Le leggi pontificie rappresentano l'ossatura giuridica dello Stato della Città del Vaticano, un'entità unica nel suo genere, il cui sovrano è il Papa. La recente evoluzione normativa, in particolare la Legge fondamentale promulgata da Papa Francesco il 13 maggio, mira a consolidare l'indipendenza della Santa Sede e a rafforzare la sua missione nel mondo, chiarendo in modo vincolante il ruolo di servizio dello Stato Vaticano per il soggetto di diritto internazionale che è la Santa Sede.
La Nuova Legge Fondamentale e i Suoi Principi
La Legge fondamentale, entrata in vigore il 7 giugno, è stata concepita per assicurare «l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l’adempimento della sua alta missione nel mondo» e ne garantisce «l’indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale». Questa nuova normativa sostituisce la precedente Legge promulgata da Giovanni Paolo II nel 2000, e a sua volta la prima versione risalente all’epoca dei Patti Lateranensi (1929).
Per la prima volta, la Legge fondamentale chiarisce il ruolo di servizio dello Stato territoriale del Vaticano, distinguendo nettamente i ruoli della Santa Sede (con la Curia Vaticana come organo) e dello Stato Vaticano (con il Consiglio dei Governatori come governo statale).

Principi di Riforma Legislativa
In data 22 febbraio 2017, è stato ritenuto maturo il momento di procedere ad una sistematica riforma legislativa. Tale riforma si basa sui principi di razionalizzazione, economicità e semplificazione, perseguendo criteri di funzionalità, trasparenza, coerenza normativa e flessibilità organizzativa, che devono caratterizzare l'Ente.
I Tre Poteri del Papa e la Riorganizzazione del Governatorato
Il Papa rimane l’unico detentore del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nello Stato Vaticano. Tuttavia, le nuove norme pongono il governo in modo più diretto sotto il controllo del Pontefice.
Il Potere Esecutivo e il Governatorato
Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano. Il Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano esercita il potere esecutivo e assume il titolo di Presidente del Governatorato, assicurando il governo dello Stato. Con Provvedimento del 18 agosto 2014, è stata conferita al Cardinale Presidente la potestà di intervenire normativamente nell’ambito della prevista riorganizzazione.
Mentre prima la Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercitava la funzione legislativa per conto del Papa, lo faceva per il tramite della Segreteria di Stato, ora essa si rapporterà direttamente con il Papa. Lo stesso vale per il Presidente del Governatorato per quanto riguarda la funzione esecutiva. Questa modifica riflette il ridimensionamento del ruolo della Segreteria di Stato, introdotto dalla riforma della Curia Romana (cost. ap. Praedicate Evangelium).
Il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Egli attua le direttive e le disposizioni del Presidente, sovraintende all'amministrazione, coordina gli Organismi del Governatorato e assicura che le relative attività siano conformi alle norme e adeguate al perseguimento degli obiettivi assegnati. Inoltre, sovraintende alla gestione del personale, predisponendo o adottando i relativi provvedimenti e curando la custodia e l'apposizione del sigillo ufficiale dello Stato. Il Vice Segretario Generale è anch'esso nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e svolge le funzioni delineate.
La Segreteria Generale
La Segreteria Generale dipende direttamente dal Segretario Generale. Il Protocollo Generale e l’Archivio Centrale curano il protocollo generale e il sistema archivistico degli Organi di governo e degli Organismi del Governatorato. L’Unità di Controllo e Ispezione vigila sull’osservanza delle normative e delle procedure, ne verifica l’attuazione e valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività degli Organismi, riferendo agli Organi di governo e formulando proposte.
Il Consiglio dei Direttori e le Direzioni
Gli Organi di governo si avvalgono del Consiglio dei Direttori. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in composizione plenaria o ristretta, ogni volta che lo ritenga opportuno. Le Direzioni collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze, con il Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato.
