Agenzia per l'Italia Digitale (AGID): Missione e Ruolo nella Digitalizzazione del Paese

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) è un ente pubblico istituito con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione e favorire la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese. L’AGID si occupa di diverse aree legate alla digitalizzazione, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi digitali e garantire la trasparenza e l’accessibilità dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese.

L’AGID opera all’interno di un quadro normativo complesso, che include diverse disposizioni nazionali e comunitarie. L’Agenzia è protagonista in numerose iniziative strategiche per la digitalizzazione dell’Italia e collabora con una vasta rete di partner, tra cui altre agenzie governative, enti locali e regioni, oltre che con istituzioni europee e organizzazioni internazionali.

Logo dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Struttura e Funzioni dell'AGID

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese. Contribuisce anche alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.

Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato (Ministro per l'innovazione e la digitalizzazione dal 2019 e dal 2022 il Sottosegretario all'innovazione tecnologica). Il direttore generale resta in carica per 3 anni con rinnovo e mette in pratica le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Egli vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il Comitato di indirizzo, organo di indirizzo strategico dell'Agenzia, è stato abrogato con art. 27 del decreto-legge 6/11/2021, n. 137.

Organigramma semplificato dell'AGID con la figura del Direttore Generale

Iniziative e Progetti Promossi dall'AGID

Nel 2017 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha lanciato la Task Force sull'intelligenza artificiale, che studia come la diffusione di soluzioni e tecnologie di IA influenza l'evoluzione dei servizi pubblici per migliorare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini.

L'AGID è impegnata, sia a livello nazionale che europeo, in una serie di attività di regolazione, disegno e sviluppo, per la messa a punto dell'infrastruttura digitale a supporto della trasformazione digitale degli acquisti pubblici.

Inoltre, pur non facendo parte dell'Agenzia, l'attuazione delle politiche di digitalizzazione da essa guidate sono state rafforzate, da parte del Governo, tramite Commissari straordinari con l'obiettivo di dare impulso alla digitalizzazione, anche grazie a poteri sostitutivi delle pubbliche amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 63 del decreto legislativo 26/8/16, n. 179.

Normativa e Linee Guida

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. È stato successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217.

Le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, così come disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004, definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici (inclusi i siti web e le applicazioni mobili), le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità, il modello della dichiarazione di accessibilità, la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità, le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato. Il DL 76/2020 ha esteso poi alcuni obblighi, previsti già dalla Legge 4/2004 per le pubbliche amministrazioni, ai soggetti che offrono servizi al pubblico, attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro. Nel marzo 2026 sono state adottate le Linee Guida relative all’accessibilità dei servizi, in attuazione del D. Lgs. n. 106/2022.

Le Linee Guida sugli open data hanno l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati al processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dalle norme indicate.

Le Linee Guida sui dati territoriali stabiliscono le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, in ottemperanza al comma 5 art. 59 del CAD. Esse definiscono, inoltre, le modalità operative di accesso, comunicazione e popolamento del Repertorio da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e relativa norma di recepimento (D. Lgs. 32/2010), e con il Regolamento (CE) n. 1205/2008.

Le Linee Guida hanno lo scopo di definire e orientare la progettazione e la realizzazione dei siti internet e dei servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto definito dal CAD. Esse costituiscono la nuova versione aggiornata delle regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014.

Le Linee guida forniscono le informazioni necessarie a consentire l'applicazione degli standard per la marcatura in XML degli atti normativi e per la loro univoca identificazione tramite URI, secondo le versioni aggiornate degli standard nazionali emanati con le circolari AIPA 6 novembre 2001, n. 35 “Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici” e 22 aprile 2002 n. 40 “Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML”.

Le Linee guida regolano l’uso dei modelli ATe in caso di scadenza della certificazione ex articolo 30 del Regolamento (UE) 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183” che integrano le regole tecniche del D.P.C.M. 24 maggio 2010. Il Modello ATe è la tessera di riconoscimento dei dipendenti pubblici costituita da una smart card in plastica, su cui sono stampati con tecnologia laser i dati personali del titolare.

Schema che illustra il flusso di dati e normative relative alla digitalizzazione della PA

Il Ruolo del Difensore Civico Digitale e la Firma Elettronica

Il difensore civico digitale è previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale a partire dal 26 agosto 2016.

Per quanto riguarda la firma elettronica, il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. Tra i suoi compiti vi sono:

  • Provvedere con certezza all’identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
  • Rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
  • Specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente;
  • Attenersi alle regole tecniche;
  • Informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
  • Procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche;
  • Garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
  • Assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
  • Tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
  • Non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione;
  • Predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;
  • Utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza.

Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi. Esso raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Che cos’è la Firma Elettronica Qualificata?

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