La presente analisi approfondisce il reato di esercizio abusivo della professione, disciplinato dall'articolo 348 del Codice Penale italiano, esaminando le interpretazioni e le applicazioni della Corte di Cassazione. Sebbene la richiesta iniziale includesse un riferimento specifico al "sacerdote", il materiale fornito non presenta casi diretti di sacerdoti imputati per esercizio abusivo di una professione ai sensi dell'art. 348 c.p. (che riguarda l'attività professionale non abilitata), bensì si concentra su altre fattispecie professionali e su reati culturalmente orientati che intersecano la questione dell'esercizio abusivo della professione medica.
Il Contesto Normativo: L'Articolo 348 del Codice Penale
Il reato di esercizio abusivo della professione è configurabile quando un soggetto, pur non essendo in possesso dei requisiti professionali necessari, compie atti riservati in via esclusiva ad esperti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerli per le particolari competenze professionali possedute. La Suprema Corte ha affermato che "Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell’attività riservata in via esclusiva ad esperti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute." Questo articolo è una norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre norme che determinano le professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo.
Casistica Rilevante dalla Giurisprudenza
Il Caso dell'Esercizio Abusivo della Professione di Psicoterapeuta
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/10/2018, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in data 05/12/2017 nei confronti di T. D. A. M., condannata alla pena di mesi quattro di reclusione per aver esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta. L'imputata non aveva mai conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in psicoterapia e non era iscritta né all’albo dell’Ordine dei medici, né a quello degli psicologi.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputata sulla base degli atti di indagine preliminare, in particolare della denuncia di un medico. Quest'ultimo riferiva che la T. aveva effettuato "la psicoterapia" sulla di lui figlia minore, in relazione a problematiche familiari insorte. L’imputata aveva chiamato il medico al telefono comunicandogli che avrebbe intrapreso con la minore "psicoanalisi freudiana" con incontri settimanali, sconsigliando al padre di partecipare alla Prima Comunione della bambina poiché la stessa "non sarebbe stata pronta per rivederlo".
Il padre della minore, accorgendosi che la piccola non traeva alcun miglioramento dalla asserita "terapia psicologica" intrapresa con la T., compiva indagini, accertando che la sedicente psicologa esercitava abusivamente "psicoterapia", addirittura interagendo con i componenti del Tribunale per i Minorenni. Si accertava che la stessa era titolare di partita IVA come "assistente sociale non residenziale" e non era iscritta ad alcun albo professionale, risultava invece laureata in lettere e filosofia ed effettuava "l’analisi freudiana" attraverso il metodo del colloquio e dell’ascolto, avendo conseguito un diploma biennale ad indirizzo "handicap psicofisici della vista e dell’udito". La donna, inoltre, aveva deposto, in qualità di psicoanalista, davanti al giudice delegato del Tribunale per i Minorenni, quale persona informata sui fatti, interloquendo sulla "sindrome da alienazione parentale". La sedicente cura si era protratta per almeno due anni.

Motivi del Ricorso e Repliche della Cassazione
T. D. A. M. ha ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
- Manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova: La difesa sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che l'imputata avesse posto in essere un atto tipico della professione di psicoterapeuta, basandosi su una diagnosi di psicopatologia. La difesa affermava che l'attività di analisi è di osservazione, non di somministrazione di cure e terapie. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, sottolineando che l'imputata, presentandosi come analista, si era arrogata una diagnosi (anche se negativa) che non le spettava e che aveva esercitato influenza professionale sconsigliando il padre, in un contesto in cui il Tribunale aveva avviato un "percorso terapeutico".
- Erronea applicazione della legge penale: L'imputata sosteneva di non aver mai speso il titolo di psicoterapeuta ma di psicoanalista e di non praticare terapia ma analisi. La Cassazione ha ribadito che la psicanalisi, nella condotta della ricorrente, va intesa come psicoterapia, richiedendo l'abilitazione specifica, non posseduta. L'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato a una specifica formazione professionale di durata almeno quadriennale e all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici.
