Il Ruolo e l'Autorizzazione della Madrina e del Padrino di Battesimo e Cresima

La figura della Madrina o del Padrino riveste un significato profondo e duraturo nella vita di un battezzato o cresimato. Non si tratta solo di un gesto d'affetto o di un legame sociale, ma di un impegno significativo che implica sostegno e guida nel cammino di fede e di crescita del bambino o dell'adulto.

L'Importanza della Figura della Madrina e del Padrino

La Madrina o il Padrino di Battesimo è una figura dal significato molto profondo sia dal punto di vista educativo che legale. Non si tratta solo di un gesto d'affetto verso un parente o un amico, ma di un sostegno, una guida vera e propria al bambino, sia durante la sua infanzia che nel suo processo di crescita. Quando i genitori di un bambino appena nato scelgono per lui o per lei il Padrino o la Madrina di Battesimo, dovrebbero tenere ben presente che, al di là del rapporto di amicizia che li lega a questa persona, occorre che si tratti di qualcuno che abbia i requisiti necessari per affiancare loro figlio per tutta la vita.

Questo è ciò che dovrebbe fare un Padrino o una Madrina: camminare al fianco del piccolo/a che cresce, come Gesù in persona farebbe, offrendogli un sostegno spirituale e un modello di vita cristiana che possa ispirarlo e aiutarlo in ogni momento. Il compito del Padrino e della Madrina non prevede solo di accompagnare alla cerimonia e alla festa. Il Battesimo inserisce nella Chiesa, mentre la Cresima, detta anche Confermazione, 'conferma' la sua partecipazione alla vita della comunità cristiana. Sono due atti inseriti in un cammino cristiano che ha bisogno di essere accompagnato da “amici del cuore e della fede”. Il Padrino/Madrina devono avere questa qualità e questo ruolo, configurandosi come guide, tutori e maestri. Dovranno essere persone alle quali i genitori affiderebbero con piena fiducia il proprio figlio in caso di bisogno o necessità. Insieme, genitori e Padrino o Madrina formano una famiglia spirituale legata dalla fede e dall'amore, che collabora per il benessere fisico e materiale del ragazzo o della ragazza.

illustrazione di una madrina e padrino che accompagnano un bambino alla messa

I Requisiti Canonici Essenziali per Madrine e Padrini

I requisiti per rivestire il ruolo di Madrina o Padrino sono indicati in modo molto preciso dal Codice di Diritto Canonico (can. 874 - §1). Tali requisiti sono specifici e non sono gli stessi richiesti, ad esempio, ai testimoni di nozze. Essi includono:

  • Età Minima: Il prescelto deve aver compiuto l'età minima di 16 anni, a meno che non sia stata stabilita dal Vescovo diocesano un'altra età, oppure che al parroco o al ministro ordinato sembri opportuno ammettere un'eccezione per giusta causa.
  • Sacramenti Ricevuti: È necessario che la Madrina o il Padrino abbiano ricevuto i tre Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana: il Battesimo, la Comunione (Prima Eucaristia) e la Cresima (Confermazione).
  • Fede Cattolica e Vita Coerente: La persona deve essere cattolica, aver ricevuto la prima Comunione e la Cresima e condurre una vita conforme alla fede e all'incarico che assume. Questo significa che non deve aderire a movimenti, fedi o religioni che non siano la Santa Chiesa Cattolica, né essere sottoposta a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.
  • Situazione Coniugale Regolare: I candidati devono trovarsi in una situazione coniugale regolare secondo le leggi della Chiesa. Non sono ammesse persone sposate solo civilmente, conviventi, divorziate, separate ma conviventi con un altro partner e altre situazioni irregolari. Tuttavia, potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio, o persone divorziate che siano state costrette a subire il divorzio.

Al Battesimo ci può essere o un solo Padrino o una sola Madrina, oppure un Padrino e una Madrina insieme. Non sono ammessi due Padrini o due Madrine.

La Discrezione del Parroco e il Processo di Approvazione

Nella tradizione della Chiesa, per il valore pubblico ed ecclesiale del loro incarico, la scelta dei padrini deve essere approvata dalla comunità, attraverso la discrezione del sacerdote, in questo caso il parroco. Gli elementi che portano all’approvazione, o meno, possono essere solamente quelle situazioni «oggettive», quali risultano esteriormente dalla vita delle persone, come aver ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana o avere una situazione coniugale regolare.

