L'Amministrazione nelle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.): Nomina, Poteri, Responsabilità e Compensi

Le norme del Codice civile in tema di amministratori di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) sono alquanto laconiche, lasciando così ampio spazio all’applicazione analogica delle disposizioni previste per le Società per Azioni (S.p.A.) e, soprattutto, all’autonomia statutaria. Nella prassi, gli statuti delle S.r.l. prevedono generalmente disposizioni dettagliate in merito a funzionamento, nomina, eleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità, cessazione e compenso degli amministratori.

1. Poteri e Funzionamento dell'Organo Amministrativo

1.1 Poteri Decisionali e di Gestione

In linea generale, e salvo diversa disposizione dello statuto, agli amministratori della S.r.l. spetta il potere di decidere sull’organizzazione operativa, ovvero sulle scelte di gestione e di funzionamento della società. Ai sensi dell’art. 2475 c.c. le S.r.l. attribuiscono agli amministratori il potere di gestione dell'impresa sociale. Il potere di gestione e il potere di rappresentanza sono strettamente correlati.

Il Codice civile, all'art. 2475-bis c.c., stabilisce che tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, ad eccezione delle limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina. La società è vincolata dagli atti posti in essere dagli amministratori che hanno la rappresentanza della stessa, anche se tali atti travalicano l’oggetto sociale.

1.2 Amministrazione Collegiale e non Collegiale

Quando l’amministrazione della S.r.l. è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione (CdA) e operano in modo collegiale. In caso di amministrazione congiunta, in situazioni di urgenza, a ciascun amministratore spetta comunque il diritto di agire per evitare un danno alla società.

Viceversa, quando lo statuto prevede che l’organo amministrativo operi in modo non collegiale, le decisioni vengono prese dagli amministratori secondo le regole proprie delle società di persone, ovvero disgiuntamente (art. 2257 c.c. per l'amministrazione disgiuntiva, e art. 2258 c.c. per quella congiuntiva).

Diagramma di flusso decisionale per amministrazione collegiale e non collegiale in S.r.l.

1.2.1 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Codice civile nulla dispone in merito al funzionamento del CdA nelle S.r.l. Se tale aspetto non è espressamente disciplinato nell’atto costitutivo (come normalmente accade), si applica analogicamente l’art. 2388 c.c. in tema di S.p.A. che disciplina la validità delle deliberazioni. Si applica altresì l’art. 2388, comma 4, c.c., salvo il caso del conflitto di interesse (che attiene all’amministrazione e non alla rappresentanza).

La redazione del verbale, pur avendo una mera funzione certificatoria (dichiarazione di scienza), è obbligatoria in quanto attraverso di essa si dimostra lo svolgimento di tutte le attività prescritte: convocazione del CdA, regolare costituzione, regolare discussione, approvazione o bocciatura delle proposte e relative maggioranze. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, l’ordine del giorno, il nome dei presenti, le singole manifestazioni di voto e il risultato della votazione. Analogamente a quanto previsto per le assemblee, il verbale dei CdA deve essere analitico e deve indicare il nome dei votanti e le relative posizioni. Questo è fondamentale per valutare i soggetti con diritto all'impugnazione, gli eventuali conflitti di interesse e, soprattutto, le responsabilità che possono derivare dalle decisioni del CdA. Per tale motivo non è ammesso nei CdA il voto per alzata di mano.

Esempio di verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione.

1.2.2 Decisioni in via Remota

Se stabilito in sede di nomina, il CdA può anche operare mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l’apposizione della sottoscrizione in forma originale o digitale. L’atto costitutivo della S.r.l. può prevedere che l’amministrazione della società sia affidata a un organo amministrativo pluripersonale i cui membri non agiscano collegialmente.

In entrambi i casi, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa (art. 2475 comma 4 c.c.), non avendo alcun rilievo l’atteggiamento silente o comportamenti concludenti. Nel caso del consenso espresso per iscritto, si prescinde da una preventiva consultazione; ogni amministratore formula la propria decisione scritta su una data problematica, e la somma delle decisioni individuali diviene la decisione dell’organo, se sufficiente per statuto a formare il quorum necessario.

La decisione così formatasi "in via remota" deve essere comunicata a tutti gli amministratori (sia che abbiano concorso all’assunzione della decisione collettiva con decisione individuale di contenuto favorevole o contrario, sia che siano "astenuti" non mettendo per iscritto o non comunicando alla società alcuna loro volontà). Della procedura seguita e del contenuto della decisione assunta si deve fare verbalizzazione sull’apposito libro delle decisioni degli amministratori (art. 2478, comma 1, n. 2 c.c.).

