L'Asse Ereditario per Sacerdoti e Religiosi: Normative e Implicazioni

Nell’immaginario collettivo, l'idea che chi appartiene alla Chiesa non possa possedere beni o trasmetterli in eredità è ancora molto radicata. In realtà, questa convinzione è solo parzialmente vera e, nella maggior parte dei casi, è giuridicamente infondata. Comprendere le dinamiche dell'asse ereditario per sacerdoti e religiosi richiede una chiara distinzione tra il diritto civile e il diritto canonico, due sistemi giuridici autonomi che regolano aspetti diversi della vita dei membri della Chiesa.

illustrazione con bilancia a due piatti, uno con codice civile e l'altro con codice canonico

Diritto Civile vs. Diritto Canonico: Un Chiarimento Fondamentale

Il diritto civile disciplina i rapporti patrimoniali tra i cittadini e regola in modo dettagliato la materia delle successioni. Esso stabilisce le norme generali per il possesso, l'acquisizione e la trasmissione dei beni. Il diritto canonico, invece, governa la vita interna della Chiesa e stabilisce gli obblighi religiosi dei suoi membri. Questi due sistemi non si sovrappongono direttamente e producono effetti diversi a seconda della situazione.

Il Possesso di Beni e le Successioni per il Clero

Sacerdoti Diocesani: Piena Capacità Patrimoniale

Nel caso dei sacerdoti diocesani, il quadro è piuttosto lineare. I preti non emettono il voto di povertà e, di conseguenza, possono possedere beni personali, ricevere eredità, stipulare contratti e redigere un testamento come qualsiasi altro cittadino. Alla loro morte, la successione si apre secondo le regole ordinarie previste dal codice civile. Se il sacerdote ha lasciato un testamento, i beni saranno distribuiti secondo le sue volontà, nel rispetto delle quote di legittima.

Religiosi e Religiose: Il Voto di Povertà e le Sue Specificità

Per i religiosi e le religiose (monaci, suore, membri di ordini religiosi), la situazione è più complessa a causa del voto di povertà, che implica l’assenza di un proprio patrimonio personale al fine di proseguire la propria spiritualità nei confronti della Chiesa. Il momento decisivo è rappresentato dall’emissione dei voti solenni, in particolare del voto di povertà.

  • Prima della professione religiosa definitiva: Il religioso conserva la piena disponibilità dei propri beni, può ereditare e può disporne liberamente anche tramite testamento.
  • Dopo l’emissione dei voti: Il voto di povertà comporta l’impossibilità, sul piano canonico, di possedere beni personali. I beni già posseduti vengono solitamente ceduti all’ordine oppure destinati agli eredi attraverso atti compiuti prima della professione.

Tuttavia, dal punto di vista del diritto civile, la situazione è diversa. Se un religioso o una suora accetta un’eredità senza una rinuncia formale, l’accettazione tacita è pienamente valida agli effetti di legge. L’eventuale obbligo di trasferire quei beni all’ordine riguarda esclusivamente il piano canonico e non incide sulla validità civile dell’eredità. In assenza del voto di povertà, il religioso conserva la piena capacità patrimoniale e non è giuridicamente obbligato a rinunciare all’eredità. Diventa tuttavia fondamentale valutare le intenzioni personali dell’erede religioso.

Qualora il patrimonio ereditario si trovi in Italia e il soggetto interessato risieda all'estero, resta comunque possibile accettare l'eredità, ove ciò corrisponda alla volontà del religioso, e procedere alla successione ereditaria. Qualora, invece, si intenda rinunciare all'eredità, il soggetto potrà rivolgersi al Consolato italiano competente, al fine di espletare le formalità previste dalla normativa vigente. Sono numerosi i religiosi che, pur svolgendo abitualmente il proprio ministero all’estero, si trovano a esercitare le proprie funzioni anche sul territorio italiano, in modo temporaneo o continuativo. Questo è il caso che vede la prevalenza di suore in Italia, che possono entrare in successione per ereditare beni dalla propria famiglia di origine. La circostanza può avere rilevanti implicazioni di natura fiscale e successoria, soprattutto in relazione alla gestione di patrimoni ereditati fuori dall’Italia e agli obblighi dichiarativi connessi alla presenza fisica nel proprio paese. Appoggiarsi a professionisti esperti in materia successoria può essere la soluzione adeguata per tutelare correttamente i diritti degli eredi e interpretare la normativa senza sovrapposizioni improprie.