Per l'espletamento formale dell'incarico, è necessario procurarsi i documenti richiesti. Il Padrino o la Madrina devono recarsi al Parroco della propria Parrocchia con l'estratto del certificato del proprio Battesimo e della Cresima. Successivamente, sarà lo stesso Padrino o Madrina a recarsi dal sacerdote della parrocchia nella quale abitualmente partecipa all'Eucaristia. Questi gli farà firmare la promessa dell'impegno che si assume in un documento chiamato Autocertificazione del Padrino/Madrina (Attestato di idoneità). Il sacerdote coglierà anche l'occasione per intrattenere con lui un colloquio pastorale, nel quale si richiama la missione propria di un Padrino, si incoraggia alla coerenza della vita cristiana, si ricorda l'importanza della partecipazione alla Messa domenicale con la comunione eucaristica e della frequenza al Sacramento della Penitenza (MARCELLO Semerano, 2013).

03/22 “LA VITA CONSACRATA SECONDO IL DIRITTO CANONICO DELLA CHIESA CATTOLICA” #FORMARSIPERFORMARE

Analisi di un Caso Specifico: Convivenza e Impedimenti Matrimoniali

Una domanda frequente, che spesso genera dolore e incomprensioni, riguarda la possibilità per una donna convivente con un uomo separato di fare da madrina. Una situazione delicata è stata presentata da una lettrice: una bambina l'aveva scelta come madrina per la Cresima, mossa dall'affetto e dal ruolo di riferimento nella sua crescita e nel cammino di fede. Tuttavia, il parroco ha negato la possibilità, motivando il rifiuto con la situazione di convivenza della donna con un uomo separato (non divorziato).

Questa situazione, come fa notare Carlo Fabris, docente di diritto canonico, mette in gioco diverse dimensioni importanti: il rapporto di fiducia con la bambina, la celebrazione di un sacramento centrale nella vita di fede, e le richieste della fede stessa. Nella Chiesa cattolica, la presenza di una madrina o un padrino per la Confermazione è auspicata, e possibilmente dovrebbe essere chi ha svolto l'incarico al Battesimo. Tuttavia, esistono condizioni normative ben precise, tra cui quella che la persona «conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume» (Codice di Diritto Canonico, can. 874 §1, 3°).

Le richieste nascono dal compito che i padrini assumono, quali garanti del cammino di fede di chi riceve i sacramenti, una fede chiamata a dare forma cristiana all'esistenza umana. Nel caso presentato, la signora convive con un uomo che ha alle spalle un matrimonio con un'altra persona, da cui si è separato. Se questo matrimonio è stato celebrato secondo il rito cattolico, si ha un legame sacramentale che la Chiesa cattolica ritiene definitivo, rendendo la convivenza della signora una situazione oggettivamente non conforme. Gli incarichi ufficiali nella Chiesa richiedono, per la loro visibilità ecclesiale, una coerenza oggettiva tra ciò che si vive e ciò che viene mostrato durante la celebrazione.

Nonostante la decisione del parroco possa essere fonte di dolore per la bambina e la signora, Fabris suggerisce che il rapporto bello e di fiducia tra la signora e la bambina possa continuare ad essere un'occasione importante per la crescita nella fede, al di fuori dell'incarico formale di madrina. È fondamentale spiegare con parole adatte come il cammino interiore e personale di fede richieda, al tempo stesso, espressioni oggettive che siano coerenti con la Parola del Signore, senza togliere nulla alla presenza amorosa che la signora potrà continuare ad avere verso la bambina.

Le Origini Storiche dell'Istituzione dei Padrini

L'istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all'inizio i bambini venivano presentati dai genitori. L'esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri. Più tardi, in continuità con questa linea di riflessione, san Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c'è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 1). Nel rito per i bambini i padrini si affiancano ai genitori per manifestare la presenza della Chiesa-Madre che presenta e accoglie i suoi nuovi figli. Se poi sarà necessario, i padrini dovranno collaborare con i genitori affinché il bambino possa giungere ad una personale professione della fede e la possa esprimere nella realtà della vita.

Aspetti Pratici della Scelta e del Comportamento

La scelta di una madrina non deve necessariamente ricadere su un parente o un amico. Paradossalmente, può anche essere una persona di comprovata fede o consigliata dallo stesso sacerdote. Per ragioni di continuità, nel momento della Cresima, sarebbe opportuno scegliere la stessa Madrina. In casi estremi, potrebbe anche essere possibile battezzare un bambino in assenza della Madrina, se la sua figura non è individuabile con i requisiti richiesti.

Riguardo all'abbigliamento, è fondamentale che sia sempre adeguato al luogo e alla solennità dell'occasione. Essendo una cerimonia religiosa, l'abito deve essere sobrio ed elegante, evitando scollature eccessive, gonne troppo corte (mai sopra il ginocchio), spalle o schiena scoperte, e colori troppo vistosi o appariscenti.

tags: #il #parroco #puo #autorizzare #a #farecla