1.3 Limiti ai Poteri di Rappresentanza

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate nel Registro delle Imprese, non sono opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475-bis c.c., ultimo comma). Tali limitazioni sono dunque opponibili ai terzi solo qualora la società dimostri che questi si siano accordati con l’amministratore per danneggiare la società.

Sono invece opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori. Ad esempio, la società può chiedere l’annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi, qualora tale conflitto sia stato riconosciuto dal terzo (art. 1394 c.c.). Diversa è la situazione della rappresentanza conferita con procura: in questo caso, qualora la procura sia stata depositata presso il Registro delle Imprese, la società può sempre opporre ai terzi i limiti della rappresentanza (art. 1393 c.c.).

2. Nomina e Requisiti degli Amministratori

2.1 Modalità di Nomina

Ai sensi dell’art. 2475 comma 1 c.c., salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della S.r.l. è affidata ad uno o più soci nominati con decisione presa dall’assemblea (art. 2479 c.c.). Nella S.r.l., a differenza di quanto accade nella S.p.A., vi è dunque generalmente una coincidenza tra soci e amministratori. Peraltro, tale norma è spesso derogata, al fine di dar spazio alla presenza nell’organo amministrativo di soggetti diversi da coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Le persone dei primi amministratori della società devono essere indicate nell’atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 6 c.c.). L’atto costitutivo può altresì indicare una pluralità di modelli amministrativi (ad es. consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministrazione congiunta o disgiunta) nonché la loro composizione.

Nomina dell'Amministratore

2.2 Requisiti e Cause di Ineleggibilità/Decadenza

La normativa vigente non pone limitazioni per la nomina degli amministratori. Il Codice civile nulla dispone in ordine all'ineleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità degli amministratori di S.r.l. Le nomine degli amministratori di S.r.l. non sono quindi soggette a cause di ineleggibilità (o di decadenza), e non appaiono applicabili per analogia le regole dettate per la S.p.A. dall’art. 2382 c.c.

Tuttavia, cause di ineleggibilità e decadenza, uguali o diverse da quelle previste per la S.p.A., possono essere introdotte dallo statuto. Lo statuto può altresì prevedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, eventualmente anche con riferimento a previsioni di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. In questo caso, l’inosservanza delle previsioni statutarie comporta la decadenza dalla carica, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c.

Il numero dei componenti del CdA è stabilito dallo statuto, il quale può anche indicare soltanto un numero massimo e minimo di componenti: in questo caso la determinazione del numero dei componenti spetta all’assemblea (art. 2380-bis c.c.). Una S.r.l. non ha l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo.

Ai sensi dell’art. 2468 commi 3 e 4 c.c., lo statuto può prevedere l’attribuzione ai singoli soci di diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società; tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

2.3 Pubblicità della Nomina

Gli amministratori devono indicare negli atti e nella corrispondenza della società la sede della stessa, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione. Se gli amministratori omettono tali indicazioni, essi sono assoggettati individualmente alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. 2630 c.c. (da 206 a 2065 Euro). Se l’amministratore è altresì rappresentante della società, egli deve comunicare, ai sensi dell’art. 35, comma 3, DPR n. 633/72, le variazioni inerenti alle funzioni ricoperte.

La nomina è efficace dalla delibera dell’assemblea (o dei soci a ciò delegati), mentre l’iscrizione presso il registro delle imprese ha effetti dichiarativi. Prima dell’iscrizione la nomina non è opponibile a terzi, salvo che la società dimostri che gli stessi ne fossero in qualche modo a conoscenza.

2.4 Il Parroco come Amministratore in Società di Capitale

Non vi sono disposizioni specifiche che impediscono a un parroco di ricoprire la carica di amministratore in una società di capitale, inclusa una S.r.l. Le limitazioni alla nomina degli amministratori, come detto, sono principalmente quelle stabilite dallo statuto societario o dalle norme generali sull'ineleggibilità e decadenza. Pertanto, un parroco, in quanto persona fisica, può essere nominato amministratore, a condizione che rispetti i requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente previsti dallo statuto e non incorra in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o dallo statuto stesso. Occorre valutare eventuali incompatibilità derivanti dalla sua posizione ecclesiastica e dalle norme del diritto canonico, che potrebbero imporre restrizioni sulla partecipazione a determinate attività economiche o sulla gestione di patrimoni non direttamente legati alla missione religiosa. Tali questioni esulano però dalla normativa societaria civile italiana.

3. Rapporto tra Amministratore e Società

3.1 Natura del Rapporto

Secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. Sez. Un. n. 1545/2017), gli amministratori sono legati alla società da un rapporto di natura non contrattuale (e quindi non di lavoro parasubordinato o subordinato), ma societario, definito di immedesimazione organica. In particolare, l’amministratore di una S.r.l. riveste una posizione di preposizione gestoria. Questo rapporto è caratterizzato da un forte elemento fiduciario.

