Nel contesto del processo civile, la gestione delle parti e delle prove, in particolare la confessione giudiziale e la chiamata in causa di terzi, assume un ruolo cruciale. Questo articolo approfondisce i principi stabiliti dalla giurisprudenza in merito all'efficacia della confessione giudiziale in processi con pluralità di parti e alle condizioni procedurali della chiamata in causa del terzo, inclusi gli aspetti legati alla mediazione obbligatoria e ai termini processuali.
L'Efficacia della Confessione Giudiziale nei Processi con Pluralità di Parti
L'interrogatorio formale, reso in un processo che coinvolge più parti, è uno strumento volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova in posizione antitetica e contrastante rispetto ad essa. Tuttavia, tale interrogatorio
Invero, la confessione giudiziale produce effetti esclusivamente nei confronti della parte che la rende e della parte che la provoca. Essa

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con la sentenza n. 20476 del 12 ottobre 2015, e confermato da successive pronunce, come l'Ordinanza n. 3118 del 2 febbraio 2022, che riafferma come la confessione giudiziale, in un processo con pluralità di parti, produca effetti solo tra il confitente e il provocante, pur potendo assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio nei confronti dei terzi.
La Chiamata in Causa del Terzo e la Mediazione Obbligatoria
Un aspetto rilevante nel processo civile, soprattutto in casi di responsabilità come quella sanitaria, riguarda l'applicabilità dell'istituto della mediazione obbligatoria alla chiamata in causa del terzo. La giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1472/2025, si allinea a un consolidato orientamento che esclude l'obbligatorietà della mediazione per le domande rivolte ai terzi chiamati.
Il principio cardine del nostro sistema giuridico, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, garantisce a ogni individuo il diritto inalienabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il legislatore ha tuttavia introdotto alcune disposizioni che subordinano l’esercizio di tale diritto al previo esperimento di determinate condizioni, configurando delle vere e proprie deroghe alla libera accessibilità alla giustizia, tra cui la mediazione obbligatoria (articolo 5 del decreto legislativo 28/2010).
Proprio in ragione della loro natura derogatoria, le norme che prevedono condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, senza possibilità di estensione analogica o interpretazioni che vadano al di là del loro tenore letterale.
Esclusione della mediazione obbligatoria per le domande al terzo chiamato
L'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, sintetizzato in pronunce del Tribunale di Mantova (ordinanza del 14 giugno 2016), del Tribunale di Palermo (ordinanza del 27 febbraio 2016) e del Tribunale di Napoli (sentenza n. 81/2023), esclude l'obbligatorietà della mediazione per le domande proposte dal convenuto nei confronti di terzi chiamati in causa. Le motivazioni sono plurime:
- Il dato testuale dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 individua espressamente il "convenuto" come il soggetto legittimato a sollevare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.
- Imporre l'esperimento di ulteriori procedimenti di mediazione in un momento successivo all’introduzione del giudizio, e coinvolgendo parti diverse da quelle originarie, comporterebbe un inevitabile e considerevole allungamento dei tempi di definizione del processo, risultando palesemente incompatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 della Costituzione).
- La natura derogatoria delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità impone un'interpretazione rigorosa e letterale delle stesse.
Termini e Modalità della Chiamata in Causa del Terzo
La chiamata del terzo su istanza di parte (art. 269, 3° comma, c.p.c.)
Ai sensi dell'art. 269, 3° comma, c.p.c., la richiesta di chiamata in causa di terzo non può essere formulata, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. Questo vale anche nell’ipotesi in cui l’interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, qualora questi non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa. Tale rigorosa interpretazione è stata ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 19 ottobre 2015, n. 21088; in senso conforme Cass. Civ. n. 10682/08).

