Lex Orandi, Lex Credendi: Fede, Liturgia e Diritto Canonico

La locuzione latina "Lex orandi, lex credendi", spesso tradotta con "la legge della preghiera è la legge della fede", è un principio fondamentale che esprime la stretta correlazione tra il culto della Chiesa e la sua dottrina. Questo adagio, la cui interpretazione autentica è stata delineata da Papa Pio XII, suggerisce che il modo in cui la Chiesa prega riflette e, in un certo senso, manifesta ciò in cui essa crede. L'approfondimento di questo tema è cruciale per comprendere non solo la liturgia e la fede cristiana, ma anche il loro impatto sull'ordinamento giuridico della Chiesa.

Origini e Sviluppo del Concetto

La Relazione tra Fede e Preghiera

Sant'Agostino nel suo "De Trinitate" (13, 2, 5) afferma: "aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur", distinguendo ciò che si crede (fide quae) dalla fede con cui si crede (fide qua). Entrambi gli aspetti sono inseparabili e specificano i momenti diversi di un unico atto. Nel Vangelo di Matteo, Gesù sottolinea che la fede è propria di ciascuno, come quando dice alla donna cananea: «Donna, grande è la tua fede!» (Mt 15,18) o a Pietro: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» (Mt 14,31).

Tuttavia, coloro che credono le stesse cose hanno una sola fede, così come coloro che vogliono le stesse cose hanno una sola volontà. Ci si affida a Dio perché lo si conosce, e conoscendolo non si può fare a meno di affidargli tutta la propria vita. Questa interpretazione porta a una riflessione sulla liturgia odierna, spesso caratterizzata da deviazioni dalle norme e rubriche, con sacerdoti che rischiano di diventare "protagonisti" o di introdurre gesti e parole estranei alla vera liturgia. La bellezza, solennità e freschezza liturgica risiedono nei cuori che si accostano con sincerità all'incontro con il Signore e comprendono l'importanza dei frutti dello spezzare la Parola e il Pane.

La Chiesa, credendo come prega, manifesta l'identità del popolo di Dio radunato nel nome della Santissima Trinità. L'inconcusso diritto della Gerarchia Ecclesiastica è provato dal fatto che la sacra Liturgia ha strette attinenze con i principi dottrinali che la Chiesa propone come facenti parte di certissime verità, e perciò deve conformarsi ai dettami della fede cattolica proclamati dall’autorità del supremo Magistero per tutelare l’integrità della religione rivelata da Dio.

L'errore di coloro che pretendevano che la sacra Liturgia fosse quasi un esperimento del dogma, ovvero che la Chiesa dovesse approvare una verità se questa portava frutti di pietà e santità attraverso i riti, è stato chiarito da Pio XII. La Chiesa insegna che il culto reso a Dio è una continua professione di fede cattolica e un esercizio della speranza e della carità, come afferma Sant'Agostino: «Dio si deve onorare con la fede, la speranza e la carità». La sacra Liturgia manifesta esplicitamente la fede non solo con la celebrazione dei divini misteri, il compimento del Sacrificio e l'amministrazione dei Sacramenti, ma anche con la recita e il canto del Simbolo della fede, la lettura di documenti e delle Sacre Lettere ispirate dallo Spirito Santo.

Tutta la Liturgia ha un contenuto di fede cattolica, attestando pubblicamente la fede della Chiesa. Per questo motivo, i Sommi Pontefici e i Concili, nel definire un dogma, hanno spesso attinto argomenti da questa sacra disciplina, come fece Pio IX con l’Immacolata Concezione di Maria Vergine. La nota e veneranda sentenza "Legem credendi lex statuat supplicandi" ("La legge della preghiera stabilisca la legge della fede") chiarisce che la Liturgia non determina né costituisce la fede cattolica, ma piuttosto, essendo una professione delle celesti verità sottoposta al Supremo Magistero della Chiesa, può fornire argomenti e testimonianze per chiarire un punto particolare della dottrina cristiana. In definitiva, la legge della fede deve stabilire la legge della preghiera.

La Liturgia come Atto Essenziale della Chiesa

La Chiesa diviene visibile agli uomini in molte cose, come la Caritas e i progetti missionari, ma il luogo in cui se ne fa realmente maggiore esperienza come Chiesa è la liturgia. In fondo, il senso della Chiesa è permettere che ci volgiamo a Dio e di lasciare entrare Dio nel mondo. La liturgia è l’atto nel quale crediamo che Lui viene tra noi e noi lo tocchiamo. È l’atto nel quale si compie l’essenziale: entriamo in contatto con Dio. Egli viene a noi e noi veniamo illuminati da Lui. In essa siamo ammaestrati e ci viene data forza in una duplice forma: da un lato, ascoltando la sua parola, così che Lo sentiamo parlare veramente, Egli ci indica la strada da seguire; dall’altro per il fatto che Egli stesso si dona a noi nel Pane transustanziato.

