L'Azione Cattolica Italiana (ACI) si struttura attraverso un sistema normativo ben definito che regola l'adesione, la partecipazione alla vita associativa, la formazione degli organi direttivi e le procedure di scrutinio. Questa complessa impalcatura assicura il corretto funzionamento dell'associazione a livello nazionale, diocesano e territoriale, promuovendo la partecipazione democratica e la fedeltà ai principi fondanti.
L'Associazione Diocesana e il suo Ordinamento
L'associazione diocesana è il fulcro dell'ACI a livello locale, raggruppando tutti i laici che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana nella diocesi. Essa contribuisce alla formazione di un laicato adulto nella fede, alla crescita della comunione ecclesiale e alla testimonianza del Vangelo. Ogni associazione diocesana è parte dell'unica associazione nazionale, contribuendo con la propria esperienza e mantenendo un vincolo di solidarietà e reciproco sostegno con le altre associazioni diocesane.
L'ordinamento dell'associazione diocesana è retto dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano. Quest'ultimo, adottato secondo le modalità previste dallo Statuto e specificato dal Regolamento di attuazione, è approvato dall'Assemblea diocesana e diviene operativo solo dopo aver ricevuto una valutazione favorevole di conformità con la normativa nazionale da parte del Consiglio nazionale.
Atto Normativo Diocesano: Approvazione e Criteri
L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La Presidenza diocesana invia questo atto, insieme al verbale dei lavori e all'approvazione assembleare, al Consiglio nazionale.
Diritto Costituzionale spiegato semplice: legge ordinaria e atti avente forza di legge.
Il Consiglio nazionale, all'inizio del suo mandato, istituisce una Commissione consiliare incaricata di esaminare l'atto e la documentazione allegata. Questa commissione attiva i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ulteriori informazioni, chiarimenti e valutazioni, preparando una proposta di giudizio di conformità. La proposta può concludersi con un giudizio positivo o con l'indicazione di integrazioni o modificazioni necessarie. Il Consiglio nazionale, esaminata la proposta, dichiara la conformità dell'atto normativo diocesano o, in alternativa, dispone un supplemento d'istruttoria o indica gli emendamenti opportuni, invitando l'associazione diocesana ad approvare un nuovo atto. L'Assemblea diocesana può delegare il Consiglio diocesano a recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale.
L'Atto normativo diocesano disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni territoriali, dei gruppi e dei movimenti, di norma riferiti alla comunità parrocchiale. I gruppi, costituiti per attuare la missione dell'associazione in specifiche condizioni o ambienti di vita, devono avere carattere di stabilità e rispondere a criteri di consistenza. Possono essere riconosciuti come movimento diocesano se dimostrano una significativa presenza e rispondono a esigenze significative della missione.
Organi dell'Associazione Diocesana
L'Atto normativo dell'associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi, rispettando principi fondamentali:
- All'Assemblea diocesana devono partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella diocesi. L'Assemblea riunisce tutti gli aderenti che abbiano compiuto il 14° anno di età. Essa elegge i membri del Consiglio diocesano e i Rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale.
- Il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai segretari dei movimenti costituiti e dai membri di Presidenza non già consiglieri. I membri eletti non devono essere inferiori a dodici. Esso è responsabile per la programmazione, gestione e verifica, e può istituire Commissioni ("Laboratori diocesani") per la formazione, comunicazione, promozione associativa, famiglia e vita.
- La Presidenza diocesana include il presidente diocesano, da due a quattro vicepresidenti (Giovani e Adulti), il responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il segretario e l'amministratore. La Presidenza favorisce lo sviluppo dell'Associazione, ne garantisce l'unitarietà, cura la programmazione e collabora con la Chiesa locale.
- Il presidente diocesano è nominato dall'ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano. Gli altri componenti della Presidenza sono eletti dal Consiglio.
Inoltre, a livello cittadino e interparrocchiale, dove vi siano più Associazioni parrocchiali, i Presidenti parrocchiali costituiscono il Comitato Cittadino dei Presidenti parrocchiali.
Adesione all'Azione Cattolica Italiana e Partecipazione

L'adesione all'Azione Cattolica Italiana è un atto volontario che esprime la volontà di partecipare alla vita associativa, condividendone i fini e i percorsi formativi. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'associazione diocesana, attraverso l'associazione territoriale di base o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. Con l'accoglimento, il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente. L'adesione viene confermata ogni anno, e l'8 dicembre si celebra la festa dell'Adesione.
Diritti e Doveri di Partecipazione
Ogni socio può esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento, salvo condizioni esplicitamente previste che ne impediscano l'esercizio. La partecipazione corresponsabile implica il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati. I soci hanno diritto di prendere parte agli incontri e di esprimere il proprio voto, formulare proposte e offrire collaborazione.
I ragazzi, accompagnati dai loro educatori, sono inseriti in percorsi di partecipazione alla vita associativa per crescere nella corresponsabilità e nell'impegno.
Norme Generali per l'Esercizio del Voto e lo Scrutinio
Il diritto di voto è personale e non delegabile, salvo casi esplicitamente previsti. Si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Tutte le elezioni, a qualsiasi livello, avvengono a scrutinio segreto. Il Seggio elettorale è nominato dal Consiglio per la Parrocchia e dalla Presidenza per la Diocesi.
Tipologie di Scrutinio
- Il voto si esprime a scrutinio palese per le votazioni che non riguardano persone.
- Il voto avviene per scrutinio segreto quando si tratta di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personali.
Elettorato Passivo e Incarichi Direttivi
Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i soci dell'ACI che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (ad eccezione del Movimento Studenti di AC, per cui è fissato a 16 anni) e rispondano alle altre condizioni previste. I responsabili Giovani non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi se hanno superato i trent'anni.
Gli incarichi direttivi (presidente, componente della Presidenza, delegato regionale, segretario di movimenti) sono conferiti con mandato triennale e possono essere ricoperti per un massimo di due mandati consecutivi. Le procedure di designazione e nomina dei presidenti a tutti i livelli (territoriale, diocesano, nazionale) e l'elezione dei delegati regionali seguono specifiche procedure di voto, spesso tramite elezione di una terna di soci con maggioranze qualificate.
La cessazione dall'incarico può avvenire per scadenza del termine, dimissioni o decadenza, ad esempio per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza. Inoltre, gli incarichi direttivi sono incompatibili con mandati parlamentari, incarichi di Governo, mandati in consigli comunali, provinciali, regionali, e incarichi negli organi decisionali di partiti politici. I soci che rivestono incarichi direttivi e di componenti dei consigli decadono automaticamente dall'incarico in caso di candidatura per le assemblee elettive.
Ruolo degli Assistenti Ecclesiastici
Gli assistenti (generale, regionali, diocesani) e i sacerdoti collaboratori sono nominati dall'autorità ecclesiastica competente per un triennio, rinnovabile per un secondo triennio. Essi partecipano ad ogni aspetto della vita dell'associazione, curando la vita spirituale e il senso apostolico dei soci e promuovendo la loro unità nella Chiesa.