Introduzione alla Segnatura Apostolica
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, abbreviato in Segnatura Apostolica (in latino, Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae), è uno dei tre organismi giudiziari della Curia Romana. La sua funzione è cruciale per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Lo scorso 2 marzo, con il Motu Proprio Munus Tribunalis, il Pontefice ha apportato modifiche alla Lex Propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Queste modifiche hanno ragioni di armonizzazione, dovute alla precedente riforma della Curia romana e in specie lessicali. Tuttavia, il Motu Proprio offre uno spunto di riflessione circa le competenze del Supremo Tribunale e particolarmente per il contenuto dell’art. 6 riformato, che modifica il precedente articolo.
Mons. Grocholewski, in un intervento, affermava che la Segnatura è Tribunale soltanto in parte, infatti metà del suo lavoro essa lo svolge non come Tribunale ma come organo amministrativo riguardante l’attività giudiziaria della Chiesa [1]. Ad ogni modo, comunque, la definizione non appare certamente errata, in considerazione di quanto il Diritto universale afferma della Segnatura, particolarmente nel distinguo che il Codice applica nella definizione della Rota Romana - che inquadra, per così dire, ontologicamente - nel can. 1443 C.J.C. e la Segnatura Apostolica, che invece inquadra dal punto di vista funzionale al can. 1445 C.J.C.
Appare quasi naturale dover definire, finalmente, la Segnatura Apostolica sia come Supremo Tribunale, sia come Dicastero plurifunzionale.

Evoluzione Storica e Nascita del Tribunale
Sin dal XIII secolo, i Papi ricorrevano a referendarii per compiere indagini e preparare la firma - da cui il nome segnatura - di ricorsi e altre cause presentate alla Santa Sede. Nel XV secolo, il loro numero fu fissato in 75 da papa Eugenio IV, che attribuì a questi funzionari l'autorità di accogliere determinati ricorsi.
Sotto i papi Sisto IV, Alessandro VI e Giulio II, emerse una distinzione di funzioni che portò alla nascita della «Segnatura di Grazia», competente in materia amministrativa, e della «Segnatura di Giustizia», competente in materia giudiziaria. Nel corso degli anni, l'ambìta carica di referendario fu concessa con frequenza come mero titolo onorifico della Corte pontificia; di conseguenza, i referendari superarono abbondantemente il centinaio.
Papa Sisto V (1585-1590) pose un limite al loro numero, facendoli scendere a cento; inoltre, stabilì i requisiti necessari per accedere alla carica di referendario e fissò i privilegi connessi all'ufficio. Papa Alessandro VII (1655-1667) dispose che un numero limitato di referendari votanti, appartenenti a un Collegio di nuova istituzione, fosse assistito da referendari semplici, che avevano solo una funzione consultiva. Il Collegio era presieduto dal referendario più anziano, che assumeva il titolo di Decano.
Negli anni successivi, la Segnatura di Giustizia perse gradualmente le sue funzioni a vantaggio di altri organismi, tra cui il tribunale della Sacra Romana Rota nonché l'istituzione delle Congregazioni di Cardinali. Alla fine del XVIII secolo, comunque, le sue prerogative erano ancora importanti: la Segnatura poteva avocare a sé le cause in qualunque istanza, risolvere le questioni circa la competenza e la giurisdizione degli altri dicasteri, annullare le sentenze di un altro magistrato e definire i casi di legittima suspicione (ovvero il dubbio sull'imparzialità dell'organo giudicante).
La riforma di Gregorio XVI (1831-1846) fece sì che la Segnatura di Giustizia diventasse principalmente una Corte suprema per i cittadini dello Stato Pontificio. Compito precipuo di questo tribunale era esaminare le domande di grazia, cioè quelle istanze che, se accolte, comportavano una deroga dall'applicazione della legge scritta (criteri *ex bono et aequo*).
Con la riforma di Sisto V, il Tribunale venne riorganizzato come una Congregazione, con il nome di Congregatio Segnaturae gratiae e posta direttamente alle dipendenze del Pontefice. Il 29 giugno 1908, con la costituzione apostolica Sapienti consilio, papa Pio X ristabilì un'unica Segnatura Apostolica, formata da sei cardinali, uno dei quali ne era prefetto.

La Natura Plurifunzionale della Segnatura Apostolica
Con la promulgazione della norma del 2008 - Antiqua Ordinatione, di Benedetto XVI - la Segnatura è innanzitutto un collegio giudicante costituito da Cardinali e Vescovi, di nomina pontificia, cui potrebbero essere affiancati altri chierici senza il carattere episcopale [2].
In sintesi, oggi la Segnatura, secondo la Lex propria vigente, possiede tre campi di competenza:
- Una competenza più propriamente giurisdizionale o giudiziaria, descritta nell'art. 33.
- Un compito di natura prettamente amministrativa, anch'esso però di natura contenziosa, descritto nell'art. 34.
