Contesto Europeo e Sfide Contemporanee
Le democrazie europee del nostro tempo si trovano ad affrontare il non facile compito di adeguare i tradizionali assetti istituzionali ai mutamenti socio-culturali indotti principalmente dai massicci flussi migratori che, con risvolti spesso anche drammatici, si proiettano verso i territori dell’Europa occidentale. La protezione dei diritti umani, la sicurezza, la libertà, la giustizia, l'integrazione e il riconoscimento delle istanze identitarie di gruppi portatori di tradizioni culturali molto diverse da quelle dei paesi "ospitanti" sono solo alcuni dei problemi su cui oggi i governi nazionali sono chiamati a riflettere e ad intervenire con urgenza.
L'obiettivo è evitare che, in questa fase storica di assestamento e di ricerca di nuovi equilibri, siano messe a rischio le condizioni basilari della pacifica convivenza sociale. Il principio di laicità e la presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico si collocano in questo scenario di grande cambiamento dei contesti tradizionali e testimoniano, forse più di altre problematiche, come la diversità culturale e religiosa sia suscettibile di mettere in crisi non soltanto gli assetti socio-economici degli Stati europei recettori di flussi migratori, ma anche il sistema di valori e le stesse funzioni dello "Stato Democratico Moderno".
I diversi Stati europei, impegnati a gestire i complessi problemi delle moderne società multietniche e multiculturali, continuano a mantenere differenze tutt’altro che trascurabili o marginali nel modo di intendere la posizione occupata dalle estrinsecazioni fideistiche personali nella sfera pubblica. Ciò avviene in modo emblematico nelle questioni dell’uso in pubblico di capi di vestiario o di segni esteriori identificativi di una specifica appartenenza confessionale.
Di fronte a una questione che sembra mettere in gioco le basi stesse del costituzionalismo liberale, il diverso atteggiamento degli Stati nei confronti dell’esperienza religiosa è destinato a riflettersi sui termini del concreto bilanciamento che gli interessi in conflitto necessariamente richiedono. Ciò accade quando si tratta di stabilire entro quali limiti o fino a che punto sia doveroso assicurare il rispetto di ciò che è espressione di personali esigenze identitarie estranee alle più consolidate tradizioni e usi locali.
Qualunque sia il fondamento delle tesi inclini a ravvisare un orientamento prevalente delle organizzazioni sovranazionali europee volto ad emarginare le religioni dallo spazio pubblico, occorre necessariamente sottolineare che l’"impetuoso sviluppo" della tutela dei diritti dell’uomo, a livello internazionale e in ambito europeo, potrebbe concorrere a definire un quadro di riferimento essenzialmente uniforme, al cui interno risulterebbero molto contenuti i margini di azione per gli Stati. Le risposte a questi problemi non possono trascurare il rischio di una standardizzazione giudiziaria nel campo dei diritti fondamentali, così come il rischio opposto di disaggregazione. In definitiva, è ancora una volta chiamato in gioco il dilemma tra le esigenze di "universalità" e i margini di "pluralismo culturale" da riservare in quest’ambito; dilemma non certo nuovo, ma oggi reso viepiù drammatico in Europa dal complesso intreccio e dalla articolazione di un sistema multilevel, o, meglio, "pluricentrico", di tutela dei diritti umani fondamentali.

La Laicità: Un Concetto Complesso e in Evoluzione
Definizioni e Interpretazioni
La laicità è un concetto difficile da definire in modo puntuale e completo per diverse ragioni. Innanzitutto, non fa riferimento a una realtà sostanziale, avente un contenuto autonomo, ma a una relazione tra due realtà: lo Stato e la religione. In secondo luogo, la laicità è una nozione relativa, in continua evoluzione, condizionata dal contesto storico, politico e sociale in cui si sviluppa. Inoltre, è una nozione a carattere negativo giacché esprime una negazione della religione in seno allo Stato.
Parlando di laicità, dunque, ogni forma di certezza va esclusa poiché vi sono plurime definizioni, addirittura contrapposte tra loro. Così, alcune "false" definizioni tendono a considerare la laicità come un patto analogo al contratto sociale; ma parlare di "patto laico" con riferimento alla laicità è inaccettabile ed improprio. Un patto è frutto di un compromesso raggiunto tra le parti, in questo caso tra Stato e confessione religiosa, mentre in alcuni paesi, quali la Francia, ma anche Messico e Turchia, la laicità è nata da una decisione unilaterale.
La laicità è stata configurata come una "lotta" non contro la religione, ma intesa nel senso di lottare per mantenerla costante nel tempo ed impedire il ritorno della religione nell’ambito della sfera pubblica: la vigilanza parrebbe necessaria perché lo Stato resti laico. Questa definizione appare non del tutto inappropriata ma alquanto insufficiente a definire la laicità, la quale è stata ricondotta alla semplice distinzione tra potere temporale e spirituale. Tale distinzione è insufficiente, visto che la laicità richiede la separazione effettiva tra la sfera politica e religiosa, in modo che lo Stato sia totalmente indipendente dalla religione.
