Informazioni sull'Avvocato Rosario Livio Alessi e il suo Ruolo in un Procedimento della Cassazione

Le informazioni sull'Avvocato Rosario Livio Alessi emergono specificamente dal contesto di un'Ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sottosezione 3. Questo documento giudiziario, datato 26 maggio 2021, lo menziona come difensore di una delle parti in causa, fornendo un quadro preciso del suo coinvolgimento in un procedimento legale di rilievo.

Contesto del Procedimento Giudiziario

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30302-2019 riguarda un ricorso presentato da S.A. avverso la sentenza n. 4470/2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 3 luglio 2019. Il caso trae origine da tre cause riunite, relative a un medesimo sinistro stradale verificatosi a ***** in data *****.

Schema del sistema giudiziario italiano con le diverse giurisdizioni (primo grado, appello, cassazione)

Fasi Precedenti del Giudizio

La vicenda ha attraversato i seguenti gradi di giudizio:

  • Tribunale di Civitavecchia (Sentenza n. 549/2016)

    Il Tribunale, pronunciandosi sulle tre cause riunite, ha emesso le seguenti decisioni:

    • Ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di Ro.Al., deceduto nel sinistro.
    • Ha rigettato la domanda proposta da S.A., il cui veicolo aveva subito danni nel medesimo sinistro.
    • Ha dichiarato improcedibile il processo riassunto da M.A. e Ru.Gi. nei confronti di Ci.La.
    • Ha dichiarato l'improponibilità della domanda di M.A. e Ru.Gi. nei confronti di Assimoco Assicurazioni.
    • Ha rigettato la domanda di M.A. e Ru.Gi. nei confronti di S.A., C.L. e Genertel S.p.a.
    • Ha accolto la domanda di M.A. (per Euro 2.266,00) e di Ru.Gi. (per Euro 5.248,06) nei confronti degli eredi di Ro.Al. e Sara Assicurazioni S.p.a., regolando le spese tra le parti.
  • Corte d'Appello di Roma

    Contro la sentenza di primo grado, S.A. e i congiunti di Ro.Al. hanno proposto distinti appelli. La Corte d'Appello di Roma, riuniti gli appelli, ha rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale, regolando tra le parti le spese del secondo grado.

Il Ruolo dell'Avvocato Rosario Livio Alessi

Nel procedimento dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, l'Avvocato Rosario Livio Alessi ha assunto il ruolo di difensore per SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore. Sara Assicurazioni S.p.a. è stata la controricorrente nel ricorso presentato da S.A. L'Avvocato Alessi era elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, 28, presso il proprio studio, e ha rappresentato e difeso Sara Assicurazioni S.p.a. unitamente all'Avvocato Gaetano Alessi.

Foto di un'aula di tribunale italiana

Dettagli del Ricorso in Cassazione e le Motivazioni di Inammissibilità

S.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. Sara Assicurazioni S.p.a., difesa dall'Avv. Rosario Livio Alessi, ha resistito con controricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Primo Motivo di Ricorso

Il ricorrente, S.A., ha denunciato la violazione degli artt. 1140 e 2054 c.c., sostenendo che la Corte territoriale lo avrebbe erroneamente ritenuto carente di legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò in quanto era titolare di un contratto di leasing finanziario con la società BMW Financial Service Italia S.p.a. per l'auto danneggiata nel sinistro, veicolo intestato alla predetta società di cui il S. era mero utilizzatore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile. La motivazione si basa sul fatto che il ricorrente non ha colto appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato la mancata produzione del contratto di leasing, impedendo di verificare se l'utilizzatore fosse tenuto alla manutenzione o se i rischi fossero stati trasferiti. Inoltre, il motivo difettava di specificità, non avendo il ricorrente indicato con precisione il deposito degli atti (fattura e contratto di leasing) né dove fossero reperibili, e non avendo riportato il contenuto del contratto, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

Secondo Motivo di Ricorso

Il secondo motivo, rubricato "Violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, omesso esame della fattura n. ***** e del contratto di leasing", sosteneva che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto la mancanza agli atti della documentazione comprovante la legittimazione attiva in capo al S. e non avesse considerato la fattura relativa alla riparazione del veicolo. Il ricorrente affermava di aver prodotto in entrambi i gradi di merito sia il contratto di leasing che la fattura.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni di difetto di specificità indicate per il primo motivo. Inoltre, la censura è stata ritenuta indeducibile, poiché il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio. Un presunto errore del giudice nel ritenere non prodotto il documento decisivo può essere fatto valere solo in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.

Terzo Motivo di Ricorso

Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 92 c.p.c. e l’illegittimità della condanna alle spese, sostenendo che l’accoglimento dei motivi dell’impugnazione avrebbe comportato la riforma anche della statuizione relativa alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

La Corte ha ritenuto anche il terzo motivo inammissibile, qualificandolo come un "non motivo" o, comunque, come inammissibile. La censura riguardava la regolamentazione delle spese non in riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, ma in relazione a una ipotizzata cassazione della sentenza impugnata che avrebbe travolto la pronuncia sulle spese, laddove tale sentenza non risultava censurata con esito positivo.

Conclusioni della Corte di Cassazione

Alla luce di quanto evidenziato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Non è stato ritenuto necessario provvedere per le spese, dato che le parti intimate non avevano svolto attività difensiva in sede di Cassazione. Inoltre, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questo importo, pari a quello dovuto per il ricorso, è previsto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Il presupposto per l'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.

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