La Sicurezza e la Normativa negli Impianti Sportivi in Italia

I centri sportivi sono strutture più o meno articolate in grado di soddisfare esigenze non solo di tipo sportivo, ma spesso di tipo sociale, essendo utilizzati come luoghi pubblici per iniziative culturali e assemblee. La sicurezza di questi complessi è regolamentata da una serie di decreti e circolari che ne definiscono la progettazione, la costruzione e la gestione.

Foto panoramica di un moderno impianto sportivo multifunzionale

Evoluzione Normativa e Riferimenti Chiave

La normativa sulla sicurezza degli impianti sportivi in Italia ha subito significative evoluzioni per allinearsi alle attuali conoscenze e capacità tecniche. Il decreto di riferimento è il Decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, che ha stabilito le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Questo decreto è stato successivamente modificato e integrato dal D.M. 6 giugno 2005 e, più recentemente, dal D.M. 13 agosto 2024.

Il D.M. 13 agosto 2024 e l'aggiornamento delle norme tecniche

Il D.M. 13 agosto 2024 introduce importanti modifiche e integrazioni al decreto del 1996, in attuazione delle deleghe previste dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e del Dlgs 38 del 28 febbraio 2021. L'articolo 1 di tale decreto sancisce che il rinvio alle norme tecniche deve essere interpretato come un riferimento alle pratiche e standard attuali nel settore, evidenziando la necessità di aggiornare le norme esistenti, ormai superate. Viene introdotto l'articolo “23-bis. Rinvio alle norme tecniche” che stabilisce un rinvio alle norme tecniche vigenti e aggiornate per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi. L'adeguamento delle norme tecniche rappresenta una fondamentale evoluzione per garantire la sicurezza degli utenti e la qualità delle strutture sportive nel nostro Paese.

Quadro Normativo Precedente e Regolamenti Correlati

Il D.M. 18 marzo 1996, pur non abrogando esplicitamente i provvedimenti precedenti, segue il D.M. 25 agosto 1989 e il D.M. 10 settembre 1986. Ancora prima, la normativa di riferimento era costituita dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951. Come precisato dalla circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23-01-1997, tutte le disposizioni della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (quali norme procedurali, igiene, salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture e misure antinfortunistiche) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve successive modifiche. Misure di safety e security e direttive sui modelli organizzativi e procedurali in occasione di manifestazioni pubbliche fanno riferimento a disposizioni aggiornate. Le norme di prevenzione incendi sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo possono fare riferimento al D.M. 19 agosto 1996, mentre altre disposizioni di sicurezza riguardano il D.M. 18 maggio 2007 (spettacolo viaggiante), la Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11/1/2001 (fuochi artificiali) e il D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 (servizi di vigilanza antincendio).

Ambito di Applicazione delle Norme di Sicurezza

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali. Sono eccettuati gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Le procedure di verifica si applicano anche in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti.

Classificazione degli Impianti e Centri Sportivi

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «impianti e centri sportivi» sono stati ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto al vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, ove erano compresi al n. 83. È stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda superiore a 200 m² per impianti al chiuso. Per effetto di questo nuovo parametro, attività prima «non soggette» sono diventate «soggette» con il nuovo regolamento. Non rientrano tra le «attività soggette» le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, mentre rientrano le palestre.

I locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², sono individuati attraverso i codici di attività 65.1.B (fino a 200 persone) e 65.2.C (oltre 200 persone) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

I «bowling» sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996, in quanto in essi si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali. Tali locali possono essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali, sotto l’osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Infografica: Categorie di impianti sportivi soggetti a controllo VVF secondo DPR 151/2011

Procedure di Approvazione e Vigilanza

Il progetto per la realizzazione o modifica di un impianto sportivo richiede:

  • Parere sul progetto da parte del CONI ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.
  • Relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza per l'esercizio delle sue attribuzioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A lavori ultimati, il richiedente è tenuto a presentare al Comune il verbale della Commissione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. e all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Requisiti di Sicurezza e Progettazione

Scelta dell'Area e Aree di Servizio

L'area per la realizzazione di un impianto deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso.