La Laicità come Indipendenza e Neutralità
Se alcune definizioni appaiono false o insoddisfacenti, ve ne sono altre più complete e apprezzabili. Una prima definizione degna di nota è stata data dal giurista Henri Capitant nel 1936, che ha inteso la laicità come una concezione politica. Questa definizione, che si fonda sull’idea della separazione, è senza dubbio una delle migliori e più complete, ma sembra discutibile soprattutto su un punto: Capitant parla di società civile opponendola alla società religiosa, quando nella realtà l’opposizione è tra Stato e religione.
Altra definizione affascinante, ma comunque insufficiente, è quella proposta da Paul Poupard nel 1984, basata sul presupposto di una doppia incompetenza: quella dello Stato in materia religiosa e quella della Chiesa nelle materie appartenenti allo Stato. Poupard non considera la laicità come una dottrina che si impone a tutti i cittadini, ma la considera un mezzo per poter assicurare la libertà religiosa e garantire la tolleranza e il rispetto nei confronti delle diverse credenze dei cittadini. Su questa definizione si edifica il concetto di laicità come libertà.
Altra impostazione interessante è quella di Catherine Kintzler, che ha evidenziato due aspetti della laicità piuttosto che proporne una definizione formale. Questi aspetti riguardano l’indipendenza dello Stato e la sua neutralità rispetto alla religione. In effetti, la laicità è un concetto di filosofia politica che si basa sul presupposto che l’apparato statale deve espungere dalla sua organizzazione e dai suoi aspetti ogni riferimento religioso.

L'Evoluzione Storica del Rapporto Stato-Chiesa in Italia
Le diverse declinazioni del principio di laicità operanti in Italia hanno risentito del contesto sociale, culturale e giuridico nel quale operavano. Si rende pertanto necessario offrire un breve excursus nel quale inquadrare il principio di riferimento, onde evidenziare la parabola evolutiva e i tratti marcanti di un principio supremo dai contorni ancora incerti.
Lo Stato Confessionale dello Statuto Albertino
Lo Statuto Albertino, che rappresentava la Carta costituzionale del 1848, si preoccupava di qualificare lo Stato come confessionale. Difatti, il suo primo articolo si apriva con la formula solenne: "La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato". Continuava l’art. 3: "Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono tollerati secondo gli usi e i regolamenti speciali che li riguardano".
A questa affermazione di carattere formale, lo stesso Statuto faceva seguire una serie di disposizioni dalle quali era possibile cogliere il grado di adeguamento sostanziale dell’ordinamento alla religione cattolica assunta come ufficiale. Possiamo fare l’esempio dell’art. 28 dello Statuto, nel quale era sancita la libertà di stampa, con la limitazione, per le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, che non potevano essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. Con la conseguenza, facilmente intuibile, che l’esercizio di un diritto, che oggi non si esiterebbe a definire come fondamentale, in quanto rientra a far parte dei diritti inviolabili dell’uomo, veniva ad essere limitato da principi esterni all’ordinamento, ed in particolare, da norme confessionali.
Questo processo di "confessionalizzazione" dello Stato andava oltre l’assunzione di una religione ufficiale, perché veniva a toccare lo stesso Stato-apparato nella misura in cui gli organi della confessione entravano ad integrare poteri ed organi dello Stato. Si pensi, riguardo al potere legislativo, all’art. 33 dello Statuto, per il quale "Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato" costituivano delle categorie dalle quali il sovrano avrebbe dovuto trarre i membri del Senato.
Verso l'Abbandono del Confessionismo in Epoca Liberale
Nel giro di pochi anni, lo Stato venne a mutare il suo atteggiamento, sia formale che sostanziale, nei confronti della Chiesa Cattolica, assumendo le caratteristiche tipiche di uno Stato agnostico e confessionista. L’indifferentismo religioso, la laicità, l’ateismo e, in molti casi, il più deciso anticlericalismo, dominarono tutte le manifestazioni statali politiche e giuridiche in materia ecclesiastica. Vigeva sempre, per lo meno in teoria, il testo dell’art. 1 dello Statuto Albertino, visto che esso, in realtà, se non era stato mai esplicitamente abrogato, risultava in ogni modo caduto in desuetudine, svuotato di ogni politico contenuto e contraddetto da tutta una successiva legislazione antitetica nello spirito e nel contenuto.