Le parole e le posizioni del corpo possono essere diverse tra i vari riti e culture, ma ciò che conta è che al centro ci sia veramente la Parola di Dio e la realtà del sacramento. È fondamentale che Dio non venga investigato nei pensieri e nelle parole in modo freddo ed esasperato, e che la liturgia non divenga un’auto-rappresentazione. Per questo la liturgia è qualcosa di dato, di prestabilito. Non siamo noi a fare qualcosa, non mostriamo la nostra creatività, perché la liturgia non è uno show, non è un teatro, non è uno spettacolo, ma trae la sua vita da un Altro. Questo deve divenire evidente. Per questo la forma liturgica prestabilita è così importante. Questa forma può essere riformata nello specifico, ma non è ogni volta producibile dalla comunità. Non si tratta di un produrre da sé, ma di uscire da sé per darsi a Lui e farsi toccare da Lui.

In questo senso è importante non solo l'espressione, ma anche il carattere comunitario e unitario di questa forma. Essa può variare nei diversi riti, ma deve sempre avere ciò che ci precede e che proviene dalla pienezza della fede della Chiesa, dalla pienezza della sua tradizione, dalla pienezza della sua vita e non scaturisca semplicemente dalla moda del momento. Questo non significa passività, ma piuttosto una sfida a lasciarci trarre fuori da noi, dalla semplice situazione del momento, per abbandonarci alla pienezza della fede, comprenderla, prenderne intimamente parte, conferendo anche alla Celebrazione eucaristica quella forma decorosa per la quale diventa bella e una gioia.

Per quanto riguarda la sacralità dell’Eucaristia, Benedetto XVI ha affermato che non c’è alcuna libertà di azione, essa sarebbe il fulcro e il cardine di ogni rinnovamento a partire dallo spirito dell’Eucaristia. Se è vero - come noi crediamo - che nell’Eucaristia Cristo è realmente presente, allora questo è l’avvenimento centrale per eccellenza: non l’avvenimento di un solo giorno, ma della storia del mondo nel suo complesso, forza decisiva dalla quale sola possono scaturire dei cambiamenti. È importante che nella Eucaristia parola e presenza reale del Signore nei segni stiano insieme. Che nella parola troviamo anche un insegnamento. Che nella nostra preghiera rispondiamo, e che in questo modo il precedere di Dio ed il nostro andare insieme con Lui ed il lasciarsi-cambiare si intreccino, perché avvenga quel cambiamento dell’uomo che è la più importante condizione per un cambiamento realmente positivo del mondo. Se vogliamo che nel mondo qualcosa vada avanti, questo è possibile solo a partire dall’unità di misura di Dio, che viene a dimorare in noi, che entra in noi come realtà. Nell’Eucaristia gli uomini possono essere plasmati. Per questo le grandi figure che in tutta la storia hanno suscitato vere rivoluzioni di bene sono i santi che, toccati da Cristo, hanno portato nel mondo nuovi impulsi.

Il Concilio Vaticano II e la Liturgia

Il Concilio Vaticano II iniziò i suoi lavori con la discussione dello “Schema sulla sacra liturgia”, che fu poi solennemente varato il 4 dicembre 1963 come primo frutto della grande assise ecclesiale con il livello di Costituzione apostolica. Il fatto che il tema della liturgia si sia trovato proprio all’inizio dei lavori conciliari e sia divenuto il suo primo risultato fu - se visto dall’esterno - piuttosto un caso perché Papa Giovanni aveva convocato l’Assemblea dei Vescovi nel desiderio, da tutti condiviso con gioia, di ribadire la presenza del Cristianesimo in un’epoca di profondi cambiamenti, ma senza proporle un programma determinato.

Ma ciò che, visto appunto dall'esterno, potrebbe sembrare un caso, si rivela, guardando alla gerarchia dei temi e dei compiti della Chiesa, come un evento, un avvenimento dello Spirito. Cominciando con l’argomento della liturgia, si poneva inequivocabilmente in luce il primato di Dio, soprattutto di fronte all’attuale secolarismo della cultura moderna, la priorità assoluta del tema “Dio”. Questa infatti è la domanda fondamentale di ogni uomo, in privato e in pubblico, che comincia a interrogarsi nel modo giusto: come devo pormi davanti a Dio per divenire quello che sono, per cogliere da dove vengo e a che cosa sono destinato?

