La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. Per supportare questa missione e promuovere la corresponsabilità dei fedeli, la Chiesa istituisce i Consigli Pastorali, sia a livello diocesano che parrocchiale.
Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD): Fondamenti Canonici e Ruolo
L’Arcivescovo costituisce il Consiglio Pastorale Diocesano, espressione dell’intera comunità diocesana. Composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto da laici, esso è costituito perché possa contribuire a realizzare la comunione nella Chiesa particolare, la promozione e il coordinamento dell’attività pastorale dell’Arcidiocesi al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità. Il Consiglio Pastorale Diocesano è un organismo consultivo, le cui normative si trovano nel Codice di Diritto Canonico (C.J.C. Cann. 511-514).

Il Consiglio pastorale è un istituto previsto dal Codice di diritto canonico (CIC) e venne creato in seguito alla rinnovata ecclesiologia di comunione espressa dal Concilio Vaticano II. Infatti, in due documenti conciliari, Christus Dominus (n. 27) e Ad Gentes (n. 30), si chiese esplicitamente la creazione di questo Consiglio. Oggi esso è elencato tra le istituzioni che strutturano ogni chiesa locale (cioè ogni diocesi); la normativa in questione si trova ai canoni 511-514 del CIC.
Obbligatorietà e Autonomia
A differenza del consiglio presbiterale, il Consiglio Pastorale Diocesano non è obbligatorio. Spetta al vescovo la decisione di costituire il Consiglio Pastorale Diocesano; si tratta però di una decisione non lasciata al suo capriccio personale, perché egli è tenuto a costituirlo se la situazione pastorale lo richiede (can. 511). Il Consiglio viene retto da un proprio statuto (can. 512 §1) e lavora sotto l'autorità del vescovo, al quale unicamente spetta il compito di convocarlo, di presiederlo e di pubblicarne gli atti (can. 514). Gode solamente di voto consultivo (can. 514 §1) ed è un organismo permanente: i membri sono nominati per un tempo determinato e vanno poi periodicamente rinnovati.
Composizione e Rappresentatività
Al CPD devono partecipare tutte le componenti del popolo di Dio: sacerdoti, diaconi, religiosi, laici, attraverso una propria rappresentanza (can. 512 §1). I sacerdoti saranno presenti in quanto principali operatori e coordinatori della pastorale. I religiosi dovranno essere rappresentati nella loro multiforme varietà di istituti (maschili e femminili) e di opere. I laici saranno la componente numericamente più rilevante e dovranno essere specchio di tutta la diocesi, "tenendo presente le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati". È importante che questi laici siano parte attiva della comunità dei fedeli e "si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza" (can. 512 §3).
Compiti e Limiti del CPD
Il suo compito è "studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi" (can. 511). Non si tratta quindi di una mera commissione di studio, ma di una istituzione operativa, sebbene consultiva e non vincolante. In concreto il suo lavoro può abbracciare: opere di apostolato, iniziative missionarie, catechistiche e apostoliche, formazione e vita sacramentale dei fedeli, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e programmazione pastorale. L'unico limite di intervento è dato dal riferimento all'attività pastorale (quindi non l'attività di governo, né le questioni di fede o di morale).
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP): Attuazione a Livello Locale
La parrocchia viene definita come comunità di fedeli: per essere comunità vera, deve esprimere degli strumenti di corresponsabilità, che permettano ai fedeli di partecipare effettivamente alla sua missione. A tal fine, si provvede al rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) al termine dei cinque anni stabiliti dall’articolo competente, a norma del diritto canonico.
Consiglio pastorale video presentazione raccolta candidatura
L'iniziativa per l'istituzione dei CPP parte dal Vescovo diocesano: se, dopo aver ascoltato il parere del consiglio presbiterale, ritiene opportuna l'erezione dei CPP nelle parrocchie della propria diocesi, ne ordina l'erezione, che va intesa in senso generale, una volta per tutte, e non caso per caso. In concreto, nella situazione della Chiesa italiana, tale decisione è stata presa in tutte le diocesi, quindi il CPP diventa obbligatorio per tutte le parrocchie. La sua componente maggioritaria è normalmente rappresentata dai laici. Questi laici devono rappresentare uno specchio fedele del tessuto umano della parrocchia, per età, sesso, condizione sociale; normalmente rappresentano tutte le realtà, gruppi, movimenti, ecc. eventualmente presenti in parrocchia. Il numero di questi membri laici e la modalità da seguire per la loro designazione vanno definiti nei regolamenti particolari.