- Un compito di carattere disciplinare, che attiene alla vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Questa struttura, che affianca a una competenza prettamente giudiziaria un'altra di carattere meramente amministrativo, è ancora oggi - o pare esserlo - oggetto di discussione. Giova notare come non manchino anche riserve di carattere pratico-funzionale.
Le Competenze Giurisdizionali e Amministrative
Quanto alle competenze del Supremo Tribunale, riferendosi alla Lex propria, esse si ricavano facilmente dall'art. 33. È interessante soffermarsi sull'accezione di “supremo”. Tale tribunale, infatti, giudica anche altre controversie amministrative che sono ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai Dicasteri della Curia Romana, come pure i conflitti di competenza tra i medesimi Dicasteri. Dunque, la Segnatura - eccezion fatta per la risoluzione di un possibile conflitto di competenza tra tribunali locali - agisce in qualità di tribunale supremo unicamente nei confronti della Rota Romana.
Un secondo ambito di competenza riguarda il contenzioso-amministrativo. Si tratta di ricorsi interposti, nel termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi particolari emanati o confermati dai Dicasteri della Curia Romana, ogni volta che si ritenga che l’atto contestato abbia violato una qualsiasi legge in procedendo vel in decernendo. A tale proposito si deve necessariamente specificare che la determinazione del risarcimento del danno è ovviamente un provvedimento subordinato alla dichiarazione eventuale dell’illegittimità, mancando la quale verrebbero a mancare i presupposti della determinazione del danno.
Inoltre, va ovviamente sottolineato che - per utilizzare il linguaggio del Codice - è possibile intentare il ricorso in via esclusiva nei confronti di un atto amministrativo singolare, individuale, dunque *semper uti singuli*, se proveniente da un Dicastero o Organismo della Curia Romana, per emanazione diretta o per semplice conferma.
Interessante l’aspetto della violatio legis in procedendo vel in decernendo. Mentre è sufficientemente chiaro il primo caso - ovvero la violazione di una norma procedurale - meno lo è il secondo. Se, infatti, un Dicastero romano può dare un giudizio in funzione dell’opportunità, della congruità, della prudenza della materia oggetto dell’atto amministrativo ed ha il potere di confermarlo o di cassarlo, oppure di emendarlo [4], la Segnatura può solamente stabilire se una legge sia stata o meno violata. A tal proposito, potremmo citare ad esempio i casi di rimozione di un parroco [5]; certamente non è compito della Segnatura entrare nel merito della bontà o dell’opportunità della decisione del Vescovo, ma solo verificare che non ci sia stata violazione della legge sostanziale o procedurale.

Le Modifiche del Motu Proprio *Munus Tribunalis*
Il Papa Francesco ha pubblicato il Motu Proprio *Munus Tribunalis* con il quale adegua e armonizza la legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la riforma della Curia attuata dalla Costituzione “Praedicate Evangelium”. La legge della Segnatura, che viene leggermente ritoccata con cambiamenti lessicali, era stata promulgata da Benedetto XVI nel giugno 2008.
«Nell’esercizio della funzione di Supremo Tribunale della Chiesa - scrive Francesco nella premessa - la Segnatura Apostolica si pone al servizio del supremo ufficio pastorale del Romano Pontefice e della sua missione universale nel mondo. In questo modo, dirimendo le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, il Supremo Tribunale provvede al giudizio di legittimità sulle decisioni emanate dalle istituzioni curiali nel loro servizio al Successore di Pietro e alla Chiesa universale».
I cambiamenti lessicali riguardano:
- La sostituzione del termine “chierici” con “presbiteri” all’art. 1 della legge propria.
- La sostituzione della parola “Dicastero” con la parola “Tribunale” all’art. 3 e con la parola “Segnatura Apostolica” all’art. 32.
- La sostituzione dell’espressione “emessi dai Dicasteri della Curia Romana” con l’espressione “emessi dalle Istituzioni curiali” all’art. 34.
- La sostituzione dell’espressione “promuovere e approvare l’istituzione dei tribunali interdiocesani” con l’espressione “approvare l’erezione di tribunali di ogni genere costituiti dai vescovi di più diocesi” all’art. 6.
Partendo dall’art. 6 del Motu Proprio *Munus Tribunalis*, si comprende anzitutto il primo dei compiti del Supremo Tribunale nei confronti dei tribunali inferiori, ovvero il dovere/diritto di *approbare erectionem tribunalium cuiusvis generis a pluribus dioecesanis Episcopis constitutorum*, a fronte dell’approvazione dei tribunali interdiocesani, prima citati nell’art. 35, 5° della Lex propria.