In merito alla domanda se un prete a cui è destinata un'eredità perda il diritto di riceverla se abbandonasse i voti, è importante sapere che il parroco, previa autorizzazione del Suo Superiore, può recarsi dal notaio e decidere di non accettare l'eredità.

Il Legato e la Fondazione Pia: Disposizioni Patrimoniali Peculiari

Cos'è un Legato?

S'intende per legato una disposizione testamentaria di carattere patrimoniale, con la quale vengono attribuiti beni particolari a taluni beneficiari, con esclusione del conferimento in loro favore della qualità di eredi. Differisce quindi fondamentalmente dall'istituzione ereditaria, in quanto questa, per tutto il patrimonio del testatore o per quota di esso, ideale o anche individuata specificamente, dà luogo sempre ad una successione universale. Dal legato, invece, deriva una mera successione a titolo particolare, caratterizzata, nei confronti degli atti in genere traslativi, per essere un tipico atto mortis causa.

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione. Se esso ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto del testatore, la proprietà o il diritto si trasmettono ipso iure al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario può tuttavia sempre rinunciare. Può essere lasciata in legato una cosa facente parte dell'eredità, nel qual caso gli eredi sono tenuti a conferirla in proporzione alle singole quote ereditarie. L'obbligo di prestare il legato può anche venire imposto ad un solo erede; se però la cosa è di proprietà esclusiva di un coerede, gli altri eredi sono tenuti a rivalerlo pro quota. La prestazione può altresì essere posta a carico di un altro legatario (sublegato).

Il Legato Pio nel Diritto Canonico

Il legato pio, previsto dal diritto canonico, può essere eseguito sia per atto tra vivi, sia per atto mortis causa, anche a titolo fiduciario. È molto comune la cessione di un bene ad un beneficiario con l'obbligo di far celebrare, con le relative rendite, un certo numero di messe in memoria del defunto.

Nel corso del 1900, in seguito alla svalutazione dei capitali di fondazione dei legati, si rese necessaria la loro affrancazione o amministrazione unitaria a livello diocesano, autorizzata dalla Sede Apostolica.

La Fondazione Pia: Destinazione d'Uso e Riconoscimento

La fondazione pia è un tipo particolare di legato, disposto a favore di una persona giuridica ecclesiastica, con l'onere perpetuo di utilizzarne gli utili destinandoli a messe, funzioni di culto, opere di carità (can. 1544 del Codex iuris canonici). Il diritto canonico non riconosce personalità giuridica ai patrimoni eretti in pia fondazione, anche se con tipici fini religiosi o caritativi, ma considera fondazioni solo i patrimoni se e in quanto attribuiti in dote a una preesistente persona morale ecclesiastica.

Secondo il regime concordatario, tali fondazioni, qualora abbiano semplice funzione di culto, sono ammesse solo se rispondono a esigenze spirituali della popolazione e purché non gravino in alcun modo sullo Stato.

schema riassuntivo del legato pio e fondazione pia

Il "Sacro Patrimonio": Una Pratica Storica e Fiscale

Il "Sacro Patrimonio" era una pratica comune in passato, una sorta di dote per il futuro sacerdote. Ad esempio, nel 1653, alcuni terreni venivano destinati come "Sacro Patrimonio" a individui vocati al sacerdozio. Donare una proprietà a un figlio prete a titolo di sacro patrimonio significava fondamentalmente sottrarre quella proprietà alle tasse, poiché fino al 1741, nel Regno di Napoli, i religiosi non pagavano imposte.

