L'installazione e la gestione degli impianti fotovoltaici in Italia sono regolamentate da una serie di normative tecniche e legislative, tra cui spiccano quelle emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il CEI, fondato nel 1909 e riconosciuto a livello nazionale ed europeo, è l'organizzazione italiana che si occupa di normazione tecnica nel campo dell'elettronica, dell'elettrotecnica, delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Le normative CEI, in particolare la CEI 0-16 e la CEI 0-21, raccolgono la maggior parte delle prescrizioni e direttive in merito alla sicurezza ed efficienza degli impianti elettrici. Queste normative sono in continuo aggiornamento; l'ultima versione è diventata operativa all'inizio di quest'anno. È fondamentale seguire queste indicazioni con la massima diligenza per garantire la stabilità degli impianti elettrici e la sicurezza delle persone addette ai lavori, nonché degli utilizzatori degli impianti, sia a livello residenziale che commerciale o industriale.
Le Nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21
Il 17 aprile sono entrate in vigore le nuove norme CEI 0-16 e CEI 0-21, pubblicate dal CEI. Esse definiscono le regole tecniche per la connessione di utenti attivi e passivi delle imprese distributrici di energia elettrica, recependo quanto definito a livello europeo dal Regolamento UE 2016/631, noto anche come Requirements for Generators (RfG). Questo regolamento ha istituito un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete.
I due standard, che afferiscono al CT 316 del CEI, definiscono le regole tecniche per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di alta, media e bassa tensione delle imprese distributrici di energia elettrica. Un'altra importante novità è l'introduzione della "Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza" che rientra nella categoria delle prove da eseguirsi sui dispositivi di protezione e interfaccia (SPI).
CEI 0-21: Connessione alla Rete di Bassa Tensione
La normativa CEI 0-21 si applica a tutti gli utenti, sia privati che aziende, che installano un impianto fotovoltaico collegandosi alla rete di distribuzione in bassa tensione (BT) del distributore di zona. In base alla potenza degli impianti soggetti alla CEI 0-21, si possono individuare tre sottocategorie con requisiti e adempimenti differenti:
- Impianti di potenza inferiore o uguale a 11,08 kW: si applica una procedura semplificata, con adempimenti ridotti in termini di documentazione tecnica e certificazioni.
- Impianti di potenza superiore a 11,08 kW e fino a 20 kW: la norma CEI 0-21 si applica in modo completo, con la necessità di presentare tutta la documentazione tecnica prevista e le certificazioni richieste.
- Impianti di potenza superiore a 20 kW: oltre alla piena applicazione della norma, è obbligatoria l'installazione di un sistema di telecontrollo e telegestione che consenta al distributore di supervisionare e comandare da remoto l'impianto.
CEI 0-16: Connessione alla Rete di Media e Alta Tensione
La normativa CEI 0-16 si applica a tutti gli utenti che installano un impianto fotovoltaico collegandosi alla rete di distribuzione in media tensione o alta tensione (MT, AT) del distributore di zona. Indicativamente, la soglia di passaggio tra CEI 0-21 e CEI 0-16 negli impianti fotovoltaici si ha sui 100 kWp.
Requisiti di Conformità per i Componenti Fotovoltaici
Ogni paese ha la facoltà di inserire normative più vincolanti sul proprio territorio nazionale rispetto a quelle previste dal produttore o dalla Comunità europea. In Italia, i prodotti devono essere conformi alla normativa CEI di riferimento. In particolare, ogni prodotto che si desidera installare deve essere provvisto di:
- Requisiti tecnici di compatibilità con gli altri elementi presenti sull’impianto;
- Certificazione CEI 0-21 / CEI 0-16;
- Dichiarazione di Conformità alla CEI 0-21 / CEI 0-16, accompagnata dal documento d’identità del firmatario della dichiarazione oppure da un'autenticazione di un notaio.
Ad esclusione delle batterie che lavorano in AC, gli accumuli non prevedono una dichiarazione di conformità alla CEI 0-21 / CEI 0-16 del prodotto in sé, ma del sistema completo composto da inverter + batteria. Il documento è rilasciato dall’azienda produttrice dell’inverter. Nella dichiarazione di conformità dei sistemi di accumulo sono presenti tutti i requisiti tecnici dei prodotti con i quali è possibile realizzare impianti conformi alla normativa CEI di riferimento.
