In Italia, la libertà religiosa è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, che ne assicura la piena espressione e tutela per tutti i cittadini. La disciplina di questo diritto si articola attraverso norme costituzionali, accordi specifici con le confessioni religiose e la vigilanza dello Stato, in un quadro che promuove il pluralismo religioso pur stabilendo precisi limiti.

I Fondamenti Costituzionali della Libertà Religiosa
Il Diritto alla Libertà di Culto (Art. 19 Cost.)
La Costituzione italiana riconosce, all'articolo 19, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto. Questo diritto è garantito a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza e dall’appartenenza a una confessione religiosa, con riguardo alla professione di fede in ogni forma (individuale o associata), alla propaganda e all'esercizio del culto in privato o in pubblico. L'unico limite imposto è rappresentato dai "riti contrari al buon costume". La stessa Costituzione vieta, inoltre, limitazioni normative nei confronti degli enti ecclesiastici, che possono organizzarsi secondo propri statuti.
Eguaglianza e Autonomia delle Confessioni (Art. 8 e Art. 20 Cost.)
Lo Stato italiano garantisce il pluralismo religioso. I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall’articolo 8 della Costituzione, che, tutelando l’aspetto istituzionale della libertà religiosa, sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni (comma 1). Tutte le confessioni religiose hanno la facoltà di organizzarsi secondo propri statuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale. La disposizione riconosce alle confessioni diverse dalla cattoliche l’autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (comma 2).
Per quanto riguarda l’autonomia organizzativa delle confessioni diverse dalla cattolica, la Corte costituzionale, con la sentenza 43/1988, ha chiarito che “al riconoscimento da parte dell’art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l’abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti”. Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose che non sia riconducibile ai limiti espressamente previsti dalla Costituzione.
Una ulteriore specifica garanzia, valida per tutte le confessioni religiose (abbiano o meno stipulato un’intesa) e le forme associative che ne sono espressione, è prevista dall’articolo 20 della Costituzione. Ai sensi di tale articolo, “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
Il Principio di Laicità dello Stato
Il principio di laicità non è espressamente menzionato nella Costituzione, ma è stato affermato dalla Corte costituzionale, che lo ha definito un "profilo supremo dell’ordinamento costituzionale". Tale principio si traduce nella garanzia della libertà di educazione religiosa nelle scuole, offrendo agli studenti la possibilità di scegliere se seguire l’insegnamento della religione cattolica. Nel rispetto della libertà individuale, lo Stato deve altresì assicurare spazi per il culto in carceri, ospedali e altri luoghi pubblici.
La Gestione dei Rapporti tra Stato e Confessioni Religiose
La regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose è complessa e si articola su più livelli normativi, con il Ministero dell'Interno a svolgere un ruolo centrale.
Il Ruolo del Ministero dell'Interno
I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono curati dal ministero dell'Interno. Questo avviene attraverso il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, la stipula di intese e la vigilanza, assicurando così il rispetto delle garanzie costituzionali. In questo quadro, il ministero dell'Interno ha il compito di riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici cattolici che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti previsti dalla legge. Tra gli enti ecclesiastici, le confraternite sono tra le più antiche espressioni dell'associazionismo laico, con finalità di culto, sociali e di beneficenza. Erano invece fondazioni (fabbrica ecclesiae) o associazioni (consilium fabricae), anticamente, le fabbricerie, che si occupano della manutenzione e del restauro delle chiese alle quali sono preposte, con i proventi del patrimonio ecclesiastico.
I Rapporti con la Chiesa Cattolica
Il rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica fu oggetto dei Patti Lateranensi del 1929. Questi patti garantirono alla Chiesa cattolica un’autonomia normativa e amministrativa, sancendo anche l’esenzione fiscale per gli enti ecclesiastici e il finanziamento pubblico delle attività religiose. Con l’Accordo di Villa Madama del 1984 (legge n. 121/1985), ci fu l’abolizione della religione cattolica come religione di Stato, segnando un importante passo verso la piena laicità.