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione di attività come quelle previste ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del Dm 16 febbraio 1982, sia all'esterno che all'interno del volume degli impianti. Le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e devono essere ubicate in modo da evitare rischi per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo.

Posti a Sedere e Separazione degli Spazi

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi e all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori.

Per la separazione tra il pubblico e lo spazio di attività sportiva, gli impianti devono essere muniti di almeno uno dei seguenti elementi:

  • La realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri.
  • La realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva.
Almeno uno dei parapetti deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme Uni 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. In aggiunta, può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità.

Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti, chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni della direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

Sistema di Evacuazione di Emergenza in Caso di Incendio | Life Rope

Accessibilità e Aree di Sicurezza

Dove sono previsti posti per portatori di handicap su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, devono essere garantiti percorsi e spazi adeguati.

Gli impianti sportivi devono prevedere due aree di sicurezza:

  1. "Area di massima sicurezza": comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, dove sono collocati i varchi di accesso all'impianto.
  2. "Area riservata": realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma Uni 10121-2 o equivalenti; è ammessa anche la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile.
Il numero dei varchi di ingresso lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, inclusi i tempi necessari ai controlli di sicurezza e verifica del titolo di accesso.

Servizi di Emergenza e Prevenzione Incendi

Primo Soccorso e Salvataggio

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m².

Requisiti di Resistenza al Fuoco e Materiali

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 e successive modificazioni e integrazioni. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e le modalità specificate nella circolare n. 91. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). I materiali utilizzati devono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984. I lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco.

Locali Deposito e Sostanze Infiammabili

I locali, di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore a 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere tale rapporto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

I locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1.000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

Impianti Elettrici e Antincendio

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46. Gli impianti elettrici non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

Per quanto riguarda gli impianti di sicurezza, le strutture sportive devono affiancare all’alimentazione ordinaria un’alimentazione di sicurezza fornita da una sorgente distinta e appositamente dedicata. L’illuminazione di sicurezza deve garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux su un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. I circuiti di sicurezza devono essere realizzati in modo che eventuali guasti elettrici o modifiche su altri circuiti non ne possano compromettere il corretto funzionamento. Qualora come sorgenti di sicurezza venissero impiegati accumulatori, il dispositivo di carica deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa in un intervallo di tempo inferiore a 12 ore. Tra le sorgenti di alimentazione possono essere utilizzati UPS o generatori indipendenti. La possibilità di adeguare il livello di illuminamento alle esigenze di ogni singola manifestazione è un requisito fondamentale.

Per la protezione dai fulmini, la valutazione del rischio dovuto al fulmine deve essere presente tra i dati di progetto forniti dal committente. Se l’impianto di protezione risulta necessario, deve essere realizzato secondo la Norma CEI EN 62305-3. La Norma CEI 64-8, legge di riferimento per la progettazione e realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione, si allinea anche al decreto legislativo 81/08, sottolineando che la valutazione del rischio va considerata un dato di progetto. In assenza di valutazione e analisi del rischio da parte del datore di lavoro, si applica la regola secondo la quale si considerano luoghi a maggior rischio in caso di incendio (MARCI) solo le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (es. punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78) e ai luoghi classificati a rischio di incendio “elevato” secondo DM 10/03/1998.

Schema di un impianto antincendio con idranti e naspi

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale per non ostacolare l'esodo delle persone. L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 30 minuti. Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotati di una rete idranti DN 45. L'impianto idrico antincendio deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato un attacco per idranti DN 45. La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari e garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante, con il funzionamento contemporaneo di almeno due in caso di più colonne.

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno di almeno un idrante DN 70, in posizione accessibile e opportunamente segnalata, per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

Monitoraggio, Controlli e Gestione delle Emergenze

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori, dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle immagini. L'impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle disposizioni del Dm 6 giugno 2005.

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero la società utilizzatrice (per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti dove si disputino incontri di calcio), sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. È fondamentale prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici dove annotare gli interventi di manutenzione e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto. Questo locale deve avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, e dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Segnaletica e Informazioni per il Pubblico

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio ed essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione delle istruzioni rispetto alle vie di esodo.

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