Kiwa Italia offre il servizio di Testing e Certificazione su Inverter per verificare che inverter e componenti per moduli fotovoltaici siano conformi allo stato dell'arte normativo, sia sotto l'aspetto della sicurezza che della loro funzionalità.

Soluzioni Certificate CEI 0-16 e CEI 0-21
Gli impianti fotovoltaici che richiedono la certificazione CEI 0-16 sono quelli più complessi per l’installatore. Diverse aziende offrono soluzioni certificate per soddisfare queste normative, specialmente per sistemi con accumulo in media tensione.
Proposte SMA
SMA propone l'inverter di stringa CORE 2 con la SMA Commercial Storage Solution: un pacchetto formato da un inverter di Retrofit SMA Sunny Tripower Storage X abbinato a un armadio batterie. Il sistema si può ampliare fino a 5 inverter di retrofit in parallelo, ognuno abbinato a un numero massimo di 4 armadi batteria, rigorosamente di pari capacità.
| Inverter di stringa | Sistema di accumulo | Potenza | Potenza Retrofit | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| SMA CORE 2 | SMA Commercial Storage | ≥ 100 kW | Max 5 x 50 kW | Max 1,6 MWh |
Proposte GoodWe
GoodWe ha previsto per il 2024 una triplice soluzione per gli installatori:
Soluzione 1
Combina inverter di stringa HT con inverter di retrofit BTC e armadio batterie Lynx C. Il sistema è certificato fino a 3 torri, che aumentano a 6 se il BTC è di taglia 100 kW.
| Inverter di stringa | Inverter di retrofit | Batterie | Potenza Stringa | Potenza Retrofit | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | BTC | Lynx C | ≥ 100 kW | 50 kW / 100 kW | Max 468 kWh / Max 936 kWh |
Soluzione 2
Ideale per i piccoli impianti commerciali, prevede l’utilizzo degli inverter serie ET 15-30 con le batterie Lynx F Plus. Gli inverter sono certificati per essere installati in parallelo, con EZLink3000, fino a 4 unità ciascuna con un massimo di 8 torri da 16,4 kWh.
| Inverter ibrido | Batteria | Potenza | Capacità |
|---|---|---|---|
| ET 15-30 | Lynx F Home+ | Max 4 x 30 kW | Max 524,8 kWh |
Soluzione 3 (All-in-one)
Presentata alla fiera Key Energy del 2024, Lynx Home C è un sistema all-in-one che consiste in un inverter ET 15-30 associato a una Lynx C da 60 kWh. Il sistema è estendibile, con EZLink3000 e GM330, fino a 4 inverter ciascuno con un numero massimo di 3 armadi batteria.
| Sistema All-in-one | Inverter | Batteria | Potenza | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| Lynx Home C | ET 15-30 | Lynx C | Max 4 x 30 kW | 720 kWh |
Soluzione SolarEdge
SolarEdge ha presentato la sua soluzione All-in-one al Key Energy 2024, che prevede un inverter retrofit da 50kW con un armadio da 100kWh. Il sistema è espandibile fino a un massimo di 5 inverter con 2 armadi ciascuno, arrivando quindi a 1MWh di accumulo. Essendo un sistema di retrofit, deve essere accompagnato da Inverter di stringa con tecnologia Synergy. La certificazione CEI è prevista per Agosto 2024.
| Inverter di stringa | Sistema all-in-one inverter retrofit + batteria | Potenza | Capacità |
|---|---|---|---|
| SolarEdge Synergy | SolarEdge PCS Armadio batteria CSS-ODX | Max 5 x 50 kW | Max ̴ 1 MWh |
A dicembre 2023, SolarEdge aveva già presentato una proposta in CEI 0-16 adatta per chi non ha bisogno di grandi quantità di accumulo: inverter di stringa con tecnologia Synergy in parallelo agli inverter della serie RWB48. Questi inverter ibridi si possono installare in parallelo fino a 3 unità, ciascuna con il suo accumulo.
| Inverter di Stringa | Inverter ibrido | Batterie | Potenza Stringa | Potenza Ibrido | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Synergy | RWB48 | SE bassa tensione | ≥ 66,6 kW | Max 3 x 10 kW | Max 71,4 kWh |
Soluzione Sungrow
Sungrow mette a disposizione una doppia opportunità per coloro che decidono di installare un accumulo in media tensione. Il fattore principale che determina la scelta di una piuttosto di un’altra è la capacità richiesta.