Non solo, permangono tutti gli obblighi legati alla vigilanza, dettati dal medesimo articolo riformato. In primo luogo, il dovere-diritto di sancire delle azioni disciplinari nei confronti di qualunque operatore dei tribunali inferiori, dei quali - fra l’altro - ha facoltà di prorogarne la competenza. Inoltre, può ricevere richieste per la trattazione di una determinata causa presso la Rota Romana sin dalla prima istanza, domande riguardanti la dispensa da una legge processuale, per la quale sono del tutto incompetenti i Vescovi diocesani, e qualsiasi richiesta di grazia relativa all’amministrazione della giustizia (ex cann. 1420 §4, 1445 C.J.C.).
Si fa notare che, prima dell’attuale riforma, la Segnatura - visto il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* - era competente alla promozione nonché all’approvazione di Tribunali che potremmo definire egualmente interdiocesani, ma formati da Diocesi non appartenenti alla medesima provincia ecclesiastica. Tale competenza si considera mantenuta, essendo di fatto l’attuale art. 6 del *Munus Tribunalis* estensivo rispetto alla capacità di approvare. Effettivamente è superata, invece, quella nota interpretativa della Segreteria generale della Conferenza Episcopale italiana del 20 luglio 2016, nella quale si specificava che rimaneva libera - con il solo obbligo di comunicazione - l’erezione di tribunali interdiocesani fra Diocesi della medesima provincia ecclesiastica.
Principi Giurisprudenziali e Casistica Rilevante
Le decisioni della Segnatura Apostolica illustrano principi fondamentali del diritto canonico amministrativo. Ecco alcuni esempi di principi e scenari tipici:
- Conferma di decreto in assenza di nuovi argomenti: Quando, fatto il ricorso al Congresso, non si adduca alcun argomento idoneo a scalzare le ragioni contenute nel decreto, con il quale il Segretario della Segnatura Apostolica ha rigettato in limine il ricorso, il Congresso conferma lo stesso decreto.
- Assenza di errore procedurale del Dicastero: Il competente Dicastero della Curia Romana non ha commesso alcun errore nella procedura, se non abbia considerato mera conferma di un atto amministrativo singolare precedente, la decisione con la quale l’autore del decreto ha risposto alla rimostranza, ma piuttosto l’ha considerata come decisione impugnata presso di sé.
- Rigetto per mancata prova della violazione: Il ricorso è da rigettare se i ricorrenti non provano la violazione di legge nella procedura, ossia che il Moderatore supremo non avrebbe ottenuto di fatto il consenso del suo consiglio, ma piuttosto avrebbe preso la decisione collegialmente con il consiglio.
- Non violazione di legge da parte del Segretario: Non si dà violazione di legge da parte del Segretario della Segnatura Apostolica se nel decreto, con il quale rigettò in limine il ricorso, ignorò o ripeté altri asseriti errori del decreto del competente Dicastero della Curia Romana, se e per quanto da una parte nel ricorso alla Segnatura Apostolica nulla si è osservato dei menzionati errori, e dall’altra parte il Segretario emanò la decisione con la clausola: «tralasciate le altre cose che al riguardo dovrebbero forse essere osservate».
- Soppressione di casa religiosa e iscrizione a nuova comunità: Soppressa la casa religiosa, il competente Dicastero della Curia Romana non è caduto in alcun errore avvertendo i singoli ricorrenti che erano ascritti ad un’altra comunità religiosa, ma con il permesso di vivere fuori dalla casa, avverso i quali trasferimenti i ricorrenti non hanno interposto alcun ricorso (nel caso, lo stesso Dicastero da una parte condannò la distinzione tra membri ascritti e membri solo associati alla casa, e dall’altra parte ha rigettato il ricorso contro la soppressione di una casa religiosa, confermata la medesima distinzione quanto alla casa ad quam).
- Violazione di legge in decernendo per mancanza di giusta causa: Violata dici nequit lex in decernendo ob defectum iustae causae pro domo religiosa supprimenda, id est ut unità omnium religiosorum in urbe melius foveretur; ad rem nihil interest sive argumentum iuxta quod domus ad quam non esset ratione apostolatus constituta (nam nec domus suppressa eodem fine gaudebat) sive argumentum iuxta quod domus ad quam insufficiens esset amplitudinis (nam Superioribus manet utcumque obligatio suppeditandi omnia quae necessaria sunt ad sodalium vocationis finem assequendum).
La Visione della Giustizia della Segnatura Apostolica
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per la sua secolare esperienza, si rende ben consapevole della perenne giuridicità del rapporto umano, ma pure del suo compito sempre vivo di solerte applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di individuare sempre gli eccessi di potere e le violazioni delle leggi. Consapevole che *non ergo Deum nostrae iustitiae similem cogitemus* [6], ha sempre ben chiaro che «Il raffronto tra la giustizia divina e umana vale di per sé ad ammonirci che i nostri giudizi sono fallibili; onde dobbiamo andar cauti, specialmente nel pronunciare condanne […] Nella suprema giustizia […] la giuridicità si congiunge con la misericordia» [7].
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