La "Lex Propria" della Segnatura Apostolica

La nuova Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, firmata da Papa Benedetto XVI il 21 giugno 2008, è stata pubblicata nelle lettere apostoliche motu proprio "Antiqua ordinatione" nel fascicolo di “Acta Apostolicae Sedis” datato 1° agosto 2008. Questo documento, composto da 122 articoli, è il risultato di un lungo processo di revisione e aggiornamento.

Contesto Storico e Criteri di Revisione

Dopo il Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI, volendo attuare gli orientamenti conciliari relativi al rinnovamento della Curia Romana, il 15 agosto 1967 emanò la costituzione apostolica "Regimini Ecclesiae universae". In essa si stabiliva che alla Segnatura Apostolica, oltre a confermare il compito di vigilare e costituire nuovi tribunali regionali e interregionali, si aggiungeva una nuova competenza circa le contese derivate dall'esercizio della potestà amministrativa ecclesiastica. L’articolo 108 della costituzione stabiliva: “Signatura Apostolica regitur lege propria”.

La fedeltà al dispositivo pontificio avrebbe voluto una revisione delle norme per l’approvazione definitiva dopo il periodo di sperimentazione, prorogato di sei mesi. In realtà, questo periodo è durato circa quarant'anni. Si ritenne opportuno attendere la promulgazione del nuovo Codice, la cui elaborazione durò quasi venti anni. Nel frattempo, Paolo VI, il 13 novembre 1975, prorogò le "Normae Speciales" “donec aliter per novas leges provideatur”.

Nel 1983, Giovanni Paolo II costituì una commissione per una più approfondita revisione della "Cost. Regimini Ecclesiae Universae", basandosi sulle osservazioni circa il funzionamento della Curia dal 1972 al 1983. Nel marzo del 1996 fu costituita una commissione interdicasteriale per redigere il primo progetto di una istruzione sui processi di nullità matrimoniale. Questa commissione, i cui lavori si svolsero nella sede della Segnatura Apostolica con prelati del Supremo Tribunale come presidente e segretario, concluse il lavoro nel luglio del 2000, portando alla "Dignitas connubii" pubblicata il 25 gennaio 2005.

Le questioni generali sono state esaminate dall'11 gennaio al 9 ottobre 2000, seguite dalla normativa del contenzioso amministrativo (23 ottobre 2000 - 21 febbraio 2002), le cause giudiziali (4 marzo 2002 - 19 maggio 2005), la parte relativa alla vigilanza (26 gennaio - 23 febbraio 2006) e infine le norme generali (30 marzo 2006 - 11 maggio 2007). L'indice dell'intera materia è stato perfezionato dal 18 maggio al 22 giugno 2007. La precedenza data allo studio della normativa sul contenzioso amministrativo ha influenzato la revisione delle altre parti, e per le materie più complesse ci si è avvalsi della collaborazione di esperti.

Lo schema della Lex propria, frutto di questo intenso studio, è stato presentato alla sessione plenaria dei cardinali e vescovi membri della Segnatura Apostolica il 15 e 16 novembre 2007. Dopo l'integrazione con gli emendamenti approvati, ha ricevuto l'approvazione unanime dei padri della plenaria ed è stato presentato al Pontefice.

Struttura della Nuova Lex Propria

La congruenza della Lex propria all'identità della Segnatura Apostolica e alle sue competenze attribuite dal Codice e dalla "Pastor bonus" ha portato a una tripartizione delle aree di competenza, superando il rigido schema delle sezioni: giudiziario, contenzioso amministrativo, cura della retta amministrazione della giustizia. Questa tripartizione riflette l'esperienza e la prassi della Segnatura Apostolica successiva alla "Regimini Ecclesiae universae".

Altri criteri adottati sono stati l'essenzialità e l'organicità. Si è omesso tutto ciò che nelle "Normae Speciales" aveva indole di regolamento, e si è seguita la funzionalità ai compiti che oggi la Segnatura Apostolica è chiamata a svolgere. È stata inserita la norma di nominare alcuni membri-giudici non cardinali, prevista dall'articolo 3, 1 "Pastor bonus", operante già dal 1991. Inoltre, si è cercato di snellire la procedura per abbreviare i tempi delle cause e giungere rapidamente alla decisione.

