L'acquisizione di reliquati stradali da parte di privati, con conseguente accorpamento al Demanio Stradale, è una procedura che solitamente prende avvio da un "Avviso pubblico per acquisire la manifestazione di volontà da parte di privati, alla cessione e conseguente acquisizione gratuita ed accorpamento al Demanio Stradale". Questo avviso invita i privati a manifestare il proprio assenso all'acquisizione gratuita da parte del Comune.
Aspetti fiscali e normativi
Un punto cruciale di discussione riguarda l'ambito di estensione dell'esenzione dal pagamento delle imposte prevista dalla normativa. La norma non sembra fornire indicazioni specifiche riguardo all'imposta di bollo, all'imposta catastale, alla tassa ipotecaria e alla voltura catastale.
L'articolo 10, comma III, del D.lgs 347/1990 stabilisce che non sono soggette all'imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato, né quelle relative ai trasferimenti menzionati all'articolo 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e trasferimenti. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 347/1990 è rilevante in questo contesto. Non vi sono dubbi sul fatto che il provvedimento di acquisizione al patrimonio, di cui all'articolo 31 citato, sia da qualificare come atto amministrativo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e, di conseguenza, sia idoneo per la presentazione della domanda di volture in catasto.
Considerata la natura dell'atto, in materia di tassazione, entra in gioco la Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. A tal proposito, l'Agenzia del Territorio ha chiarito in modo convincente che, in base alla legge 15 maggio 1954, n. 288, gli enti come Regioni e Comuni sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi previsti dalla legge 17 luglio 1951, n. 575.
Per quanto concerne gli atti che comportano "il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti", l'articolo 1-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina l'imposta di bollo.
È evidente che l'articolo 31 della legge 448/1998 non fornisce indicazioni sull'imposta di bollo, lasciando incertezza se la disciplina del comma 22, nella parte in cui si parla di gratuità di registrazione e trascrizione, sia applicabile anche a questa imposta. In effetti, è palese che le attività esentate dal pagamento delle imposte sono quelle di registrazione e trascrizione poste in essere dagli uffici pubblici. Tuttavia, l'imposta di bollo ha come oggetto la generazione di un documento da sottoporre a registrazione, non la registrazione stessa.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), all'articolo 1, comma 2, sancisce che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi". Non risulta una norma che assoggetti espressamente all'imposta di bollo questa tipologia di atti.
Va considerato che il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, potrebbe rafforzare le ragioni sostenute dall'Agenzia delle Entrate. Se il legislatore ha ritenuto di specificare un regime di espressa esenzione per una particolare tipologia di atti unilaterali (quelli espropriativi), ciò implicherebbe l'esclusione dell'esenzione per atti non rientranti nel procedimento espropriativo.
Inoltre, come sottolineato da un orientamento consolidato dell'Agenzia del Territorio (Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, Prot. n. 32496 del 19/04/2004), anche l'articolo 16 della Tabella del DPR 642, che esenta gli atti e i documenti scambiati tra lo Stato e i comuni, rafforza la convinzione degli enti locali che un'interpretazione sistematica propenda per sostenere l'assoluta gratuità degli atti di cui all'articolo 31.
La questione della servitù di passaggio in zone agricole
Il Comune aveva individuato come unica opera di urbanizzazione primaria necessaria la viabilità funzionale all'accesso ai lotti oggetto di richiesta di permesso di costruire. Tuttavia, aveva ritenuto che la servitù di passaggio in zona agricola non fosse proponibile, poiché la destinazione agricola dell'area non sarebbe idonea alla realizzazione di una strada per l'accesso alla lottizzazione.
Proposto ricorso, il TAR Catania ha dato ragione al ricorrente (sentenza n. 262/2025). I giudici hanno preliminarmente evidenziato che, secondo costante orientamento interpretativo, la destinazione agricola di un suolo non deve necessariamente rispondere all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, ma può essere compatibile anche con usi diversi del territorio. La destinazione agricola impone la preservazione delle caratteristiche di naturalità del territorio, ma non un obbligo di utilizzo strettamente agricolo del fondo.
La giurisprudenza ha ritenuto che non vi sia incompatibilità tra la destinazione a zona agricola e la costruzione di una strada che la attraversi, a condizione che la destinazione specifica non venga alterata o turbata e non vi siano espresse previsioni normative contrarie. Pertanto, l'Amministrazione comunale non poteva limitarsi a evidenziare l'inidoneità della destinazione agricola alla realizzazione di una strada, ma doveva approfondire se tale realizzazione potesse determinare un'alterazione o un turbamento della destinazione specifica, o richiamare norme in senso opposto.