L’abbandono del principio confessionistico inizia già con la legge 19 giugno 1848 n. 735 (c.d. legge del Sineo), nella quale si sanciva il principio per cui "la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari". Con essa, si affermava la piena libertà e l’eguaglianza dei cittadini, senza distinzione alcuna di religione. Ciò fu possibile senza una formale abrogazione o modificazione dell’art. 1 dello Statuto, giacché quest’ultimo, essendo una costituzione flessibile, non richiedeva per la sua revisione dei procedimenti speciali ed aggravati, potendo di conseguenza essere modificato con legge ordinaria. L’art. 1 rimase, pertanto, solo formalmente in vigore in un ordinamento evolutosi in maniera del tutto difforme.
La dottrina giuridica, sul finire dell’età liberale, dinanzi all’aporia riscontrabile nel sistema normativo, veniva concordemente ad affermare che la formula dell’art. 1 dello Statuto dovesse intendersi nel senso che la religione cattolica "è quella che la maggioranza dei cittadini segue e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose". Infatti, sia nel suo atteggiamento esteriore che nel suo comportamento effettivo, lo Stato tendeva ad affermare l’uguaglianza di tutte le confessioni ecclesiastiche e ad estraneizzarsi per quanto possibile dai fenomeni fideistici e religiosi.
La "Riconfessionalizzazione" con i Patti Lateranensi
Con i Patti del Laterano del 1929 venne ad operarsi una "riconfessionalizzazione" dell’ordinamento, nel senso che il richiamo fatto allo Statuto Albertino, mai formalmente abrogato, ne avrebbe prodotto il rinnovamento della giuridica operatività. Quindi, dal 1929 in poi, la Chiesa cattolica e i cattolici godettero dell’esercizio della libertà religiosa, mentre le altre confessioni religiose e gli acattolici, che nel periodo liberale avevano goduto della stessa misura di libertà, regredirono da questa posizione ad un regime di tolleranza dispotica, che limitava in stretti confini l’esercizio, anche privato, del culto ed escludeva la propaganda ed il proselitismo.
Ciò che si vuole evidenziare in questo contesto storico, è il fatto che formalmente lo Stato si venne ad uniformare al contenuto confessionale cattolico, con la proclamazione solenne dell’art. 1 dello Statuto, anche se la dottrina si è divisa sull’effettiva portata del disposto dell’articolo stesso. Quella più vicina alla parte cattolica ha visto nella disposizione un preciso orientamento confessionale, in senso cattolico, con un impegno ad armonizzare la vita dello Stato con i principi del cattolicesimo. Quella più laica, invece, ha ritenuto che in realtà la clausola avesse un carattere puramente programmatico, poiché non poteva non avere presente come, negli ottanta anni trascorsi dall’emanazione dello Statuto Albertino, non avesse impedito la laicizzazione dello Stato e la politica anticlericale che si ebbe prima e dopo l’Unità d’Italia. La clausola statutaria poteva, così, essere ritenuta come una questione di limitata importanza, quasi formale, al più da intendersi come un riferimento alla religione della maggioranza dei cittadini. La storia degli ultimi decenni di vita della società italiana, sotto la spinta del dibattito dottrinale e dei profondi mutamenti religiosi, ha confermato l’interpretazione più laica. Si trattava, inoltre, di un confessionismo diverso da quello che ispirava i principi cattolici.
I Patti lateranensi ed i loro effetti nei rapporti tra Stato e Chiesa - ASSINISTRA.it
La Costituzione Repubblicana e i Principi Fondamentali
Il nostro costituente non affrontò direttamente ed in modo unitario e sistematico il tema della laicità dello Stato: un tema del tutto impensabile per la società italiana del tempo. I fattori che portarono a tali decisioni furono diversi: la prevalente accezione separatista del termine e la connotazione antireligiosa che tale espressione ancora conservava presso l’opinione pubblica e nella stessa dottrina del tempo, sì da identificarla con il regime. L’Italia liberale è sempre stata un paese cattolico e non ha mai conosciuto l’estremismo delle svolte separatiste, sia prima che dopo l’Unità del paese, poiché il cattolicesimo è stato sempre la religione di riferimento per gli italiani, sia nell’adesione come nel rifiuto. La peculiarità del caso italiano si evidenzia, soprattutto, dalla forte influenza che la Chiesa ha avuto e continua ad avere nel nostro paese, impedendo di fatto l’affermazione di uno Stato laico. Un altro fattore fu la forte presenza dei rappresentanti della "Democrazia Cristiana" alla Costituente, che rappresentò un motivo determinante dell’assenza di un dibattito specificatamente rivolto al tema, allora immaturo, della laicità.
Così il dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa portò, semplicemente, all’approvazione dell’Art. 7 della Costituzione.
L'Articolo 7: Indipendenza tra Stato e Chiesa Cattolica
L’Articolo 7 della Costituzione stabilisce al primo comma che "Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani", e al secondo comma richiama i Patti Lateranensi come fonte per regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Insieme all’Art. 8, l'Art. 7 regola la professione della religione in Italia, riferendosi specificamente al cattolicesimo, data la sua rilevanza storica e sociale in Italia. Il primo comma evidenzia l'originalità dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, nato per forza propria, indipendentemente da un riconoscimento da parte dello Stato.
