L’installazione di impianti fotovoltaici è soggetta a una serie di normative che regolamentano ogni aspetto del processo, dall’installazione alla manutenzione. Rispettare tali regole è fondamentale per garantire conformità legale, sicurezza ed efficienza delle installazioni solari. Con la pubblicazione del D.Lgs. 190/2024, sono cambiate le regole per l’installazione degli impianti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, e i relativi permessi. È essenziale progettare gli impianti fotovoltaici nel pieno rispetto della normativa vigente per evitare abusi edilizi e garantire la corretta realizzazione.

Normativa di Riferimento per l'Installazione di Impianti Fotovoltaici
Per l’installazione fotovoltaica, bisogna far riferimento a una serie di normative che aiutano a comprendere i permessi necessari da ottenere prima dell’installazione e i requisiti tecnici da rispettare. Nello specifico, i principali riferimenti normativi includono:
- Il glossario edilizia libera 2018;
- Il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
- Il D.Lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili);
- Le norme CEI.
Titoli Abilitativi per l'Installazione del Fotovoltaico
Edilizia Libera: Il Glossario Unico e le Novità del D.Lgs. 190/2024
Il Glossario unico per interventi di edilizia libera, approvato con D.M. 2 marzo 2018, contiene l’elenco delle principali opere che non richiedono titolo abilitativo (Permesso di Costruire, CIL, CILA o SCIA). In riferimento agli impianti fotovoltaici, il glossario specifica che rientrano negli interventi di edilizia libera l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di pannelli solari, pannelli fotovoltaici e generatori microeolici a servizio degli edifici. In generale, l’installazione di pannelli fotovoltaici è considerata parte della manutenzione ordinaria e, pertanto, non è richiesta alcuna autorizzazione o atto amministrativo per iniziare immediatamente.

Nuove Disposizioni in Edilizia Libera con il D.Lgs. 190/2024
Il D.Lgs. 190/2024, testo unico rinnovabili, abroga alcuni articoli del D.L. 17/2022, tra cui l’art. 9 (semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies, 9-ter (semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti) e 10 (definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW).
A partire dal 30 dicembre 2024, secondo le nuove disposizioni, rientrano nel regime di edilizia libera i seguenti impianti:
- Gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
- Gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
- inferiore a 12 MW su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- Gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- Gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- Gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- Gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A.
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, devono essere rispettate le normative urbanistiche e tecniche stabilite dal D.P.R. 380/01 per quanto riguarda l’acquisizione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di costruzioni e opere edilizie. Il regime non si applica agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati (ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004), su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000. Non ricadono in edilizia libera, inoltre, gli interventi che provocano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, per gli interventi di edilizia libera è esteso il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a).
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la Realizzazione di Impianti
A partire dal 30 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, è obbligatoria la procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli interventi indicati nell’Allegato B. Se l’impianto interessa più Comuni, la procedura è gestita dal Comune in cui si trova la maggior parte dell’impianto, previa consultazione con gli altri.
Non si può utilizzare la PAS se:
- Non si possiedono i diritti sulle superfici necessarie;
- Gli interventi non sono compatibili con i regolamenti edilizi o i piani urbanistici;
- Gli interventi sono contrari ai piani urbanistici in fase di adozione.
In questi casi, è necessaria l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 9.
Documenti Necessari per la PAS
Il proponente deve presentare al Comune, attraverso la piattaforma SUER, il progetto corredato di:
- Dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Documenti che dimostrino la disponibilità della superficie interessata per tutta la durata dell’impianto;
- Relazioni tecniche che certifichino la compatibilità con i regolamenti edilizi e urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
- Elaborati tecnici per il collegamento alla rete elettrica;
- Cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto;
- Relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico;
- Dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
- Piano di ripristino dei luoghi e relativa polizza fideiussoria per i costi.
Nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, sono richiesti anche:
- Copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, se previsti;
- Programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.
Tempi e Approvazione della PAS
Se il Comune non comunica il diniego entro 30 giorni (o 45 giorni in alcuni casi), la PAS si considera approvata. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni. Quando il titolo abilitativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, acquisisce efficacia. Per interventi che richiedono atti di assenso comunale, questi devono essere adottati entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. In mancanza di un diniego espresso entro tale termine, il titolo si considera perfezionato senza prescrizioni.
Se sono necessari atti di assenso da amministrazioni diverse, il comune deve convocare una conferenza di servizi entro 5 giorni. Durante la conferenza le amministrazioni possono richiedere integrazioni entro 10 giorni, con un massimo di 15 giorni per la risposta. Le determinazioni devono essere rilasciate entro 45 giorni dalla convocazione. Trascorsi i termini indicati senza diniego, il proponente può richiedere la pubblicazione dell’avviso di perfezionamento del titolo sul Bollettino Ufficiale della regione. La pubblicazione conferisce efficacia al titolo, rendendolo opponibile ai terzi e avviando i termini per eventuali impugnazioni. In caso di mancata comunicazione del diniego entro i termini, il comune può esercitare i poteri di autotutela previsti dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990, entro 6 mesi dal perfezionamento del titolo. L’avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dall’approvazione e concludersi entro 3 anni. In caso di ritardi, è necessario presentare una nuova PAS.

