La Confessione nel Diritto Civile Italiano

La confessione nel diritto civile italiano è un istituto fondamentale in materia di prove, disciplinato dagli articoli 2730 e seguenti del Codice Civile. Essa rappresenta una dichiarazione di scienza resa dalla parte per rendere noti fatti per sé sfavorevoli, ma favorevoli alla controparte. Il legislatore attribuisce a questo mezzo di prova un'efficacia legale, basandosi sulla massima di esperienza secondo cui nessuno dichiara fatti sfavorevoli a se stesso se non sono veri. Per la sua nozione e funzione occorre fare riferimento rispettivamente all’art. 2730 del c.c. ed all’art. 2733 del c.c.

Schema sulla nozione e funzione della confessione nel diritto civile

Nozione e Fondamento

La confessione è una dichiarazione di scienza, e non di volontà, attraverso cui la parte afferma la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. L'art. 2733 c.c. stabilisce che la confessione "forma piena prova contro colui che l'ha fatta", sottolineando il suo valore probatorio.

Differenze e Specificità

  • Confessione vs. Ammissione: La confessione si distingue dall'ammissione, la quale, pur disponendo dello stesso contenuto, non può essere definita alla stregua delle prove legali, benché utile al convincimento del giudice. L'ammissione riguarda fatti che non producono di per sé effetti sfavorevoli al dichiarante, ma possono concorrere, con altre circostanze, a un risultato utile per la controparte. Le dichiarazioni sfavorevoli per l’assistito rese dal proprio avvocato, ad esempio, non hanno efficacia di prova legale (confessione), ma risultano mere ammissioni, dispensando la controparte dall'onere della prova.
  • Confessione vs. Promessa di Pagamento: La promessa di pagamento consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente, mentre la confessione è una dichiarazione di scienza.
  • Oggetto della confessione: L'oggetto della confessione è il fatto. Non qualunque dichiarazione di scienza della parte è una confessione, ma solo quella dichiarazione con la quale la parte affermi la verità di un fatto a sé sfavorevole. La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi.

Requisiti della Confessione

Al fine di considerare una dichiarazione una confessione, devono sussistere specifici requisiti.

Elementi Soggettivi e Oggettivi

  • Elemento soggettivo: È costituito dalla consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere elementi sfavorevoli; è necessario quindi il cosiddetto animus confitendi. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussista un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte (Cass. civ. n. 23495/2010).
  • Elemento oggettivo: Si configura come il derivare di un concreto pregiudizio all’interesse del soggetto dichiarante e, ovviamente, un vantaggio al destinatario delle argomentazioni della confessione.

Ad oggi, la tesi prevalente richiede la sussistenza dell'animus confitendi per il riconoscimento di una dichiarazione come confessione, sebbene una parte minoritaria della dottrina ritenga che non si dovrebbe dare alcun rilievo all’elemento soggettivo, fondando l’efficacia della confessione solo sull’aspetto oggettivo, ovvero sui fatti.

Capacità e Disponibilità del Diritto

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto (art. 2731 c.c.). Qualora sia fatta da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti in cui questi vincola il rappresentato.

Il rappresentante legale della parte, eccezionalmente, può rendere confessione di fatti sfavorevoli al proprio assistito, solo nell’ipotesi in cui sia in possesso di procura e della possibilità di disporre dei diritti cui i fatti si riferiscono.

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ad esempio, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, le ammissioni non possono assumere valore di confessione in senso stretto, ma possono essere utilizzate quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili.

Illustrazione del concetto di capacità e disponibilità del diritto in relazione alla confessione

Tipologie di Confessione

La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale, come sostiene l'art. 2730 c.c.

Confessione Giudiziale

La confessione giudiziale è quella resa dalla parte in giudizio, ed è disciplinata dall’art. 228 e ss. c.p.c. e dall’art. 2733 c.c. Essa costituisce una delle ipotesi di prova legale.

Confessione Spontanea

La confessione spontanea è il risultato di qualsiasi atto processuale che contiene la firma del soggetto che ha reso la dichiarazione, o da dichiarazioni (spontanee) rilasciate in udienza e successivamente verbalizzate. Parte della dottrina esclude l’imputabilità di dichiarazioni contenute nelle memorie e negli atti introduttivi del giudizio.

Confessione Provocata: L'Interrogatorio Formale

All’opposto, si colloca la confessione provocata, ove le dichiarazioni rese sono il frutto di un interrogatorio formale, che è un mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto. L'interrogatorio formale va reso personalmente dalla parte, che deve rispondere oralmente e senza avvalersi di alcun sussidio scritto precedentemente preparato. Ove la parte da sottoporre ad interrogatorio sia una persona giuridica, sarà sottoposto ad interrogatorio il soggetto che detiene la rappresentanza legale della medesima.

Laddove la parte non si presenti o non risponda alle domande dell’interrogatorio formale senza un giustificato motivo, il giudice può reputare validi i fatti che sono stati dedotti, ovviamente alla stregua della valutazione di ogni altro elemento di prova che è stato presentato (art. 232 c.p.c.).