Le Confessioni Religiose senza Intesa: La Legge sui Culti Ammessi (L. 1159/1929)
I rapporti con le confessioni che non abbiano stipulato intese sono regolati, in via generale, dalla legge n. 1159/1929 (nota come Legge sui culti ammessi) e dal suo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n.289. La legge del 1929 si fonda sul principio dell’ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume”. Entro questi limiti, viene affermata la libertà di culto in tutte le sue forme, anche pubbliche, e l’eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione da essi professata.
Lo Stato italiano può riconoscere la personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose non cattoliche, purché si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato. Le confessioni religiose non cattoliche possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla prefettura della provincia nella quale hanno sede le loro istituzioni (ad esempio associazioni o fondazioni), allegando alla richiesta il proprio statuto. Requisiti essenziali sono la conformità all'ordinamento giuridico italiano delle norme organizzative e delle finalità statutarie, considerate di interesse pubblico.
Il riconoscimento comporta una serie di vantaggi, tra cui la possibilità dell’ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio e di avvalersi di agevolazioni tributarie (ad esempio, avrà diritto ad una riduzione IRES del 50%). D’altra parte, lo Stato, attraverso il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti. In particolare, la normativa prevede l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto e l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico. Il ministero ha il compito di vigilare sulle attività e sul possesso dei requisiti da parte delle confessioni religiose riconosciute, al fine di accertare che tale attività non sia contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo. I ministri di culto non cattolici possono chiedere allo Stato l'approvazione della loro nomina, per conferire efficacia giuridica agli atti che compiono in questa veste.
Qualora l’istituto o ente di culto non abbia ottenuto o non abbia richiesto il riconoscimento, e dunque la sua erezione in ente morale, al fine di stabilire cosa può fare l’ente ci si deve necessariamente riferire a quanto disposto dal R.D. 289/1930. Si precisa che la veste di ente morale non spetta ad una organizzazione privata esercente attività di culto in dipendenza della sola personalità giuridica, ma esige un quid pluris, ovvero un formale provvedimento presidenziale che le attribuisca la relativa qualità.
È altresì garantita ai genitori di famiglia professante un culto non cattolico la possibilità di chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e di ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli.
Le Confessioni Religiose con Intesa: Procedure e Benefici
Viene sancito il principio secondo il quale i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (Art. 8, comma 3 Cost.); si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
Le confessioni religiose sono libere, art. 8 Costituzione
Elenco delle Confessioni con Intesa
Le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale sub art. 8 sono:
- Le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (Legge n. 449/1984)
- Le Assemblee di Dio in Italia (Legge n. 517/1988)
- L’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge n. 516/1988)
- L’Unione delle comunità ebraiche italiane (Legge n. 101/1989)
- L’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (Legge n. 116/1995)
- La Chiesa evangelica luterana in Italia (Legge n. 520/1995)
- La Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n. 126/2012)
- La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n. 127/20/12)
- La Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012)
- L’Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (Legge n. 246/2012)
- L’Unione Buddhista Italiana (Legge n. 245/2012)
Larga parte delle leggi sopra riportate sono state oggetto di successiva modifica al fine di consentire alle confessioni religiose, che già avevano stipulato una intesa con lo Stato italiano, la partecipazione alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF laddove tale previsione non era stata inserita nel testo originario. Nella XVI legislatura, la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha esaminato il disegno di legge di recepimento dell'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, senza pervenire alla sua approvazione (A.C. 5473).
Procedure e Disposizioni Comuni nelle Intese
Per quanto concerne le confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano, cessano di avere efficacia le norme sui "culti ammessi" e sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese. Le intese finora intervenute danno atto dell'autonomia e dell'indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico. Ciascuna intesa reca disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e la confessione religiosa che l'ha stipulata, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari e peculiari della confessione interessata.
Si possono individuare alcuni elementi ricorrenti: quasi tutte le intese recano disposizioni per l’assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l’insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell’8 per mille del gettito IRPEF e, infine, per le festività. In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.
Particolarmente significative sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui “culti ammessi”, che prevedono l’approvazione governativa delle nomine dei ministri. Le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l’obbligo di registrazione in appositi elenchi. Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto: per quelli afferenti alle confessioni religiose che per prime hanno stipulato l’intesa, il procedimento ricalca quello per i “culti ammessi”, mentre per gli istituti di culto delle Chiese battista e luterana è prevista una procedura semplificata di emanazione con decreto ministeriale e non con decreto del Presidente della Repubblica.

