Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la quietanza si configura come una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore, con la quale si attesta l'adempimento effettuato dal debitore. Questa dichiarazione è di fondamentale importanza poiché libera il debitore dall’obbligazione assunta.
Definizione e Natura Giuridica della Quietanza
La quietanza è un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento. Essa integra, tra le parti (creditore e debitore), una confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. Tale natura è stata indiscussa e ribadita dalla giurisprudenza, come evidenziato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze, ad esempio la n. 7 novembre 2013 - 21 febbraio 2014, n. 4196.
Valore Probatorio della Quietanza
Sul piano probatorio, la quietanza di pagamento fa piena prova dell’avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento. Essendo una confessione stragiudiziale, essa esonera il debitore dall’onere della prova.
Di conseguenza, l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione. Sono irrilevanti, in questo contesto, il dolo e la simulazione. Ne consegue che non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzione diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che costituisce documentazione scritta dell’avvenuto pagamento, ostandovi l’art. 2722 c.c. (Conforme: Cass. Civ. 26/04/1984 n. 2577).
Quietanza a Saldo: Specificità e Limiti
L’ipotesi più ricorrente nella prassi è quella della quietanza a saldo: una dichiarazione con la quale il creditore afferma di non avere altro a pretendere dal debitore. Tali sono anche le dichiarazioni sottoscritte dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, è bene precisare che, nel caso del rapporto di lavoro, la quietanza a saldo costituisce una mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti e pertanto si concretizza in una dichiarazione priva di ogni efficacia negoziale. Più volte la Corte di Cassazione (fra le tante, Sent. n. 13731/06) ha stabilito che siffatta dichiarazione può assumere il valore di rinuncia o transazione - con l’onere per il debitore di proporre impugnazione nel termine di sei mesi ex art. 2113 Codice Civile - se il documento, sulla base della sua formulazione letterale o di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, sia interpretabile nel senso di dichiarazione consapevole - da parte del lavoratore - dei diritti in esso indicati e ai quali espressamente si intende abdicare o transigere.
Il Diritto del Debitore alla Quietanza
Il pagamento rappresenta la principale modalità estintiva del vincolo obbligatorio. Spesso accade che il debitore, dopo aver pagato in contanti il compenso per prestazioni professionali, non richieda alcun documento che attesti la ricezione del denaro da parte del creditore e, quindi, l’estinzione dell’obbligazione. Questa negligenza può portare a spiacevoli risvolti, come il rischio che il professionista possa, in mala fede, rivendicare il pagamento della parcella e persino interessi e spese legali.
Per evitare tale situazione, chi esegue un pagamento ha il diritto di farsi rilasciare, contestualmente all’adempimento dell’obbligazione, la cosiddetta “quietanza”. Questa è una dichiarazione scritta, indicante esattamente la prestazione eseguita e l’obbligazione cui si riferisce, con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento, ponendo così il debitore al riparo da ogni ulteriore pretesa.
In tal senso si richiama l’art. 1199 Codice Civile a norma del quale “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.” La quietanza, dunque, è in buona sostanza una confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento dell’obbligazione, e come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell’art. 2732 Codice Civile.
Quietanza Liberatoria - Guida e Fac Simile
Requisiti Formativi della Quietanza
La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate, timbrate o, più in generale, prive di autografo. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, affinché abbia valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, deve essere rilasciata e sottoscritta dal creditore, poiché solo la firma conferisce al documento la validità probatoria tipica della scrittura privata, come stabilito dall’art. 2702 c.c. (Cassazione n. 19034/2024).
La quietanza deve indicare, oltre al pagamento ricevuto, il titolo (il motivo) per cui il pagamento è effettuato [v. 1195 c.c.], altrimenti può sorgere dubbio sull'imputazione [v. 1193 c.c.].
Non è indispensabile l'utilizzo di formule rituali, tuttavia deve emergere chiaramente che il debito è stato pagato: non sarebbe sufficiente l'apposizione della sottoscrizione del creditore in calce alla fattura consegnata al debitore (Cass. Civ. Sez. II, 2298/96). Peraltro essa non richiede formalismi particolari, potendo anche essere contenuta nella fattura inviata al debitore, alla quale sia stata apposta (si intende sottoscritta dal creditore) la semplice dizione "pagato" (Cass. Civ., Sez. II, 5459/98).
Esempi Pratici e Controversie
La Fattura Commerciale come Quietanza
Tra i tipi di quietanza rientra anche la fattura commerciale, documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione. Affinché la fattura possa rappresentare a ogni effetto una quietanza di pagamento, si richiede che l’annotazione “pagato” - o altra equivalente - ivi apposta riveli sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, potendo in tal modo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata tipica della scrittura privata.
