Gli Istituti di Vita Consacrata: natura e diritto pontificio

Con l’espressione “vita consacrata” si intende una forma particolare di consacrazione a Dio attraverso il voto pubblico dei consigli evangelici. Essa rappresenta l’impegno per la santità e la sequela del Cristo: il Signore chiama i fedeli a seguire gli insegnamenti della Chiesa, ricordandoli ogni giorno. Questi istituti si distinguono principalmente in due categorie: religiosi e secolari.

Schema illustrativo che divide la vita consacrata in Istituti religiosi, Istituti secolari e Società di vita apostolica.

Definizione e distinzioni giuridiche

Gli Istituti di vita consacrata sono società ecclesiastiche erette, approvate e sapientemente organizzate dalla Chiesa per mezzo di una adeguata legislazione (Regole, Costituzioni, Statuti) affinché possa in esse ufficialmente professarsi lo stato di vita consacrata (can. 576).

  • Istituti di diritto pontificio: sono quelli eretti o approvati dalla Santa Sede con decreto formale.
  • Istituti di diritto diocesano: sono quelli eretti dai Vescovi e che non hanno ottenuto dalla Sede Apostolica il decreto di approvazione (can. 589).

Lo stato religioso è uno stato pubblico e completo di vita consacrata. In esso si aggiungono ai precetti comuni i tre consigli evangelici - castità, povertà, obbedienza - resi obbligatori da voti perpetui o temporanei, ma sempre pubblici (can. 607 § 2). Questo stato comporta la vita fraterna in comunità e la separazione dal mondo propria dell'indole di ogni Istituto.

Tipologie di Istituti e Società

Gli istituti si differenziano in base alla loro missione e alla loro struttura:

Tipologia Caratteristiche principali
Ordini (Regolari) Istituti di antica tradizione nei quali si emettono voti solenni. I membri sono detti Regolari (se donne, Monache).
Congregazioni Istituti religiosi i cui membri professano voti semplici.
Istituti secolari I membri rimangono nel mondo, senza obbligo di vita comune, impegnandosi per la santificazione della realtà temporale.
Società di vita apostolica I membri, senza voti religiosi, perseguono un fine apostolico conducendo vita fraterna in comune.

Dal punto di vista dell'esercizio del ministero, gli Istituti si dividono in clericali, governati da chierici e dediti all'ordine sacro, e laicali, il cui patrimonio proprio non comporta l'esercizio dell'ordine sacro (can. 588 § 2).

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata (CIVCSVA)

Il governo centrale di queste realtà ha subito un'evoluzione storica importante. La Costituzione Pastor Bonus (28 giugno 1988) di Giovanni Paolo II ha stabilito l'attuale denominazione di Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La sua competenza è di carattere personale, non ha limiti territoriali e si estende a tutti gli aspetti della vita consacrata.

Foto del Palazzo delle Congregazioni a Roma, sede centrale degli uffici vaticani.

Dal 1951, presso la Congregazione, opera la Scuola Pratica di Teologia e Diritto dei religiosi, mentre dal 1975 viene pubblicato il bollettino Informationes S.C.R.I.S. per la diffusione delle direttive e delle norme canoniche.

Vita e formazione dei membri

Per rispondere fedelmente alla propria vocazione, i membri devono essere assidui all'orazione, alla lettura delle Scritture e alla partecipazione quotidiana all'Eucarestia. La formazione, regolata dal diritto proprio, prevede un periodo di prova iniziale - non inferiore a due anni - volto a far prendere coscienza della vocazione e a sperimentare il genere di vita dell'istituto.

L'ammissione dei membri, il periodo di prova e l'incorporazione sono definiti dal diritto proprio di ogni società in consonanza con gli scopi istituzionali. L'approvazione delle costituzioni spetta alla Santa Sede per gli istituti di diritto pontificio e al Vescovo locale per quelli di diritto diocesano.

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