La Procedura per la Stipula delle Intese
Su tale materia, in assenza di una legge generale che ne disciplini i singoli aspetti, si è formata una prassi consolidata a partire dal 1984. Il procedimento ha inizio con la richiesta di intesa che deve essere preventivamente sottoposta al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti. Successivamente hanno inizio le trattative per la stipula di un’intesa e la competenza ad avviarle spetta al Governo; le confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le relative rappresentanze al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri. Si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929.
L’esame di compatibilità dell’intesa viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito. Nel corso delle trattative, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza; tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio.
Concluse le trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge. L’articolo 8 della Costituzione non specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo. La Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, nella seduta del 5 maggio 1999, si è pronunciata per l’ammissibilità dell’iniziativa parlamentare in tale materia, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto.
Limiti, Tutela e Controversie sulla Libertà Religiosa
La libertà religiosa, pur essendo un diritto fondamentale, incontra dei limiti precisi stabiliti dall'ordinamento giuridico e può essere soggetta a violazioni e dibattiti.
Limiti alla Libertà Religiosa
La libertà religiosa incontra un limite invalicabile quando si scontra con diritti fondamentali come l’integrità fisica e la dignità della persona. Esempi includono pratiche religiose che discriminano apertamente le donne o che ne limitano gravemente l’autonomia personale. La mutilazione genitale femminile (MGF), praticata in alcune comunità per motivi culturali e, talvolta, giustificata con presunte ragioni religiose, sebbene nessuna grande fede la prescriva, è un chiaro esempio di limite. In Italia, la legge tutela contro fenomeni come il proselitismo aggressivo, che mira a coartare la volontà altrui con minacce o ricatti, potendo configurare reati come la violenza privata (art. 610 c.p.) o, nei casi più gravi, la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).
Particolare attenzione è stata posta dalla giurisprudenza ai fenomeni delle sette e delle coercizioni religiose. La Cassazione ha stabilito che il condizionamento mentale esercitato attraverso tecniche di manipolazione psicologica può costituire un reato di riduzione in stato di soggezione, punito dall’art. 613 bis c.p.
La Discriminazione Religiosa e le Sanzioni
La libertà religiosa può essere minacciata anche da episodi di discriminazione diretta. Chi viola la libertà religiosa è soggetto a sanzioni severe, poiché la legge tutela il diritto di ogni individuo a professare liberamente la propria fede. Sul piano penale, la legge Mancino e l’art. 604 bis c.p. prevedono pene fino a 4 anni di reclusione per chi istiga alla discriminazione o alla violenza per motivi religiosi. Inoltre, l’art. 405 c.p. prevede sanzioni per chi interrompe funzioni religiose con atti offensivi o di disturbo.
Un caso emblematico è la legge regionale Lombardia n. 2/2015, nota come «legge anti-moschee», che ha introdotto vincoli urbanistici particolarmente restrittivi per la costruzione di nuovi luoghi di culto. Questa normativa, ritenuta da molte comunità religiose una forma di discriminazione indiretta, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge regionale, ribadendo il principio di uguaglianza tra le confessioni religiose ex art. 3 Cost. La Corte costituzionale, con la sentenza 346/2002, aveva già giudicato costituzionalmente illegittima una disposizione di una legge della Regione Lombardia che prevedeva benefici per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui introduceva come elemento di discriminazione fra le confessioni religiose che aspirano ad usufruire dei benefici l’esistenza di un’intesa.
La Corte ha affermato che le intese previste dall’art. 8, terzo comma, Cost. non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione né per usufruire di benefici a loro riservati, come l’erogazione di contributi. Risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma, Cost.), nonché l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto (art. 19, Cost.), di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario.