Lo scopo del CPP è di offrire sostegno e promozione all'attività pastorale della parrocchia: ricercare, discutere e presentare proposte concrete per le sue attività; programmarne le iniziative; favorire il coordinamento tra le varie realtà esistenti.
Norme Statutarie del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
Il presente documento fornisce dettagli sulle disposizioni statutarie per il funzionamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Composizione e Presidenza
- Secondo l'Art. II, il CPP è presieduto dal Parroco. In esso i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, collaborano nel promuovere l’attività pastorale.
- L'Art. B stabilisce che possono essere membri del CPP coloro che, avendo completato l’Iniziazione Cristiana, abbiano compiuto sedici anni, siano canonicamente domiciliati in Parrocchia o stabilmente la frequentino.
- L'Art. C prevede che due terzi dei membri di cui all’Art. B siano eletti direttamente dalla comunità parrocchiale, mentre il restante terzo è scelto dal Parroco.
- L'Art. D specifica che i membri eletti e quelli scelti dal Parroco non possono far parte del Consiglio per più di due mandati consecutivi.
Competenze del CPP
- L'Art. A stabilisce che al CPP spetta elaborare il progetto pastorale della Parrocchia in sintonia con il piano pastorale diocesano.
Funzionamento e Riunioni
- Secondo l'Art. III. A, possono essere istituite Commissioni, stabili o occasionali, composte da membri dello stesso Consiglio e da persone, anche esterne al Consiglio, scelte per capacità ed esperienza. La designazione dei membri delle Commissioni spetta al CPP.
- L'Art. III. B indica che il CPP è convocato in sessione ordinaria dal Parroco almeno tre volte in un anno.
- L'Art. 4 precisa che il CPP, convocato dal Parroco in sessione ordinaria, come già disposto dall’Art. 12 dello Statuto (o da un articolo equivalente), potrà essere convocato in sessione straordinaria dallo stesso Parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I Consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno.
- L'Art. 6 dispone che i verbali del Consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.
Processo Elettorale
- L'Art. 8 stabilisce che il Parroco nomina 4 persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. Questa Commissione ha il compito di:
- stilare le liste dei candidati;
- provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima;
- provvedere a sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
- predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto ed organizzarle, con la possibilità di avvalersi della collaborazione di persone esterne alla stessa Commissione;
- ammettere al voto gli elettori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo competente.
- L'Art. 9 indica che, ove possibile, saranno preparate tre liste di candidati, organizzate secondo le seguenti fasce d’età: dai 16 ai 35 anni, dai 36 ai 60 anni, oltre i 60 anni.
- L'Art. 12 stabilisce che risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto.
Incompatibilità e Decadenza
- L'Art. III. D. §2 prevede che i membri del CPP che accettano la candidatura in assemblee elettive (diverse da quelle parrocchiali) saranno sospesi dall’incarico dalla data della presentazione delle liste alla data della proclamazione degli eletti.
- L'Art. III. D. §3 stabilisce che i membri del CPP che assumano incarichi negli organi esecutivi della Regione o di altri enti locali decadono dalla carica; la loro sostituzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall’articolo competente dello statuto.
Interpretazione dello Statuto
L’Art. V dichiara che l’interpretazione del presente Statuto è riservata all’Ordinario Diocesano, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso.
Riferimenti Bibliografici
- Gervasio Giuseppe., Il consiglio pastorale diocesano strumento di comunione nella Chiesa particolare, in Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, p. [non specificata nella fonte].
- Miragoli E., Il consiglio pastorale parrocchiale fra teoria e prassi, in Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, p. [non specificata nella fonte].
- Codice di diritto canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001, editrice Ancora, p. 456-458 e p. [non specificata nella fonte].