Codice SAE e la Parrocchia: Guida Informativa

Spesso le banche richiedono a imprenditori e liberi professionisti i codici RAE (Ramo di Attività Economica) e SAE (Sottogruppi di Attività Economica). Questi codici sono fondamentali per la classificazione delle attività economiche e per la valutazione del merito creditizio, soprattutto in caso di richieste di prestiti e finanziamenti. È importante notare che, sebbene il concetto di classificazione sia comune a imprese e altre entità, le parrocchie hanno una loro specifica struttura e gestione economica, che vedremo nel dettaglio.

infografica che mostra la relazione tra RAE, SAE e ATECO

Cos'è il Codice SAE?

Il codice SAE (Sottogruppo di Attività Economica) è un codice numerico utilizzato dal sistema bancario italiano per classificare le imprese e i professionisti in base all’attività economica prevalente. La sua codifica riflette la classificazione SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione Europea), adottata dagli Stati dell’Unione nel settembre 2014 con il recepimento del Regolamento UE n. 549/2013. Il codice SAE è attribuito e aggiornato dagli intermediari bancari e finanziari, secondo le istruzioni contenute nella Circolare n. 140 della Banca d’Italia.

SAE vs. ATECO

Il codice SAE non sostituisce il codice ATECO, ma lo affianca. Mentre l’ATECO è usato dall’Agenzia delle Entrate e dall’ISTAT per fini fiscali e statistici, il SAE viene utilizzato dalle banche e da Banca d’Italia per fini interni e di segnalazione statistica.

Perché il SAE viene richiesto?

Il codice SAE è necessario per completare alcune pratiche bancarie e amministrative, come l'apertura di conti, le pratiche di incasso/pagamento e le richieste di credito. La banca o l’intermediario lo utilizza per classificare correttamente la clientela nelle proprie segnalazioni verso Banca d’Italia. Insieme a bilanci, report finanziari ed eventuali segnalazioni di eventi negativi, i codici Ateco e SAE rientrano nei dati che permettono di avere un quadro completo delle dimensioni e delle caratteristiche di un’azienda.

Come si ricava il Codice SAE?

Il codice SAE si determina a partire da:

  • Codice ATECO dell'attività
  • Forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperativa, ecc.)
  • Dimensione (numero di addetti, natura artigiana o meno)

L’elenco dei codici SAE è diffuso a cura della Banca d’Italia con la Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, intitolata "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica". I codici SAE delle imprese italiane sono oggi accessibili anche tramite API, rientrando negli oltre 1300 dati aziendali inclusi nel report Full Company di Openapi.

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Il Codice RAE

Il codice RAE (Ramo Attività Economica) è una codifica numerica a 3 cifre definita dalla Banca d´Italia con la circolare n. 140 dell’11.02.91. Questo codice intendeva allinearsi a quella Nace-Clio per uniformare contabilità reale e contabilità finanziaria e poter disporre di una più significativa rappresentazione della struttura produttiva del nostro paese.

Dismissione del RAE

La classificazione RAE è stata dismessa dalla Banca d’Italia a partire da giugno 2010, come previsto dal 3° aggiornamento della Circolare n. 140. È stato sostituito dal codice Ateco dell’Istat. Pertanto, i codici RAE non vengono più assegnati e la Banca d’Italia non fornisce più informazioni RAE alle imprese.

I codici RAE e i codici SAE rappresentano uno degli ultimi residui ancora in uso a livello nazionale di sistemi di classificazione difformi rispetto alla classificazione ATECO. È sconsigliabile utilizzare i codici RAE e SAE al di fuori dei rapporti con le banche.

Il Repertorio Economico Amministrativo (REA)

Il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) è un numero di iscrizione che viene assegnato quando si presenta domanda di iscrizione dell’impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Non va confuso con il numero d’iscrizione del Registro Imprese, che ha efficacia nazionale e corrisponde al codice fiscale.