Procedura di alienazione dei reliquati stradali di modesta entità
L'articolo 1 disciplina le modalità di alienazione dei reliquati stradali il cui valore di stima sia uguale o inferiore a 20.000,00 euro. I reliquati possono essere identificati catastalmente tramite foglio e particella catastale o far parte del demanio stradale.
Le manifestazioni di interesse all'acquisto devono pervenire al Servizio Patrimonio tramite apposita modulistica, corredate da un nullaosta firmato alla vendita, indicante eventuali vincoli del Servizio Demanio Stradale provinciale, attestante la non strumentalità al pubblico transito e la non funzionalità connessa alla rete stradale del reliquato. È necessaria l'individuazione della tipologia del terreno (agricolo e/o non agricolo) ai fini dell'inoltro alla Soprintendenza per la verifica dell'interesse culturale.
Solo dopo aver acquisito tutte le informazioni e i documenti necessari, l'ufficio Patrimonio procede con l'istruttoria propedeutica alla formale alienazione. Successivamente, deve essere individuata l'eventuale presenza di frontisti o altri interessati all'acquisto. A tal fine, viene data pubblicità della vendita tramite affissione in loco di avvisi, pubblicazione sul sito internet della Provincia e inoltro al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
In caso di presenza di soggetti confinanti e/o interessati all'acquisto, si procederà mediante asta pubblica sulla base del valore di stima individuato dal competente settore viabilità. Qualora il terreno richiesto in acquisto non fosse identificato catastalmente, è necessario procedere con un frazionamento dell'area a carico del richiedente, da concordarsi con il tecnico del Settore Viabilità.
Il richiedente, o l'aggiudicatario, dovrà versare una cauzione pari a 200,00 euro prima dell'avvio del frazionamento. La procedura di alienazione dei reliquati stradali di cui al presente articolo deroga quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 347/1990.
Sdemanializzazione di reliquati stradali
La sdemanializzazione di un reliquato stradale presuppone la declassificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Il procedimento di declassificazione è disciplinato dal regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2°, D.P.R. n. 495/1992, per le strade statali, la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta dell'ANAS. Per le strade non statali, la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli organi regionali, delle province o dei comuni interessati.
La legislazione regionale, in particolare la L.R. Toscana 1° dicembre 1998, n. 88, attribuisce alla Regione la competenza per la declassificazione di strade regionali e provinciali, sentite le Province. Per le strade comunali, le funzioni di classificazione, declassificazione e dismissione sono attribuite alle Province, d'intesa con i comuni.
In via pretoria è stato ammesso che la demanialità di una strada possa cessare tacitamente (c.d. sdemanializzazione tacita). Tuttavia, è consolidato il principio secondo cui la sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla mera circostanza che il bene non sia più adibito all'uso pubblico, ma richiede atti e fatti che evidenzino in modo inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione pubblica.
La giurisprudenza del Giudice Amministrativo è costante nell'affermare che il disuso protratto nel tempo e l'inerzia della pubblica amministrazione non sono sufficienti a dimostrare l'intervenuta tacita sdemanializzazione. Questa ricorre solo allorquando, in assenza di un formale provvedimento, la volontà dell'Amministrazione risulti da fatti concludenti e circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico.
È stato ritenuto che configuri un atto univoco e incompatibile con la volontà di conservare la destinazione di una strada a uso pubblico il fatto che la sede stradale sia stata oggetto di atti di alienazione o di contratti di locazione di diritto privato.
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Servitù di passaggio e destinazione agricola dei terreni
La questione della servitù di passaggio su terreni agricoli è complessa e dipende da vari fattori, tra cui la presenza di un accesso alternativo e la destinazione urbanistica del suolo.
Se un terreno è coltivato da oltre 20 anni e si è sempre transitato con mezzi agricoli su una strada esistente da tempo immemore, è possibile rivendicare una servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, soprattutto se il nuovo proprietario contesta il passaggio. La necessità che il terreno sia altrimenti intercluso è rilevante per l'evidenza della servitù, poiché in caso di interclusione si hanno maggiori possibilità di ottenere una servitù coattiva (a pagamento).
Riformando il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di realizzare una strada carrabile in zona agricola di salvaguardia al servizio di un immobile a destinazione residenziale, in quanto in violazione della normativa regionale di riferimento. La normativa regionale italiana, in generale, tende a limitare gli interventi nelle aree agricole, ammettendo esclusivamente opere realizzate in funzione della conduzione del fondo, residenze dell'imprenditore agricolo e dipendenti, nonché attrezzature e infrastrutture produttive.
Pertanto, anche la realizzazione di una strada in zona agricola è subordinata all'esistenza di un collegamento teleologico con le attività agricole. Un intervento di questo tipo, se posto al servizio di un nuovo immobile a destinazione residenziale, è generalmente escluso.