Suddivisione dei Titoli

  • Titolo I: Dedicato alla costituzione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e agli uffici che in essa si svolgono.
  • Titolo II: Dedicato alla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Riprende quasi letteralmente gli articoli dal 121 al 124 della "Pastor bonus", con l'eccezione della proroga a sessanta giorni del termine per il ricorso contenzioso-amministrativo alla Segnatura Apostolica, in luogo dei trenta giorni previsti dall'articolo 123, 1 della "Pastor bonus".
  • Titolo III: Dedicato alla competenza della Segnatura Apostolica nelle cause giudiziali, come indicato nell'articolo 33 della Lex propria.
  • Titolo IV: Dedicato alla competenza della Segnatura Apostolica nel giudizio contenzioso amministrativo, come indicato nell'articolo 34 della Lex propria. Contiene numerose novità, in quanto le "Normae Speciales" del 1968 emanarono una normativa su una competenza nuova attribuita alla Segnatura Apostolica, rendendola quindi "ad experimentum". La maggior parte delle novità recepiscono la prassi applicata da anni in Segnatura.
  • Titolo V: Dedicato alla competenza della Segnatura Apostolica nella cura e nella vigilanza per una retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, come indicato nell'articolo 35 della Lex propria.
rappresentazione schematica della struttura della Segnatura Apostolica

Il Ruolo del Pontefice Massimo nella Roma Antica

L'etimologia della parola pontifex (pontem facere) significa "costruttore di ponti". Questa attribuzione è erroneamente collegata ai sacerdoti greci gephyraei, che avevano lo stesso significato, ma adoravano gli Dei sul ponte, non li costruivano. Il Pontifex era l'artefice di ponti, colui che sapeva costruire i ponti attraverso incastellazioni di legno su cui si ponevano le pietre rastremate e infine il cuneo centrale. Il legno, curvato a caldo e opportunamente legato, veniva posto in loco dove si doveva montare l'arco, e sopra questo si ponevano le pietre leggermente rastremate con il lato più stretto verso il suolo. Il segreto dell'arco, su cui si basava la costruzione di ponti e acquedotti, derivava dal popolo etrusco, tramandato attraverso una casta che si trasmetteva l'arte di costruire e di organizzare le cose sacre. Così come il cuneo sosteneva l'arco, il pontifex maximus sosteneva l'arco religioso della cura dei vari Dei.

Gli Dei romani erano Dei di stato, appartenevano allo stato e il loro rapporto con esso si basava su un negozio giuridico, il che toglieva fanatismo o sensi di colpa. Si riteneva che gli altri stati avessero altri Dei ugualmente validi per quello stato. Spesso i soldati romani invocavano gli Dei dei popoli con cui erano in guerra, di passare dalla loro parte promettendogli culti e templi a Roma. Il che evitava le guerre di religione e il pericoloso integralismo. I romani furono sicuramente, sotto questo aspetto, più tolleranti e civili dei moderni. Il capo dei pontefici divenne il Rex Sacrorum, l'addetto al culto e alle feste religiose, il cui compito principale era quello di indicare e suggerire, alle autorità e ai privati, il modo corretto per adempiere agli obblighi religiosi affinché fosse salvaguardata la Pax Deorum. Alla caduta della monarchia o prima, i Romani separarono il potere sacro da quello profano, principio alla base di ogni vera civiltà. Con rare eccezioni, gli imperatori intervennero solo per modificare alcune leggi minori o per guidare virtualmente una cerimonia, senza mai sottrarre culto agli Dei esistenti. La divinizzazione di un imperatore non lo equiparava agli altri Dei, né li sostituiva. L'antico sacerdote non era l'interprete dei testi sacri, a meno che non si trattasse di oracoli o prodigi accaduti, ma in qualità di custodi delle volontà divine e dell'ordine dell'Urbe, era interprete della giustizia e del rispetto del diritto.

Il Collegio dei Pontefici

L'istituzione del collegio dei pontefici, inizialmente e fino al 300 a.C. in numero di cinque, fu creato da re Numa Pompilio, il riformatore della religione romana. Gradualmente, il potere del Pontefice Massimo esautorò quello del Rex Sacrorum, assumendo giurisdizione sui Flamini e sulle Vestali. Tutto il collegio aveva diritto alla toga praetexta, ai littori e alla sella curulis. Soprattutto il Pontefice Massimo vegliava affinché i sacrifici e le cerimonie fossero svolte correttamente, per il principio secondo cui gli Dei si ritenevano soddisfatti se venivano salvaguardate le prescrizioni nei loro confronti, mentre poco riguardava il buon comportamento degli uomini, a meno che non compissero sacrilegi.