Dopo la morte del sacerdote, il terreno tornava nella disponibilità della famiglia (spesso il fratello o il nipote del defunto), che normalmente lo donava a un altro membro sacerdote. Questo perché, anche se nominalmente il terreno apparteneva al sacerdote, molto spesso era del fratello coniugato. Questa situazione era comune anche per le case, che pur essendo intestate ai sacerdoti, ospitavano spesso l'intera famiglia del prete. Tale fenomeno è ben visibile nei catasti antichi e ancora nei catasti onciari, redatti anche dopo il 1741. Sull'argomento esiste una vasta bibliografia, come il volume di L. PALUMBO, Il massaro, lo zio prete e la bizzocca: comunità rurali del Salento a metà Settecento (Congedo, Galatina, 1989).

mappa storica del Salento o una pergamena antica

Esempi Storici di Legati e Fondazioni Pie

Presso l'archivio parrocchiale decanale di Vigo Lomaso è conservata documentazione relativa a numerose fondazioni legatarie a favore della chiesa di S. Lorenzo, delle chiese filiali e dei Comuni. Di seguito si elencano le principali con una breve descrizione:

Legati per la Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

  • Legato don Girolamo Briosi: Con testamento del 20 marzo 1648, don Girolamo Briosi, pievano di Lomaso, lasciò ai suoi eredi l'onere di far celebrare annualmente nella chiesa parrocchiale di Lomaso tre sante messe. Essi, con documento del 22 luglio 1836, si affrancarono dall'onere versando fiorini 30 d'Impero, trasferendo l'obbligo alla chiesa, alla quale rimase l'impegno di far celebrare ogni anno una santa messa.
  • Legato Teresa de Prez: Con testamento del 22 gennaio 1831, la signora Teresa de Prez ordinò la fondazione di 12 sante messe annue, lasciando agli eredi la scelta della chiesa ove istituire la fondazione. La scelta ricadde sulla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, la cui fabbriceria, verso l'esborso di fiorini 300 e con documento del 28 dicembre 1836, si assunse l'obbligo missario in perpetuo.
  • Legato Teresa Formenti: Con testamento del 28 maggio 1860, la contessa Teresa Formenti fu Lorenzo di Riva lasciava alla chiesa di Lomaso a titolo di legato la somma di fiorini 50 "abusivi" (pari a fiorini 42 austriaci) con l'obbligo di far celebrare annualmente una santa messa il 15 ottobre, giorno del suo onomastico (s. Teresa d'Avila). Con testamento successivo del 25 agosto 1860 la stessa dispose anche un legato a favore della chiesa di Dasindo.
  • Legato don Antonio Cattarozzi: Con testamento del 9 aprile 1869, don Gianantonio Cattarozzi da Telve, parroco decano di Lomaso, lasciava alla chiesa parrocchiale fiorini 400 con l'obbligo di far celebrare una santa messa bassa ogni anno in perpetuo entro l'ottava della solennità di s. Antonio di Padova presso l'omonimo altare e di pagare annualmente per 10 anni fiorini 10 alla sua cuoca e fiorini 5 al sagrestano. Con tale legato il testatore intendeva soddisfare anche all'offerta obbligatoria sottoscritta per l'erezione del campanile.
  • Legato don Davide Gregori: Don Davide Gregori da Andogno, arciprete decano di Lomaso, costretto dalle sue condizioni di salute a mettersi in riposo permanente prima di abbandonare definitivamente la propria parrocchia, fece un versamento di £ 1000 all'Ordinariato di Trento per la fondazione di due messe perpetue da celebrarsi nella chiesa di S. Lorenzo nell'anniversario della morte del proprio padre (17 dicembre) e della propria serva (19 ottobre) che gli prestò devoto servizio per 39 anni. L'adempimento del legato iniziò con il 1937 e fu in seguito affrancato dallo stesso Ordinariato presso il quale era depositato il capitale di fondazione.
foto storica della Chiesa di S. Lorenzo a Lomaso