L'Articolo 8: Il Pluralismo Religioso e le Intese
L’Articolo 8 della Costituzione si riferisce a tutte le altre confessioni religiose ed esprime il principio del pluralismo religioso. Sulla base di questo articolo, tutte le confessioni religiose possono essere professate in Italia. Occorre prestare attenzione alla formulazione adottata dall’articolo: "Le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Ciò significa che le religioni sono egualmente libere, a patto di rispettare la legge italiana. Tuttavia, sono necessarie intese per regolare i loro rapporti con lo Stato. Lo Stato non riconosce, quindi, religioni "personali" o di gruppi che non dialogano con lo Stato. L'unico limite al culto è rappresentato dal rispetto della legge italiana: quindi, per ipotesi, gli Aztechi non potrebbero celebrare i loro riti religiosi perché essi implicano i sacrifici umani. In una società multietnica e multiculturale, come è oggi la nostra, il problema di riconoscere alcuni culti è molto più ampio di quanto non fosse al momento del varo della Costituzione, quando in Italia erano praticati pochissimi culti religiosi al di fuori del cattolicesimo. Le confessioni acattoliche sono autonome e indipendenti, con l’unico limite dato dall’ordine pubblico e dal buon costume.
I Principi di Libertà e Uguaglianza: Articoli 2, 3, 19, 20
Nell'ordinamento repubblicano, la religione viene considerata un aspetto della libertà di pensiero, di coscienza e di associazione, indipendentemente dal fatto che l’individuo appartenga a una o a un’altra confessione religiosa. Questo si traduce in diversi articoli fondamentali della Costituzione:
Il Principio Personalista (Art. 2)
L’Articolo 2 pone al centro dell’ordinamento l’uomo ed i suoi diritti inviolabili rispetto allo Stato, sia come singolo sia come membro di formazioni sociali (famiglia, partito politico, sindacato, società), riconoscendo i suoi valori e bisogni materiali e spirituali. Si insiste sui diritti inviolabili, cioè insiti nella natura umana, che caratterizzano lo stato democratico.
Il Principio di Uguaglianza (Art. 3)
L’Articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza formale o giuridica e sostanziale o sociale dei cittadini ("la legge è uguale per tutti"). Esso pone il divieto al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà dei cittadini in virtù di discriminazioni, anche in base alla religione professata. Diversificazioni sono ammesse in base al criterio della ragionevolezza.
La Libertà Religiosa (Art. 19)
L’Articolo 19 garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata. L’uso dell’aggettivo "tutti" sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi, rifugiati), senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’Art. 19 è collegato all’Art. 2 (per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’Art. 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione). La libertà religiosa implica:
- Libertà di professare qualunque fede religiosa, di non professarne nessuna, o di cambiare credo senza che ciò comporti discriminazione.
- Libertà di propaganda: qualsiasi mezzo per fare proseliti e esternare il proprio pensiero.
- Libertà di culto: libertà di celebrare i riti connessi alla propria confessione religiosa, sia in privato che in pubblico.
I limiti a tali libertà includono la contrarietà dei riti al buon costume, con lesione della morale e del pudore sessuale. Inoltre, per quanto riguarda l'educazione dei figli, i genitori hanno il potere di educare i figli a qualsiasi religione o all’ateismo, tenendo presente, però, che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione.
La Libertà di Associazione Religiosa (Art. 20)
Il principio di libertà religiosa è affrontato anche dall’Articolo 20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali.
La Laicità Implicita nell'Ordinamento Costituzionale Italiano
Il principio di laicità non è sancito esplicitamente dalla Costituzione italiana; tuttavia, esso si desume implicitamente dalle norme contenute in alcuni articoli (Art. 2, 3, 7, 8, 19, 20), come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n°203 del 12 aprile 1989. Questa distinzione fra l’ordine delle questioni civili e l’ordine di quelle religiose è fondamentale, a differenza, ad esempio, della Costituzione francese (Art. 1) che lo dichiara esplicitamente.
Il Superamento del Confessionismo
La Costituzione italiana sancisce il principio del pluralismo delle confessioni religiose, che si contrappone nettamente al principio del confessionalismo di Stato (cfr. Statuto Albertino che riconosceva la religione cattolica come religione di Stato). Infatti, nel Protocollo addizionale del nuovo Concordato (1984), è affermato che la religione cattolica non considera più vigente il principio dei Patti Lateranensi secondo cui la religione cattolica è la sola religione di Stato: non sono ammesse discriminazioni di culti per il solo fatto di un’ampia diffusione sul territorio nazionale.
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