La consecrazione di un pontefice romano prevedeva un rito particolare: il pontefice eletto o designato veniva fatto scendere, senza le sue vesti pontificali, in una fossa coperta da una tavola forata. Il Vittimario e gli altri ministri dei sacrifici conducevano sulla tavola un toro ornato di ghirlande; dopo averlo scannato, il suo sangue scorreva attraverso i fori sul pontefice, il quale se ne cospargeva occhi, naso, orecchie e lingua, credendo che questa cerimonia lo purificasse da ogni macchia. Lo si tirava poi fuori dalla fossa, sporco di sangue, e lo si salutava con la formula: "Salve Pontifex Maxime".

La religione romana riconosceva anche Dei stranieri, oltre ai propri. Anzi, attraverso la "evocatio", lo stato assumeva su di sé, perfino in caso di distruzione di una città, i doveri sacri di quella. Dunque non si vietava a nessuno di sacrificare a Dei stranieri. Però questi culti, nonostante la tolleranza dello stato, non erano statali ma privati. Con l’assegnazione di sempre nuovi incarichi ai sacerdozi già esistenti, il carico di lavoro di questi ultimi diventò considerevolmente più gravoso e fu più volte necessario aumentare il numero dei sacerdoti.

Altri Sodalizi Sacerdotali Romani

Il Collegium degli Augures

Così importanti da essere trasferiti anche alle coloniae. I collegi avevano anche il compito di discutere preventivamente i decreti del senato che si riferivano a cose sacre.

I Salii

Comprendevano 12 Salii Collini o Agonensis, addetti al culto di Quirino, e 12 Salii Palatini, addetti al culto di Marte.

I Sodales Titii

Probabilmente derivanti dal re sabino Tito Tazio, che governò accanto a Romolo nella prima monarchia romana.

I Fetiales (o Feciales)

Erano 20, eletti per cooptazione, prima solo tra i patrizi e successivamente anche tra i plebei. Il collegio, presieduto dal magister fetialum, creava e custodiva lo "ius fetiale", associabile al nostro diritto internazionale pubblico. Per la stipula di un contratto o una dichiarazione di guerra, entravano in azione sempre due feziali: uno, in qualità di pater patratus, conduceva il dibattito, l’altro, il verbenarius, portava le erbe sacre raccolte sulla rocca. Il Collegium diminuì di importanza a causa dell’ampliamento dello stato romano e fu aggiunto ai sodalizi quando il concetto di Collegium si restrinse ai 4 Collegia maxima. Il loro compito era valutare se far aprire o cessare le guerre, eseguendo le formalità giuridiche e religiose; inoltre si occupavano dei trattati di alleanza e si pronunciavano sulle estradizioni. Le loro ambascerie provvedevano alla dichiarazione di guerra con il lancio di un giavellotto oltre il confine del nemico. Con il tempo il rito divenne simbolico e il lancio avveniva in un terreno allestito nel tempio della Dea Bellona, fuori dall'Urbe. Il collegio, soppresso da Augusto, venne ripristinato da Claudio, ma svuotato dei suoi poteri, e sopravvisse fino al IV secolo d.C.

I Viri Sacri Faciundis

Furono istituiti per sopperire al culto degli Dei greci. Tra questi: i Duovri sacri faciundis (creduti creati da Tarquinio Prisco), i Triunviri sacri faciundis dell'età repubblicana, i Septemviri epulones (creati nel 196 a.C.), i sacerdotes Suciniani e i sacerdotes Tusculani, di Tuscolo.

I Sodales Augustales

Erano 21, istituiti nel 14 d.C. per il culto di Augusto, creando un’analogia con i sodales Titii. La stessa sodalità fu incaricata anche del culto di Claudio e si chiamò "sodales Augustales Claudiales". In modo simile furono introdotti i "sodales Flaviales" (dopo la morte di Tito, "sodales Flaviales Titiales"), "Hadrianales" e "Antoniniani".

Condizioni per la Dignità Sacerdotale

La dignità sacerdotale era conferita a vita e si perdeva, eccetto che per gli augures e i fratres Arvales, solo per una condanna penale con la perdita dei diritti civili. Richiedeva l'integrità fisica (anche una piaga poteva impedire il sacerdozio) e il possesso dei diritti civili, cioè essere nato libero; solo fra i Luperci si trovano dei liberti prima della riforma augustea. Tutti gli altri sacerdozi, nel vecchio stato che privilegiava i casati nobili, hanno probabilmente preteso una discendenza patrizia come premessa per l’assunzione. In certe circostanze era lecita la riunione di parecchi sacerdozi in una sola mano (cumulatio). Era proibito rivestire contemporaneamente due sacerdozi appartenenti al collegio pontificale. I sacerdoti avevano l'esenzione militare e lo "ius publice epulandi", cioè il diritto di banchettare a spese dello stato nelle festività del loro Dio.

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