Legati e Fondazioni per Altre Chiese e Comunità

  • Legato di Castel Spine: Con testamento del 7 ottobre 1615, Guidobaldo conte d'Arco lasciò in eredità a suo nipote, conte Battista Castel Spine con tutti i suoi diritti e pertinenze, con l'obbligo di costruire a sue spese una chiesa nel castello dove avrebbe dovuto far celebrare ogni giorno una santa messa. I conti d'Arco, residenti a Monaco di Baviera, con documento dell'8 gennaio 1754, cedettero i proventi di Castel Spine alla famiglia Dalponte verso un annuo corrispettivo in denaro e con l'onere di far celebrare le predette messe legatarie. I discendenti della famiglia Dalponte si riconobbero in obbligo di far celebrare le messe, ritenendosi in diritto di poterle far celebrare in qualsiasi chiesa del Lomaso non avendo ottenuto di erigere la chiesa nel castello. Con documento del 2 ottobre 1878, divennero proprietari di Castel Spine, senza che nell'atto si facesse menzione all'onere missario. Solo Francesco Dalponte da Caiano, proprietario di circa un quarto dei beni di Castel Spine, con regolare documento di affrancazione del 29 aprile 1892, trasferì l'onere legatario spettante per la sua parte alla chiesa parrocchiale, che avrebbe dovuto far celebrare annualmente cinque sante messe.
  • Legato di Castel Campo: Con documento del 18 febbraio 1840, il conte Giovanni Trapp di Innsbruck, quale feudatario di Castel Campo, riconosceva l'obbligo di far celebrare ogni anno quattro messe assicurate su un fondo in località "ai Marci" nelle regole di Fiavè. Una doveva celebrarsi a Curè nel giorno di s. Vigilio (26 giugno), due nella cappella di Castel Campo rispettivamente nelle solennità di s. Bartolomeo (24 agosto) e di s. Nicolò (6 dicembre), e una all'altare di S. Caterina nel giorno onomastico della santa titolare (25 novembre). Con documento di affrancazione del 5 ottobre 1922, tale aggravio fu addossato alla chiesa parrocchiale dai nuovi proprietari di Castel Campo, i conti Rasini, verso l'esborso di £ 1000.
  • Mansioneria Guetti: Pietro Guetti da Vigo Lomaso con testamento dell'8 settembre 1779 dispose la fondazione di una mansioneria, o fondazione perpetua di messe, da celebrarsi ogni martedì dell'anno presso l'altare di S. Antonio nella chiesa parrocchiale. Il testatore ordinò anche che il mansionario provvedesse a celebrare una messa nei giorni di s. Giuseppe (19 marzo) e di s. Antonio (13 giugno). La mansioneria, fondata sulle rendite di alcuni fondi assegnati come patrimonio inalienabile, indivisibile ed immune da ipoteche, doveva rimanere indipendente dall'Ufficio spirituale di Trento.
  • Legato Fondo Missioni: Con documento di fondazione del 9 giugno 1903, il sacerdote don Lorenzo Guetti di Vigo lasciava due obbligazioni di Stato del valore di fiorini 200 ciascuna a favore del Fondo Missioni di Lomaso. Detto Fondo fu incrementato dalla cessione in eredità di un credito del valore di fiorini 200 tenuto dal signor Luigi Carli. Il signor Giacomo Carli incaricava poi fiduciariamente suo fratello Massimino di versare al Fondo un legato per fiorini 100.
  • Chiesa Filiale di Campo - Legato Margherita Fiecchi: Margherita Fiecchi fu Francesco da Campo, morta il 24 ottobre 1918, dispose un legato di corone 400 (pari a £ 240), i cui interessi fossero assegnati ogni anno alla chiesa di Campo per sovvenzionarla nell'acquisto dell'olio per il lume eterno. Dispose inoltre un secondo legato di corone 500 (pari a £ 300), i cui interessi fossero impiegati per eventuali restauri della tomba di famiglia o, in caso contrario, per la celebrazione di messe.
  • Comune di Campo - Legato dr. Giovan Battista Mattei: Con codicillo dell'1 febbraio 1826, Giovan Battista Mattei da Campo disponeva, tra l'altro, il lascito di un fondo arativo alla scuola delle ragazze di Campo con l'aggravio di una messa annua perpetua. L'assolvimento del legato fu posto a carico del Comune di Campo, quale rappresentante della scuola.
  • Chiesa Filiale di Dasindo:
    • Legato Maria Azzolini: Con testamento del 9 aprile 1712, Maria Azzolini fondò una messa perpetua da celebrarsi il giorno di s. Rocco (16 agosto). L'onere fu trasferito alla chiesa di Dasindo.
    • Legato Filippo Filippi: Con testamento del 1728 (irreperibile), Filippo Filippi fondò una messa perpetua da celebrarsi il 1° maggio di ogni anno. L'erede se ne affrancò trasferendo l'onere alla chiesa di Dasindo.
    • Mansioneria Bernardino Azzolini: Con testamento del 27 novembre 1747, Bernardino Azzolini lasciò alle sue due sorelle e ai figli di queste un capitale di 300 ducati con l'ordine di celebrare in perpetuo una santa messa in settimana presso l'altare della B.V. Maria di Dasindo.
    • Beneficio Lorenzo Prati: Lorenzo Prati da Varignano, con testamento del 15 maggio 1856, volle istituire un beneficio nella chiesa di Dasindo, affinché il beneficiato esercitasse la cura d'anime, dotando il beneficio di 2000 fiorini "abusivi", la sua casa in Dasindo ed alcuni fondi di sua proprietà.
    • Legato don Bortolo Ferrari: Come si evince dalla resa di conto della chiesa di Dasindo del 1859, la fabbriceria incassò fiorini "abusivi" 400 disposti in...

