Sospensione e Revoca della Patente di Guida: Guida Completa

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del Codice della Strada (C.d.S.). Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, il Prefetto dispone anche la sospensione provvisoria della validità della patente di guida ai sensi dell'art. 223 del C.d.S.

Infografica: Processo di sospensione della patente di guida da parte della Prefettura

Sospensione della Patente di Guida

La sospensione della patente di guida può derivare da diverse violazioni delle norme di comportamento del C.d.S. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente.

Casi specifici di sospensione

  • Guida in stato di ebbrezza (Art. 186 C.d.S.): La sospensione è prevista per la guida sotto l'influenza dell'alcool, salvo quanto previsto dall'art. 186/2, lett. A, C.d.S.
  • Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (Art. 187 C.d.S.).
  • Lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale: La sospensione si applica in caso di incidente stradale che provochi lesioni personali colpose, in base agli articoli pertinenti.
  • Violazione dell’Art. 173/3 bis C.d.S.: Questo articolo, in coordinamento con l’Art. 218 ter/2 lett., disciplina la quantificazione della durata della sospensione in base al punteggio della patente:
    • Per punti pari o superiori a 20, si applica solo l’Art. 173/3 bis.
    • Per punti compresi tra 10 e 19, si applicano sia l’Art. 173/3 bis sia l’Art. 218 ter/2 lett.
    • Per punti pari o inferiori a 9, si applicano sia l’Art. 173/3 bis sia l’Art. 218 ter/2 lett.

Permesso orario di guida durante la sospensione

Il permesso orario di guida può essere richiesto in determinate circostanze. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Tuttavia, il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'Art. 223 del C.d.S., come ad esempio quelle previste dagli articoli 9 ter, 186/2 lettere b e c e 186/7, 187, 189/1,6,7. Nelle ipotesi di reato o in caso di incidente non è possibile il rilascio di permesso orario di guida, né si applicano i termini di cui all'art. 218 C.d.S., bensì quanto previsto dall'articolo specifico del reato.

L'istanza per il permesso orario di guida deve essere presentata alla Prefettura mediante invio P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Revoca della Patente di Guida

La revoca della patente è una sanzione accessoria grave che può essere disposta per diverse ragioni.

Cause di revoca

  • Carenza dei requisiti morali: La revoca per carenza dei requisiti morali si applica a coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423 (ad eccezione dei provvedimenti di cui all'art. 2, ovvero il foglio di via obbligatorio) e dalla legge 31.5.1965 n. Nonché a coloro che sono stati condannati con sentenza, anche ex art. 444 c.p.p., divenuta definitiva nell'ultimo triennio, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R.
  • Violazione a norme di comportamento del Codice della Strada: In casi gravi.
  • Sentenza di condanna del Giudice: La revoca può essere disposta a seguito di una sentenza definitiva.
  • Circolazione durante il periodo di sospensione: Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorre nella sanzione accessoria della revoca della patente.
  • Reati specifici: Per il reato di cui all’Art. 116/15 C.d.S., la competenza è del Tribunale in composizione monocratica, e non è ammissibile ricorso al Prefetto avverso la violazione di cui all’Art. 116/15 e 17. È di competenza dell’Ufficio patenti anche la violazione amministrativa di cui all’Art. 116/14 C.d.S. All’Art. 116/15-17 è equiparata la guida delle macchine agricole o operatrici senza patente.

Ricorsi e Procedure Amministrative

Contro i provvedimenti di sospensione o revoca della patente è possibile presentare ricorso, seguendo specifiche procedure e termini.

Ricorso al Prefetto

L'interessato può proporre ricorso avverso l'ordinanza di revoca o sospensione, adottata ai sensi degli artt. 203 e seguenti del C.d.S. I ricorsi al Prefetto ai sensi degli artt. 203 C.d.S. sono ammessi sia per le violazioni per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta, sia per quelle per cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso (cfr. art. 202 comma 3 bis C.d.S.).

Al ricorso sarà cura del ricorrente allegare copia del verbale di contravvenzione ed ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso. L'interessato può anche richiedere l'audizione (cioè, di essere sentito personalmente) in Prefettura.

La presentazione del ricorso non sospende il procedimento di sospensione o di revoca della patente di guida, procedimenti che seguono i termini previsti dal Codice della Strada (ad es., nel caso di ritiro della patente su strada, i termini di cui all'art. 218 C.d.S.).

Nel caso in cui i termini previsti dal Codice della Strada (210 giorni nel caso di presentazione del ricorso direttamente al Prefetto, 180 giorni nel caso di presentazione all'organo accertatore) decorrenti in entrambi i casi dalla data di ricezione degli atti, il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso.

Ricorso al T.A.R.

L'interessato può proporre ricorso avverso l'ordinanza di revoca, adottata ai sensi dell'Art. 224 C.d.S., al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

Verifica dello stato del procedimento

È possibile verificare lo stato della propria posizione per i ricorsi amministrativi accedendo al portale sana.interno.it nell’area “Sistema informativo sanzionatorio / Servizi per il cittadino / Ricerca procedimento”.

Diagramma di flusso: Percorso del ricorso amministrativo per la patente

Fermo amministrativo

Nel caso di fermo amministrativo, è ammesso ricorso al Prefetto ex Art. 203 C.d.S., ai sensi dell’Art. 214/4 e 5 C.d.S. Nel caso, invece, di fermo amministrativo provvisorio (30 giorni) ai sensi dell’Art. 224 ter C.d.S., si applicano procedure specifiche.

Restituzione della Patente

Le procedure per la restituzione della patente variano in base al motivo del ritiro.

  • Per la restituzione delle patenti ritirate ai sensi del nuovo Art. 173/3 bis C.d.S., Le patenti ritirate ai sensi dell’Art.
  • Per coloro che hanno la patente ritirata per incidente stradale con feriti, a seguito di violazione amministrativa al codice della strada (escluse le ipotesi penali previste agli artt. 186 e 187), nonché per gli artt., si applicano procedure specifiche.
  • La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. per la restituzione.
  • I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma verrà inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C.

Altri casi

Possono presentarsi altri casi che richiedono specifiche procedure, tra cui sospensive del Giudice di Pace, patente revocata e richiesta di rilascio Nulla Osta, o richiesta di rateizzazione multe.

Informazioni Utili e Contatti

A partire dal 10 maggio 2021, è attivo, al numero 06/67295152, un servizio di informazioni relativo all’Ufficio Patenti. Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione del Giovedì, dalle h. 9:30 alle h. 12:30. Considerato che, a seguito di disposizioni governative, permangono per l'emergenza COVID-19 le restrizioni all'accesso del pubblico presso l'Ufficio, si indica che per le sole informazioni non si può accedere all’Ufficio.

È sempre consigliabile indicare nel contatto il proprio Nome Cognome e un numero di telefono (es. “Nome Cognome, 328XXXXXXX, art. 186 C.d.S.”).

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