, un sepolcro o un’urna. Questo delitto è ravvisabile nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute e aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti.

Le condotte che integrano il reato possono includere il danneggiamento, il lordare o l'imprimere segni grafici vilipendiosi, nonché la rimozione in tutto o in parte di oggetti, eventualmente sostituendoli con altri diversi per significato, origine e rilevanza sociale. È importante notare che il reato sussiste anche se l’agente abbia commesso il fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto stesso (Cass. Pen., sez. III, 29 marzo 1985).

La rimozione, ad esempio, di un crocifisso o di altri simboli religiosi da una tomba, se posta in essere con l'intento di manifestare disprezzo per il defunto o per chi ha posto il simbolo, può rientrare in questa fattispecie. Secondo la dottrina, per stabilire quando sussiste vilipendio delle tombe ci si deve riferire a concetti definiti normativi sociali (G. FIANDACA, Pietà defunti - delitti contro la - in Enc.).

La giurisprudenza ha fornito diversi esempi:

  • È stato ravvisato il delitto di vilipendio delle tombe nella condotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo "rap" sulle tombe dei caduti, cantando una canzone, per realizzare ed interpretare un video musicale, poi diffuso mediante internet (Cass. pen. n. 24040/2013).
  • Un caso recente ha riguardato la rimozione e il getto nel cestino di fiori posti dalla sorella sulle tombe dei genitori. Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 690/2014, ha condannato l’imputato, G.S., per il reato di cui all’art. 408 c.p., ritenendo provata la sua responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. In questo caso, il giudice ha chiarito la natura del reato, stabilendo che la condotta integra il delitto di vilipendio di tomba.

Per "altri luoghi di sepoltura" si intendono non solo i cimiteri, ma anche quelli in cui si trova una tomba, un sepolcro o è seppellito un cadavere, come gli ossari di guerra o i sepolcreti provvisori.

Foto di un cimitero ben curato con fiori sulle tombe

Vilipendio di Cadavere (Art. 410 c.p.)

L'art. 410 del Codice Penale, rubricato "Vilipendio di cadavere", stabilisce che “Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.” Anche in questo caso, il bene giuridico tutelato è il sentimento della pietà verso i defunti.

La dottrina maggioritaria definisce il cadavere come il corpo umano che ha subito una composizione irreversibile delle essenziali funzioni organiche. La Corte di Cassazione ha integrato questa definizione con la sentenza n. 742/1969 e successivamente con la sentenza n. 1119/1990, specificando che il delitto si consuma non appena viene compiuto l’atto oltraggioso. Le aggravanti previste dall’art. 410 sono state oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5819/1981.

Vilipendio della repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate

Distruzione, Soppressione o Sottrazione di Cadavere (Art. 411 c.p.)

L'art. 411 del Codice Penale afferma: “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.”

La condotta incriminatrice può consistere nel distruggere, sopprimere o sottrarre il cadavere o parti di esso, oppure nella dispersione non autorizzata delle ceneri. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che il dolo è generico per questa fattispecie.

Occultamento di Cadavere (Art. 412 c.p.)

L'art. 412 del Codice Penale sanziona chiunque occulta un cadavere o parte di esso. Questo delitto si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento. L'occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere (Cass. 742/1969).

Mentre la soppressione è un reato istantaneo con effetti permanenti (si consuma non appena il cadavere è reso definitivamente introvabile), l'occultamento, pur consumandosi sin dalla prima apparizione dell’evento, si riproduce di momento in momento finché l’agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato. Il delitto di cui all’art. 412 c.p. si consuma nel momento in cui la condotta, anche per breve tempo, abbia avuto effetto, essendo irrilevante che il cadavere venga poi scoperto o meno (Cass. 1119/1990).

Uso Illegittimo di Cadavere (Art. 413 c.p.)

L'ultima fattispecie criminosa in materia è disciplinata dall'art. 413 del Codice Penale: “Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 €.” Questa norma sanziona l'uso non autorizzato di cadaveri per scopi scientifici o didattici, prevedendo eccezioni per i casi consentiti dalla legge, come la consegna di cadaveri alle sedi universitarie di medicina (art. 32, legge n. 1592/1933) e la donazione di organi (art. 39, D.P.R. n. 285/1990).

Disposizioni di Polizia Mortuaria e Sanzioni Amministrative

La normazione speciale di polizia mortuaria, seppur in parte vetusta e anacronistica, stabilisce che i contravventori alle disposizioni siano soggetti a sanzioni. L'art. 108, D.P.R. 803/1975, originariamente prevedeva l'ammenda, ma la trasgressione è stata successivamente depenalizzata dall’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto, l’illecito amministrativo è ora sanzionato con la sanzione pecuniaria di cui all’art. 107, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo ovviamente i casi in cui si ricada in ambito espressamente penale (es. Art. 87 D.P.R. 285/1990).

tags: #vilipendio #tomba #se #viene #rimosso #il