Caso di Truffa Assicurativa e Limiti della Quietanza
Un esempio significativo dei limiti della quietanza si riscontra nel caso di truffa assicurativa. Se un soggetto è stato vittima di una truffa perpetrata da un subagente e intende agire in giudizio per ottenere da terzi (Compagnia di assicurazione o Agenzia) il risarcimento dei danni, non potrà limitarsi a produrre la quietanza di pagamento ricevuta dal subagente. Infatti, la quietanza ha valore di prova solo tra i soggetti che sono stati effettivamente coinvolti nel rapporto, il cliente truffato da un lato, e il subagente infedele dall’altro. Nei confronti della Compagnia di assicurazione o dell’Agenzia, la quietanza di pagamento potrà al più rappresentare solo il punto di partenza per la dimostrazione, da parte del cliente truffato, della consegna del denaro contante al subagente.
Conseguenze della Mancata Richiesta della Quietanza Tracciabile
Ad ogni modo, se il debitore ha dimenticato di richiedere la quietanza, ma ha effettuato il pagamento tramite assegno bancario o bonifico, rendendolo pertanto “tracciabile”, è possibile raccogliere qualche elemento probatorio in più che possa venir in suo soccorso.

L'Imputazione del Pagamento
L’art. 1193, I comma, del Codice Civile prevede che sia il debitore, avendo più debiti della medesima specie nei confronti di uno stesso creditore, a scegliere, dichiarandolo al momento del pagamento, quale debito intenda soddisfare. Potendo però accadere che il debitore non si avvalga di questa facoltà, tale scelta spetta al creditore in sede di rilascio della quietanza (così è desumibile dall’art. 1195 c.c.).
Dunque il principio del favor debitoris riscontrabile nel disposto di cui all’art. 1193, I co., c.c., viene ulteriormente rafforzato dalla legge quando la facoltà di scelta passa al creditore, e cioè si vuole tutelare comunque il debitore dal creditore che approfitti della sua fiducia come ad es. quando, contrariamente a quanto dichiarato espressamente o indirettamente all’atto dell’accettazione del pagamento, costui indichi poi nella quietanza, una diversa imputazione rispetto a quella dichiarata.
Occorre però ricordare che la facoltà di cui sopra non è altrettanto offerta al debitore nel caso di imputazione del pagamento alle diverse componenti di un debito pecuniario (costituito da capitale, interessi, spese). In tal caso la legge per tutelare il creditore, prevede rigidi criteri (art. 1194 c.c.). Da ultimo, e cioè ove nessuna delle due parti effettui alcuna imputazione di quanto pagato dal debitore, intervengono i criteri suppletivi di cui al II co. dell’art. 1193, c.c.
Presunzione di Pagamento degli Interessi
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere anche il pagamento degli interessi (II comma dell'art. 1199 cod. civ.). Conseguentemente la quietanza rilasciata per il capitale, dal momento che il debitore non potrebbe imputare il pagamento al capitale prima che agli interessi (cfr. art. 1194 cod. civ.), lascia presumere il pagamento di questi ultimi.
Spese della Quietanza e del Pagamento
Ai sensi dell'art. 1200 cod. civ., le spese concernenti la quietanza e tutte le altre correlate e necessarie per provvedere al pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 cod. civ.). È importante non confondere le spese del contratto con le spese della quietanza, disciplinate dall'art. 1196 cod. civ.
La "Datio in Solutum"
L'art. 1197 c.c. disciplina l'istituto della datio in solutum, ovvero la prestazione di cosa diversa da quella convenuta nel rapporto obbligatorio. Questo articolo sancisce che il debitore non può prestare per la sua liberazione, e il creditore non può essere obbligato a ricevere in suo soddisfacimento, una cosa diversa da quella convenuta, anche se di valore eguale o maggiore. Questo principio si spiega sia per l'interesse oggettivo del creditore di avere la cosa pattuita in vista della sua funzione economico-sociale, sia per un valore soggettivo che il creditore può aver attribuito all'oggetto della prestazione.
Eccezioni al Principio della Datio in Solutum
Il principio di cui sopra non si applica:
- Nel caso di prestazioni alternative (il debitore ha facoltà di liberarsi prestando, in luogo della cosa dovuta, quella dedotta in facultate solutionis).
- In quei contratti in cui il debitore può, se il creditore acconsente, prestare una cosa diversa da quella pattuita: qui la datio in solutum estingue l'obbligo.
La datio si presenta quale negozio giuridico bilaterale, in particolare trattasi di un contratto distrahendi o solvendi causa. Affinché la datio estingua l'obbligo si richiede il trasferimento della cosa al creditore: accordo e trasferimento devono, perciò, essere coevi, dandosi origine, in caso contrario, soltanto ad un nuovo rapporto obbligatorio e non all'estinzione di uno preesistente.
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