Soluzione 1 (PowerStack)
Per gli impianti dove si ha bisogno di una grande quantità di accumulo la soluzione migliore è il PowerStack. Questo storage è presente nella taglia di potenza da 225 kWh e abbinato a un inverter di retrofit da 110. Il sistema si può estendere fino a 25 unità (10 in off-grid) superando i 5 MWh! La gestione è affidata al Logger EMS3000CP.
| Inverter di stringa | Sistema all-in-one inverter retrofit + batteria | Potenza Stringa | Potenza Retrofit | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| Sungrow SGxxCX | Inverter AC Sungrow Armadio batteria STxxxkWhX | Max 25x110 kW | Max ̴ 5,7 MWh |
Soluzione 2 (Inverter ibridi SHT e batterie SBH)
Sungrow ha pensato anche alle realtà commerciali in cui è necessario meno stoccaggio di energia. In questi casi si può ricorrere alla nuova serie di inverter ibridi SHT con le batterie impilabili SBH. I sistemi ibridi in ambito residenziale o commerciale in bassa tensione, seppur in continua evoluzione, sono prodotti ben consolidati e offrono quindi una molteplicità di soluzioni.
Per dettagli su taglie, accessori necessari e configurazioni per la buona riuscita degli impianti, la forza vendita e l’ufficio tecnico di Memodo sono disponibili per darvi supporto. Se si desidera partecipare al bando Parco Agrisolare, è possibile utilizzare i prodotti con certificazione CEI 0-16 e CEI 0-21.
Quadro Normativo Generale per l'Installazione di Impianti Fotovoltaici
L’installazione di impianti fotovoltaici è soggetta a una serie di normative che regolamentano ogni aspetto del processo, dall’installazione alla manutenzione. Rispettare tali regole è fondamentale per garantire conformità legale, sicurezza ed efficienza delle installazioni solari. Con la pubblicazione del D.Lgs. 190/2024, sono cambiate le regole per l’installazione degli impianti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, e i relativi permessi.
Per l’installazione fotovoltaica, bisogna far riferimento a una serie di normative che aiutano a comprendere i permessi necessari da ottenere prima dell’installazione e i requisiti tecnici da rispettare per non incorrere in abusi edilizi. Nello specifico si può far riferimento a:
- glossario edilizia libera 2018;
- D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali);
- D.Lgs. 190/2024 (testo unico rinnovabili);
- norme CEI.
Titoli Abilitativi e Edilizia Libera
Il Glossario unico per interventi di edilizia libera, approvato con D.M. 2 marzo 2018, contiene l’elenco delle principali opere che non richiedono titolo abilitativo (Permesso di Costruire, CIL, CILA o SCIA). In riferimento agli impianti fotovoltaici, il glossario specifica che rientrano negli interventi di edilizia libera l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, pannelli fotovoltaici e generatori microeolici a servizio degli edifici. In generale, l’installazione di pannelli fotovoltaici è considerata come parte della manutenzione ordinaria e, pertanto, non è richiesta alcuna autorizzazione o atto amministrativo per iniziare immediatamente.
Nuove Disposizioni per l'Edilizia Libera (D.Lgs. 190/2024)
Il D.Lgs. 190/2024, testo unico rinnovabili, abroga alcuni articoli del D.L. 17/2022. A partire dal 30 dicembre 2024, rientrano nel regime di edilizia libera:
- gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
- gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
- inferiore a 12 MW su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A).
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Tuttavia, devono essere rispettate le normative urbanistiche e tecniche stabilite dal D.P.R. 380/01 per quanto riguarda l’acquisizione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di costruzioni e opere edilizie. Il regime non si applica inoltre agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati (di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004, o su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000. Non ricadono in edilizia libera gli interventi che provocano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, per gli interventi di edilizia libera è esteso il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a).