Uffici Centrali
Sono Uffici Centrali l'Ufficio Giuridico e l'Ufficio del Personale.
La Gestione Economica e la Ragioneria dello Stato
Anche la gestione economica è stata modificata, in armonia con le innovazioni introdotte da Papa Francesco in materia finanziaria. La nuova regola prevede che il bilancio dello Stato debba essere equilibrato e preparato in modo trasparente. La Ragioneria dello Stato collabora con gli Organi di governo per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, tiene la contabilità generale e verifica la contabilità analitica dei singoli Organismi. Alla Ragioneria dello Stato fa capo il servizio di tesoreria, riguardante l'emissione e la riscossione delle fatture e il pagamento della fatturazione degli acquisti. I bilanci preventivo e consuntivo, approvati dalla Pontificia Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato.
I SOLDI Del VATICANO: Lo IOR
Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile
La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile cura la sicurezza e l’ordine pubblico, organizzando e coordinando la protezione civile. Il Corpo della Gendarmeria svolge le funzioni e i servizi di polizia, il mantenimento dell'ordine pubblico, garantisce la sicurezza dei luoghi e delle persone e la prevenzione e repressione dei reati nello Stato della Città del Vaticano. Il Corpo dei Vigili del Fuoco assicura il pronto intervento e la prevenzione a tutela della incolumità delle persone, dei luoghi e dei beni, e ad esso è affidata l'organizzazione e il coordinamento di eventuali attività di volontariato di protezione civile.
Tutela dei Beni Culturali e Ville Pontificie
Una Direzione sovraintende sui beni culturali della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, esercitando le funzioni previste dalla legislazione dello Stato sulla tutela dei beni culturali e nel rispetto dei vincoli internazionali. La Direzione delle Ville Pontificie cura la conservazione e la gestione del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo con tutte le annesse dotazioni, attinenze e dipendenze, ai sensi dell’art. 14 del Trattato Lateranense, assicurando i servizi connessi e le necessarie opere di manutenzione in collaborazione con le altre Direzioni competenti.
L'Ufficio Giuridico: Avvocatura dello Stato
L'Ufficio Giuridico, in qualità di Avvocatura dello Stato, cura l'assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza e il patrocinio in giudizio dello Stato; provvede alla tutela delle opere d’ingegno nel rispetto dei vincoli internazionali.
Personale e Procedure Amministrative
Quanti, a qualsiasi titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono le loro attività per il Governatorato formano una comunità di lavoro e sono tenuti a cooperare con dedizione, professionalità e spirito di servizio. Per perseguire efficacemente le proprie finalità, ciascun Organismo del Governatorato è dotato di propria organizzazione e di proprio personale. Il funzionamento degli Organismi è disciplinato con Regolamenti.
Il Direttore è personalmente responsabile delle attività della Direzione, inclusa l'approvvigionamento dei beni e servizi necessari nel rispetto dei limiti del bilancio preventivo approvato. Il Vice Direttore è nominato dal Presidente per un tempo determinato e coadiuva il Direttore. Il Capo dell’Ufficio Centrale è nominato dal Presidente per un tempo determinato. Il Personale è assegnato a ciascun Organismo nel rispetto delle Tabelle organiche approvate dal Presidente ed è utilizzato per i profili professionali di appartenenza.
Controllo degli Atti e Contenzioso
I contratti e gli atti che eccedono i limiti di spesa devono essere inoltrati all'Ufficio Giuridico per il controllo degli atti e delle procedure seguite e alla Ragioneria dello Stato per la verifica di compatibilità con le disponibilità finanziarie e per l’eventuale proposta di variazioni del bilancio. Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 18 della Legge fondamentale, possono essere impugnati. Nel ricorso gerarchico l'interessato può farsi assistere da un avvocato abilitato all'esercizio presso gli Organi giudiziari dello Stato. Un collegio può decidere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, istruendo e dirimendo la controversia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.
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