Il REA raccoglie le notizie di carattere statistico-economico-amministrativo relative a soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Iscrizione di un'Associazione al REA

Se un'associazione (sportiva, parrocchiale, culturale, di promozione sociale, ecc.) svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi (es. gestione di un punto di ristoro, stand a fiere o altre manifestazioni...) e quindi possiede un numero di partita IVA, allora deve iscriversi al REA. L'iscrizione al REA può essere anche di interesse dell'associazione per stipulare convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche.

Procedura di Iscrizione

L'iscrizione al REA va effettuata da un amministratore, da un procuratore o da un legale rappresentante dell'Associazione mediante la compilazione del Modello R, che va firmato digitalmente e inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

schema che illustra il processo di iscrizione al REA

La Parrocchia: Struttura e Gestione Economica

La parrocchia «è una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore» (Codice di diritto canonico, can. 515 §1). Gli elementi che caratterizzano la parrocchia sono: la chiesa parrocchiale, in cui si esercita il culto e si amministrano i sacramenti; l’ufficio ecclesiastico; il territorio; e la popolazione presente sul territorio.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)

In ogni Parrocchia vi è il Consiglio per gli Affari Economici (CPAE), retto dal Diritto universale e dalle norme diocesane, dove i fedeli aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della Parrocchia, come stabilito dal can. 537 del Codice di Diritto Canonico. Questo organismo è distinto dal consiglio pastorale parrocchiale e opera secondo la propria competenza, fungendo da organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica parrocchiale.

foto di una riunione del CPAE

Composizione e Ruolo del CPAE

Il CPAE si compone di almeno tre membri proposti dal Parroco, dopo una conveniente consultazione all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale. I membri devono essere competenti in questioni di carattere economico, possedere integrità morale e comunione ecclesiale. La durata dell’incarico è quinquennale, eventualmente riconfermabile. I membri hanno voto consultivo, non deliberativo, ma il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere.

Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il parroco con il suo parere e con la sua opera nell’amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto dei fini principali dei beni ecclesiastici: l’esercizio del culto, le attività pastorali e caritative (can. 1254).

Tra i compiti specifici del CPAE rientrano:

  • Curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili e arredi della parrocchia.
  • Farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani.

Gestione e Conservazione dei Beni

Il presidente di diritto del CPAE è il parroco o l’amministratore parrocchiale, in quanto legale rappresentante della parrocchia. I registri di contabilità sono tenuti normalmente dal parroco, che può farsi coadiuvare da uno dei consiglieri. I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, devono essere sempre intestati alla PARROCCHIA DI...

Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del consiglio devono essere conservati nell’ufficio o archivio parrocchiale. La documentazione prodotta da una parrocchia può essere suddivisa in diverse categorie, relative agli obblighi e alle diverse attività della parrocchia stessa.

Storia e Sviluppo della Parrocchia

Nei primi secoli cristiani le comunità dei fedeli erano guidate da responsabili (episkopoi, vescovi) o anziani (presbyteroi, presbìteri). Solo nel IV secolo, con il libero esercizio del culto pubblico, le comunità cristiane rurali cominciarono a crescere, richiedendo la presenza stabile di clero. Nacquero così le parrocchie periferiche delle diocesi urbane.

Dal VI-VII secolo, i concili provinciali registrarono l’esistenza di circoscrizioni parrocchiali rurali dai confini definiti. Dall’VIII secolo, oltre alle chiese parrocchiali, venivano erette anche chiese secondarie, cappelle e oratori, che restavano sotto la dipendenza della parrocchia. Il Concilio di Trento (1545-1563) ha delineato il volto definitivo delle parrocchie, che volle erette anche nelle diocesi che ne erano ancora sprovviste.

L’umanità delle nuove generazioni deve essere educata ad una economia evangelica, alternativa all’economia mercantile, un impegno urgente di “Educare alla vita buona del Vangelo”.

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