È fondamentale distinguere l'interrogatorio formale dall'interrogatorio libero (o non formale), il cui scopo è solamente quello di chiarire alcuni fatti controversi. Le dichiarazioni sfavorevoli fatte durante l’interrogatorio libero non hanno efficacia di prova legale, ma sono considerati meri elementi di precisazione utili al convincimento del giudice. L'interrogatorio libero può essere esperito dal giudice d'ufficio nella prima udienza di trattazione, con facoltà di rinnovarlo in qualunque stato e grado del processo (art. 117 c.p.c.).

Il processo penale

Confessione Stragiudiziale

La confessione stragiudiziale è quella fatta fuori del giudizio.

Efficacia e Prova

Se la confessione stragiudiziale è resa alla parte o al suo rappresentante, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, purché sia fatta in forma orale o scritta e venga indirizzata direttamente alla parte o al suo rappresentante. Se, invece, è resa ad un terzo o è contenuta in un testamento, può essere apprezzata liberamente dal giudice (ex art. 2735 c.c.).

Perché assuma efficacia probatoria equiparabile a quella giudiziale, è necessario che vi sia identità a livello processuale tra le parti del giudizio ed i soggetti (autore e destinatario) della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui tale nesso non sia presente, sarà il giudice a valutare la rilevanza della dichiarazione, come nel caso del terzo (Cassazione n° 13212/2006, 3055/1996).

La confessione stragiudiziale, per produrre i suoi effetti probatori all’interno di un processo, deve essere a sua volta provata ricorrendo ad ulteriori mezzi di prova, quali: testimoni, documenti, presunzioni. Essa non può essere provata con testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (art. 2735 c.c., secondo comma).

Efficacia Probatoria della Confessione

Prova Legale e Libero Apprezzamento

La confessione, sia giudiziale che stragiudiziale (se fatta alla parte o al suo rappresentante), ha valore di prova legale, in quanto vincola il giudice nel suo apprezzamento ed è volta a semplificare il giudizio di fatto e renderlo controllabile. Ciò vale ugualmente per la confessione giudiziale, ma con conseguenza dell’inammissibilità della prova testimoniale (Cassazione n°10581/2000; Cassazione 3975/2001).

Tuttavia, in alcuni casi, la confessione è liberamente valutabile:

  • La confessione resa da uno solo dei litisconsorti in caso di litisconsorzio necessario, perché un litisconsorte necessario non può formare una prova legale con la sua dichiarazione contro gli altri che non hanno confessato (art. 2733, comma 3, c.c.). In questo caso, essa è liberamente apprezzabile dal giudice.
  • Le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile.

Confessione Complessa (o Qualificata)

L’art. 2734 c.c. disciplina il fenomeno della confessione complessa, ossia quella situazione in cui, ad una dichiarazione principale (sfavorevole), se ne accompagnano altre favorevoli al soggetto che la rilascia. Questo articolo recita: "quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.”

In questo caso, le dichiarazioni sottostanno al principio di inscindibilità, per cui, se non vi è contestazione, non sussiste l’onere della prova per i fatti favorevoli che sono stati aggiunti, assumendo così la dichiarazione valore di prova legale. Si può quindi affermare che la confessione complessa assume valenza in relazione al comportamento tenuto dalla controparte, se ha intenzione di contestare o meno la dichiarazione che è stata rilasciata (Cassazione n°24754/2013).

Non tutte le dichiarazioni aggiunte alla confessione possono assumere valenza di confessione complessa, ma solamente quelle in grado di estinguere o modificare gli effetti del fatto oggetto della confessione, e quelle ove i fatti dichiarati sono connessi (Cassazione n°23637 del 20/12/2004).

Irrevocabilità e Revoca della Confessione

La confessione è generalmente irretrattabile.

L’art. 2732 c.c. afferma che: “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”. Ciò significa che la confessione è revocabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge stessa: l’errore di fatto e la violenza (Cassazione n° 15618/2004 e n° 9368/2000).

Errore di Fatto

Si ha errore di fatto quando colui che rilascia la confessione ha una rappresentazione errata della realtà, andando così a ritenere veritiero un fatto che in realtà è diverso, o il fatto stesso non è mai avvenuto. In tal modo, il confidente, per la revoca della confessione, ha l’onere di dimostrare non solo la falsità del fatto sfavorevole, ma anche tutti gli elementi che hanno condotto ad un errato convincimento della verità del fatto stesso (Cassazione n° 3010/2002; Cassazione n° 629/1995).

Violenza

Per quel che concerne la violenza, la dottrina ritiene che debba essere fatto riferimento alla cosiddetta violenza morale, traducibile nel tenere un comportamento tale da impressionare un soggetto, provocando timore di subire un danno per sé stesso o per i suoi beni. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 689 del 21/01/1997, riferisce che anche nella confessione stragiudiziale è applicabile l’istituto della revoca per errore di fatto e per violenza.

Per essere revocata una dichiarazione che ha assunto valenza di confessione, la richiesta deve essere esperita nel medesimo processo, in via incidentale. Infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l’azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio, separato dal fatto cui si riferisce.

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