La scelta del padrino o della madrina per il sacramento della Cresima (o Confermazione) è un momento importante nel cammino di fede di ogni fedele. Spesso, quando si affronta questo passo in età adulta, specialmente in vista di un matrimonio religioso, sorgono dubbi sulla possibilità che il proprio partner possa ricoprire questo ruolo.
Il ruolo del padrino e della madrina nel diritto canonico
L'istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva. San Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, ricorda che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale: come il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così nella vita spirituale è necessario qualcuno che istruisca nella fede. Il compito del padrino o della madrina è dunque quello di accompagnare il cresimando nel cammino cristiano, non solo durante il rito, ma soprattutto nel tempo a venire, fungendo da guida e punto di riferimento.

Requisiti per essere padrino o madrina di Cresima
Secondo le norme canoniche (can. 874 del Codice di Diritto Canonico), per poter svolgere il ruolo di padrino o madrina è necessario:
- Aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia.
- Aver compiuto i 16 anni di età.
- Condurre una vita conforme alla fede cattolica e al ruolo che si assume.
- Appartenere alla comunità cristiana cattolica e partecipare attivamente alla vita della Chiesa.
È importante notare che la situazione matrimoniale riveste un ruolo delicato. In generale, il padrino o la madrina deve vivere in una situazione matrimoniale regolare (essere celibe/nubile o sposato secondo il rito cattolico). Chi è divorziato ma non risposato può solitamente svolgere tale compito.
Il caso dei futuri coniugi: possono farsi da padrino/madrina?
Non è raro che una coppia desideri sposarsi in chiesa, ma che uno dei due non abbia ancora ricevuto la Cresima, requisito fondamentale per il matrimonio religioso. In queste situazioni, è possibile frequentare un corso di preparazione per adulti.
Per quanto riguarda la possibilità che il fidanzato faccia da padrino alla fidanzata (o viceversa), non esiste un divieto canonico assoluto. Molte coppie hanno vissuto questa esperienza con successo, a patto che il partner scelto possieda i requisiti sopra citati (in particolare l'essere già cresimato).

Fattori da considerare
- La discrezionalità del parroco: Sebbene non vi sia un impedimento normativo universale, ogni parroco ha la facoltà di valutare la situazione specifica e la coerenza del percorso di fede della coppia. È fondamentale confrontarsi apertamente con lui prima di prendere una decisione definitiva.
- Praticità e testimonianza: In molti casi, la scelta del partner è dettata da una questione di praticità, specialmente se la coppia vive lontana dalle rispettive famiglie d'origine. Tuttavia, il padrino deve rimanere un punto di riferimento spirituale solido.
- Situazioni di convivenza: Se la coppia convive prima del matrimonio, alcuni sacerdoti potrebbero sollevare obiezioni, considerando la situazione non pienamente conforme alla dottrina cattolica.
In conclusione, sebbene la prassi possa variare a seconda della sensibilità del singolo sacerdote, non vi è alcun divieto assoluto che impedisca a un fidanzato di essere padrino di cresima della propria partner, a condizione che siano rispettati i requisiti sacramentali e spirituali previsti dalla Chiesa.