Il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di sei migranti, inizialmente disposto dal questore di Ragusa e avvenuto presso il centro di Pozzallo. La decisione è stata presa dal giudice Rosario Maria Annibale Cupri, operante nella sezione Migrazione del tribunale di Catania e collega della giudice Iolanda Apostolico.
La Decisione del Giudice Cupri sui Migranti a Pozzallo
Il giudice Rosario Maria Annibale Cupri, infatti, non ha convalidato il trattenimento di sei migranti di nazionalità tunisina, disponendone l'immediato rilascio. I migranti erano stati assistiti legalmente, con tre di loro rappresentati dall’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e gli altri tre dall’avvocato Fabio Presenti. I sei provvedimenti emessi in questa circostanza si sono rivelati sostanzialmente simili tra loro.

Le Motivazioni Giuridiche della Sentenza
Nel respingere i trattenimenti nel centro di permanenza di Pozzallo, il giudice Cupri ha evidenziato principi fondamentali del diritto. Ha infatti sottolineato che:
Il Trattenimento come Misura Eccezionale
“Il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale.” Questa affermazione evidenzia la necessità di applicare tale misura solo in circostanze strettamente necessarie e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.
Conformità al Diritto Comunitario
“La misura del trattenimento deve essere regolata e adottata sempre nei limiti e secondo le previsioni del diritto comunitario.” Questo punto rimarca l'importanza della legislazione europea come quadro di riferimento imprescindibile per le decisioni in materia di trattenimento dei migranti.
La Disapplicazione della Normativa Interna Incompatibile
Come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale, ne consegue che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale.” Questo principio garantisce la supremazia del diritto dell'Unione Europea sulle leggi nazionali in caso di conflitto, assicurando un'applicazione uniforme delle normative.
La Garanzia Finanziaria non è Alternativa al Trattenimento
Inoltre, condividendo le “precedenti decisioni” del tribunale di Catania, il giudice Cupri ha ribadito che “la garanzia finanziaria non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue per il solo fatto che chiede protezione internazionale.” Questa interpretazione chiarisce la natura della garanzia finanziaria, distinguendola da una vera e propria alternativa alla detenzione e posizionandola come un mero adempimento burocratico.