3.2 Compatibilità con il Rapporto di Lavoro Subordinato

Si ritiene che la carica di Presidente del CdA non sia, in sé, incompatibile con lo status di lavoratore subordinato, in quanto anche il Presidente, come qualsiasi membro del CdA, può essere soggetto a direttive, decisioni e controlli dell’organo collegiale, anche qualora allo stesso venga conferito il potere di rappresentanza, in quanto ciò non comporta automaticamente il riconoscimento di poteri deliberativi. Del resto, ai sensi dell’art. 2381 c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo che convoca le riunioni e ne fissa l'ordine del giorno.

La carica di amministratore unico è invece incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto egli esprime da solo la volontà della società, nonché i poteri di controllo, comando e disciplina; in tal caso, pertanto, non vi è distinzione tra la posizione di lavoratore in qualità di organo direttivo della società ed esecutore di prestazioni lavorative personali.

Per quanto concerne l’amministratore delegato, la compatibilità tra tale carica e lo status di lavoratore subordinato dipende da quanto previsto nella delega conferita dal CdA. Le massime della Cassazione civ. n. 25774/2008 e Cass. civ. n. 14757/2014 ribadiscono la necessità della giusta causa per la revoca della delega all'amministratore delegato, con conseguente diritto al risarcimento in caso contrario.

3.3 Revoca dell'Amministratore

La revoca dell'amministratore è un atto discrezionale dell'assemblea ordinaria, liberamente adottabile in qualsiasi momento. Tuttavia, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, secondo il principio posto dall'art. 1725, secondo comma, c.c. (Cass. civ. n. 23851/2006).

La giusta causa per la revoca può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore (Cass. civ. n. 536/2007). Le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare (Cass. civ. n. 24040/2004).

In caso di cessazione dalla carica per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo a una revoca tacita o implicita.

La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, con effetti dichiarativi ai fini dell'opponibilità ai terzi (Cass. civ. n. 1474/2004).

Tabella riassuntiva sulle condizioni di revoca dell'amministratore e le relative conseguenze.

4. Impugnazione delle Delibere Consiliari

4.1 Legittimazione e Termini

Ai sensi dell’art. 2388 c.c., le delibere del CdA che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della delibera. La finalità della decorrenza del termine di 90 giorni per impugnare deriva dal fatto che sugli amministratori e sui sindaci (cioè, i soggetti legittimati ad impugnare le delibere) incombe il dovere di partecipare alle adunanze del CdA, nonché il dovere di agire in modo informato.

La norma prevede una disciplina piuttosto restrittiva circa l’impugnabilità delle delibere consiliari, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, in ossequio alle esigenze di stabilità degli atti societari. Non è necessario che l’amministratore mantenga tale carica per tutta la durata del procedimento; è infatti legittimato anche l’amministratore la cui carica scada durante il procedimento o venga revocato dopo una determinata deliberazione.

4.2 Legittimazione dei Soci

I soci sono legittimati ad impugnare le delibere consiliari solo qualora le stesse siano direttamente lesive dei loro diritti, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. In questo caso, il termine di 90 giorni non decorre dalla data della delibera, né dalla data dell’iscrizione della stessa nel libro delle adunanze - in quanto i soci non sono necessariamente a conoscenza delle delibere dell’organo amministrativo, né sono tenuti ad informarsi in merito alle stesse consultando il libro delle adunanze - bensì dall’iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, ovvero dal giorno in cui il socio stesso abbia contezza della deliberazione consiliare.

Viceversa, è negata al socio la legittimazione ad impugnare la delibera del CdA direttamente lesiva del patrimonio sociale e, solo indirettamente, dei diritti dei singoli soci, per esigenze di tutela della stabilità degli atti societari. Inoltre, nel caso in cui gli amministratori assenti o dissenzienti dalle delibere approvate dalla maggioranza dei componenti del consiglio ed il collegio sindacale si astenessero all’impugnazione, i soci possono denunciare l’omissione, quale espressione di irregolare comportamento, al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.

4.3 Violazioni e Responsabilità

Qualora la delibera del CdA venga adottata in violazione delle disposizioni relative agli interessi degli amministratori, di cui all’art. 2391 c.c., si applica l’annullabilità. Il procedimento di impugnazione delle delibere consiliari invalide è regolato in maniera sostanzialmente analoga a quella delle delibere assembleari, in virtù del rinvio espresso all’art. 2377 c.c.

Si applica inoltre l’art. 2377, comma 8 c.c. secondo cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In caso di invalidità della delibera consiliare può sussistere la responsabilità degli amministratori, ai sensi dell’art. 2392 c.c.

