L'Autorizzazione dell'Ordinario Diocesano per gli Atti di Straordinaria Amministrazione

L'amministrazione dei beni ecclesiastici da parte delle Parrocchie e di altri enti diocesani è regolata da un complesso sistema normativo che coinvolge il Codice di Diritto Canonico, le delibere della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e specifici provvedimenti dell'Ordinario Diocesano. Tra questi, assume un ruolo centrale l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, indispensabile per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

Quadro Normativo e Rilevanza Giuridica

Gli atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalle Parrocchie, sono definiti dal Codice di Diritto Canonico integrato dalle delibere CEI e da provvedimenti specifici dell’Ordinario Diocesano, come quello datato 7 gennaio 2008, prot. 5.3/2008, emesso a norma del can. 1281, par. 2. In forza dell’art. 7, c. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell’art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso.

Per porre validamente in essere gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria la licenza (autorizzazione) scritta dell’Ordinario diocesano. È più che opportuno che, prima di ottenere tale autorizzazione, la Parrocchia non si impegni con contratti preliminari, poiché questi rischiano di creare difficoltà in caso di diniego della licenza canonica o di subordine della stessa a condizioni non previste nel preliminare, considerando che la sottoscrizione di un contratto del genere prevede solitamente il versamento di acconti. Nel caso in cui fosse necessario o opportuno un contratto preliminare, è consigliabile contattare l’Ufficio Amministrativo per le istruzioni del caso e le clausole da inserire nel contratto.

schema del processo di autorizzazione diocesana

Atti di Straordinaria Amministrazione e Criteri di Valutazione

Rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione, ad esempio, la concessione di incarichi a professionisti per la progettazione di lavori di ristrutturazione o di altro genere su immobili parrocchiali. La valutazione di tali istanze tiene conto di diverse considerazioni:

  • Le risorse necessarie per la vita e le attività dell’Ente Diocesi, che è impegnata a garantire il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della Curia, l’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede.
  • Le fonti di sovvenzione della diocesi, descritte nell’“Istruzione in materia amministrativa 2005” emanata dalla CEI ai nn. 41-50.
  • L'ottemperamento, da parte del Parroco, degli adempimenti amministrativi obbligatori previsti dal Codice di diritto canonico e dalle norme della CEI (come il rendiconto della parrocchia e l'inventario dei beni). In mancanza di tali adempimenti, non sarà possibile istruire correttamente la pratica.

Soglie di Valore per l'Autorizzazione

La licenza dell’Ordinario Diocesano è sempre necessaria per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Tuttavia, per gli atti il cui valore sia superiore ad € 250.000 ed inferiore ad € 1.000.000, il Vescovo, prima di emettere il decreto autorizzativo, deve ottenere il “consenso” del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e quello del Collegio dei Consultori (can. 1291 e seguenti del Codice).

La licenza dell’Ordinario comporta il pagamento di una tariffa sulla base di un apposito decreto.

Procedura per Ottenere l'Autorizzazione

Quando è necessario ottenere la licenza (autorizzazione) scritta per porre validamente in essere un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, il Parroco deve inoltrare la relativa domanda all’Ufficio Amministrativo Diocesano. Viene anche fornito un nuovo modello per favorire la presentazione di istanze a S.E. l’Arcivescovo in vista dell’autorizzazione canonica prevista dal can. 1281 CJC e dal Decreto arcivescovile del 25 gennaio 2011.

Fasi della Domanda

La domanda per ottenere l’autorizzazione va indirizzata all’Ordinario Diocesano e deve contenere:

  1. Le motivazioni che hanno condotto al progetto o all’azione, soprattutto quelle di natura pastorale.
  2. Se si prevede una spesa, essa va globalmente quantificata e accompagnata da un ragionevole piano di finanziamento.
  3. Il parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale, espresso secondo i criteri del Sinodo Diocesano nn. 97-98.
  4. La domanda deve essere controfirmata dai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Documentazione Specifica per Interventi Patrimoniali

  • Per lavori su immobili:
    • Disegni o progetti (tre copie) corredati da documentazione fotografica. La documentazione relativa a immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, va firmata sempre da un architetto.
    • Relazione tecnica comprendente la descrizione: dello stato attuale, della natura e modalità dell’intervento, dello stato finale.
    • Preventivo complessivo e computo metrico.
    • Un piano di finanziamento sufficientemente documentato.
    • Copia della concessione o autorizzazione comunale (se già c’è).
    • Per lavori oltre gli 80-100 milioni (vecchia valuta) può essere chiesto anche il contratto di appalto, che di solito va scelto dalla parrocchia tra tre offerte.
  • Per lavori di grande entità e/o costruzioni nuove:
    • Vanno dichiarate le finalità/modalità con le quali si prevede di far funzionare la struttura.
    • Inizialmente devono essere presentate almeno tre idee di progetto di massima definite anche in modo sommario ma sufficientemente indicativo.
    • Dopo aver ottenuto il parere favorevole di massima si procede con gli allegati di cui alla lettera a).
  • Per convenzioni, contratti…:
    • Copia della Convenzione o del Contratto.
  • Per vendite (alienazioni):
    • Perizia di stima.
    • Dichiarazione sull’uso del ricavato.
    • Un certificato di destinazione urbanistica (si richiede al Comune), un certificato catastale.
    • Planimetria in caso di concessione di servitù.
  • Per acquisti, accettazione di donazioni, eredità…:
    • Poiché gli allegati in questo settore mutano, è bene chiedere informazioni all'Ufficio Amministrativo Diocesano (U. A. D.).
documenti e moduli per l'autorizzazione diocesana