- Manifesta illogicità della motivazione: La difesa lamentava l'inadeguata motivazione sul rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale, facendo riferimento all'applicazione retroattiva della legge n. 3/2018 (legge Lorenzin) entrata in vigore dopo la commissione del fatto. La Cassazione ha ribadito che l'abilitazione all'esercizio della professione è elemento con fondamento costituzionale solo per quelle rette da ordini professionali.
- Violazione della retroattività della legge penale: L'imputata lamentava l'applicazione di una pena più severa introdotta dalla legge n. 3/2018, successiva al fatto. Su questo punto, la Cassazione non ha esaminato approfonditamente in questa parte della motivazione, ma in altre massime ha riconosciuto l'illegittimità dell'applicazione retroattiva delle pene accessorie introdotte da tale legge.
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, confermando che l'imputata aveva svolto un'attività riservata a professionisti abilitati, pur non essendolo.
La Circoncisione Rituale e il Concorso nel Reato di Esercizio Abusivo della Professione Medica
Un altro caso significativo esaminato dalla Cassazione riguarda il concorso nel reato di esercizio abusivo di professione medica in contesti di reati culturalmente orientati. La Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la condanna di K.S., cittadina nigeriana, per concorso nel delitto ex art. 348 cod. pen., per aver fatto sottoporre il proprio figlio neonato a un intervento di circoncisione da parte di un soggetto non abilitato alla professione medica. Pochi ore dopo l'operazione, il bambino aveva subito una massiccia emorragia che aveva richiesto l'ospedalizzazione urgente.
I giudici di merito avevano sottolineato la natura di atto medico dell'intervento di circoncisione, sia per l'interferenza sull'integrità fisica sia per le capacità tecniche e cognizioni mediche richieste, riservate a professionisti. Il Tribunale di Padova e la Corte d'Appello di Venezia avevano ritenuto che la scelta di K.S. fosse una mera "manifestazione della cultura assunta dall'imputata" e non l'esercizio di un diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, e che l'ignoranza della natura medica dell'atto fosse irrilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.

Il Principio di Diritto della Cassazione
La Cassazione ha invece accolto il ricorso di K.S., annullando la sentenza d'appello senza rinvio perché "il fatto non costituiva reato". La Corte ha evidenziato delicati aspetti giuridici connessi alla pratica della circoncisione "culturale-etnica" in una società multietnica. In particolare, la Legge n. 101/1989, che attua l'Intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, riconosce implicitamente la conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi dell'ordinamento giuridico italiano (artt. 2 e 25 della legge). Per la circoncisione rituale ebraica, il mohel (la persona che esegue la circoncisione, spesso un medico o un esperto nella pratica) non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione medica, e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesioni personali, è scusata dal consenso dell'avente diritto (art. 50 cod. pen.) se non determina una lesione permanente apprezzabile e non mostra segni di negligenza, imprudenza o imperizia.
Riguardo alla madre nigeriana, la Cassazione ha ritenuto fondato l'argomento relativo all'errore di diritto scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., come risultante dalla sentenza costituzionale n. 364/88. La Corte ha considerato il "difettoso raccordo" che si è determinato in un soggetto non ancora integrato nel tessuto sociale e ordinamentale del paese in cui è migrata. La "ignoranza legis" circa l'illiceità del suo comportamento (favorire l'attività di un soggetto non abilitato alla professione medica) è stata ritenuta scusabile, considerando il bagaglio culturale dell'imputata che generava una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire valori e divieti ignoti, diversi e, a volte, opposti a quelli della cultura di origine. La Cassazione ha concluso che, nel caso specifico, sussistevano gli estremi dell'error iuris scusabile, confermato anche dal comportamento post delictum dell'imputata che, resasi conto dell'emergenza, aveva prontamente ricoverato il figlio senza reticenze.