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
A partire dal 30 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, è obbligatoria la procedura semplificata per gli interventi elencati nell’Allegato B. Se l’impianto interessa più Comuni, la procedura è gestita dal Comune in cui si trova la maggior parte dell’impianto, previa consultazione con gli altri. Non si può utilizzare la PAS se non si possiedono i diritti sulle superfici necessarie, se gli interventi non sono compatibili con i regolamenti edilizi o i piani urbanistici, o se gli interventi sono contrari ai piani urbanistici in fase di adozione. In questi casi, è necessaria l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 9.
Documenti Necessari per la PAS
Il proponente deve presentare al Comune, attraverso la piattaforma SUER, il progetto corredato di:
- dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- documenti che dimostrino la disponibilità della superficie interessata per tutta la durata dell’impianto;
- relazioni tecniche che certifichino la compatibilità con i regolamenti edilizi e urbanistici, e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
- elaborati tecnici per il collegamento alla rete elettrica;
- cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
- relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico;
- dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente;
- piano di ripristino dei luoghi e relativa polizza fideiussoria per i costi.
Nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
- copia della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
- programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.
Tempi e Approvazione della PAS
Se il Comune non comunica il diniego entro 30 giorni (o 45 giorni in alcuni casi), la PAS si considera approvata. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni. Quando il titolo abilitativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, acquisisce efficacia. In caso di mancata comunicazione del diniego entro i termini, il comune può esercitare i poteri di autotutela entro 6 mesi dal perfezionamento del titolo. L’avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dall’approvazione e concludersi entro 3 anni. In caso di ritardi, è necessario presentare una nuova PAS.
Autorizzazione Unica (D.Lgs. 190/2024)
A partire dal 30 dicembre 2024, ai sensi del D.Lgs. 190/2024, sono regolati da un procedimento autorizzatorio unico gli interventi indicati nell’Allegato C. Tale autorizzazione unica include, se richiesto, le valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 (Titolo III, Parte Seconda).
Procedura per l'Autorizzazione Unica
Il proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica tramite la piattaforma SUER, utilizzando il modello previsto dall’art. 19, comma 3, del D.lgs. 199/2021. La domanda va inoltrata alla regione competente o a un ente delegato per gli interventi indicati nell’Allegato C, Sezione I, mentre per gli interventi dell’Allegato C, Sezione II, va inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Alla domanda, il proponente deve allegare tutta la documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni richieste, compresi pareri, nulla osta, valutazioni ambientali, culturali o paesaggistiche, e, se necessario, la richiesta di attivazione di procedimenti espropriativi. Inoltre, deve includere l’attestazione di un tecnico abilitato sull’idoneità dell’area e, per i progetti sottoposti a VIA, l’avviso al pubblico richiesto dall’art. 24, comma 2, del D,Lgs. 152/2006. Infine, il proponente deve allegare la documentazione che dimostri la disponibilità dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, comprese le aree demaniali. Se necessario, deve includere anche la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree coinvolte dalle opere connesse. Tuttavia, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa (compresi gli impianti a biogas e quelli per la produzione di biometano di nuova costruzione), così come per gli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, non è richiesta questa documentazione per le aree interessate dall’impianto stesso.
Tempi dell'Autorizzazione Unica
Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l’amministrazione competente condivide la documentazione con le altre amministrazioni coinvolte. Entro i successivi venti giorni, queste verificano la completezza degli atti e comunicano eventuali richieste di integrazione. L’amministrazione procedente assegna al proponente un termine massimo di 30 giorni per rispondere alle integrazioni, prorogabile una sola volta fino a 90 giorni in caso di progetti complessi. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza.
Per i progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, l’amministrazione procedente convoca la conferenza dei servizi entro 10 giorni dalla verifica della completezza documentale. Mentre, per i progetti soggetti a valutazioni ambientali, l’autorità competente pubblica un avviso al pubblico entro 10 giorni dalla verifica documentale. Il pubblico può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Se le osservazioni ricevute richiedono modifiche alla documentazione, il proponente ha massimo 30 giorni per presentarle. La mancata presentazione comporta il rigetto della domanda.
La conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica deve concludersi entro 120 giorni dalla prima riunione. Questo termine può essere sospeso per un massimo di 60 giorni per progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o 90 giorni per progetti sottoposti a VIA. La decisione finale della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende eventuali provvedimenti di VIA, atti di assenso, e, se necessario, varianti urbanistiche. Inoltre, obbliga il proponente a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del progetto e a fornire garanzie finanziarie per tali operazioni.
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