Organismi Diocesani Coinvolti nella Valutazione

L'iter di approvazione coinvolge diversi organismi diocesani, ciascuno con competenze specifiche:

  1. La prima valutazione delle istanze è espressa dal Collegio dei Consultori, il quale si impegna soprattutto a valutare e approfondire gli aspetti pastorali delle richieste avanzate dagli enti ecclesiastici. Questi includono la coerenza con le finalità essenziali della parrocchia (annuncio, liturgia, carità), la scelta di povertà, la conservazione di beni di valore religioso, storico, artistico, la verifica della necessità effettiva delle strutture nello sviluppo delle unità pastorali e l’esistenza di un progetto pastorale ed educativo.
  2. Segue il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, che analizza gli aspetti amministrativi, le previsioni di spesa, i piani di finanziamento e tutto ciò che ha attinenza con i risvolti legali e civilistici.
  3. La Commissione per l’Arte Sacra e la Commissione liturgica danno i loro suggerimenti, pareri, condizioni previe o nullaosta dopo gli interventi dei primi due organismi, allestendo, ove necessario, la pratica per l’autorizzazione della Soprintendenza, da considerarsi preliminare per l’avvio di ogni lavoro. Qualora gli interventi della Commissione d’arte sacra comportassero variazioni rilevanti del preventivo di spesa, sarà necessario un ritorno della domanda al Consiglio per gli Affari Economici, in vista di un’ulteriore verifica del piano di finanziamento.
  4. Nel caso in cui fossero presentati progetti particolarmente significativi e impegnativi (soprattutto di nuove costruzioni), verrà convocato un incontro unitario previo dei tre organismi diocesani interessati (o di alcuni dei loro membri), per una valutazione sintetica del problema. Le parrocchie e gli Enti possono chiedere parere di massima o indicazioni previe su progetti e operazioni che intendono realizzare.
  5. Infine, l’Ordinario Diocesano recepisce il parere e/o il consenso dei tre organismi (Collegio dei Consultori, Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, Commissione Diocesana per l’Arte Sacra) e procede all’autorizzazione.

Gli uffici diocesani intrattengono con le Parrocchie o altri enti corrispondenza di natura interlocutoria necessaria per le loro valutazioni, senza esprimere opinioni che abbiano valore definitivo.

rappresentazione dei vari enti diocesani coinvolti nella procedura di autorizzazione

Contributi CEI e Operazioni Finanziarie

È possibile presentare istanza alla CEI per contributi annuali destinati alla nuova edilizia di culto, al restauro e risanamento statico di edifici di culto, e all’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia. Tale istanza deve essere a firma dell’Ordinario Diocesano. Il Collegio dei Consultori prenderà in esame e formulerà la proposta di precedenze per i contributi della Nuova Edilizia di Culto, mentre la Commissione Diocesana per l’Arte Sacra prenderà in esame e formulerà la proposta di precedenze per i contributi relativi ai restauri e per l’acquisto di edifici di culto a scopo di conservazione.

Con riferimento all'accensione di debiti o prestiti, dovranno essere autorizzati anche i prestiti o trasferimenti di denaro che il parroco dovesse eseguire a favore della parrocchia di cui è titolare. Operazioni non concordate con il CAEP e non autorizzate dall’Ordinario non verranno in nessun caso riconosciute e nessun tipo di restituzione sarà ammesso.

Progetti per la Nuova Edilizia di Culto

I progetti riguardanti l’edilizia di culto nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre soggetti: la diocesi (responsabile della missione pastorale), la comunità parrocchiale (destinataria delle attrezzature di servizio) e i progettisti (architetto o ingegnere e artisti), scelti di comune accordo.

L’istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione d’Arte Sacra, Collegio dei Consultori, Consiglio per gli Affari Economici), con l’eventuale consulenza del Delegato Regionale, e comprende:

  • La lettura attenta e l’applicazione delle indicazioni emanate in materia dalle competenti autorità ecclesiastiche.
  • L’esame dell’identità religiosa del comparto urbanistico.
  • La formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità e idoneità all’area ed ai parametri indicativi adottati dalla CEI.
  • Lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere.
  • Un piano finanziario ben definito per provvedere alle spese da sostenere.

L’incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, deve essere dato per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

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