L’ITALIA UNITA (1861-1899)

Aspetti Amministrativi e Fiscali: INPS e Crediti Ereditari

Le Anagrafi comunali hanno l'obbligo di comunicare all'INPS il decesso dei pensionati entro 15 giorni dall'evento. I ritardi e le mancate comunicazioni possono creare le condizioni per la riscossione fraudolenta delle pensioni. L'INPS è costantemente all'erta per arginare il fenomeno delle truffe postume e utilizza l'accertamento dell'esistenza in vita del pensionato come arma indispensabile. Per pensioni e assegni sociali, si aggiungono verifiche sulla residenza e la stabile dimora in Italia.

I controlli dell'INPS sono estesi e investono anche le pensioni dei sacerdoti iscritti al Fondo Clero o ad altre gestioni dell'INPS, nonché le pensioni e gli assegni sociali di monaci e suore. Sono comprese anche le diverse prestazioni di invalidità civile. I fastidi che possono provocare gli accertamenti a carico degli ecclesiastici anziani sono motivati da esigenze di legittimità e regolarità.

Quando la pensione viene eliminata per decesso del titolare, spetta agli eredi riscuotere eventuali crediti di pensione anteriori al decesso (mensilità non ritirate, arretrati, ecc.), così come restituire importi posteriori (debiti rinvenuti, rate successive alla morte). Le somme indebitamente riscosse dai pensionati sono periodicamente oggetto di sanatorie. Per i debiti del pensionato intervenuti entro il 1995, non si attiva il recupero sugli eredi, indipendentemente dai redditi o dal dolo commesso dal deceduto. Per i debiti relativi agli anni 1996-2000, gli eredi rispondono solo in caso di dolo del dante causa. Dal 2001 in poi gli eredi si salvano solo in caso di rinuncia all'eredità o di insolvibilità del creditore. In ogni caso, le mensilità successive al decesso vanno restituite integralmente, o con trattenuta su pensioni dell'erede o con pagamento diretto entro 30 giorni dalla richiesta dell'INPS.