5. Compenso degli Amministratori

5.1 Determinazione del Compenso

L’approvazione dei compensi corrisposti agli amministratori, contestuale a quella del bilancio di esercizio, è legittima soltanto nel caso in cui l’assemblea dei soci vi abbia provveduto in modo espresso. Qualora l’amministratore sia anche socio e, in questa sua seconda qualità, esprima il voto nella decisione dell’assemblea dei soci con la quale vengono determinati gli emolumenti degli amministratori, si trova in una situazione di conflitto di interessi.

In tal caso pertanto la decisione, se assunta con la partecipazione determinante del socio-amministratore e suscettibile di recare danno alla società, è annullabile (art. 2377 c.c.).

5.2 Forme del Compenso e Piani di Incentivazione

Il compenso degli amministratori può essere corrisposto integralmente in denaro ovvero solo in una sua parte. La componente in denaro può essere fissa e/o variabile, ossia parametrata al raggiungimento di determinati obiettivi o all’andamento di particolari indici economici di bilancio. L’art. 2389 c.c. stabilisce le modalità di determinazione del compenso.

Possono essere a tal fine utilizzati piani di incentivazione come i piani di stock option, i quali assegnano all’amministratore la facoltà di acquistare, nel caso si utilizzino quote emesse in precedenza, o sottoscrivere, nel caso di quote di nuova emissione, titoli rappresentativi del capitale di rischio della società. I piani di stock option sono stati resi possibili anche per le S.r.l. (Start Up Innovative) dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012. Tale facoltà costituisce tecnicamente un’opzione di acquisto (call option), in quanto attribuisce il diritto di acquistare i titoli in oggetto entro un determinato intervallo di tempo.

6. Novità legislative: Le Cooperative e l'Amministrazione Collegiale

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto importanti novità per il mondo delle cooperative (comma 936 dell’art. 1). La prima novità riguarda l’inserimento di un nuovo comma all’art. 2542 c.c., il quale prevede che “l’amministrazione delle società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’art. 2519, secondo comma, c.c. si applica la disposizione prevista dall’art. 2383, comma 2, c.c.”.

La composizione minima dell’organo amministrativo dovrà pertanto essere non inferiore a tre membri, essendo espressamente esclusa la possibilità di adottare un organo in composizione monocratica (che diventa quindi incompatibile con il tipo di società cooperativa). La nuova disciplina è efficace dal 1 gennaio 2018. Vi è pertanto un obbligo in capo alla società - e, per essa, all’amministratore unico ovvero al consiglio di due membri - di convocare senza indugio l’assemblea per procedere all’adeguamento statutario e di nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione. L’organo amministrativo monocratico in carica (o il consiglio di due membri) cesserà, quindi, automaticamente con l’iscrizione della delibera di modificata disciplina statutaria.

Secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato, la modifica normativa introdotta - ancorché efficace già dal 1 gennaio 2018 - non inciderebbe immediatamente sui rapporti in corso (determinando la decadenza automatica dell’amministratore unico o del consiglio di due membri in carica), ma lascerebbe all’organo amministrativo il tempo necessario per poter procedere all’adeguamento dello statuto.

6.1 Limite Massimo di Durata in Carica

La seconda novità riguarda invece il limite massimo di tre esercizi di durata in carica del consiglio di amministrazione, introdotto nel secondo periodo del nuovo comma all’art. 2542 c.c., secondo cui si applica il comma 2 dell’art. 2383 c.c. La norma trova applicazione solo con riferimento a quelle cooperative che, per motivi dimensionali, fanno riferimento nel proprio statuto alla disciplina delle società a responsabilità limitata. Nulla cambia, invece, per quelle cooperative che fanno riferimento nel proprio statuto alla disciplina delle società per azioni per le quali l’art. 2383 c.c. già prevede tale limite.

Pertanto, ove lo statuto societario contempli una clausola che disponga che il rapporto di amministrazione duri per tutta la vita, per l’intera durata della società, o a tempo indeterminato, sarà necessario procedere alla relativa modifica al fine di rendere detto statuto conforme al dettato dell’art. 2383, comma 2, c.c. Non sono previsti, anche in questo caso, regimi transitori. Si reputa pertanto che il limite massimo dei tre esercizi dell’incarico troverà applicazione anche con riferimento agli amministratori già nominati e in carica al momento dell’entrata in vigore della norma, ma senza tenere conto del momento in cui detta nomina è avvenuta. Pertanto, il triennio per gli amministratori in carica al 1 gennaio 2018 scadrà alla data dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

6.2 Inapplicabilità dell'Art. 2467 c.c. al Prestito Sociale

La terza novità introdotta dalla Legge di Bilancio consiste nell’inapplicabilità al prestito sociale delle cooperative dell’articolo 2467 c.c., il quale prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

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