Discriminazione nel Lavoro
Il diritto al lavoro senza discriminazioni religiose è tutelato in Italia dallo Statuto dei Lavoratori (art. 15) e dal D. Lgs. n. 216/2003. Si distingue tra discriminazione diretta, quando un lavoratore subisce un trattamento svantaggioso per la sua fede (ad esempio, il rifiuto di assumere chi indossa simboli religiosi o il licenziamento per motivi confessionali), e discriminazione indiretta, che si verifica quando norme aziendali apparentemente neutrali penalizzano una categoria di lavoratori. Le conseguenze per i datori di lavoro che violano questi principi possono essere rilevanti: oltre al rischio di cause civili con risarcimenti per danni economici e morali, nei casi più gravi il dipendente discriminato può ottenere la reintegrazione.
Il Dibattito sulla Libertà Religiosa in Italia: Le Preoccupazioni dell'Alleanza Evangelica Italiana (AEI)
L’Alleanza Evangelica Italiana (AEI) è sempre stata particolarmente attenta ai temi della libertà religiosa, considerandola la "madre di tutte le libertà". Da molti anni in Italia si discute una legge sulla libertà religiosa e l’AEI ha avanzato una serie di osservazioni critiche al testo in discussione. Molte comunità evangeliche sono autonome e sono collegate tra esse sulla base della semplice comunione fraterna, sul modello della chiesa dei primi secoli.
L'AEI ritiene necessario estendere la facoltà di seppellire i propri defunti secondo le prescrizioni rituali della propria fede anche ai ministri di culto non muniti di personalità giuridica. Analogamente, critiche sono state mosse a leggi che sembrano voler tutelare solo i luoghi di culto delle confessioni con personalità giuridica o che escludono le stesse confessioni dalla possibilità di avere in concessione e locazione immobili demaniali, o terreni o finanziamenti per l’edificazione di luoghi di culto. Questo, secondo l'AEI, è in contraddizione con la Sentenza N. 195 del 1993 della Corte Costituzionale, sull’Ammissibilità delle Confessioni senza intesa ai contributi per l’edilizia di culto, che aveva dato torto ai tribunali che avevano posto come condizione la stipula dell’intesa. Preoccupazioni simili riguardano il trattamento tributario, assimilato alle ONLUS, riservato ancora una volta alle sole confessioni munite di personalità giuridica.
L’AEI invita tutti gli evangelici italiani a mobilitarsi affinché la legge sulla libertà religiosa non discrimini le chiese e le comunità evangeliche prive di personalità giuridica e affinché la tanto attesa legge in questione non sia portatrice di ulteriori penalizzazioni per le minoranze religiose.
La Libertà Religiosa nel Contesto Internazionale
La libertà religiosa assume connotazioni diverse a seconda del contesto storico e culturale di ogni Paese, ed è un tema di dibattito e tutela a livello globale.
Europa: Laicità e Pratiche Religiose
In Europa, il dibattito è spesso incentrato sulla compatibilità tra la laicità dello Stato e le pratiche religiose. Francia e Belgio, ad esempio, hanno vietato il velo integrale negli spazi pubblici, una misura che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto legittima in nome della sicurezza e della coesione sociale (Corte EDU, sentenza S.A.S. c. Francia, 2014).

Casi Fuori dall'Europa: Cina e Stati Uniti
Fuori dall’Europa, la libertà di culto è spesso minacciata. In Cina, il trattamento della minoranza musulmana uigura è stato definito “genocidio culturale” da diversi organismi internazionali, con centinaia di migliaia di persone rinchiuse in campi di rieducazione. Negli Stati Uniti, il Primo Emendamento garantisce una tutela senza eguali alla libertà religiosa, vietando qualsiasi ingerenza statale. Tuttavia, questo principio ha generato conflitti con le normative anti-discriminazione. Negli Stati Uniti, la libertà religiosa è spesso usata per opporsi a diritti civili come il matrimonio omosessuale e l’aborto, creando tensioni con il principio di non discriminazione. Nel caso 303 Creative LLC v. Elenis (2023), la Corte Suprema ha dato ragione a una designer cristiana che rifiutava di realizzare siti per matrimoni gay, riconoscendo la sua libertà di espressione e culto. Similmente, molte leggi statali sull’aborto si basano su motivazioni religiose, concedendo ai medici il diritto di obiezione.