infografica sui controlli INPS e le procedure per gli eredi

La Comunione Ereditaria: Breve Panoramica

Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni e contitolari dei diritti e dei debiti che fanno parte dell’eredità. Le quote possono essere diverse, stabilite dal defunto nel testamento; in mancanza di testamento, si fa riferimento alle regole della successione legittima. La comunione ereditaria si scioglie attraverso un procedimento di divisione, che consente al coerede di diventare unico proprietario dei beni che gli sono assegnati, il cui valore corrisponde a quello della sua quota ereditaria.

La divisione può essere:

  • Consensuale: Si realizza attraverso un accordo tra i coeredi, chiamato contratto di divisione. Se ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari (ad esempio l’usufrutto), deve avere forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto.
  • Giudiziale: Si verifica quando i coeredi non riescono ad accordarsi e devono rivolgersi al giudice. Essa presuppone che i coeredi siano d’accordo sul fatto di dividere il patrimonio ereditario e sull’entità delle rispettive quote, ma non sui beni da cui ciascuna delle porzioni da assegnare in proprietà ai singoli coeredi deve essere composta. La causa può essere avviata da ciascun coerede innanzi al Tribunale dove si è aperta la successione, e tutti i coeredi devono essere citati in giudizio.

L'Eredità come Sostegno alla Missione della Chiesa

La Chiesa ha bisogno del sostegno di tutti i fedeli. Un lascito o un testamento solidale possono diventare un sostegno alla formazione integrale dei seminaristi e dei sacerdoti diocesani. Pensare al futuro della Chiesa significa porsi la semplice domanda: chi sosterrà tutto questo quando non ci saremo più? Pensare alla Chiesa in questo modo è un atto d'amore, che può sostenere con il proprio testamento o con un lascito solidale.

Durante la nostra vita abbiamo ricevuto molto di più di quanto di solito ricordiamo: una fede trasmessa nelle nostre famiglie, sacerdoti che ci hanno accompagnato in momenti importanti, parrocchie aperte quando ne avevamo bisogno. Niente di tutto questo è arrivato all'improvviso. Dietro c'erano persone che avevano a cuore il futuro dei nostri figli e della Chiesa, affinché rimanga viva, ben strutturata e presente in ogni generazione.

Ad esempio, la Fondazione CARF contribuisce a finanziare la formazione integrale di seminaristi e sacerdoti diocesani di tutto il mondo nelle istituzioni accademiche di Roma e Pamplona (la Pontificia Università della Santa Croce e le Facoltà Ecclesiastiche dell'Università di Navarra). L'obiettivo è sostenere i giovani che, in molti casi, provengono da diocesi con poche risorse finanziarie e che hanno bisogno di un solido sostegno per essere ben formati prima di tornare a servire le loro comunità.

Al di là dell'espressione spirituale, l'idea è molto pratica. Dopo anni di lavoro, risparmi e sforzi, una parte di quella ricchezza può continuare ad avere un impatto anche dopo la nostra scomparsa. Includere una fondazione nel testamento non significa trascurare e disinteressarsi dei propri cari. È una decisione che può essere presa con consiglio e serenità. Non richiede grandi patrimoni o impegni inaccettabili. Ogni generazione ha l'opportunità di rinnovare la generosità della precedente. Proprio come in passato c'erano persone che assicuravano la continuità della missione della Chiesa, mecenati e grandi donatori, oggi si può fare lo stesso. Un cristiano (e anche un non credente) non porta nulla in cielo, ma può lasciare molto di buono sulla terra. La sua eredità può diventare formazione, servizio e continuità; può essere l'eredità più preziosa, quella che sostiene la Chiesa e la sua missione, permettendo a molte persone di continuare a incontrare Dio attraverso sacerdoti ben formati.

foto di giovani seminaristi o sacerdoti in formazione

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