Tuttavia, esiste un orientamento diverso della Corte di Cassazione, che ha dettato un principio più elastico, interpretando il concetto di "prima udienza" ai fini della chiamata di terzo non in senso meramente cronologico, bensì sostanziale. Secondo questo orientamento (C. Cass. Civ. n. 3156/2002), la prima udienza è quella di effettiva trattazione della causa, intesa come esercizio di attività istruttoria o risoluzione di questioni insorte tra le parti, senza che la preclusione per tale chiamata possa verificarsi qualora si siano avute udienze di mero rinvio, ma non anche espletamento, seppur parziale, di attività istruttoria o decisoria.
La chiamata del terzo per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.)
Ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa del terzo può essere disposta anche per ordine del giudice, quando questi ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo con il quale ritiene la causa comune. Tale disposizione, dettata da esigenze di economia processuale, mira a evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa tra le parti e la possibilità di giudicati contraddittori. In entrambi i casi, lo scopo viene realizzato in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo. Non si tratta di una proposizione d’ufficio della domanda, né di una sostituzione del giudice alle parti, bensì di un intervento, su ordine del giudice, indirizzato alle parti. La citazione del terzo avverrà così a cura della parte maggiormente interessata all’intervento.
L'articolo 270 c.p.c. specifica che la chiamata di un terzo nel processo, a norma dell’art. 107 c.p.c., può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza fissata appositamente per consentirne la citazione. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.
La chiamata in causa di terzo, ex art. 107 c.p.c., è sempre rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, involgendo valutazioni in merito all’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. L’esercizio del relativo potere è insindacabile persino dal giudice di appello (C. Cass. Civ. n. 2558/15) e può essere disposta in ogni momento del giudizio di primo grado.
Interferenza tra Chiamata di Parte e Chiamata d'Ufficio e i Rischi di Collusione
La chiamata "iussu iudicis", ex art. 107 c.p.c., potrebbe interferire o intrecciarsi con la chiamata in causa del terzo da parte dell’attore ex art. 269, 3° comma, c.p.c. Potrebbe accadere che, a seguito di una non attenta lettura degli atti di causa da parte dell’attore, alla prima udienza di trattazione successiva (specie nell’ipotesi di convenuto o terzo chiamato costituitosi alla prima udienza), si manifesti la necessità, successivamente a tale momento preclusivo, di effettuare un’ulteriore chiamata in causa. In tale ipotesi, le ragioni dell’attore saranno in tutto o in parte pregiudicate.
Stando all’orientamento rigoroso della giurisprudenza sino ad oggi prevalso (Cass. Civ. 19 ottobre 2015, n. 21088; in senso conforme Cass. Civ. n. 10682/08), la chiamata in causa di terzo, effettuata oltre la prima udienza da parte dell’attore, comporta una decadenza non sanabile (fatto salvo il disposto di cui all’art. 153 c.p.c.). La chiamata del terzo "iussu iudicis", rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, non potrà essere invocata o sollecitata dalla parte decaduta dalla possibilità di citare il terzo (ovvero oltre la prima udienza successiva alla costituzione), per non incorrere nel rischio di extrapetizione della pronuncia. Infatti, in difetto di declinazione, da parte dell’originario convenuto della titolarità dell’obbligazione dedotta con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d’ufficio, ipotizzare l’esistenza di un diverso obbligato e ordinare l’intervento in causa del terzo, poiché una tale iniziativa manifesterebbe l'indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della "vocatio in ius" da parte attrice.
Merita infine un cenno l’ipotesi di collusione tra attore e convenuto, in presenza di comunanza di causa con un terzo (al fine di accertare, ad esempio, l’inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti o una qualsivoglia responsabilità intercorsa), con il deliberato tentativo di escludere il terzo dalla vertenza. Il terzo verrebbe cioè deliberatamente escluso, al solo fine di pregiudicargli quelle difese che potrebbero far emergere una responsabilità a carico di una delle altre parti nei suoi confronti. Se è vero che tali sentenze sarebbero poi soggette ad opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., quando pregiudicano i diritti del terzo o quando sono l’effetto di dolo o collusione a suo danno, è altrettanto vero che non sempre il terzo ha la possibilità concreta di far valere appieno i propri interessi.
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