Autorizzazione Unica (AU) ai sensi del D.Lgs. 190/2024
A partire dal 30 dicembre 2024, ai sensi del D.Lgs. 190/2024, sono regolati da un procedimento autorizzatorio unico gli interventi indicati nell’Allegato C. Tale autorizzazione unica include, se richiesto, le valutazioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 (Titolo III, Parte Seconda).
Procedura per l'Autorizzazione Unica
Il proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica tramite la piattaforma SUER, utilizzando il modello previsto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 199/2021. La domanda va inoltrata alla regione competente o a un ente delegato per gli interventi indicati nell’Allegato C, Sezione I, mentre per gli interventi dell’Allegato C, Sezione II, va inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Alla domanda, il proponente deve allegare tutta la documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni richieste, compresi pareri, nulla osta, valutazioni ambientali, culturali o paesaggistiche, e, se necessario, la richiesta di attivazione di procedimenti espropriativi. Deve includere l’attestazione di un tecnico abilitato sull’idoneità dell’area e, per i progetti sottoposti a VIA, l’avviso al pubblico richiesto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Infine, il proponente deve allegare la documentazione che dimostri la disponibilità dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, comprese le aree demaniali. Se necessario, deve includere anche la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree coinvolte dalle opere connesse. Tuttavia, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa (compresi gli impianti a biogas e quelli per la produzione di biometano di nuova costruzione), così come per gli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, non è richiesta questa documentazione per le aree interessate dall’impianto stesso.
Tempi dell'Autorizzazione Unica
Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l’amministrazione competente condivide la documentazione con le altre amministrazioni coinvolte. Entro i successivi venti giorni, queste verificano la completezza degli atti e comunicano eventuali richieste di integrazione. L’amministrazione procedente assegna al proponente un termine massimo di 30 giorni per rispondere alle integrazioni, prorogabile una sola volta fino a 90 giorni in caso di progetti complessi. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza.
Per i progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, l’amministrazione procedente convoca la conferenza dei servizi entro 10 giorni dalla verifica della completezza documentale. Mentre, per i progetti soggetti a valutazioni ambientali, l’autorità competente pubblica un avviso al pubblico entro 10 giorni dalla verifica documentale. Il pubblico può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Se le osservazioni ricevute richiedono modifiche alla documentazione, il proponente ha massimo 30 giorni per presentarle. La mancata presentazione comporta il rigetto della domanda.
La conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica deve concludersi entro 120 giorni dalla prima riunione. Questo termine può essere sospeso per un massimo di 60 giorni per progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o 90 giorni per progetti sottoposti a VIA. La decisione finale della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende eventuali provvedimenti di VIA, atti di assenso, e, se necessario, varianti urbanistiche. Inoltre, obbliga il proponente a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del progetto e a fornire garanzie finanziarie per tali operazioni.
Abilitazione F. E. R. per Installatori Impianti Fotovoltaici
Aspetti Specifici dell'Installazione Fotovoltaica
Installazione in Area Soggetta a Vincolo Paesaggistico
L'installazione di impianti fotovoltaici in aree soggette a vincolo paesaggistico richiede un'attenta valutazione e il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Queste aree sono soggette a specifiche tutele che possono imporre restrizioni o richiedere autorizzazioni paesaggistiche aggiuntive prima dell'avvio dei lavori.
Normativa CEI per l'Installazione di Impianti Fotovoltaici
Le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) rappresentano un riferimento fondamentale per l'aspetto tecnico e la sicurezza nell'installazione degli impianti fotovoltaici. Queste norme stabiliscono i requisiti tecnici, le modalità di progettazione, installazione e verifica degli impianti, garantendo la conformità alle migliori pratiche e agli standard di sicurezza europei e nazionali.
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