Questo orientamento si inserisce nel dibattito sui reati culturalmente orientati, in cui l'agente non percepisce il disvalore della propria azione rispetto alla propria formazione culturale. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata adotta un approccio "costituzionale-culturale", affermando che il sistema penale è frutto di "norme di cultura" ampiamente condivise dalla coscienza sociale, non compromissibili da usi e costumi che offendono beni giuridici costituzionalmente protetti. Le convinzioni culturali, al più, possono offrire elementi per una personalizzazione della condanna, ma non per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, salvo casi eccezionali di errore di diritto scusabile.
L'Usurpazione di Titolo (Art. 498 c.p.) e la Falsità Ideologica (Art. 483 c.p.): Fattispecie Connesse ma Distinte
Accanto all'esercizio abusivo di professione, esistono reati correlati come l'usurpazione di titolo, disciplinata dall'art. 498 c.p. Questo articolo, nella sua formulazione, è considerato alquanto ambiguo e non è del tutto chiaro se debba ritenersi di mera condotta oppure di evento. La giurisprudenza ha statuito che "chi faccia inserire in un elenco telefonico, accanto al proprio nome, la qualifica accademica, non conferita, di «dottore» commette il reato, in tal caso permanente, di usurpazione di titolo previsto dal comma 2 dell'art. 498 c.p.".
Una fattispecie connessa è la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Laddove un soggetto, in una dichiarazione sostitutiva, dovesse falsamente dichiarare di essere in possesso di una laurea (e di essere quindi “dottore”) pur non essendo il predetto titolo straniero riconosciuto in Italia, rischierebbe di incorrere nel reato di cui all'art. 483 c.p. Questo perché, come statuito da plurima giurisprudenza, integra il delitto di falsità ideologica la condotta di colui che attesti false circostanze in sede di dichiarazione sostitutiva, considerato che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Principi Generali sull'Esercizio Abusivo della Professione dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha elaborato numerosi principi per delineare i contorni del reato di esercizio abusivo della professione. Tra i più significativi si evidenziano:
- Il reato è considerato solo eventualmente abituale, potendo essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (Cass. pen. n. 47377/2012, n. 10475/2013, n. 43075/2006)
- Integra il reato il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attività venga svolta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Cass. pen. n. 25056/2018, n. 49673/2014, n. 43075/2006, n. 39683/2015, n. 21010/2007, n. 16535/2005)
- Risponde a titolo di concorso nel reato chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (Cass. pen. n. 24817/2007, n. 39683/2015, n. 16535/2005)
- Costituisce esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta la prestazione, da parte di un soggetto privo di titoli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche. (Cass. pen. n. 16535/2005)
- Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di mediatore immobiliare la condotta di colui che, senza essere iscritto nel registro della Camera di commercio, svolge tale attività ed è già destinatario di sanzione amministrativa. (Cass. pen. n. 21010/2007)
- Integra il delitto di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità. (Cass. pen. n. 29336/2013)
- Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per installarla. (Cass. pen. n. 43075/2006)
- Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell'interessato. (Cass. pen. n. 21010/2007, n. 39683/2015)
- Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (Cass. pen. n. 43075/2006)
- È configurabile il reato di cui all'art. 348 c.p. nella condotta costituita dalla somministrazione ad un cavallo, senza prescrizione del medico veterinario, da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, di un farmaco antidolorifico. (Cass. pen. n. 10475/2013)
- Dà luogo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione l'attività di "esperto contabile" svolta da soggetto che non sia iscritto nell'apposita sezione B dell'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (Cass. pen. n. 10475/2013)
- Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Cass. pen. n. 49673/2014)
- È illegittima, in quanto retroattiva, l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 348, comma 2, c.p., così come introdotta dall'art. 12, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. (Cass. pen. n. 4811/2019)
- Non sussiste rapporto di specialità fra il delitto di sostituzione di persona e quello di esercizio abusivo della professione, poiché il primo tutela l'interesse della pubblica fede, mentre il secondo la pubblica amministrazione. (Cass. pen. n. 47377/2012)
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